45- - Ricchezza mobile - Commissioni tributarie - Perenzione di istanza - Inapplica bilità - Reddito cat. A - Prova dell’ estinzione.
Le disposizioni sulla perenzione d’ istanza (artt. 338 e seg. c. p. c.) non sono applicabili nei giudizi avauti le commissioni per le imposte dirette.
La norma dell’ art. 66 della legge di r. ni. che stabilisce che la cessazione del reddito di cat. A deve essere provata con atto registrato, ha piena efficacia quando si tratti di redditi definitivamente accertati ed iscritti a ruolo.
Quando, però, in sede di primo accertamento del reddito, sorga contesta zione circa la durata dell’ obbligazione, sulla data certa della sua estinzione torna applicabile la disposizione generale di cui all’ art. 1327 del codice civile.
Comm. c , 3 maggio 1940, n. 25979 (Riv. leg. fise., 1941, 918).
46. - Imposte in genere - Ricorso spedito a mezzo raccomandata tempestivamente alla commissione distrettuale pervenuto dopo il trentesimo giorno - Tempestività. Il ricorso spedito, a mezzo raccomandata, entro il termine di cui all’ art. 41 del r. d. I. 7 agosto 1936 n. 1639 direttamente alla commissione di prima istanza, anziché all’ ufficio delle imposte distrettuale, ed a quella pervenuto oltre il tren tesimo giorno, deve essere ritenuto tempestivo.
Comm. c., 12 giugno 1940, re. 27971 (Riv. leg. fise., 1941, 930).
47. - Commissione provinciale - Commissario già membro della commissione distret tuale - Mancata astensione - Nullità decisione.
E nulla la decisione emessa dalla commissione provinciale con 1’ intervento di un commissario che aveva già conosciuto del reclamo, come membro della commissione distrettuale. E ciò anche se il motivo di nullità non venga proposto.
Comm. c., 27 giugno 1940, re. 28751 (Riv. leg. fise., 1941, 932).
48. - Commissioni tributarie - M andatario generale - Quando può rappresentare il mandante.
Il mandatario generale ha facoltà di rappresentare nei giudizi avanti le commissioni delle imposte il proprio mandante serapreché sia in possesso dei requisiti di cui ai n. 2 e 3 dell’ art. 33 r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639.
Comm. c., 23 luglio 1940, re. 300 4 5 (Riv. leg. fise., 1941, 985).
49. - Commissioni amministrative - Istituti di credito agrario - Abbonamento tasse - Controversie - Competenza.
di credito agrario, in sostituzione delle imposte sugli affari e di quella di r. m., rientrano nella competenza delle commissioni amministrative.
Comm. c., 25 ottobre 1940, re. 31510 (Riv. leg. fise., 1942, 29).
50. - Registro - Imposte ipotecarie - Cooperativa - Acquisto di un fabbricato sede sociale - Imposta fissa di registro - Applicabilità - Trascrizione - Imposta normale. Il privilegio dell’ imposta fissa è accordato dall’ art. 65 della legge del re gistro agli atti compiuti dalle soc. coop. rette con i principi della mutualità e che si trovino in determinate condizioni, purché siano atti previsti dai rispettivi statuti. Tuttavia, l’ acquisto da parte di una soc. coop. di un fabbricato, da adibire a sede della società, non esula dai fini della società, quantunque non esplici tamente previsto dallo statuto sociale. Deve pertanto applicarsi sull atto di compravendita l’ imposta fissa di registro e la normale imposta di trascrizione non prevedendo, la legge ipotecaria, una analoga disposizione di privilegio.
Comm. c., 29 novembre 1940, re. 33349 (Riv. leg. fise., 1941, 996).
51. - Imposte in genere - Commissione provinciale - Decisione definitiva - Omesso rinvio alla distrettuale per I* estimazione del reddito - Effetti - Ricorso inciden tale - Rigetto ricorso principale - Ammissibilità - Decisioni amministrative - G iu dicato - Limiti - Ricorso alla centrale per correzione motivazione - Inammissibilità. Dalla inosservanza della norma contenuta nell’ art. 492 del codice di proce dura civile, che dispone il rinvio al giudice di primo grado, non si può far di scendere un vizio di nullità del procedimento, tanto più quando non sia stata fatta alcuna riserva da parte dell’ ufficio o del contribuente.
Il rigetto del ricorso principale, proposto in termine, non pregiudica il ri corso incidentale ammesso dall'art. 48 del r. d. 8 luglio 1937, u. 1516.
Le decisioni delle commissioni amministrative, in materia di imposto dirette, fanno stato esclusivamente per il periodo cui si riferisce l’ accertamento.
Nanti la Centrale non è ammissibile il ricorso per la correzione di una mo tivazione che si ritenga errata, se non vi è interesse ad impugnare il dispositivo.
Comm. c., 27 novembre 1940, re. 32974 (Riv. leg. fise., 1941, 1015).
52. - Ricchezza mobile - Società anonima - Incorporazione - Cessazione oggettiva - Sgravio - Decorrenza.
La cessazione oggettiva del reddito di una società conferisce diritto allo sgravio dell’ imposta dal giorno in cui essa si è verificata, nonostante che la società continui ad estere giuridicamente.
Comm. c., 2 7 novembre 1940, re. 32982 (Riv. leg. fise., 1941, 1017).
53* - Registro - Pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione di valore - Compe tenza a decidere.
11 giudice che si dichiari incompetente a conoscere di una determinata qui- stione non può, poi, entrare nel merito della questione stessa.
Anche dopo l’ entrata in vigore del r. d. 1. 7-VII1-1936, n. 1639, sulla riforma del contenzioso amministrativo, le commissioni amministrative sono ineompetenti a conoscere di qualsiasi questione circa l’ interpretazione e l’ applicazione delle norme riguardanti le sanzioni, che (come, nella specie, la pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione di valore) debbono applicarsi dagli organi designati dalla 1. 7-1-1929, u. 4, competenti a decidere sulle relative opposizioni.
Comm. c., 4 dicembre 1940, re. 33493 (Riv. leg. fise., 1941, 997).
54. - Registro - Deliberazioni enti pubblici - Quando siano vincolative - Assoggetta- bilità - Prestito obbligazionario - E' soggetto a imposta di negoziazione - Prov vigione - Apertura conto corrente -»• Imposta d obbligo.
Le deliberazioni di ente pubblico non sono soggette a registrazione se co stituiscano soltanto atti preparatori. Vi sono, invece, soggette, quando, divenute perfette con le dovute approvazioni e pubblicazioni, vincolano ente e contraente- alla osservanza degli obblighi assunti.
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La delibera di concessione di un prestito obbligazionario alle banche non dà luogo a imposta di obbligo essendo il prestito soggetto a tassa di surrogazione.
E’ invece soggetta alla imposta di obbligo la provvigione concessa dall’ ente alle banche sull'ammontare del prestito. Ed è, infine, soggetta a detta imposta l ’ apertura di credito, mediante conto corrente, fatta dalle banche all'ente, del- 1 ammontare del prestito obbligazionario.
Comm. c., 20 gennaio 1941, n. 35705 (R iv. leg. fise., 999).
55. - Registro - Stima - Annullamento - Onere delle spese.
Le spese della stima annullata per alcuna delle violazioni previste dall'art. 38 legge del registro, dovranno essere sopportate da quella delle parti che risul terà soccombente nella nuova stima, secondo il criterio indicato dall’ art. 42.
A. Bari, 24 febbraio 1941, Finanza c. Basile.
56. - Imposta registro - Accertamento valore - O fferta aumento non accettata - N o tifica accertamento - Valutazione definitiva - Effetti.
Per valore validamente dichiarato, sia per 1’ eventuale applicazione della pe nalità di insufficiente valutazione, sia per la commisurazione dell’ imposta di trasferimento si deve intendere quello risultante dall'atto di trapasso e quello risultante da aumenti di valore fatti dopo la notifica dell' avviso di accertamento.
Tutti gli atti precedenti alla notifica dell'avviso di accertamento di valore costituiscono atti preparatori che, salvo il caso di concordato, non impegnano nè l’Amministrazione nè il contribuente.
Comm. c., 16 marzo 1941, n. 34032 (Riv. leg. fise., 905).
57. - Tributi In genere - Sentenza che dichiara non dovuta l'Imposta - Azione di ri sarcimento contro la finanza - Inammissibilità.
Nella materia tributaria sono improponibili azioni di risarcimento danni contro 1’ amministrazione finanziaria, non potendo 1’ amministrazione essere te nuta che alla restituzione della imposta, cogli interessi dal passaggio in giudi cato della sentenza, che abbia dichiarato 1’ imposta non dovuta.
A. Napoli, 28 marzo 1941, Finanza c. Monalito e Guarrera.
58. - Imposte In genere - Audizione personale del contribuente - Omissione.
La nullità della decisione definitiva di 1 grado, per mancata audizione del contribuente, non è sanabile con 1’ audizione dello stesso avanti la commissione provinciale, quando si sia eccepita la conseguente privazione del 1 grado di giurisdizione, anche se la parte sia stata intesa, dalla commissione di 1 grado, prima dell’ emanazione della decisione interlocutoria che disponeva mezzi istruttori.
Comm. c., 7 giugno 1940, n. 27747 (Riv. leg. fise., 1941, 925).
59. - Momento a cui si riferisce l’ imposizione - Autorità giudiziaria - Competenza - Limiti.
L ’ imposta di r. in, colpisce il reddito nel momento in cui lo stesso si rea lizza e una volta denunciati i fatti indici produttori dell’ utile, al tempo in cui l’ operazione si compiva, l’ ufficio finanziario ha adempiuto all’ obbligo di dimo strare la esistenza del reddito tassato, mentre gli eventi successivi, quale la perdita di valore delle azioni costituenti la controprestazione delle cose cedute sul mercato borsistico, non possono manifestare influenza alcuna.
Esaurito V iter della contestazione innanzi le commissioni amministrative, con T affermazione di esistenza e la determinazione quantitativa del reddito, oc corre il disconoscimento, per ragioni di diritto ovvero di fatto, della pretesa erariale, sorge in pieno, salvo le limitazioni in ordine all'estimazione semplice, la competenza dell'autorità giudiziaria, la quale non esamina la sola legittimità della decisione amministrativa, ma ne controlla e rivede lo intrinseco, determi nando in modo definitivo 1 ' an ed il quantum dell’ accertamento fiscale.
60. - Commissioni tributarie - Ricchezza mobile - Appello - Eccezione di tardivltà - Ricorso autorità giudiziaria - Esame dell' eccezione - Non é ammessa.
Non rientra nell’ ambito della giurisdizione ordinaria il giudicare sulla le gittimità o meno della dichiarazione di inammissibilità dell’ appello per tardività pronunziata dalla Commissione Centrale.
Il ricorso all’ autorità giudiziaria contro le decisioni amministrative, non è un mezzo di impugnativa di queste, bensì un rimedio a sè stante diretto al rie same delle quistioni di diritto demandate alla cognizione del giudice ordinario.
Cass. 1 civ., 17 luglio 1941. est. Cannada-Barloli, Rizzato c. Finanza (Riv. leg. Use., 1942, 43).
61. - Ricchezza mobile - Impiegato - Giudizio di estimazione complessa - Competenza autorità giudiziaria.
Non costituisce giudizio di estimazione semplice, sottratto alla competenza dell’ autorità giudiziaria, accerlare la natura del rapporto contrattuale di lavoro, per stabilire la qualifica di impiegato o di operaio (nella specie, del casaro).
Cass. S. U., 18 luglio 1941, est. Macchi, Finanza c. Latteria Sociale di Dobbiaco (Riv. leg. fise., 1941, 841).