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Riscossione - Imposta fondiaria - Alienazione dell’ immobile - irrilevanza rispetto alla espropriazione - Esecuzione per rilascio - Esperibilità

contro I' attuale

possessore-L ’ art. 43 T. U. 17 ottobre 1922 n. 1401 — il quale stabilisce che Vesattore per la riscossione dell'imposta dell’ anno in corso e del- l’ anno precedente ha diritto di procedere sull' immobile p er il quale l’ imposta è dovuta, quand’ anche la proprietà o il possesso siano co­ munque passati a persona diversa da quella iscritta nel ruolonon si applica alla esecuzione forzata p er rilascio dell’ immobile.

La procedura del rilascio incide solo nel campo dei rapporti possessori, a differenza dall’ espropriazione forzata che tende all'estin­ zione del diritto di proprietà nel debitore soggetto all’ esecuzione, per trasferirlo al compratore.

Ne consegue che per procedere al rilascio forzato dell’ immobile, gravato da debito di imposta e che non sia più in possesso del de­

bitore, occorre adempiere a tutte le forme previste dalla legge nei

confronti di chi ne è attualmente il possessore ( ' ) .

(Omissis). Il Pretore ha rigettato la domanda del Tripodi, perchè ha ritenuto,

che da un lato, per la realità del tributo fondiario, l ’ atto di deliberamento sia titolo opponibile non solo contro colui al cui nome la procedura esecutiva venne espletata, ma anche contro qualunque altra persona la quale si trovi col fondo espropriato in un qualsiasi rapporto di dominio o di possesso ; che, d’ altro lato, non essendo il Tripodi la parte condannata, non aveva il diritto di lamentare la

(‘) Limili della c. d. interposizione processuale nella esecuzione

tributaria.

1. - L ’ ipotesi disciplinata dall’ art. 43 del T . U. 17 ottobre 1922, n. 1401 — considerata dalla sentenza che si annota — se è tra le più caratteristiche, non è 1’ unica alla quale si adatta lo schema della c. d.

in terp o sizio n e p r o c e s s u a le : anzi lo scrittore che ha tentato di delineare

il concetto ed ha coniato il termine, enumera diverse altre ipotesi d isci­ plinate dal diritto positivo e rientranti in quello schema (‘ ). (*)

pretesa natura reale del tributo fondiario, che incide sul trasferimento della pro­ prietà dell’ immobile subastato; e quello riguardante la regolarità della procedura di rilascio, che incide invece sul possesso. In conseguenza il Pretore ha dimostrato di non rendersi conto della distinzione concettuale fra la procedura di espropria­ zione forzata e quella di rilascio. L ’ art. 43 del T. 1 f. 17 ottobre 1922, N. 1401,

Il carattere esteriore più visibile per mezzo del quale si identifica la interposizione processuale, sta in ciò che non solo il proprietario di de­ terminate cose può vedere esposte queste cose ad una esecuzione per de­ bito altrui, ma sopratutto subisce gli effetti di un titolo esecutivo che non lo riguarda, che si è costituito senza che egli fosse chiamato a parteci­ pare, come soggetto passivo, a ll’ esecuzione forzata.

Tenendo presente la posizione del debitore d’ importa e quella del proprietario delle cose soggette a ll’ esecuzione, cioè considerando il fen o­ meno sotto il profilo soggettivo (l), vien subito fatto di raffrontare l ’ in­ terposizione processuale con la sostituzione processuale. Sono state pro­ poste, al riguardo, due formule molto suggestive : la sostituzione proces­ suale darebbe luogo ad una « non coincidenza d ich ia ra ta fra soggetto del processo e soggetto della lite » (2); l ’ interposizione processuale, ad una « coincidenza n on d ich ia ra ta , dissimulata, fra soggetto del processo e soggetto della lite ».

Ovviamente non è qui il luogo per approfondire l ’ indagine su questi spinosi argomenti di teoria generale, oltre che di diritto processuale: e tuttavia il caso di fermare qualche spunto, specie con riferimento alle più recenti elaborazioni dottrinali.

2. - E d anzitutto, non sarà mai sufficientemente avvertita la neces­ sità di considerare la sostituzione processuale n ell’ ambito di quei tenta­ tivi di generalizzazione del concetto di sostituzione, dei quali si occupa da alcuni anni la dottrina: e ciò sia perchè non tutti g li equivoci in pro­ posito sembrano eliminati (3) sia perchè quei rapporti, se esistono, non sembrano sufficientemente chiariti (4).

f 1) Dal punto di vista oggettivo si é parlato di insensibilità della legittima­

zione passiva fornitale al mutamento della titotarità del diritto sul bene soggetto

all’ esecuzione (CARNACINI, Peculiarità delle sanzioni contro il contribuente mo­ roso, in « Studi in memoria di U. Ratti », Milano 1934, p. 6-5).

(2) Allorio, op. cit-, n. 85, pp. 350-351.

(3) Se non m’ inganno, tra le adesioni, i contrasti e le perplessità in rela­ zione a certe mie critiche al concetto generale di sostituzione ('PugliATTI, Ese­

cuzione forzata e diritto sostanziale, Milano 1935, un. 7 e ss., p. 28 e ss.), non

si è ancora fatto un deciso passo avanti su questo punto.

(4) Si veda ora Ga r b a g n a t i, La sostituzione processuale nel nuovo codice di procedura civile, Milano 1942, p. 199 e ss., che non affronta il problema in tutti

i suoi aspetti, ma si limita ad esporre alcuni rilievi critici intorno alla distin­ zione tra surrogazione (o sostituzione) e rappresentanza.

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al quale si è ispirato il primo giudice, stabilisce che l ’ esattore per la riscossione dell’ imposta per l’ anno in corso" e del precedente, ha diritto di procedere sull’ im­ mobile pel quale l’ imposta è dovuta, quand’ anche la proprietà ed il possesso siano passati, in qualunque modo in persona diversa da quella iscritta nel ruolo. In tale situazione, la dottrina tradizionale, ricordata dal Pretore, rinveniva gli estremi di un diritto reale. Una più sottile analisi, cui ha proceduto una parte della moderna dottrina, ha dimostrato che il tributo fondiario, nel nostro

ordi-M olte incertezze regnano sul concetto stesso di sostituzione proces­ suale ('), sulla determinazione dei confini di esso, sulla distinzione tra sostituzione processuale e rappresentanza processuale.

Già non mancano le incertezze n ell’ uso di termini tormentati e com ­ prom essi: cosi taluno (2) riconosce al sostituto un p o te r e , ed altri una

fa coltà (*). E più gravi sono le incertezze circa il modo di intendere il

preciso significato di un termine di uso comune e pacifico, incluso nella formula per mezzo della quale si suole distinguere la sostituzione dalla rappresentanza processuale. Si dice, infatti, che mentre il rappresentante agisce n e ll’ in teresse del ra p p r es e n ta to , il sostituto agisce n e ll’ in teresse

p r o p rio (■*). E si manifestano notevoli divergenze di opinioni in relazione

alla portata d ell’ espressione : « n e ll'in t e r e s s e » .

Così, secondo qualcuno (5) si tratterebbe di « un interesse del sosti­ tuto all’ esercizio della funzione giu risd izion a le» riconosciuto eccezional­ mente dalla legge. A ltri distingue due tipi d ’ interesse: d iretto , quando si riferisca ad un bene capace di soddisfare immediatamente un bisogno ;

stru m en ta le, quando si riferisca ad un bene capace solo di porre in essere

una situazione favorevole all’ apprensione di un bene della prima specie (“). E sulla base di tale distinzione, afferma che il sostituto processuale è « titolare di un in teresse stru m en ta le al provvedimento giurisdizionale favorevole all’ in teresse d iretto d ell’ altro soggetto, che coincide con 1 in­ teresse strumentale (al provvedimento) del quale quest’ ultimo è titolare, sebbene inerte » (7). E v i è infine chi si richiama all 'in teresse legittim o in senso tecnico, con questa form ulazione: « il titolare di una posizione, che è qualificata come diritto in un rapporto giuridico, vede il diritto af­ fievolito al grado di interesse rispetto ad altro rapporto, che trovasi ri­ spetto al primo in una posizione di prevalenza : eccezionalmente la legge

(1) Un caso dubbio, molto interessante, di sostituzione processuale, è esa­ minato dal Di Beasi in « Giur. Ital. », 1942, disp. 15.

(2) Ga r b a g n a t i, op. cit., p. 204.

(3) Di Bl a s i, S o s titu z io n e p r o c e s s u a l e , in « Nuovo Digesto Italiano », All, 1, p. 649.

(4) Qando taluno è legittimato ad agire nell’ i n t e r e s s e d i t e r z i, si avrebbe una terza figura : la s u r r o g a z i o n e p r o c e s s u a le (Ga b b a g n a ti, op. cit., p. 102 testo e nota).

(5) Ga r b a g n a t i, op. cit., p. 211.

(6) Ja e g e r, D i r it t o p r o c e s s u a l e c i v i l e, Torino 1942, n. 3, p. 7. (7) Ja e g e r, op. cit., n. 116, p. 254.

namento giuridico, ha carattere obbligatorio, essendo protetto, però, da ima ga­ ranzia reale sull’ immobile pel quale 1’ imposta è dovuta. Pertanto, nella citata norma deve considerarsi un duplice contenuto : sostanziale e processuale E di diritto sostanziale la concessione di garanzia reale sull’ immobile oggetto del tri­ buto. Ha invece carattere processuale la norma stessa, in quanto autorizza 1 esat­ tore ad iniziare e proseguire il giudizio di espropriazione nei confronti soltanto del debitore iscritto a ruolo, anche se la proprietà o il possesso dell immobile siano passati ad altra persona. Ora in base a tali principi, la situazione del terzo * 3

permette a questi soggetti di promuovere per loro conto il giudizio con effetti rispetto al rapporto preminente... o, meno decisamente, attribuisce ad essi la facoltà di intervenire nel giudizio, del quale forma oggetto il rapporto giuridico p r e m in e n te ».^ ). ■ _ . . . .

Decisamente: quando si parla di « p o teri », di « fa coltà », e simi ì ( ) per definire le situazioni giuridiche soggettive ; o quando si fa ricorso al- P « interesse » e al modo della sua tutela giuridica, per differenziarle tra di loro, si rischia di aprire la breccia alle più intricate confusioni.

3. - Se, però, offre difficoltà gravi la precisa delimitazione del con­ cetto della c. d. interposizione processuale, non dev’ essere invece tanto difficile, specie con riferim ento all’ ipotesi in esame, stabilire i lim iti ì efficacia della norma speciale.

L a sentenza annotata ha orientato esattamente l ’ indagine sulla base della distinzione tra il momento della espropriazione e quello del rilascio.

In ordine all’ espropriazione, se l ’ Amministrazione può procedere ese­ cutivamente contro l ’ originario proprietario, relativamente all’ immobile gravato del tributo, senza preoccuparsi dei trapassi della proprietà m a tri soggetti, comunque siano avvenuti, e sia prima che dopo l ’ iscrizione a ruolo, è evidente che, anche se il terzo acquirente rimanga ^ estraneo ai procedimento (nel quale, per altro, potrebbe certamente spiegare inter­ vento), si può pervenire ad una valida aggiudicazione. E il titolo di a c­ quisto costituitosi in favore d ell’ aggiudicatario, può farsi valere contro l ’ acquirente del bene, espropriato nei confronti del titolare originario.

A fo r tio r i — e del resto si deduce dal testo legislativo — il titolo

può farsi valere contro un terzo che abbia semplicemente acquistato il

possesso dell’ immobile. . . ,

jyja __ ed ecco un primo problema attinente ai lim iti di eiiicacia, le ­ gato a quello della natura della interposizione processuale — si possono negare al terzo acquirente i rim edi contro il tito lo ? E il problema ha due aspetti: a) deve, cioè, ritenersi inattaccabile il titolo, da parte del terzo acquirente dell’ immobile, che può non avere avuto conoscenza del

proce-(!) Andrioli V., Commento al codice di procedura civile, I, Napoli 1941, ^ ‘ V /c fr . p'u g l ia t t i, Esecuz. cit., nn. 5, 18 e 19; Gli istituti del diritto ci- vile, Milano 1943, 1, parte 2a. cap. VI.

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acquirente del fondo subastando, in quanto non risponde di un debito proprio, ma subisce soltanto gli effetti della specifica responsabilità di cui l’ immobile è gravato, può, sotto il profilo sostanziale, considerarsi analoga con la situazione che si viene a creare nei rapporti del terzo possessore di un immobile ipotecato. Però, mentre nel caso normale il terzo possessore deve essere chiamato nel giu­ dizio di espropriazione, nell’ esecuzione per debito di imposta, per effetto della disposizione processuale di carattere singolare sopra ricordata, il processo

esecu-dimento esecutivo? b) se il titolo è attaccabile, quali sono i mezzi pro­ cessuali a disposizione del terzo acquirente per far valere le proprie ra­ gioni ?

Si sa quali difficoltà presenti, al riguardo, il fenomeno della sostitu­ zione processuale, specie ai fini della esperibilità d ell’ opposizione di terzo da parte del sostituito contro la sentenza ottenuta nei confronti del so­ stituto : difficoltà che alcuni risolvono col ritenere che il sostituto, agendo a proprio nome, e non a nome del sostituito, a cq u istila qualità di parte, ma non la com unichi al sostituito, che rimane terzo ; mentre altri propone la distinzione tra parte in senso form ale (sostituto) e parte in senso so­ stanziale (sostituito), lasciando intravedere la possibilità di consentire la opposizione di terzo alla parte in senso sostanziale. Analoga soluzione si può adottare, quando si consideri la sostituzione processuale come non coincidenza tra il soggetto del processo (sostituto) e il soggetto della lite (sostituito), potendosi consentire a quest’ ultimo l ’ esperimento d ell’ opposi­ zione di terzo.

Ma quanto all’ interposizione processuale, se essa si considera come

co in cid en za dissimulata fra soggetto del processo e soggetto della lite,

non vi è rimedio. Il soggetto è uno, e non può ammettersi che, essendo soggetto della lite e del processo (di esecuzione), possa proporre opposi­ zione di terzo contro un titolo formatosi a cau sa di quella lite e in quel processo.

Questo, però, è dare un peso eecessivo alle formule verbali. Sia o non sia propria la parola « coincidenza », sia o non sia esatta la formula r i­ ferita, è certo che l ’ uso di essa non può autorizzare a confondere in uno due soggetti e a unificare i rapporti che si vengono a costituire, distin­ tamente e sulla base di interessi del tutto diversi, in capo a ciascuno di essi. L a « coincidenza » va considerata nei confronti d ell’ Amministrazione creditrice dell’ imposta o d e ll’ organo procedente (esattore); sotto questo profilo, anzi, sarebbe m eglio parlare di « indifferenza », piuttosto che di coincidenza: infatti, il creditore procedente può legittimamente disinte­

res sa r si di colui che ha acquistato dal debitore d ’ imposta iscritto nel

ruolo (’ ).

f1) Il CARNBT.UTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, II, 3a ediz., Roma 1942, n. 791, p. 661 e n. 846 p. 700, parla di « irrilevanza » nei confronti del processo.

tivo si può svolgere nei confronti di un soggetto che non è, fin dal momento del- l ’ inizio, il proprietario del bene da subastarsi : con piena efficacia, però, nei con­ fronti del vero proprietario. Tutto ciò attiene al trasferimento coattivo delibi proprietà: e quindi, non potrebbe certo, il Tripodi, terzo possessore dell’ immobile assoggettato all’ esecuzione fiscale, ritenere inefficace, nei propri confronti i’ atto di deliberamento formalmente emesso contro il Parisio, debitore iscritto a ruolo. Ma bisogna adesso venire ad esaminare l’ altro profilo della questione, quello

at-Ora: che il creditore possa ignorare legittimamente il terzo acqui­ rente, vuol dire soltanto che, per far valere il proprio diritto, cioè per esercitare l ’ azione esecutiva, egli non ha bisogno di sapere se il bene soggetto a ll’ esecuzione sia stato trasferito ad altri, di identificare l ’ ac­ quirente e di agire contro di lu i; ma non vuol dire che il terzo non possa difendere il proprio diritto. E gli non può difenderlo facendo valere uni­ camente la sua qualità di acquirente dal debitore d’ im posta; ma potrebbe certamente difenderlo facendo valere un titolo di acquisto diverso, cioè contestando l ’ identità d ell’ oggetto della garanzia con l’ oggetto espropriato, o contestando l ’ esistenza del privilegio, che costituisce il fondamento del­ l ’ azione esecutiva (*) (per esempio, perchè il creditore non procede per l’ imposta d ell’ anno in corso o del precedente, a termini di legge). Ora, se non si contesta a ll’ acquirente il diritto a spiegare intervento nel processo esecutivo, perchè gli si dovrebbe contestare il diritto a proporre opposi­ zione di terzo contro la sentenza di aggiudicazione ?

E se al terzo si riconosce la possibilità di proporre opposizione di terzo, gli si deve pure riconoscere la possibilità di far valere le sue ra­ gioni in sede di esecuzione : la quale non può che essere — come si dira subito — l ’ esecuzione per rilascio.

4. - La sentenza annotata, dunque, distingue esattamente la espro­ priazione dall’ esecuzione per consegna o rilascio: l ’ una avente per risul­ tato il trasferimento coattivo della proprietà, l ’ altra avente per oggetto l ’ immissione coattiva nel possesso (2). L ’ ambito delle norme che d iscip li­ nano il rilascio « è limitato alle sole obbligazioni di dare, e p iù p r e c is a ­

m ente alle obbligazioni di trasferire il possesso » (s). Si può ulterior­

mente specificare il tema del rilascio, facendo riferim ento al possesso o alla detenzione, e chiarendo che il risultato a cui tende è quello di « so­ stituire al possesso di chi non ha il diritto il possesso di chi lo ha, pri­ vando il primo della tutela possessoria » (4).

Non basta, tuttavia, l’ avere rilevato la differenza sostanziale di con­ tenuto e di funzione tra la espropriazione ed il rilascio, per concludere che P interposizione processuale si lim iti alla prima e non possa estendersi

(!) Pu g lia tti, Esecuz., n. 51, pp. 229 e ss.

(2) Pu g lia tti, Esecuz., n. 71 pp. 301 e ss., e u. I l i , pp. 435 e s. (s) An d r io li, op. cit., ad art. 606. p. 208.

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tinente alla regolarità della procedura di rilascio : qui le conclusioni del Collegio debbono essere radicalmente difformi da quelle del primo giudice. Il rilascio è una forma di esecuzione forzata ma non una forma di espropriazione : con 1' espro­ priazione si tende alla estinzione del diritto di proprietà nel debitore soggetto all’ esecuzione, per trasferirlo nel compratore, il rilascio, invece incide soltanto nel campo dei rapporti possessori.

Nell’ ipotesi normale, il rilascio si risolve nella privazione, inflitta al debitore, della tutela possessoria. Ma nell’ esecuzione fiscale, la persona del debitore, o, per

al secondo: e cioè, che valga per la costitu zion e, non per la esecu zio n e del titolo. A nzi, per la estensione parrebbe utilizzabile un elemento te ­ stuale : l’ art. 43 T. U . 17 ottobre 1922, n. 1401, infatti, si riferisce non solo ai passaggi di proprietà, ma anche ai passaggi del -possesso.

Ebbene, non ostante ciò, l ’ interposizione deve limitarsi al momento della espropriazione, alla fase della costituzione del titolo: e il testo va interpretato nel senso che il titolo si costituisce validamente instaurando il processo contro il debitore d’ imposta iscritto nel ruolo, sia che altri abbia acquistato od acquisti la proprietà della cosa, o a fo r tio r i il p o s­

sesso di essa.

V i sono due decisive ragioni, una di carattere negativo e una di ca ­ rattere positivo, che inducono a ritenere che non si possa legittimamente esperire la procedura di rilascio nei confronti del debitore d ’ imposta, se altri ha acquistato l ’ im mobile gravato del p riv ileg io (’ ).

La prima, riguarda la disposizione speciale che dà luogo alla inter­ posizione processuale: non avendo la detta disposizione altro fine che quello di agevolare l ’ esecuzione per la realizzazione d ell’ imposta privilegiata, la interposizione ha luogo n élV in teresse del cved ilove d im posta e per ren­ dere possibile il risultato ultimo al quale tende la esecuzione, cioè la conversione del cespite su cui grava il privilegio in denaro. L ’ espropria­ zione è un episodio, una parentesi (s), un mezzo predisposto per il rag­ giungimento di quel fine. La legge, dunque, non sfrutta il meccanismo dell’ espropriazione nell’ interesse dei possibili acquirenti al pubblico in ­ canto, e tanto meno predispone n ell’ interesse di costoro 1’ espediente della interposizione processuale. V iceversa, i possibili acquirenti beneficiano di riflesso d e ll’ espropriazione, ma non si può dire che traggano un qualsiasi beneficio dall’ interposizione processuale: perchè per essi è indifferente che il titolo si costituisca nei confronti di un soggetto piuttosto che di un

f1) Che dall’ art. 43 T. U. 17 ottobre 1922 sorga un vero privilegio si so­ stiene dalla comune dottrina: Pugliatti, Esecuz., n. 47, pp. 206-210; Pugliese,

Istituzioni di diritto finanziario, Padova 1937, p. 83 e ss., p. 388; La Torre,

Codice esattoriale, I, Padova 1936, 2a ed., n, 200 p. 126; ri. 201, p. 128; n. 202,

p. 129; Ingrosso, Istituzioni di diritto finanziario, II, Napoli 1937, n. 380, p. 304; n. 400, p. 316; n. 402, p. 318: ma nega che si tratti di un diritto reale (n. 403, pp. 319 e s s.); Gaetano, Privilegi in «Nuovo Digesto Italiano», X, n. 75, p. 491.

meglio dire, del convenuto nel processo esecutivo, può, come nella specie, non coincidere con quella del possessore. La funzione istituzionale del procedimento di rilascio, impone allora che tutte le forme previste dalla legge siano adempiute contro il vero possessore. La norma fiscale consente di procedere all’ esproprio contro chi non è più proprietario, ma non consente, ciò che sarebbe ben diverso, di procedere allo spossessamento contro chi non è possessore. Si tratta di dispo­ sizione singolare, da non estendersi oltre il caso previsto. Nella specie tutti gli

altro, purché si costituisca legittimamente. L ’ aggiudicatario ha, se mai, interesse ad evitare che g li possa derivare un danno dal fatto che il ti­ tolo si è costituito nei confronti di un soggetto interposto; ma non ha in­ teresse a che si adoperi il meccanismo d e ll’ interposizione. D i conseguenza, conclusasi la fase espropriativa, è venuta meno la ragione di sopravvi­ venza della interposizione, per esaurimento del fine e dell’ interesse che ne giustificano l’ im piego. In base ad essa, il creditore d’ imposta ha iniziato