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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1942, Anno 6, Volume 6, Parte 2

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(1)

R I V I S T A

DI

D I R I T T O F I N A N Z I A R I O

E

SCIENZA DELLE FINANZE

( R i v . D i u . Fi n. e S e . d . Fi n.)

D I R E Z I O N E

B E N V E N U T O G R I Z I O T T I

Prof. R. Università Pavia e D ire tto re Istituto di Finanza

P I E R O B 0 D D A E Z I O V A N O N I

P r o f . R. U n i v e r s i t à T o r i n o Prof. U niversità Venezie e Padova

Eco. VINCENZO AZZOLINI

G o v e r n a t o r e B a n c a d ' I t a l i a

Eco. MARIANO D’AMELIO

Presidente Soc. It. Progresso Scienze

O M I T A T O S C I E N T I F I C

Eco. RODOLFO BENINI

A c c a d e m i c o d ’ I t a l i a

Eco. ADOLFO GIAQUINTO

A vvo ca lo G e nerale d e llo Stato

ERNST BLUMENSTEIN

P r o f . U n i v e r s i t à B e r n a

Eco. AMEDEO GIANNINI

P r o f . R. U n i v e r s i t à R o m a

CASA E D IT R IC E DOTT. ANTONIO M IL A N I - P A D O V A 1942 - X X I

(2)
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Auletta G. - Tassa proporzionale di trasferimento e presunzione mueiana Brunelli B. - I trasferimenti di aziende a titolo oneroso e la legge del

r e g i s t r o ... Coniglio A- - Opposizione di terzo nella esecuzione promossa dal ri­

cevitore contro l’ esattore . . . . De Nova R. - L ’ agente diplomatico cittadino e l ’ immunità tributaria Funaioli G. B. - Sull’ efficacia degli atti di stato civile per l’ imposta

di successione . . . .

G rìziotti B. - Sui limiti di competenza, della finanza nella valutazione degli atti di stato c i v i l e ... G rìziotti B. - La trasformazione finanziaria della tassa per T occupazione

di aree pubbliche e l’ interpretazione autonoma e funzionale del diritto finanziario . . . .

G rìziotti B. - I contratti dei Consigli Pr. delle Corp. per costruzioni di scuole professionali e l’ interpretazione dell’ imposta di registro Maflezzoni F. - Dei limiti dell’ efficacia vincolante dell’ atto scritto nel­

l ’ accertamento delle tasse di registro . .

Pomini R. - L ’ affiliazione rispetto alle esenzioni tributarie per le fa­ miglie numerose . . . .

Pomini R. - Le doppie e le eccessive imposizioni nell’ applicazione del­ l’ imposta comunale sull’ i n d u s t r i a ... Pugliattì S. - Limiti della c. d. interposizione processuale nella esecu­ zione tributaria...

,

Ragazzi L. - Sulla registrazione d’ ufficio e sui poteri d ’ indagine della

finanza in materia di registro . . . . Scendale E. - L ’ interruzione della prescrizione nel Codice civile e nel

diritto tributario . . . .

Steve S- - Questioni in tema di imposta complementare: accertamento deduttivo e accertamento una tantum . . . . Vanoni E. - Stabilità ed unicità dell’ accertamento dei redditi una tantum

nell’ imposta complementare . . . .

Pag. 20 » 33 » 190 » 1 » 122 » 126 » 138 » 161 » 69 » 61 » 129 » 170 > 88 » 180 » 114 » 53,109

INDICE DELLE SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE

Imposta complementare sul reddito - Agente diplomatico - Cittadino italiano accreditato presso la S. Sede - Esenzione - Inapplicabilità.

(Con nota di R. De N o v a ) ...p ag. p Imposta complementare - Accertaménto redditi « una tantum » - Sup­

pone la realità del tributo - Deroga al principio della stabilità dell’ accertamento - Nullità dell’accertamento. (Con nota di E.

Va-noni) ...53,109 Imposta complementare - Sostituzione dell’ accertamento deduttivo con

quello analitico - Sgravio di reddito « una tantum » concordato globalmente col reddito continuativo - Applicabilità dello sgravio

(4)

8

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose - Computo dei figli a carico - Affiliazione di adulterini - Non computabilità degli affiliati. (Con nota di R. P o m i n i ) ... Pag. Registro - Beni della moglie - Presunzione muciana - Avocazione alla

massa fallimentare - Imposta proporzionale. (Con nota di G. Auletta) »

Registro - Cessione di azienda - Accollo di passività - Imponibilità. (Con nota di B. B r u n e l l i ) ...’ Registro - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Tassa fissa - Im­

posta proporzionale - Indebita - Rimborso - Prescrizione - Decor­ renza - Giudizio sulle convenzioni - Interruzione - Inefficacia. (Con nota di E. M a f f e z z o n i ) ... * Registro - Edifici scolastici - Scuole professionali - Carattere obiettivo

del privilegio - Applicabilità ai contratti di appalto stipulati da qualsiasi ente compreso il Consiglio Provincinle delle Corporazioni. (Con nota di B. Griziotti) . ...* Scrittura privata non registrata - Esaurimento dei suoi effetti prima

del 20 aprile 1936 - Inapplicabilità della registrazione d’ ufficio - R. D. L . 26 settembre 1935 n. 1746 - L . 28 maggio 1936 n. 1027. (Con nota di L. R ed a zzi)... ... » Imposta successoria - Atto di riconoscimento di figlio irriconoscibile-

Facoltà della finanza di disattenderlo senza preventiva impugna­ zione. (Con nota di G. B. Funaioli e postilla di B. Griziotti) . » Imposta sulle industrie - Luogo di produzione del reddito - Contro­

versia tra due Comuni - Estimazione complessa - Competenza au­ torità giudiziaria - Impianto idroelettrico - Diga di sbarramento - Lago artificiale - Non sono luoghi di produzione del reddito.

(Con nota di R. Pomini) »

Tassa per 1’ occupazione di aree pubbliche - Area privata - Servitù di pubblico passaggio acquisita per prescrizione - Occupazione dei- fi area limitante l ’ esercizio della servitù - Applicabilità della tassa. (Con nota di B. Griziotti) ... * Imposte consumo sui materiali da costruzione - Liquidazione della

tassa - Decorrenza della prescrizione - Atti validi ad interrompere la prescrizione - Applicazione delle norme del codice civile - Ri­ chiesta da parte del Comune di dati - Atto interruttivo della pre­ scrizione. (Con nota di E. Scanalale) . . . . . . » Esazione - Esecuzione promossa del ricevitore contro l ’ esattore - Pro­

cedura fiscale - Divieto per gli stretti congiunti di reclamare la proprietà dei mobili pignorati - Applicabilità - Dotalità dei mo­ bili pignorati - Legge 1939 - Applicabilità alle costituzioni dotali anteriori - Accertamento della dotalità - Questione d’ imposta -

« Solve et repete ». (Con nota di A. Coniglio) . . . . » Riscossione - Imposta fondiaria - Alienazione dell’ immobile - Irrile-

vanza rispetto alla espropriazione - Esecuzione per rilascio - Espe- ribilità contro fi attuale possessore. (Con nota di S. Pugliatti) . »

(5)

G I U R I S P R U D E N Z A

I N D I C E P E R M A T E R I A

Avvertenza. - I singoli tributi sono collocati in ordine alfabetico secondo la

loro denominazione specifica [p. es. Imposta dì ricchezza mobile si cerchi sotto Ricchezza mobile (Imposta di), Tassa sulle insegne sotto Insegne ( Tassa

sulle) ecc.].

I numeri sono quelli delle massime nel Massimario, ad eccezione di quelli in corsivo, che rinviano alla prima pagina delle sentenze annotate.

Accertamento

Accertamento deduttivo, 15, 114, 181. Accertamento cespiti occultati, 20. Accertamento minimo imponibile, 6. Avanzi di gestione, 11. Avviamento, 8. Avviso di, 56, 128. Competenza territoriale, 15. Concordato, 137, Discriminazione redditi, 135.

Domanda giudiz. di annullamento, 1. Duplicazione di accertamento, 113. Estimazione complessa, 14, 61, 109, 113, 129, 131. Estimazione semplice, 1, 134. Revisione, 70. Rettifica in diminuzione, 111. Ricorsi, 22, 46. Autorità giudiziaria Competenza, 1,14,15,59, 61, 109, 113, 129, 131, 133, 167, 217.

Controversie sulla previdenza impie­ gati esattoriali, 216.

Denunzia giudice penale, 12. Difetto di giurisdizione, 138. Ricorsi, 22, 60, 112, 199, 138. Ricorso in cassazione, 36, 221. Termini per ricorrere, 112. Bollo

Abbonamento obbligatorio, 201. Appello irregolare, 200.

Proiezioni pubblicitarie, 201. Capitale delle società per azioni (Imposta

str. sul)

Determinazione capitale imponibile nominale, 182.

Detrazioni, 182.

Fondo stanziamenti per eventuali so­ pravvenienze passive, 182. Capitale delle società straniere (Imposte

sul)

Accertamento, 20. Celibi (imposta sui)

Obbligo del pagamento da parte del padre, 141.

Commissioni amministrative Appello, 60, 118, 178. Appello dell’ ufficio, 212, 213. Audizione personale, 58.

Competenza, 14, 49, 53, 134, 156, 177. Composizione commissioni, 47. Decisioni, 15, 51.

Eccezione tardività appello, 60. Esame atti presso le segreterie, 211. Motivazione mancante o difettosa, 184. Perenzione di istanza, 45.

Prova cessione redditi, 45.

Rappresentanza dei contribuenti, 48. Ricorsi, 22, 51, 211, 219.

Ricorso spedito per posta, 46. Ricorso spedito per agenzia privata,

117.

Silenzio prolungato dell’ Amministra­ zione, 219.

Termine deposito atti, 212. Complementare (Imposta . . . sul reddito)

Accertamento, 4, 15, 181. Agente diplomatico, 1. Detrazioni, 88.

(6)

10 Reddito non definitivo, 181.

Redditi una tantum, 53, 109, 114, 140.

Sgravio, 114.

Sospensione iscrizione a ruolo, 139. Consumo (Imposte di)

Cassette forti, 41. Energia elettrica, 160. Materiali da costruzione, 42, 108, 161, 207, 180. Passaggio gestione, 162. Prescrizione, 108, 180. * Rivalsa, 160. Vino, 43, 206. Contenzioso tributario

v. Autorità giudiziaria, Commissioni

amministrative, Processo tributario.

Cura (Contributo speciale di) Società elettrica, 104. Denuncia

Denuncia infedele, 53. Denuncia tardiva, 2. Omissione, 5, 12.

v. Fabbricati, Commissioni ammini­

strative.

Esattore

v. Riscossione delle imposte. Fabbricati (Imposta sui)

Accertamento, 1, 70, Albergo, 3. Autorimessa, 126. Denuncia di sfitto, 2. Esenzione, 69, 126, 127. Opificio, 3. Reclami, 209. Revisione reddito, 70.

v. Accertamento, Ricchezza mobile. Famiglia (Imposta di)

Osservanza dell’ imponibile dell’ im­ posta complementare, 106. Industrie (Imposta sulle)

Impianto idroelettrico, 109, 129. Rimborsi per inesigibilità, 159. Riparto tra due comuni, 109, 129. Ipotecarie (Tasse)

Acquisto fabbricato società coopera­ tiva, 50.

Licenza (Imposta di)

Vendita bevande alcooliche, 20. Soggetti passivi, 203.

Manomorta (Imposta di) Fitti figurativi, 22.

Fondo pensioni impiegati, 91. Interessi depositi in conto corrente,

91.

Interessi titoli di Stato, 91.

Mancanza tempestiva impugnativa, 22. M iglioria (Contributo di)

Termini per l ’ accertamento, 105. Negoziazione (Imposta di)

Accomandita semplice, 195.

Certificati provvisori nominativi, 158. Emissione nuove azioni, 196. Possibilità di negoziazione delle a-

zioui, 34.

Prestito obbligazionario, 54. Valutazione azioni, 103. O bbligo (imposta d ’ )

Apertura di credito, 54.

Donazione e costituzione dote, 93. Mutui della Cassa DD. PP., 92. Provvigione, 54

Ricognizione di debito, 146.

Occupazione spazi e aree pubbliche (Tassa di)

Occupazione area privata gravata servitù pubblico passaggio, 107,138. Patrimonio (Imposta straordinaria sul)

Autonomia formale giudizio ammini­ strativo, 119.

Consolidazione dell’ usufrutto alla nuda proprietà, 172.

Duplicazione con l ’ imposta di ric­ chezza mobile, 217.

Natura dell’ imposta, 172. Riparto, 16, 89.

Scorte vive e morte, 183. Valutazione immobili, 183. Pianoforti (Imposta sui)

Custodia giudiziaria pianoforti, 204. Prestito redimibile immobiliare

(7)

Processo tributario

Appello irregolare, 200.

Azione di risareimento contro la Fi­ nanza, 57.

Azione giudiziaria anteriore a pub­ blicazione ruolo, 165.

Correzione sentenza, 123. Domanda nuova, 221. Eccesso di potere, 170.

Esclusione professionista trattative uffici, 115.

Impugnazione perizia di stima, 194. Interessi moratori, 187.

Notificazione appello senza firma Procuratore, 114. Opposizione ingiunzione, 163, 164,187, 219, 220. Opposizione esecuzione, 190, 224. Ordinanze intendentizie, 68. Perenzione di istanza, 45.

Produzione copie fotografiche di atti, 23 Prova tempestività del ricorso, 117. Ricorso dell’ Ufficio alla Comm.Centr.,

116.

Sentenza che dispone giuramento, 124. Sospensione atti esecutivi, 167, 170, Sospensione di giudizio, 23.

Spese, 55, 124.

Termini domanda di sgravio, 110. Termini per appellare, 220.

Proprietà immobiliare (Imposta straordi­ naria sulla)

Detrazioni, 18, 21, 90, 142. Fabbricato rurale, 19. Opifici industriali, 17. Rete stradale gas, 180. Registro

Accertamento Valore, 56,193,194, 219. Accollo passività, 33.

Accrescimento nelle successioni te­ stamentarie, 187.

Acquisto area edificio scolastico, 27, 28.

Acquisto per persona da nominare 192.

Appalto, 96, 99, 144, 171.

Atto contenente disposizioni connesse o autonome, 188, 189.

Atto promanante da uffici a rami di­ visi, 215.

Atto sottoposto condizione sospen­ siva, 69.

Autorizzazione servizio pubblico, 33. Cambiale, 185.

Cessione azienda, 33. Cessione di beni, 35. Cessione di crediti, 146, 189. Cessione servizio pubblico, 25. Cessione titoli azionari, 189. Compravendita, 148.

Concentrazione aziende sociali, 98. Concessione precaria suolo pubblico95. Conferimento asse ereditario, 24. Consolidazione, 97.

Consorzio, 149.

Contratti a corrispettivo presunto, 150. Copie fotografiche atti, 23.

Delegazione di pagamento, 100. Deliberazione di ente pubblico, 54. Disposizione testamentaria nuncupa­

tiva, 187.

Divisione beni a più riprese, 26. Divisione ereditaria, 191. Enti di culto, 143.

Enunciazione società di fatto, 214. Errore di apprezzamento, 194. Inesecuzioiie parziale contratto, 150. Ingiunzione imposta suppletiva, 29. Inosservanze fiscali, 36.

Interpretazione di un atto, 34, 69, 188, 192.

Interruzione prescrizione con reclamo amministrativo, 144.

Maggiore imposta per titolo diverso, 221.

Mandato per costituzione consorzio, 149.

Nullità scritture immobiliari non re­ gistrate, 186.

Ordinanza di stima, 218. Pagamento mutui ipotecari, 94. Passaggio usufrutto da un bene a un

altro, 97.

Patto per registrazione e onere di imposta, 153.

Perizia beni immobili, 151, 194. Prescrizione azione della Finanza, 214. Prescrizione imposta compierà., 218. Presunzione muciana, SO.

(8)

— 12 — Registrazione d’ ufficio, 88. Registrazione tardiva, 147. Revocatoria pauliana, 30. Ricognizione di debito, 100, 146. Rimborso, 145, 152. Sanzioni, 36, 53.

Scuole professionali dei Cons. Pr. Corporaz., 16Ì.

Sentenza, 20, 145. Solidarietà, 219.

Spese giudizio di stima, 219. Stima, 55, 218.

Usufrutto testamentario, 31. Vendita a consegne ripartite, 148. Vendita fabbricati nuovi, 190. Verbale di aggiudicazione di appalto,

144.

Versamento in conto futuro reparto patrimoniale, 32.

Ricchezza mobile (Imposta di) Albergo, 3. Assegno alimentare, 72. Associazione in partecipazione, 77. Avanzi di gestione, 11, 86. Avviamento, 8, 177, 178. Banco lotto, 75. Bigliardiere, 74. Bilancio, 5, 13, 71. Casaro, 61. Cavalli da corsa, 78. Cessazioue redditi, 45, 52, 134. Cessionario azienda, 173. Coacervo, 6, 83.

Conducente sostituto procaccia, 130. Contratto di mutuo, 79.

Corrispettivo per cessione diritto di privativa, 128.

Diritti per rilascio certificati, 82. Donazione simulata farmacia, 177. Emolumenti ipotecari, 4.

Ente Acquedotto Pugliese, 133. Esenzione decennale, 132. Fabbrica di concentrato, 176. Ferrovia, 80, 179. Fondi previdenza, 76. Guardie giurate, 84. Impiegato, 14, 61, 74, 84. Interessi, 10.

Istituti Assicurazioni Infortuni, 137. Latteria sociale, 7.

Liquidatori, 73.

Lucro conseguente a espropriazione,9. Manipolazione prodotti agrari, 176. Minimo imponibile, 6.

Operaio, 61, 74, 84. Opificio, 80, 132, 135. Premio lotteria, 126, 136. Reddito agrario, 7.

Reddito confermato col silenzio, 210. Ricorso contro i ruoli, 138, 210. Rimborso d’ imposta, 71.

Rinunzia interessi, 10. Sgravio, 52.

Società anonima, 5. Società in liquidazione, 13.

Società tacita trasformata in anoni­ ma, 8.

Sorveglianti centrale elettrica, 81. Spese manutenzione, 85.

Tassazione « una tantum », 202. Trasformazione alberi in traverse, 175. Valutazione atti già sottoposti impo­

sta registro, 177. Vendita farmacia, 178. Variazione del reddito, 113. v. Accertamento.

Riscossione delle imposte

Azione danni contro esattore, 120. Azione in separazione, 124.

Cauzionanti e aventi causa esattore, 62. Cessionario azienda, 173.

Cessione diritto di riscatto, 122. Citazione debitore d’ imposta, 121. Collocazione crediti esattoriali, 222. Errore, 64, 121, 123.

Esattore, 62, 63, 65, 124, 174. Esecuzione negativa, 62. Esecuzione per rilascio, 170. Esecuzione promossa dal ricevitore

contro l ’ esattore, 190,

Giudizio di graduazione, 223, 225. Opposizione all’ esecuzione, 224. Pagamento anteriore alla iscrizione a

ruolo, 166.

Pignoramento esattoriale, 121, 174, Privilegi, 171, 172.

Ricevitore provinciale, 63. Riduzioni contenzionali, 44.

(9)

Risarcimento danni, 63, 65, 125. Riscatto immobili espropriati, 64,122. Solve er repete, 223.

Scambio (Imposta di) Fatture, 148.

Figurine propagandistiche, 202. Soggiorno (Imposta di)

Donne dimoranti in case di tolleranza, 208.

Solve et repete

Contributi enti corporativi, 125. Controversia legittimità titolo tribu­

tario, 65, 120.

Controversia regolarità notificazione, 65.

Esclusione « prima facie», 66. Giudizio di graduazione, 223. Inosservanza, 174.

Legato devoluto a corpo morale, 199. Opposizione accertamento imposta

complem., 20, 166.

Opposizione atti esecutivi, 63, 66. Opposizione ingiunzione, 195. Privilegio fiscale, 67.

Proponibilità in Cassazione, 223. Reclami contribuente, 65. Terzo possessore, 67, 193. Successione (Imposta di)

Azione surrogatoria, 198. Cespite ignorato dall’ erede, 155. Deduzione passivo, 157.

Dichiarazione in testamento di « com­ munio incidens familiaris », 156. Figli adulterini, 154.

Istituzione di nascituri, 101, 197. Legato modaie, 199.

Riconoscimento figlio irriconoscibile, 102, 122.

Sostituzione in mancanza di figli, 37. Subingresso tributario, 39.

Succesione testamentaria successiva alla legittima, 40.

Titoli del prestito redimibile 3,50 % , 38.

Trasmissione fiduciaria di titoli, 155. Tributi locali

(10)

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

Avvertenza: I numeri arabi contrassegnati con asterisco indicano la pagina in cui è riprodotta la sentenza, mentre gli altri richiamano il numero della massima.

Sono usate le abbreviazioni A . per Corte di Appello, T. per Tribunale, P. per Pretura. Per le altre abbreviazioni non occorrono spiegazioni.

ANNO 1939 Febbraio 3 Comm. C. 12854 88* 13 » » 13165 88* ANNO 1940 Febbraio 6 Comm. C. 22031 20* 3 M aggio Comm. c . 25966 17 3 » » 25979 45 24 » » 26987 18 7 Giugno Comm. c. 27743 19 7 » » 27747 58 12 » » 27970 4 12 » » 27971 46 12 » » 27972 5 27 » » 28751 47 3 Luglio Comm. c. 28994 6 23 » » 30045 48 9 Ottobre Comm. c. 30499 21 16 » » 30895 7 22 » » 31256 141 25 » » 31481 8 25 » » 31484 9 25 » » 31510 49 Novembre 8 A. Genova 8 Comm. C. 32046 23 104 11 5» » 32121 24 13 » » 32222 10 20 » » 32590 37 22 » » 32738 25 27 » » 32982 52 27 » > 32974 49 28 » » 33123 27 29 » » 33259 26 29 Comm. C. 33349 50 Dicembre 2 Comm. C. 33307 71 2 » » 33350 28 4 » » 33493 53 18 » » 34255 114 ANNO 1941 Gennaio 3 Comm. C. 34842 118 8 » » 35036 92 9 » » 35084 110 9 » » 35126 203 10 » » 35143 73 10 » » 35192 93 12 Cass. S. U. 44 20 Comm. C. 35705 54 22 » » 35816 69 24 » » 35996 91 25 » » 36012 204 Febbraio 3 Comm. C. 36493 74 4 Cons, di Stato 115 7 Comm. C. 36799 94 10 » » 36884 95 14 Cons, di Stato 167 18 Comm. C. 37346 96 24 » » 37655 40 24 A. Bari 55 27 Comm. C. 37208 97 27 » » 37875 158 Marzo 3 Comm. C. 38055 75 4 A. Genova 29 4 Coram. C. 38141 76 4 » » 38117 116 6 Comm. C. 38277 77 6 » » 38324 213 11 » » 38534 117 12 A. Ancona 68 16 » » 34032 56 17 » » 38854 154 18 Comm. C. 38912 78 20 T. Brescia 11 21 Comm. C. 39030 111 25 » » 39248 143 26 » » 39289 l* 28 A. Napoli 57 29 Comm. C. 39424 139 Aprile 1 Corte Conti 62 4 Cass. 1 pen. 42 9 » III civ. 69* 11 A. Catania 1 16 » Napoli 30

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3 C. Conti 168 3 Comm. C. 43832 211 4 Cass. I civ. 2 10 Comm. C. 44193 209 11 » » 44319 184 17 Cass. 1 civ. 60 17 » II » 107 18 » S. U. 61 18 » » » 63 29 » I civ. 3 31 » S. U. 20 Agosto 4 Cass. I civ. 98 7 C. Conti 169 29 T. Reggio Calabria 170* Ottobre 6 Comm. C. 45401 32 7 » » 45437 175 14 » » 45887 155 23 » » 46552 22 Novembre 6 Cemm. C. 47147 156 10 A. Napoli 46 12 Comm. C. 47391 210 12 » » 47392 180 12 » » 53296 53* 13 » » 47427 176 14 A. Milano 16 20 Comm. C. 47806 185 Dicembre 3 Cass. I civ. 64 5 Cons, di Stato 170 12 Cass. I civ. 34 18 » S. U. 120 18 Comm. C. 49061 177 19 Cass. I civ. 35 30 » » » 42 ANNO 1942 Gennaio 7 Comm. C. 34941 72 9 Cass. 1 civ. 36 12 » S. U. 66 1* » I civ. 67 12 » » » 205 13 » » » 39 13 » III » 121 14 Cass. I » 103 15 T. Forlì 160 19 Casa. 1 civ. 84 19 » » » 105 19 » » » 122 19 A. Napoli 130

21 Caas. Ili civ. 123

22 » S. U. 119 26 » I civ. 85 31 Comm. C. 50518 181 31 » » 50522 212 Febbraio 4 Comm. C. 50713 214 6 Cass. I civ. 161 13 T. S. M. Capua Vetere 190* 17 Comm. Prov. Perugia 197 20 Cass. 1 civ. 70 23 » » » 112 23 » » » 124 24 » » » 86 25 » » » 144 25 » » » 99 26 » S. U. 125 27 » » » 109 129* 27 A. Torino 180* Marzo

4 Casa. Ili civ. 222

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COMM. CENTRALE, 26 marzo 1941, n. 39289, pres. Mosconi, est.

Russo.

imposta complementare sul reddito - Agente diplomatico - Cittadino

italiano accreditato presso la S. Sede - Esenzione - Inapplicabilità.

L’ esenzione degli agenti diplomatici dall’ imposta complementare (art. 5 n. 2 r. d. 30 die. 1923, n. 3062) ha per presupposto che si tratti di agenti diplomatici cittadini degli Stati esteri dai quali ven­ gono inviati o, p er lo meno, non cittadini italiani (1).

Pertanto il cittadino italiano, che assuma la rappresentanza di­ plomatica di uno Stato estero presso la S. Sede, è soggetto all’ im­ posta complementare in Italia, salvo p er quel reddito eventualmente

realizzato p er gli emolumenti che lo Stato estero gli corrisponda a causa delle sue funzioni (2).

(Omissis). Nel primo e nel secondo mezzo si pone la vera decisiva questione

della presente controversia: se al cittadino italiano, residente nel Regno, che as­ suma la rappresentanza diplomatica di uno Stato estero presso la S. Sede, com­ peta, a titolo d’ immunità dipi., la esenzione dall’ imposta complementare sul reddito prodotto e goduto in Italia, escluso il compenso che eventualmente il cittadino italiano possa ricevere dal governo estero a causa delle sue funzioni (Omissis).

La norma fondamentale, che è norma anche statutaria (art. 25 dello Statuto del Regno), è che tutti i cittadini sono tenuti al pagamento delle imposte in pro­ porzione dei propri averi. Tale norma può dirsi sempre ripetuta, per quanto la ripetizione non sarebbe stata necessaria, nelle leggi istitutive delle singole im­ poste, per esempio nell’ art. 2 del T. U. 24 agosto 1877, n. 4021, e nel R. D., che qui particolarmente interessa, del 30 dicembre 1923, n. 3062. L ’ art. 4 dell’ or

ci-('■*) L’ agente diplomatico cittadino e l’ immunità tributaria.

Si tratta di questione che lascia davvero perplessi. Anzitutto in ma­ teria d’ immunità fiscale degli a. d. la solidificazione consuetudinaria della .prassi internazionale appare tuttora incerta, o soggetta ad un nuovo pro­

cesso di sfaldamento ; inoltre la fattispecie solleva un problema che, per la rarità del suo concreto prospettarsi e per 1’ apparente equilibrio dell’ al­ ternativa in esso racchiusa, ha formato per lungo tempo un classico « caso di scuola » : l ’ a. d. cittadino dello Stato presso cui è accreditato deve godere di immunità non minori di quelle spettanti, per norma inter­ nazionale, agli a. d. sudditi dello Stato accreditante (o di un terzo Stato), oppure la sua qualità di cittadino dello Stato ricevente autorizza questo ultimo a negargli almeno alcune delle solite prerogative dipi. ?

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2

tato decreto specifica che il cittadino è tenuto al pagamento della imposta com­ plementare, anche se risiede all’ estero, per quella parte del reddito che si pro­ duce nel Regno. Se dimora per una parte dell’ anno nel Regno, è soggetto alla imposta oltre che sul reddito che si produce nel Regno anche su quella parte del reddito prodotto all’ estero che si presume goduto nel Regno. Il cittadino che per ragioni di pubblico ufficio risiede nelle colonie o all’ estero è parificato al citta­ dino residente nel Regno. Lo stesso art. 4 precisa ancora che è soggetto all’ im­ posta pure lo straniero che abbia la propria residenza nel Regno, ancorché non sia iscritto nei registri di popolazione. Deve l ’ imposta sul complesso di tutti i suoi redditi prodotti nel Regno e su quella parte dei redditi prodotti all’ estero la quale sia goduta nel Regno. Se lo straniero dimora da almeno un anno nel Regno, si presume che vi abbia la residenza. Anche quando risieda all’ estero, è soggetto all’ imposta per quei redditi che a suo favore si producono in Italia. Dal sistema, però, si desume che alla regola generale possono essere fatte ecce­ zioni. Ma, data la natura della norma generale, l’ eccezione dev’ essere espressa, e deve risultare univocamente dalla contraria disposizione.

Per evidenti motivi di opportunità gli Stati scelgono di regola, come- loro rappresentanti presso i governi stranieri, persone da essi dipendenti attraverso il vincolo della cittadinanza, e reciprocamente sono avversi a ricevere come rappresentanti di un altro Stato dei sudditi propri; solo in casi eccezionali (*), pertanto, si verifica l ’ ipotesi considerata, della nomina, e dell’ accettazione come a. d. di un cittadino dello Stato accreditatario.

La dottrina si è di solito pronunciata nel senso che la qualità di cittadino- delio Stato ricevente è irrilevante ai fini della determinazione delle immu­ nità godute dall’ a. d. Decisivo è l ’ argomento (2) tratto dallo scopo delle immunità dipi., in ispecie di quella giurisdizionale — riguardo alla quale

(') In considerazione della speciale natura del soggetto internazionale mit­ tente (Santa Sede, S. O. M. di Malta), o dell’ esigua importanza degli affari dipi, intercorrenti fra i due Stati (v. il caso Herran, in Journal du Droit International 1875, 89), per cui sarebbe sproporzionatamente gravoso l’ invio di una missione dipi, composta esclusivamente di propri cittadini, o della peculiarità del costituirsi dei rapporti dipi, (ad es. inizio di relazioni ufficiali da parte di uno Stato fino allora escluso dalla comunità internazionale; v. il caso Burlingame, riferito dal Deàk, Classification, immunités et privilèges des agents diplomatiques, in Revue-

de Droit International et de Législation Comparée 1928, 526).

(2) Avanzato da ultimo, con particolare vigore e rigore, dal Morelli, La con­

dizione giuridica degli a. d. di nazionalità italiana accreditati presso la S. Sede,

in Riv. di Dir. Inlernaz. 1934, 48. V. anche Perassi, Lezioni di dir. inler-

naz., I, Roma 1939, 139 (« La prassi internazionale è tuttavia incerta sulla

estensione delle immunità nel caso predetto, specialmente per quanto con­ cerne l’ applicazione dell'esenzione giurisdizionale per gli atti compiuti dall’ a.. d. come p r iv a to » ); Balladore Pa l lie r i, Dir. inlernaz. pubbl., Milano 1941, 365-6; Fort-Ddmanoir, in Cl. 1908, 767; Trib. della Senna 21-1-1875 (in Cl. 1875,90: « s ’ il est vrai qu’ il a conservé sa qualité de français, il n’ en jouit pas moins des immunités diplomatiques inhérentes à la fonction dont il a été in­ vesti »).

Su altri argomenti portati a favore della tesi in parola v. Marmo, La con­ dizione giuridica degli inviati dipi, cittadini dello Stato accreditatario, in Riv*

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Il marchese di Sorbello è cittadino italiano: è ben qualificato cittadino ita­ liano. Come tale, in proporzione del suo vasto patrimonio, ha pure l’ obbligo di pagare le imposte. Sopratutto quando, come ora si è visto, si tratta di un’ im­ posta, la complementare sul reddito, alla quale sono assoggettati anche gli stra­ nieri residenti nel Regno per i redditi prodotti o goduti nel Regno, e gli stra­ nieri non residenti per i redditi prodotti in Italia. Il titolo per il quale egli do­ vrebbe essere messo fuori della legge comune è, come si è detto, la immunità dipi. La immunità gli aspetterebbe quale appartenente ad una legazione estera accreditata presso lo Stato della Città del Vaticano.

L art. 12 del trattato del Laterano 11 febbraio 1929 non specifica il tratta­ mento che il governo italiano deve fare agli inviati di governi esteri presso la S. Sede, ma pone soltanto una norma di rinvio. Detta il secondo comma : « Gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli a d. secondo il di­ ritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale,

viene di solito discussa la questione (*), anche se per lo più ci si limita ad asserzioni generali, riferite alle immunità come costituenti un complesso uniforme. Le immunità dipi., si dice, consistono in alcuni limiti posti dal diritto internazionale, consuetudinario o pattizio, alla libertà dello Stato di regolare a proprio piacimento la posizione giuridica delle persone che vengono a trovarsi nel suo territorio, i quali limiti sono ispirati alla fina­ lità di assicurare che chi vi si trova come membro di una missione dipi, possa dedicarsi completamente al suo compito e svolgerlo in tutta tran­ quillità, senza incontrare ostacoli estranei al suo oggetto. Orbene, si con­ clude, se le immunità dipi, sono istituite a tutela della funzione dipi., esse devono esistere a favore di tutti coloro i quali si trovano investiti di tale funzione, indipendentemente dal loro stato personale, quindi anche dalla loro cittadinanza : 1 a. d., sia esso suddito dello Stato inviante o di quello presso cui è inviato, dovrà poter esercitare la sua funzione con tutte le garanzie ad essa competenti per generale convincimento degli Stati o per accordo particolare (salvocchè questo preveda il caso dell’ a, d. ¡cittadino e lo regoli diversamente).

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4

anche se i loro Stati non abbiano rapporti dipi, con l’ Italia ». L ’ art. 12 adopera la locuzione « continuano a godere » poiché analoga disposizione recava la legge sulle guarentigie del 13 marzo 1871, n. 214. 17art. 11 dettava: «G li in­ viati dei governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le pre­ rogative ed immunità che spettano agli a. d. secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il governo italiano ».

L ’ art. 12 del trattato del Laterano contiene, come si è accennato, una norma di rinvio al diritto internazionale. Data tale natura, obbliga l ’ interprete ad ac­ certare pure se nell’ ordinamento interno dello Stato non vi siano già norme di adattamento a quelle internazionali alle quali il rinvio è fatto.

Nel caso particolare le norme di adattamento vi sono. Nel citato T. U. del 1877, n. 4021, v’ ha l’ art. 7: «Sono esenti dall’ imposta, salvo le disposizioni di cui all’ art. 11: 1) gli a. d. delle nazioni estere; 2) gli agenti consolari non re­ gnicoli, nè naturalizzati, purché non esercitino nello Stato un commercio od una

L e obiezioni che vengono mosse a questa tesi e g li argomenti con cui si tenta di provare la tesi opposta sono facilm ente confutabili. Tutto» si riduce, infatti, o ad immaginare una rinuncia tacita da parte dello Stato accreditante a far valere le tradizionali prerogative dipi, quando presceglie com e inviato un cittadino dello Stato di destinazione ( ‘ ), o a denunciale una deplorevole conseguenza della tesi contestata. Ma la prima osserva­ zione è arbitraria, tanto che la si potrebbe ritorcere avanzando la pre­ sunzione che lo Stato il quale accetti come a. d. un proprio cittadino con­ sente im plicitam ente che esso fruisca delle usuali immunità (s); entrambe le argomentazioni sono del resto inani, consistendo in gratuite presunzioni di rinuncie tacite, mentr» qui si tratta di accertare non la volontà, effet­ tiva o presum ibile, degli Stati tra cui intercorre il rapporto di missione dipi., bensì di precisare g li effetti g iu rid ici di p r in cip io d ell’ invio e del- l ’ accettazione di tale missione, di cui faccia parte, e x hypoth esi, un cit­

tadino dello Stato accreditatario ( ). ■

Quanto poi all’ inconveniente che presenterebbe la concessione dell im ­ munità giurisdizionale all’ a. d. « regn icolo », esso consiste nel fatto che in tal modo quella persona resterebbe sottratta ad ogni giurisdizione : quella teoria, osserva ad es. il F iore (4), « conduce.... a m ettere un cittadino, che avesse accettato le funzioni di a. d. straniero, al sicuro da qualunque pro­ cedim ento, dappoiché non si potrebbe contro di lui agire dinanzi ai tribu­ nali stranieri, supponendo che fosse restato cittadino nostro, nè dinanzi ai tribunali nostri, se potesse egli far valere l ’ eccezione della sua im m unità» ; * *

(i) V ad es. Esperson, Dir. dipi., I, Torino 1872, 35 e 101. . . (\) V. ad es. Wheaton, EUments de droit international, I, L eipzig-nuis 1848, 200-1.

i3\ v Marmo. 66-7 b citazioni. „

* Trattato di dir. in u m a :. putto., 11, Torino 1888, 495 ; v. anche Tosi Bel­

lucci ^Sulle immunità dipi., in Arch, tìiur. 1908, 342; Anzilotti, Corso di dir.

interna:.. Ili, Roma 1915,95-6; Von Ba r, Theorie und Praxis des mtenatxonalen

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industria, e purché esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari ».

A questa disposizione fa riscontro l ’ altra, che specificamente qui interessa, poiché è contenuta nel II. !). del 1923, n. 3062, che istituì l’ imposta complemen­ tare, dell’ art. 5 del decreto : « Sono esenti dall’ imposta : 1) il Re ed i membri della Famiglia Reale; 2) gli ambasciatori e gli altri agenti dipi, delle nazioni estere; 3) i consoli e gli agenti consolari non regnicoli nè ¡naturalizzati, purché esista una parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purché non esercitino nel Regno un commercio, un’ industria ed una professione o non siano amministratori di aziende commerciali ».

Sulla interpretazione dell’ art. 5 fanno perno le difese del marchese di Sorbello. Il testo legislativo è chiarissimo, si dice. Sono esenti « gli ambasciatori e gli altri a. d. delle nazioni estere ». Il marchese di Sorbello è al medesimo rango dell’ a. d.

ciò che contrasterebbe contro « il principale interesse pubblico che g iu ­ stizia sia fatta, e che i d iritti dei creditori m eglio accertati sieno tutelati e protetti con mezzi legali ». Questa è una reale difficoltà ; ma anzitutto, al solito, a d d u c e te in con ven ien s n on est s o lv er e a r g u m en tu m (’ ) ; e inoltre l ’ inconveniente non è irrim ediabile. Come ben dice il Marmo (2), riecheggiando i rilievi di precedenti studiosi (3), « si esagera quando si afferma che la concessione delle immunità e dei p rivilegi porterebbe al diniego di ogni possibilità di ottenere giustizia da parte dei creditori. A n ­ zitutto, questo sarebbe un inconveniente che lo Stato accreditatario po­ trebbe sempre evitare o non accettando addirittura l ’ agente o accettandolo sotto particolari condizioni. Ma a parte tale considerazione, va osservato che molte volte l ’ immunità d ell’ organo non im plica che esso non abbia 1’ obbligo di osservare le leg g i dello Stato locale, ma importa soltanto che contro di esso non possano farsi valere alcune costrizioni di polizia o a l­ cuni rim edi giurisdizionali, senza che ciò renda im possibili altre sanzioni (per es. il reclam o allo Stato che l ’ ba inviato) ; e, del resto, finita la sua missione, egli è passibile dei provvedim enti coercitivi anche per g li atti compiuti durante la missione dipi. Inoltre g li Stati possono richiedere il suo richiamo senza essere obbligati a formulare le ragioni di una tale de­ cisione (4). (*)

(’ ) In altre parole, l’ argomentazione è giusnaturalistica (Marmo, 61); ap­ prezzabile, sì, ma de lege ferendo.

(2) P. 61 nota 1, 4».

(8) V. ad es. Demanghat, De l'immunità des ugents diplornatiques, in Cl. 1875, 93; Slatin, De la juridiction sur les agents diplornatiques, ibid. 1884,464.

(*) Con tutto questo, la posizione di chi avrebbe da muover causa ad un a.

d. cittadino non é certo invidiabile; ma poco meno sgradevole è quella di chi vuol muover causa ad un a. d. non cittadino e non può farlo, per via dell’ im- munità giurisdizionale dall’ avversario indiscutibilmente goduta, nello Stato dove questo è accreditato — e dove potrebbe anche darsi che si trovino i di lui beni, protetti a loro volta da misure esecutive — ma deve rivolgersi all# autorità giudiziarie del paese di provenienza dell’ agente, con tutte U alee, i fastidi e le spese aggiuntive proprie di un tal genere di processi (v. GoucÉ, in Répertoire

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6

di una nazione estera, la repubblica del Nicaragua; dunque il marchese di Sor­ bello è esente dall’ imposta. Quando il testo della legge è chiaro, si soggiunge nelle difese del resistente, l’ interprete non si deve permettere di fare oscura glossa. Qui poi non può neanche sorgere la possibilità di una qualsiasi interpre­ tazione divergente, perchè vi sono le istruzioni ministeriali, fonte autorevolissima interpretativa, che rendono assolutamente univoco il testo legislativo.

Nelle istruzioni ministeriali, a pag. 17 dell’ edizione ufficiale, leggesi: « L a esenzione dall’ imposta complementare degli a. d. di nazioni estere ha il suo fon­ damento sia nella finzione giuridica che essi si considerano sempre residenti nello Stato che rappresentano, sia nella opportunità che a tali funzionari sia assicu­ rata completa indipendenza. Per questa categoria di contribuenti basta soltanto osservare che, data la precisa tassativa dizione dell’ art. 5, n. 2, del decreto in esame, la disposizione ha una portata assoluta e generale nel senso cioè che il dipi, non può essere « soggetto d’ im posta». Esso quindi è esente non solo per i redditi strettamente inerenti alla sua carica, ma anche per qualsiasi altro reddito che esso, la moglie ed i figli minorenni potessero realizzare in Italia. L ’ esenzione,

Ma se sul piano dei prin cipi appare illogica ogni disparità di tratta­ mento (n ell’ ambito delle prerogative, per cosi dire, di diritto internazio­ nale) d ell’ a. d. cittadino dello Stato ricevente in confronto all’ a. d. citta­ dino dello Stato inviante o di un terzo Stato, non è insensata l ’ ipotesi che una qualche disparità di trattamento delle due categorie di persone sia stata riconosciuta opportuna dalla generalità degli Stati, restando autoriz­ zata da una norma consuetudinaria derogante alla regola che deriva per log ica deduzione dai principi fondamentali in materia (’ ). Anzitutto, il prin cipio d ell’ attribuzione di immunità n e im p ed ia tu r leg a tio non è stato sviluppato logicam ente fino alle sue ultime conseguenze nel diritto inter­ nazionale positivo, il quale ammette che l ’ azione di comando, di accerta­ mento del diritto, e anche di coercizione, dello Stato accreditatario si esplichi in certi casi nei confronti dello stesso a. d. non cittadino. E infatti pacifico ch e l ’ esenzione dalla giurisdizione — fondamentale garanzia, com e si è visto, della funzione dipi. — non è propriamente assoluta, comportando un’ eccezione, in virtù della quale gli a. d. sono sottoposti alla giurisdizione locale per g li im m obili posseduti a titolo privato nello Stato ricevente ; in questo cam po « la sottoposizione alla giurisdizione locale è apparsa così necessaria (*)

(*) Oppure (v. Mario Mie le, La non immunità fiscale di cittadini aventi la

qualità di a d. di Stati esteri presso la S. Sede, in Giur. 11. 1942, 111, col. 5 e

nota 6) si può immaginare che l ’ insistenza dello Stato accreditatario a mante­ nere la propria competenza giurisdizionale nei riguardi dei propri cittadini, anche se investiti di carattere dipi, da un altro Stato, abbia impedito che le regole sulle immunità dipi, si estendessero a questo caso. Cosi il Verdross, Völker­

recht, Berlin 1937, 211 : «D iese Beweisführung (— dass ein Staat, der einen

eigenen Staatsbürger ohne Vorbehalt als Gesandten empfängt, ihm alle Rechte einräuraen müsse, die sich aus der diplomatischen Stellung ergeben ) is t ... nicht durchschlagend, da es eben fraglich ist, ob sich der Grundsatz der E xter­

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^poi, s’ intende elle deve accordarsi non solo in confronto degli a. d. accreditati presso il Governo del Re, ma anche di quelli accreditati presso la S. Sede».

Se dunque, argomenta la valorosa e diligentissima difesa del marchese di Sorbello, il dipi, non può essere « soggetto d’ imposta », costituisce la più flagrante violazione di legge assoggettarlo all’ imposta.

Se non che, in tal modo argomentando, si prescinde dal presupposto sul ■quale è fondato l’ art. 5, n. 2, del R. D. n. 3062 del 1923: il presupposto cioè che si tratti di a. d. cittadini delle nazioni estere dalle quali vengono inviati ovvero, per lo meno, di a. d. non cittadini italiani.

Un argomento d’ interpretazione letterale potrebbe trarsi dalla dizione del ■secondo comma dell’ art. 12 del trattato del Laterano. Ivi è detto che le prero­

gative ed immunità dipi, spettano agli «inviati dei Governi esteri». È la stessa ■formula che adoperava l’ art. 11 della legge sulle guarentigie. Si ritrova anche nella circolare della Direzione generale delle imposte dirette, div. Ili, in data 22 ^aprile 1930, n. 4570, circa la esecuzione del Trattato e del Concordato sotto­

-e richiesta da così forti ragioni giuridiche, che la deroga al principio della immunità è stata concordemente ammessa dagli Stati » ( l). Parim enti, anche gli autori i quali sostengono che l ’ esenzione fiscale a favore dei dipi, è oggi voluta da una norma di diritto internazionale generale (2) la lim itano alle imposte dirette personali, ammettendo che non solo le imposte indirette, ma anche quelle sui beni im m obili possono colpire g li a. d. ; come •è opinione diffusa, e forse prevalente, che essi siano soggetti alle imposte lo c a li per l ’ attività com m erciale a cui eventualmente si dedichino nello Stato di residenza della missione, allo stesso modo di qualunque privato (8). Ciò vuol dire che il diritto positivo tien conto anche d ell’ interesse ■dello Stato ricevente a trattare come privati qualsiasi le persone che si trovino nel suo territorio in qualità di a. d. stranieri, e non lo sacrifica interamente alla finalità di assicurare da qualsiasi turbativa l ’ esercizio d e lla funzione dipi. ; il criterio della tutela di tale funzione non viene applicato integralmente, in modo da costituire un sistema assoluto di im ­ munità a favore degli a. d., sottratti in tutto e per tutto alla potestà e f­ fettiva dello Stato ricevente. Data questa incompletezza del sistema di p ri­ v ilegi conferiti dal diritto internazionale per lo svolgim ento dell’ attività dipi., incompletezza dovuta alla necessità di dare qualche soddisfazione a ■esigenze imperative dello Stato accreditatario, non è azzardato immaginare ch e l ’ a. d. « cittadino » possa godere di una posizione meno privilegiata ■dell’ a. d, anche personalmente straniero.

(‘ ) Balladore, 361.

(2) Per la tesi che si tratti ancora di concessioni graziose v. ad es. Isay,

■Internationales Finanzrecht, Stuttgart-Berlin 1934, 263-4; Cav AG rieri, Corso di

dir. internaz., Napoli 1932, 352; Harvard draft on diplomatic privileges

And immunities, in American Journal o f International Lata 1932, Supplement,

115. Ritengono che si tratti invece di limiti posti dal diritto internazionale con­ suetudinario alla libertà degli Stati, fra i tanti, FedOZZI, Trattato di dir. inter.

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scritti a Roma tra la S. Sede e l’ Italia 1’ 11 febbraio 1929. Si legge in detta, circolare: « Superfluo aggiungere che i dipi, e gli inviati della S. Sede e i dipi- ed inviati presso la S. Sede residenti nel Regno godono, come hanno sempre go­ duto, delle stesse esenzioni soggettive ed oggettive spettanti ai dipi, ed inviati presso il Quirinale ». Anche se non si volesse dar peso al significato letterale della parola « inviati », la quale denota il concetto del dipi, che parte dallo Stato che lo invia e viene nello Stato presso il quale è accreditato, del dipi, cioè che non è cittadino dello Stato dove esercita la missione, dovrebbe certamente valere la costante uniforme ripetizione della stessa formula. Tale ripetizione, rimasta invariata dal 1871 ad oggi, costituisce convincente indizio del disegno legislativo di considerare soltanto gli inviati veri e propri e non già altre persone scelte- eventualmente sul posto della missione.

Debbono, inoltre, valere altre considerazioni che, a quanto sembra, potrebbero avere efficacia decisiva sopratutto nell’ ambito della ordinaria applicazione del citato art. 5 nei rapporti del personale dipi. Tali decisive considerazioni scatu­ riscono dalla natura stessa della missione dipi. L ’ a. d. è organo dello

Stato-Inoltre non sembra che il principio n e im p ed ia tu r legatio stia alla base anche delle immunità fiscali, dim odoché l ’ argomentazione che ritengo- decisiva a favore d ell’ estensione agli agenti cittadini delle immunità fon­ date su di esso non può applicarsi automaticamente alle immunità tribu­ tarie. Si badi, infatti, che se gran parte dei p riv ileg i spettanti agli a. d. sono ispirati alla finalità di proteggere questi esponenti di una sovranità straniera da interferenze nello e dallo Stato ospitante contrarie a ll’ indi- pendente e indisturbata esplicazione del loro com pito di rappresentanza, alcuni sono piuttosto la consolidazione normativa di cortesi con cession i, non im pegnative, dettate da un senso di om aggio verso g li emissari della Potenza straniera, con cui lo Stato di residenza ha interesse di mantenere contatti continuativi e regolari.

P e r l ’ appunto l ’ esenzione d e g li a. d. da certi tributi non si può dire consista in un’ applicazione del prin cip io n e im p ed ia tu r leg a tio (’ ). L ’ in ­ fluenza determinante di tale preoccupazione è evidente nella regola del­ l ’ immunità della sede dipi, e in quella d e ll’ esenzione d ell’ inviato dalla giurisdizione anche relativamente a rapporti che lo interessano com e p ri­ vato : infatti, se la prima non esistesse, il luogo in cui si accentra il la­ voro, per così dire, interno della missione sarebbe aperto a ll’ interferenza delle autorità locali, e la tranquillità e segretezza necessarie allo sv o lg i­ mento d ell’ azione dipi, sarebbero com prom esse direttamente, in caso d i introm issione concreta, o indirettamente, per il turbamento recato dalla

possibilità di introm issioni ; e se non vigesse la seconda regola, le persone

com ponenti la missione si troverebbero esposte ad azioni coercitive o alle noie, preoccupazioni e dispersioni di tem po ed energia inerenti a p rocedi­ menti giudiziari — fors’ anco maliziosam ente istitu iti — , e quindi reste­

(') V. ad es. Hammarskjöld, Les immunités des personnes investies de fonc­

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quale soggetto di diritto internazionale, istituzionalmente destinato ad esplicare le proprie funzioni sul territorio di altro Stato. E poiché è organo dello Stato che 10 investe delle funzioni, deve essere, secondo i principi generali, e secondo i co­ muni ordinamenti interni degli Stati, cittadino dello Stato dal quale è nominato. 11 rapporto giuridico di missione dipi, presuppone due soggetti di diritto inter­ nazionale. Riesce logicamente e giuridicamente difficile la configurazione del rapporto, a sub ietti distinti e contrapposti, quando l’ organo di uno dei due Stati subietti del rapporto sia cittadino dell’ altro Stato. L ’ organo, quanto alle funzioni, s’ identifica col subietto, come accade in tutte le organizzazioni di di­ ritto pubblico interno ed internazionale: se l’ organo dello Stato che conferisce la missione è cittadino dell’ altro Stato dove la missione deve essere esercitata, l’ organo il più delle volte, per la natura stessa delle cose, viene a trovarsi nella impossibilità o in gravissime difficoltà di esercitare le sue funzioni. La missione dipi ha per obietto il compimento di atti giuridici internazionali, i quali in massima parte hanno carattere politico di estrema delicatezza. Nel caso, per es.,. della dichiarazione di guerra, il dipi, nell’ adempiere i suoi doveri verso lo Stato che lo ha nominato, deve porsi in netto stridentissimo contrasto verso l’ altro Stato ove esercita la funzione. In questo caso, che può avere simiglianti riscontri anche in altri rapporti, per es. nella negoziazione di accordi che investono stri­ denti interessi, il dipi, cittadino dello Stato ove si trova non può svolgere se­ riamente la propria missione. 0 deve tradire gli interessi dello Stato che lo ha nominato per la salvaguardia dei propri interessi ovvero deve rinnegare gli altri più sacri suoi doveri verso la patria.

rebbero impedite o distratte dall’ accudire debitamente alla loro delicatis­ sima funzione.

Nulla di tutto ciò, invece, se gli a. d. fossero colpiti da imposte come individui ordinari, purché essi rimangano coperti, anche per questo rispetto, da procedimenti giudiziari e coattivi; purché, in altre parole, valga anche in materia fiscale la regola dell’ immunità giurisdizionale (’ ). L ’ im­ munità fiscale, in verità, è concessa ai componenti di un’ ambasciata per un riguardo alla loro qualità di organi stranieri, da un lato, e dall’ altro, forse, per la considerazione che essi si trovano in territorio straniero e, quindi, sottoposti in linea di principio al diritto locale e materialmente esposti all’ azione delle autorità locali, non per motivi d ’ ordine privato, bensì d’ or­ dine pubblico, per comando dello Stato che ivi li ha inviati e per com­ piervi una funzione pubblica che interessa in alto grado anche lo Stato nel cui territorio vengono a risiedere. Non appare cioè corretto che que­ st’ ultimo ne approfitti per colpirli con ogni genere di balzelli (s). E infine l ’ opportunità di curare l’ importantissimo aspetto umano delle relazioni dipi., evitando molestie ed oneri personali ai rappresentanti stranieri, con­ siglia di fare ad essi una condizione privilegiata anche in materia fi

(’ ) Corne è di fatto; v. ad es. Is a y, 264.

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Infine, com’ è noto, le norme che regolano l’ ordinamento dipi, hanno preva­ lentemente carattere consuetudinario. E, nella consuetudine internazionale, l’ a. d. non è cittadino dello Stato ove va ad assolvere le proprie funzioni.

Ma la sagace difesa del marchese di Sorbello contrappone il n. 2 e il n. 3 dell’ art. 5 e nota che mentre nel primo si parla genericamente di ambasciatori

« di altri a. d., nel secondo, parlandosi dei consoli e degli agenti consolari, si

specifica che l’ esenzione spetta a costoro purché non siano regnicoli nè natura- lizzati. La specificazione del n. 3 e la mancanza di ogni distinzione nel n. 2 di­ mostrano chiaramente, si dice dalla stessa difesa, che quando si tratta di a. d. l ’ esenzione compete sempre, siano essi stranieri, siano regnicoli, siano naturalizzati.

Non è così che può essere inteso l’ art. 5. Come dianzi si è chiarito, gli a. d. sono inviati dagli Stati esteri e cittadini degli Stati medesimi. Questa è la regola,

scale (*), sebbene ciò non sia addirittura necessario per metterli in grado di svolgere in sicurezza e libertà la loro funzione (2).

Se dunque, come mi pare evidente, le immunità in fatto d ’ imposte •che per consuetudine generale spettano agli a. d. non derivano dal dovere fondamentale dello Stato ricevente di non ostacolare, anzi di curare che non venga disturbata la funzione dipi., non si può riferirsi ad esso per so­ stenere la logica applicazione di queste esenzioni anche a favore di a. d. cittadini di quello Stato. Occorre piuttosto vedere se in questo caso i mo­ tivi che hanno fatto sorgere la consuetudine di riconoscere queste immu­ nità fiscali risultino altrettanto potenti che nel caso ordinario di a. d. dop­ piamente stranieri o non trovino piuttosto un limite per 1’ appunto nella •qualità di cittadino dello Stato ricevente posseduta dal dipi., qualità che fa apparire meno probabile che gli Stati siano disposti a rinunciare in si­ mili casi all’ esplicazione della loro potestà tributaria.

Ora, dato che le immunità dipi, in materia fiscale, anche quelle di diritto internazionale, sono sorte sotto il segno della comitas, non vi è motivo di insistere su criteri di rigorosa logica giuridica nell’ interpre­ tarne la portata, mentre, per quel lato in cui l ’ influenza della pura logica potrebbe al riguardo esser maggiore, cioè argomentando dalla presunta extraterritorialità, si tratterebbe di considerazioni inattuali, dato appunto il generale discredito in cui quella finzione è caduta agli occhi sia della

(*) «Historiquement, l'exemption d ’ impôts s'exp liqu e: elle est un reste de cette large hospitalité qui était autrefois pratiquée entre Souverains, et qui allait ju sq u ’ à ce point que celui qui recevait un ministre le défrayait de tous ses frais » (Barthélémy, in Revue Générale de Droit International Public 1906, 135). « Il est plus difficile, aggiunge il Goulê (338 n. 75), de trouver à cette excep­ tion une base juridique: quelques auteurs — et la pratique semble le plus souvent en ce sens — l’ on fait dériver de la fiction d’ exterritorialité».

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quanto meno consuetudinaria, di diritto internazionale. Il fenomeno di a. d. citta­ dini dello Stato ove risiedono a causa delle loro funzioni è un fenomeno che può dirsi eccezionale, sopratutto nelle ordinarie relazioni dipi, fra gli Stati. Viceversa è frequente il caso di agenti consolari cittadini dello Stato dove esercitano la loro attività consolare. La legge, che secondo i principi generali è fatta per disciplinare la normalità dei casi, non poteva distinguere per gli a. d. ; doveva per contro fare la distinzione per i consoli e gli agenti consolari. Doveva farla per mantenersi aderente al disegno generale di tutto l ’ articolo, corrispon­ dente alle consuetudini internazionali, ed agli ordinamenti positivi dei diversi Stati, di concedere la immunità agli a. d. ed agli agenti consolari unicamente in

■dottrina che della prassi (1). M i pare, insomma, ch e il regim e delle immunità dipi, non form i una logica unità, in modo tale da far ritenere im probabile ch e una soluzione corretta per un. tipo di immunità non sia accolta anche per un’ altra, o da far ritenere azzardata l ’ ipotesi d i eccezioni ai principi in ­ form atori delle prerogative stesse. Se è così, per la dimostrazione della positiva esistenza di queste differenze o di queste eccezioni basteranno delle prove indiziarie, approssimative.

Ciò vale precisamente per le immunità fiscali. Infatti, se la con ces­ sione d e ll’ immunità dalla giurisdizione, ad es., appare dettata da un’ esi­ genza fondamentale e trova effettivamente un riconoscim ento quasi assoluto nel diritto positivo, dim odoché la logica qui si dispiega sovrana nella configurazione normativa e 1’ equiparazione d e ll’ a. d. « cittadino » a quello « straniero » ha a suo favore il peso della corrispondenza al principio ispi­ ratore di quella prerogativa, la situazione è diversa per le immunità fiscali. P e r giunta, come ho già accennato, 1’ obbligatorietà internazionale della concessione di quest’ ultime, mentre per alcune indubbiamente non esiste, p er le altre — tutte o quasi — è tuttora largamente contestata e varia­ mente discussa. Permane, o sta risorgendo, un diffuso convincim ento che 1’ abitudine di escludere 1’ applicazione delle imposte personali agli a. d. non ammonti ad una vera e propria consuetudine (per difetto di generale

op in io j u r i s ), salvocchè forse per quel che riguarda g li emolumenti con ­

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quanto non solo i primi, ma anche i secondi sono inviati di governi esteri. Non esiste perciò nessuna contrapposizione logica e giuridica fra i n. 2 e 3 dell’ art. 5, ma l’ uno e l’ altro, il primo senza alcuna distinzione, il secondo con la di­ stinzione, rivelano la stessa ratio legis con due diverse applicazioni. L ’ argomen­ tazione della difesa del Ranieri si ritorce così contro la tesi dalla difesa sostenuta. Qualora poi si volesse obiettare che nel caso particolare non si tratta di a. d., cittadino italiano, accreditato presso lo Stato italiano, ma di a. d., cittadino italiano, inviato da uno Stato estero, la repubblica del Nicaragua, presso lo Stato della Città del Vaticano, dovrebbe essere notato che lo spostamento di un ele­ mento di fatto non influisce sulla soluzione di diritto. Perchè, coine si è pre­ messo, l’ art. 12 del trattato del Laterano assicura al corpo dipi, accreditato presso la S. Sede unicamente le immunità che spettano agli a. d. secondo il diritto internazionale, vale a dire le stesse immunità che competono al corpo dipi, accreditato presso lo Stato italiano. Perchè, inoltre, il marchese di Sorbello,

restrittivamente le tradizionali prerogative dipi., tanto che, ad es., una parte della nostra recente giurisprudenza s ’ è perfino pronunciata per una loro radicale decurtazione, sostenendo che l ’ a. d. non gode d ’ immunità dalla giurisdizione civ ile per g li atti com piuti come privato ; soluzione che, come la dottrina si è affrettata a segnalare e la giurisprudenza ha finito col riaffermare (*), verrebbe addirittura a togliere alla funzione dipi, una salvaguardia essenziale. Ma nonostante la giusta reazione dottrinale ed il ritorno della giurisprudenza sui propri passi in quella particolare questione, permane l ’ im pressione che i principi e le regole tradizionali delle im ­ munità dipi, debbano esser applicati con m aggior riguardo per la sovra­ nità dello Stato accreditatario di quanto non sia avvenuto finora causa il timore (nel meno prossimo passato abbastanza com prensibile) di maliziose o violente interferenze n ell’ attività delle m issioni dip i., e causa la suscet­ tibilità d egli Stati in materia di prerogative anche form ali o comunque senza diretta connessione con le giuste esigenze di una sicura esplicazione della funzione dipi.

Così stando le cose, notevole valore probatorio circa l ’ esistenza di un’ eccezione consuetudinaria alla regola d e ll’ immunità fiscale (o l ’ inesi­ stenza d ’ una regola affermativa) rivestono i vari segni di un’ attuale av­ versione degli Stati a ritenersi ob b liga ti ad estendere le esenzioni tribu­ tarie anche a favore di a. d. « cittadini ». I dati più significativi sono riferiti dalla stessa decisione in esame e altri ne adduce il M iele, il quale, pur soppesandoli con lodevole cautela per non far dire ad essi più di quanto vi sia racchiuso, li trova sufficientemente abbondanti ed espliciti per giustificare la tesi accolta d a ll’ A m m inistrazione finanziaria, che cioè non esiste una regola di diritto internazionale generale che im ponga allo Stato di concedere 1’ esenzione tributaria agli a. d. suoi cittadini (salvocchè per g li emolumenti connessi con la carica).

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pur avendo acquisita la qualità di consigliere della Legazione del Nicaragua presso la S. Sede, è rimasto cittadino italiano. E, come anche si è premesso, ogni cittadino italiano, secondo lo statuto fondamentale del Regno e le leggi che rego­

lano le singole imposte, deve, in proporzione delle proprie sostanze, concorrere, a mezzo dei tributi, all’ adempimento degli oneri che, nell’ interesse della collettività organizzata, gravano sullo Stato. Il cittadino italiano, per il semplice fatto che assume la rappresentanza di uno Stato estero presso altro Stato estero, non ha titolo alcuno per chiedere di essere esonerato dall’ adempiere ai propri doveri verso lo Stato a cui appartiene, pagando anche le imposte. Paga le imposte nel Regno -anche il cittadino italiano che dallo Stato italiano viene inviato in missione dipi, all’ estero.

Si è detto in principio che l’ art. 12 del trattato del Laterano contiene una norma di rinvio. E si è visto fin qui quale dev’ essere la soluzione mettendo in rela-A mia volta propendo per questa conclusione. Infatti alcuni Stati (1) -escludono esplicitamente, nella loro legislazione tributaria, 1’ esenzione degli a. d. stranieri quando si tratta di loro cittadini, dando così a vedere (s) che essi non ritengono di esser tenuti a concederla anche in quel caso (s). Altrettanto si dica delle convenzioni tributarie concluse in questi ultimi anni da vari Stati — fra cui l ’ Italia (4) — , dove questa eccezione alle immunità dipi, è prevista espressamente (5). Si aggiunga la soluzione che

(!) Francia (v. Genet, Traite de diplomane et de droit diplomatique, 1, Paris 1931, 430; Goulé, 352 n. 170), Svizzera (v. Genet, 431), S. Marino (v.

Cansacchi, Il diritto di legazione attivo e passivo dell' Ordine dì Malta, in

Dir. Internas. 1940, 68 nota 1), Repubblica austriaca, Ungheria, Svezia, Stati

Uniti (v. Harvard Draft, 117-8). L’ art. 22 dello Harvard Draft stabilisce ch e: « A receiving state shall not impose any taxes, whether national or local ... upon the income, derived from sources outside the receiving state, of a member o f a mission, or of a member of his family, or of a member o f the administrative or service personnel not a national o f the receiving stale... ».

(* I, 2 *) « ... in caso di dubbio, scrive ad es. il DienA (Principi di dir. internas., I, Milano 1930, 24), nell’ interpretare determinate norme del diritto interno at­ tinenti ai doveri dello Stato verso altri Stati, si deve presumere abbia maggior fondamento l'interpretazione che possa riuscire conforme ai precetti del diritto internazionale ». Reciprocamente è da presumersi che, in caso di dubbio circa il contenuto di una norma di diritto internazionale, il regolamento di diritto interno dato alla questione da uno Stato esprima la sua concezione del reale contenuto della norma internazionale.

(s) Sulle uniformità legislative come indizio di una consuetudine interna­ zionale v. ultimamente le acute osservazioni del Kopelmanas, Custom as a

Means o f the Creation o f International Law, in British Year Booh o f Interna­ tional Law 1937, 147-9.

(4) Con la Germania (31-X-1925), la Cecoslovacchia (1-111-1924), l’ Ungheria (25-XI-1925) e la Rumenia (3-X-1938). L’ Isay (267-8) menziona, come contenenti analoghe stipulazioni, la convenzione fra la Germania e la Cecoslovacchia (21- X II-1931) e la Germania e l’ Austria (23-V-1922), accennando ad altre ancora.

(6) Secondo il BASSANO ( Immunità fiscale degli a. d. cittadini italiani accre­

ditati presso la S. Sede per conto di un governo straniero, in R iv. lt. di Dir. Finans. 1941, II, 128-30), invece, si tratta di «sporadiche limitazioni conven­

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