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(‘) Tassa proporzionale di trasferimento e presunzione muciana

La decisione, sopra riportata, della Commissione Centrale per le imposte dirette, non soddisferà certamente il senso giuridico dei lettori.

Una prima considerazione, in contrario, ci viene dettata dal buon senso. La presunzione vale solo nel fallimento e di fronte ai creditori concorrenti; perciò i beni colpiti dalla presunzione non sono più esposti all’ azione ese­ cutiva dei creditori del marito, una volta cessato il fallimento, ad es. per concordato ('). Se si volesse seguire il modo di ragionare della presente

(l) Conclusione pacifica nella dottrina; Bonei.u, Del fallimento, III ed., a.

616; Brunetti, Diritto fallimentare italiano, Roma, 1932, Foro it., pag. 339;

Navarrini, Trattato di diritto fallimentare, v. II, Bologna, 1935, Zanichelli, n.

378 bis; Vitali, in Giur. it., 1941, I, 197; oltro aU’ ANDRiou citato alla nota successiva; in giurisprudenza Cass. 10-6-1933, in Dir. fall., 1934,264. La stessa dottrina (Bonei.u, Brunetti, Navarrini) precisa che, se i creditori vogliono con­ servare la responsabilità dei beni, è necessaria la inserzione di esplicita clausola nel concordato; naturalmente, non mi è qui possibile approfondire e precisare il valore di tale insegnamento.

un accordo in virtù del quale gli acquisti si dovessero intendere fatti dal marito anzi che dalla moglie, laddove le norme di legge prescindono da questa partico­ lare situazione ed anzi partono da una situazione diversa, cioè, di acquisiti real­ mente fatti dalla moglie per sè, ma con mezzi che la legge presume essere di spettanza del marito. Senonchè, chiarito cho l ’ istituto regolato dall art. 782 cod.

decisione, si dovrebbe pensare ad un nuovo trasferimento, e quindi ad una nuova tassa proporzionale ; una vera bazza per il fisco, commenta con giusta ironia V irg ilio A n d rioli ( 2).

A d ausilio del senso pratico, è fa cile ritrovare una considerazione giu­ ridica ; la tassa di trasferimento è giustificata d a ll’ aumento di utilità, che si verifica nel patrimonio d ell’ acquirente, per la maggiore utilità marginale del bene acquistato nei confronti del bene alienato ; ora, per effetto della muciana, il bene non viene trasferito in un patrimonio diverso da quello del suo titolare, ma diviene oggetto d ’ azione esecutiva dei creditori di un soggetto diverso dal titolare del bene ; sarebbe come applicare la tassa proporzionale all’ atto di concessione d’ ipoteca per debito altrui o alla sen­ tenza, che accoglie 1' azione revocatoria (s).

Con ciò non vogliam o scandalizzarci della decisione, poiché essa si ispira direttamente ad autorevoli dottrine di tema di muciana e può g iu ­ stificarsi in base alla giurisprudenza della Corte Suprema; d ’ altra parte l ’ effetto della muciana, quale da noi precisato n e ll’ argomento dianzi svolto, è stato così determinato solo nella dottrina recentissima, che, come tale, non può dirsi ancora predominante, come è recente 1’ elaborazione d e ll’ i- stituto più generale della responsabilità per debiti altrui.

Abbiam o detto che il punto d ’ arrivo della Commissione centrale è anche quello della Corte Suprema ; con ciò intendo far riferim ento non solo alla decisione in data 28 luglio 1932 (4), che sancisce l’ identico prin­ cipio della decisione annotata, ma anche alla successiva in data 27 d i­ cem bre 1938 (5), che si pronuncia, è vero, contro il pagamento della tassa proporzionale, ma con una motivazione che oserei definire pericolosa ; in ­ fatti, si afferma che l ’ atto giudiziale, col quale si avocano i beni della m oglie alla massa attiva fallim entare, non dichiara l ’ esistenza o la m od i­ ficazione di alcun atto traslativo o dichiarativo di proprietà, poiché, se­ condo il sistema del cod ice di com m ercio, l ’ atto di acquisto della m oglie del fallito non è traslativo o dichiarativo di proprietà, ma atto fittizio : se si pone in correlazione tale m otivazione con l ’ altro prin cipio affermato dalla Corte Suprema (3), per cui la sentenza dichiarativa di simulazione

(2) ù n d r io u, in Foro it., 1940, 1, 1180; lo stesso in Bonei-li, op. cit., n.

619 bis.

0 Per 1’ applicazione della tassa proporzionale alla sentenza di accoglimento dell’ azione revocataria cfr. Cass. 2 6-1939, in questa Rivista, 1941, 11, 260, contro Griziotti, nel lavoro citato alla nota (7).

(4) Vedita in Foro it., 1938, I, 429. (5) In Foro it., 1939, I, 81.

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di comm. consta di una presunzione di appartenenza al marito dei mezzi serviti per gli acquisti effettuati dalla moglie durante il matrimomio e di un’ avocatura ai beni del fallimento (massa attiva) dei beni della moglie in tal modo acquistati non perciò viene meno la ragione dell’ applicabilità della tassa proporzionale di trasferimento.

è soggetta alla tassa proporzionale, si ritorna a dover sottoporre alla stessa tassa i beni oggetto della muciana.

So bene che il ricordato indirizzo della Cassazione, che finisce per equiparare, dal punto di vista fiscale, la dichiarazione di simulazione ad un atto traslativo, e concordem ente e giustam ente censurato dalla più au­ torevole pottrina (7), la quale, quando- si eleva dal caso particolare alla form ulazione del principio generale, nega che sia dovuta la tassa proporzio-' naie per la trascrizione delle sentenze, che pronuncino la nullità di un atto di trasferim euto (nullo o annullabile) (8), a meno che non si tratti di un processo fraudolento, per nascondere una vera nuova alienazione del bene (9). Infatti, a meno che non si tratti di quest’ ultima eccezionale ipotesi, la sentenza non produce un aumento di capacità contributiva di chi è dichiarato titolare del bene, e manca perciò la realtà econom ica, che costituisce, nel sistema della leg g e del registro, il presupposto della appli­ cazione della tassa proporzionale ( 10). E se il combinato disposto d egli ar­ tico li da 11 a 14 della legge stessa stabilisce la irrepetibilità delle tasse pagate per la registrazione di atti nulli o annullabili, a meno che non si tratti di atti assolutamente nulli indipendentem ente dalla volontà e dal consenso delle parti (“ ), deve ravvisarsi in essi una disposizione eccezio­ nale stabilita n e ll’ interesse del fisco, non dedurre da essi un inesistente prin cipio di diritto finanziario, per cui, agli effetti fiscali, sarebbero con­ siderati come capaci di trasferim ento anche gli atti nulli, onde la dich ia­ razione di nullità o l ’ annullamento di esse opererebbe un nuovo ritrasfe­ rimento (12). N è, per l ’ ipotesi particolare della simulazione, può valere come argom ento l ’ osservare — vedasi la decisione annotata — che la sentenza dichiarante la simulazione toglie a ll’ acquirente simulato il potere di trasmettere la proprietà ad eventuali terzi di buona fe d e ; da ciò non

O Basta ricordare, accanto al più autorevole studioso della simulazione

(Ferrara, Simulazione dei negozi giuridici, Athenaeuin, 1922, n. 93), uno spe­

cialista in materia fiscale (Uckmar, La legge del registro, voi. II, Padova, 1928,

C.E.D.A.M., par. 378); Vedi anche Moi.è, in nota alla sentenza ricordata alla nota 5.

(8) Cfr. il definitivo lavoro del Griziotti, Il regime della legge di registro per gli atti nulli, annullabili o revocabili nel controllo dell'iaterpretazione fun­ zionale, in questa Rivista, 1941, II, 260 seg.

(9) Griziotti, op. cit., p. 264.

(10) Cfr. il citato lavoro del Griziotti, pag. 261-63.

( “ ) Ber l’ interpretazione di tale formula legislativa cfr. il lavoro di JaraOh,

Atti nulli e imposta di registro, in questa Rivista 1938, li, pag. 156-58.

(12) Per la confutazione di tale erronea tesi cfr. ancora Griziotti, op. cit.,

Nessuna sostanziale differenza può istituirsi tra il caso in cui l’ avocazione risulti effettuata con provvedimento del giudice delegato, non opposto, e quello, in cui siavi stata opposizione da parte della moglie.

Anche in questa evenienza, se 1’ opposizione venne respinta, è chiaro che la moglie sia rimasta soccombente sul punto della prova contratta alla presunzione

può dedursi che la stessa sentenza ha effetti ex nunc di fronte ai terzi, .se ben si distinguono proprietà e potere di disposizione e con quest’ ultimo istituto si spiegano g li effetti d e ll’ atto simulato a favore dei terzi di buona fede.

Ma la nostra dimostrazione, contraria in tema di muciana alla tesi fi­ scale, può convincere anche ch i voglia tener fede, in materia di sim ula­ zione, al principio affermato dalla Corte Suprema.

2. - La tesi, che equipara 1’ acquisto della m oglie del fallito, per i beni oggetto della presunzione, ad un acquisto simulato, è classica (ls) nella formulazione del Bonelli (14), secondo il quale l’ istituto oggetto d’ e ­ same risulta da una duplice presunzione, la prima che i mezzi monetari adoperati dalla m oglie per g li acquisti di beni in suo nome appartengono al marito, la seconda che i beni acquistati dalla m oglie con i mezzi mo­ netari del marito (dimostrazione data in base alla prevedente presunzione) sono acquistati simulatamente per sè, ma in realtà per il marito. Si trat­ terebbe, dunque, di una presunzione di simulazione, ossia di interposizione fittizia di persona, favorita d all’ altra presunzione sulla provenienza dei mezzi monetari.

A ccanto a questa concezione, v i è in Bonelli un accenno, che poi si ritrova accolto dal Candían ( i5) secondo il quale la legge, con la cosidetta presunzione di simulazione, presum erebbe l ’ esistenza tra i coniugi di un rapporto di mandato ; evidentemente si intende far riferim ento ad un m an­ dato senza rappresentanza, poiché l ’ acquisto è compiuto dalla m oglie in nome proprio. Che le due concezioni non possano accoppiarsi, poiché il mandato esclude la simulazione, il lettore comprende da sè. Più interessa osservare che, se fosse vera la presunzione del mandato, la tesi fiscale po­ trebbe ricevere nuova conferma. Con la codificazione 1865 s’ era, è vero,

(13ì Cfr. infatti, nello stesso senso del Bonelli, Natarrini, op. ctt., n. 375;

Oandian, Il processo di fallimento, I ed., Padova, 1934, C.E.D.A.M., n. 188 e 189.

Ad identiche conseguenze pratiche credo si giunga con la concezione del Bru­

netti (Diritto fallimentare italiano, Roma, 1932, Foro it-, _pag. 336 il quale

parla di una sola presunzione, quella di appartenenza dei beni al marito, mentre l’ appartenenza allo stesso dei mezzi adoperati costituirebbe il motivo razionale della presunzione; è facile preferire la formulazione bonelliana, osservando che alla seconda appartenenza si giunge proprio in base alla presunzione, ciò che si riconosce anche da coloro che, come il Tedeschi e il Santoro, costituiscono i veri avversari della tesi del Bonelli. Notevolmente diversa, invece, proprio per la diversità dei risultati pratici (cfr. nota 22), la teoria del Rocco, benché 1’ ap­ parente somiglianza di formulazione abbia ingannato parecehi inteipieti.

(u ) Bonelli, op. cit., n. 616.

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sopra accennata e la reiezione della opposizione è conseguenza del difetto di< questa prova e non pure della soluzione di una ben diversa indagine, se cioè siavi stata o meno simulazione.

Si andrebbe, adunque, alla ricerca di elementi ultronei ove, come sembra ri­ tenere la Commissione provinciale, dovesse ricercarsi se per avventura siavi stata

avanzata l ’ opinione (I6) che nella com m issione il bene si acquista diretta- mente dal terzo alienante al committente, ma la tesi tradizionale, nel senso- che il com m issionario acquista la titolarità del bene, che poi deve,, con separato atto giu ridico, ritrasmettere al com m ittente, era stata (17) riaffermata con ampia m otivazione ; nè, in contrario, poteva invocarsi l ’ art.. 58 del R . D. 30-13-1923, n. 1259, col quale si dichiara non soggetta a tassa proporzionale la dichiarazione d ell'a cq u iren te, fatta entro tre giorn i d all’ acquisto, n egli acquisti fatti per persona da dichiarare, sia per la d i­ versità d ell’ ipotesi contemplata che per la brevità del termine cu i la con ­ cessione è subordinata. N ella codificazione 1941, invece, la tesi d e ll’ a c­ quisto diretto del com m ittente è legislativam ente sancita nel prim o comma d e ll’ art. 546 1. obbl., per g li acquisti di cose m obili, perchè al mandante si dà il potere di rivendicazione, mentre, per g li acquisti di im m obili o m obili iscritti in pu bblici registri, si sancisce la tesi contraria, poiché si impone al mandatario l ’ ob b lig o di ritrasferirli al m andante; la solu­ zione unitaria del problem a è stata così sacrificata alle esigenze di tutela dei terzi, che, per i beni iscrìtti in p u b b lici registri, non sono tutelati dal principio che possesso di buona fede vai titolo.

L a decisione della Commissione Centrale potrebbe, dunque, non dico- ritenersi esatta, ma almeno giustificarsi con la classica teoria della sim u­ lazione ; ma, in realtà, tale teoria è esplicitam ente respinta nella stessa decisione, che si richiam a in vece ad altra teoria, più moderna, che ancor m eglio si presta da fondamento alla tesi fiscale. Si tratta della dottrina del Tedeschi (1S), che cosi può riassumersi : nella presunzione muciana si ha solo la presunzione della proprietà maritale del denaro, per cui la m oglie d o ­ vrebbe divenire debitrice del marito per l ’ im porto corrispondente ; ma la legge prescrive che, nel momento di apertura del fallim ento, si operi una. surrogazione n e ll’ oggetto del diritto del marito, per cui, al posto del d i­ ritto alla rifusione del denaro erogato, subentra il diritto di proprietà sulla cosa acquistata. In conclusione, si ha uno spostamento di proprietà, dal patrimonio della m oglie a quello del marito ; ecco cosi giustificata in pieno l ’ applicazione della tassa proporzionale.

L a decisione annotata è, come si vede, aggiornata con la dottrina, m a .... non aggiornatissima ; infatti, allo studio del Tedeschi, e nello stesso senso per quanto riguarda l ’ opposizione alla tradizionale teoria bonelliana,

( 18) Sraffa, Del mandato civile e della commissione, Milano, 1933, Vallardi

n. 83; Russo, Mandato civile e commerciale, in Diz. prat. di dir. priv., n. 152. (17) Scaduto, La rappresentanza mediata nell' acquisto dei diritti, in lliv.

dir. comm., 1925, I, 525 seg.

(18) Tedeschi G., Natura della c. d. presunzione muciana nel fallimento, in. lliv. dir. civ., 1934, pag. 364 seg.

alcuna dichiarazione in ordine alla simulazione quando, appunto, l ’ ambito del giudizio di opposizione non può riguardare, in sostanza, che la pertinenza e la concludenza dei singoli fatti addotti onde eliminare la presunzione dalla quale muove la norma nel disporre 1’ avocazione alla massa dei beni alla moglie spettanti.

Rimane adunque da considerare nella sua intrinseca struttura il provvedi­

ne è seguito uno fondamentale del Santoro (19), nel quale si fa notare che non è possibile parlare di surrogazione, perchè la norma legislativa opera solo nei confronti dei creditori (argomento inoppugnabile, poiché la con ­ statazione si desume chiaramente dagli articoli del codice ed è con ­ fermata da una interpretazione costantemente pacifica (20) e p erciò manca quell’ obbiettivo spostamento di proprietà, che è condizione necessaria perch è possa parlarsi di surrogazione reale ; poiché l ’ istituto della muciana è in ­ trodotto a favore dei creditori ed opera solo nei loro rapporti, la presun­ zione d ’ appartenenza dei denari crea non già un credito del marito verso la moglie, ma una responsabilità generica di tutti i beni della m oglie verso i creditori del marito, fino all’ ammontare della somma cui la pre­ sunzione si riferisce, e, per surrogazione, una responsabilità specifica dei beni acquistati mediante la somma stessa.

Con ciò siamo giunti a giustificare, anche attraverso la storia della dottrina della muciana, l ’ argomento, che è stato per prim o da noi avan­ zato, contro la fondatezza della decisione; e qui lo stretto com pito d ell’ an­ notatore della sentenza potrebbe credersi esaurito.

Ma, poiché in sostanza io giungo alla soluzione opposta a quella della, decisione annotata, facendo adesione alla tesi del Santoro, la quale vuole costituire un com pleto superamento della teoria del Bonelli, al lettore, che dopo aver esaminato attentamente entrambe le dottrine, su entrambe nutrisse dei dubbi, sento il dovere di confessare che tali dubbi sono da me condivisi, perchè ritengo che su quesiti pratici, diversi dalla questione fiscale esaminata, entrambe le dottrine, applicate con conseguenzialità logica, conducono a delle conclusioni inesatte; in particolare, non vorrei che i dubbi, che possono nutrirsi sull’ insieme della costruzione del Santoro, screditassero l ’ argomento da me accettato, che, com e ho detto, mi sembra invece inoppugnabile.

3. - Poniam oci, per un momento, dal punto di vista del com m er­ ciante dissestato, che voglia, nonostante la presunzione muciana, m etter in salvo una parte dei suoi averi, acquistando dei beni e intestandoli alla m oglie. Se e g li studia attentamente il Bonelli, trova il mezzo della fro d e ; trasmette alla m oglie con un contratto di mutuo o con una donazione i denari occorrenti; naturalmente (ormai questo avviene pur nelle vendite, nelle quali non v i è intenzione di frode) n ell’ atto di acquisto si dichiara

(19) Santoro-Fassarelu, Struttura e funzione della presunzione delta mucia­ na, in Rtv. dir, comm. 1936, I, pag. 154 seg. ; la conclusione fondamentale del

Santoro è accettata integralmente dall’Andrioi.i, in Foro il., 1940, I, 1181.

(20) Lo stesso Tedeschi afferma (op. cit., p. 364) che la surrogazione avviene solo per quel che concerne la massa.

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mento di avocazione, rispetto al quale come leggesi nella decisione appellata si fa valere 1’ argomento che esso, in sostanza, nulla aggiunga alla situazione as­ tratta già prevista e predisposta dal precetto legislativo. Ma, in contrario, si os­ serva : 1) che 1’ avocazione alla massa è provvedimento che giova ai creditori e, solo in loro favore può essere attuato; 2) che, a differenza dell’ordinaria revocazione

una somma inferiore a quella reale, sicché i creditori fallim entari possono chiedere alla m oglie tale somma, non soddisfarsi sul bene, il cui valore e d i molto superiore.

Insegnano infatti il Bonelli ed i suoi seguaci che e ammessa la prova contro entrambe le presunzioni : quella di provenienza del denaro e quella di simulazione. Ora, provando che il denaro è stato donato o mutuato dal marito alla m oglie o da lei a lui sottratto, si prova che il denaro adope­ rato non era più in titolarità del m arito e cade perciò la presunzione con ­ cernente l ’ appartenenza dello stesso (S1); così come provando che 1 acquisto era già stato com piuto prima del matrimonio, quando non operava la mu- ciana, se anche pagato dopo, ovvero prima del m atrimonio si era stipulato il contratto prelim inare o il patto di riscatto, in adempimento o in forza del quale si è com piuto 1’ acquisto definitivo, cade la presunzione di sim u­ lazione ( 2>). Col secondo insegnamennto si dà un fa cile mezzo di frode al com m erciante, la cui m oglie si trovi nelle particolari condizioni in d ica te . ma senza dubbio assai più grave è il prim o, con cu i si da tale possibilità a chiunque.

Ciò è stato intuito dal Santoro (,0), il quale indica come una supe­ riorità della propria te3Ì la possibilità di applicare la muciana anche quando si possa provare che il marito ha trasmesso alla m oglie la titola­ rità del denaro adoperato n ell’ acquisto. Ma, in realtà, per questo li- guardo, con la tesi del Santoro si è nelle stesse condizioni che con quella del Bonelli, poiché anche il prim o autore, insieme con il Tedeschi, ritiene che nella le g g e v i è una presunzione di appartenenza ; ora, proprio contro questa presunzione è diretta la prova della trasm issione di titolarità del denaro dal m arito alla m o g lie ; l ’ opinione del Santoro può quindi giustificarsi solo in base ad un argomento letterale, interpretando

(21) Bonelli, op. cit., n. 617; Candian, op. cit., n. 189, pag. 302-303.

(22) La prima ipotesi, di possibile prova contro la presunzione di simula­ zione,

è

formulata dal Bonelli (op. cit., n. 617) e ripetuta dal Navarrini (op. cit., n. 377); la seconda dal Candian (op. cit., n. 188, p. 300); la terza dallo

stesso Bonelli; contro Rocco, op. cit., n. 54, il quale, pur accettando la formu­ lazione delle due presunzioni, insegna che non vale superare la presunzione di simulazione, se non si supera la presunzione di appartenenza dei denari adope­ rati, il che equivale a dire che la prova contraria è data solo contro la presun­ zione di appartenenza, anticipando cogl le conclusioni del Tedeschi e del San­

toro. 11 lettore si accorgerà tra poco perchè, a mio modo di vedere, questa af­ fermazione del Rocco rappresenta, di fronte alla dottrina del Bonelli, un note­ vole approssimarsi alla verità.

(23) Santoro, op. cit., pag. 160; Tedeschi, op. cit., pag. 375-76; il Santoro, escludendo la presunzione di simulazione, applica naturalmente (pag. 161) la muciana anche alla prima delle ipotesi ricordate alla nota (22).

i beni vengono riuniti alla massa attiva fallimentare, sia pura al fine di accre­ scere i beni dai quali saranno tratti i mezzi per soddisfare i diversi creditori ; già da questo punto di vista, non può negarsi che la riunione dei beni della moglie alla massa importi trapasso di questi beni da un patrimonio ad un altro 3) che non già che i beni della moglie si considerino come spettanti fin dal mo­ mento dell’ acquisto al marito, ma che i boni spettanti alla moglie per la pre­