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Direttive secondarie

8.1 La direttiva MIFID

8.1.1 Direttive secondarie

Una svolta di rilievo necessaria per combattere l'abuso di informazioni privilegiate

378

377I servizi a oggetto strumenti finanziari non complessi; servizi prestati su iniziativa del cliente; il cliente deve essere stato chiaramente informato che l'impresa non è tenuta a fare il test di appropriatezza; l'impresa di investimento deve rispettare la normativa in tema di conflitti di interessi.

378Per informazione privilegiata si intende l'informazione con carattere preciso, non resa pubblica e che concerne direttamente o indirettamente una o più emittenti di strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

e il fenomeno del market abuse

379

si è registrata con la direttiva 2003/6/CE

380

emanata dal

Parlamento e dal Consiglio CE

381

, la quale si riferisce anche ai derivati non regolamentati,

in quanto l'uso di informazioni privilegiate può consistere nell'acquisire o cedere strumenti

finanziari.

Obiettivo della Direttiva in commento è da un lato assicurare il corretto

funzionamento dei mercati, essendo la correttezza caposaldo fondamentale per la crescita

economica dell'Unione Europea, poiché gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati

finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti

derivati, e dall'altro porre rimedio all'ereditata disarmonia delle normative nazionali

(considerando n.11)

382

. Merita accennare per quanto ci riguarda la legge 18 aprile 2005

379Si considerano manipolazioni del mercato: le operazioni e gli ordini di compravendita 1) che forniscano o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda e al prezzo degli strumenti finanziari, 2) ovvero che consentano tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alla prassi di mercato ammesse sul mercato in questione; 3) le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; 4) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione o tramite ogni altro mezzo che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto saper che le informazioni erano false o fuorvianti. Esempi di manipolazione sono: m) il

comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare i prezzi di acquisto o di vendita o altra condizioni commerciali non corrette; n) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investimenti che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura; o) l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo

comunicato al pubblico in modo corretto ed efficace l'esistenza di tale conflitto di interessi.

380Alla Direttiva in commento il legislatore comunitario ha dato così attuazione: Direttiva n.2003/124/CE (G.U. Dell'UE del 13 febbraio 2004 l43/13) su definizione e comunicazione al pubblico delle

informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato; la Direttiva n 2003/125/CE (G.U. Dell'UE .. l.43/88) sulla corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico dei conflitti di interesse; Regolamento CE n.2273/2003 (G.U. Dell'UE del 23 dicembre 2004 l.376/31) circa la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di

stabilizzazione di strumenti finanziari; Direttiva 2004/72/CE (G.U. Dell'UE del 21 aprile 2005 l. 102/23) circa la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette. 381La direttiva ha abrogato la direttiva n.89/592 del 13 novembre 1989 la prima in materia di illeciti

finanziari. Sul tema già in precedenza la Banca Centrale Europea con provvedimento del 22 novembre 2001 aveva espresso parere favorevole alla proposta di direttiva relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione di mercato e aveva osservato che il suo ruolo consultivo avrebbe dovuto trovare riconoscimento anche nella procedura prevista per l'emanazione delle norme di attuazione della direttiva e aveva suggerito un ampliamento dell'ambito di cooperazione tra le autorità amministrative nazionali.

382Obiettivi che nei fatti si traducono nei seguenti impegni: 1) contribuire alla trasparenza del mercato finanziario e alla sua integrità evitando che il possesso di notizie non disponibili a tutti possa condizionare l'andamento di azioni e investimenti; 2) introdurre una uniforme regolamentazione del fenomeno

n.62

383

che ha recepito le Direttive relative ai prospetti informativi da pubblicare per

l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari

384

.

Con la direttiva comunitaria 2002/47

385

il legislatore europeo ha inteso disciplinare il

contratto di garanzia finanziaria intendendo per esso un accordo con cui le parti

386

si

garantiscono scambievolmente, non tanto l'adempimento delle obbligazioni nascenti da

altri contratti finanziari, quanto la immunizzazione dagli effetti negativi derivanti

dall'eventuale inadempimento

387

.

La direttiva 2002/65/CE (commercializzazione a distanza di servizi finanziari

388

),

stante il vuoto normativo precedente, ha creato un mercato europeo integrato di servizi

finanziari e un organico sistema di tutela del “consumatore” di servizi della società, al fine

di assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari

389

. La stessa da un lato ha ridefinito

informativo al fine di agevolare i rapporti transfrontalieri tra gli operatori; 3) introdurre una

regolamentazione organica che assicuri il corretto impiego di informazioni essenziali per una maggiore efficienza informativa dei mercati finanziari. Quanto alla vigilanza sui mercati e al rispetto delle

prescrizioni in tema di market abuse nell'ottica di armonizzazione delle legislazioni nazionali si ricordino: il considerando n.36 evidenzia la necessità di individuare o designare in ogni Stato membro un'autorità competente cui spetti la responsabilità finale di controllare il rispetto delle disposizioni comunitarie nonché la collaborazione internazionale (in ossequio allo spirito della Direttiva (compresi i considerando) e l'art.11 la legge italiana di recepimento ha demandato alla Consob il ruolo di autorità competente nazionale e la funzione di vigilanza sulla osservanza di disposizioni in oggetto nonché di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della Direttiva n.2003/6/CE. Nell'espletamento della sua attività di vigilanza la CONSOB può a titolo esemplificativo richiedere notizie e dati o documenti sotto qualsiasi forma richiedere le registrazioni telefoniche esistenti procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art.187 sexies, procedere a ispezioni e perquisizioni eventualmente collaborando con gli organi di Giustizia); il considerando n.37 riconosce la possibilità di legami di collaborazione tra le autorità e i gestori del mercato.

383Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee. Legge comunitaria 2004 in G.U. n.96 del 27 aprile 2005 ord.76.

384Le novità della legge suddetta possono così elencarsi: a) ha individuato i valori mobiliari e gli strumenti finanziari e derivati su merci, oggetto delle informazioni privilegiate secondo una definizione coincidente con la Direttiva (art.181); b) modificando sia il Tuf sia il decreto legislativo 231/01, ha introdotto, al fine di combattere il reato di market abuse, ulteriori divieti rivolti ai soggetti in possesso di informazioni privilegiate; c) ha inasprito le sanzioni penali più severe, disponendo una responsabilità oggettiva dell'ente emittente e una serie di misure per il potenziamento della Consob, non solo a livello organico ma anche in relazione all'acquisizione di poteri inquisitori, investigativi e sanzionatori.

385Scopo della normativa è ridurre il rischio mediante l'utilizzo di garanzie dell'inadempimento (trasferimento della proprietà del titolo o costituzione di un pegno) di una delle parti del contratto finanziario.

386Sono legittimati a prestare garanzia finanziaria solo le autorità pubbliche, le istituzioni finanziarie, internazionali o sovranazionali, e gli enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale (escluse le persone fisiche).

387In base al contratto di garanzia finanziaria, avente forma scritta e stipulato senza formalità, l'ammontare della garanzia deve corrispondere agli eventuali costi complessivi di sostituzione ai quali sottendono il rischio di inadempimento e il rischio di sostituzione (c.d. rischi della controparte).

388Un tempo equiparato all'offerta fuori sede e quindi l'applicazione di quest'ultima alla prima per il richiamo dell'art.30 c.6 Tuf all'art.32 (Annunziata 2008 e Costi 2008).

389L.17 febbraio 1992 n154 per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari; l. 19 febbraio 1992 n142 sul credito al consumo, dlgs 1 settembre 1993 n385 in materia bancaria e creditizia, l.2 gennaio 1991 n1 sull'attività di intermediazione mobiliare. Se la Direttiva CE, applicabile a tutte le operazioni di

sia i contratti a distanza

390

che il servizio finanziario

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e dall'altro ha fissato taluni requisiti

volti a garantire un livello adeguato di informazioni pre/post-contratto al consumatore:

l'investitore assume un ruolo da protagonista, stante la disciplina in materia di trasparenza

contrattuale che tutela i contraenti deboli.