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23. - Registro - Produzione copia fotografica scrittura soggetta a registrazione e non registrata - Sospensione giudizio.

II divieto di produrre in giudizio atti non registrati, sebbene obbligatoria­ mente soggetti a registro, si estende alle copie fotografiche dei detti atti. Ve­ rificandosi la produzione della copia fotografica di una scrittura non impugnata il giudice deve sospendere il procedimento.

A . Genova, 8 novembre 1940, est. Bindi, Badano c. Anerdi.

24- - Registro - Divisione ereditaria - Immobile acquistato con denaro del « d ecu ius» in nome proprio da uno dei condividenti - Conferimento nella massa - Trasferi­ mento - Tassabilità.

Qualora, in sede di. divisione ereditaria, sia dichiarato, ma non sorga dal titolo, che un bene acquistato in nome proprio da uno dei condividenti fu com­ prato con danaro fornito dal padre deceduto, il conferimento di tale bene nella massa, ai fini della collazione, dà luogo ad un trasferimento tassabile, senza pregiudizio della tassa graduale sulla divisione comprendente il bene stesso.

Comm. c., 11 novembre 1940, n. 32121 (Riv. leg. fise., 1941, 987).

25- - Registro - Nettezza urbana e raccolta Immondizie domestiche - Concessione pubblico servizio - Corrispettivo convenuto e proventi d ’ esercizio - Aliquota di favore - A pplicabilità.

L’ atto con cui un Comune conferisce ad un privato i servizi della nettezza urbana e di raccolta a domicilio e trasporto della spazzatura domestica,mediante il corrispettivo di un canone annuo, da corrispondersi dall’ ente pubblico, è concessione di pubblico servizio, quando l'intera gestione dei detti servizi con tutti gli oneri ad essa inerenti ed anche tutti i poteri e gli attributi spettanti all’ ente pubblico vengano trasferiti al privato, e questi assume 1’ incarico completamente a suo rischio e pericolo ed a sue spese, obbligandosi a prov­ vedere a tutte le esigenze, anche future ed eventuali del pubblico interèsse.

Conseguentemente l'atto va tassato con l’ aliquota del 0,75 °/0 e l’ imponibile è costituito, oltreché dal corrispettivo convenuto, dai proventi lordi dell'eser­ cizio, fra i quali quelli derivanti dalla vendita delle immondizie.

Comm. c., 22 novembre 1940, n. 3 2 7 3 8 (R iv. leg. fise., 1941, 990).

26. - Registro - Divisione di beni a più riprese - C onguagli - C riteri di tassabilità-Quando la divisione di beni comuni segue a più riprese, ogni singolo atto di divisione si deve considerare come autonomo e a sé stante e deve scontare la tassa di trasferimento per i maggiori assegni o conguagli, a meno che i con­ dividenti non facciano espressa riserva di pareggiavo le quote nella divisione finale con denaro e beni comuni rimasti indivisi, e sempre che il valore di tali beni (da accertarsi eventualmente per mezzo degli organi finanziari) sia suffi­ ciente a pareggiare le quote dei singoli condividenti.

27. - Registro - Edifici scolastici - Acquisto di area - Imposta fissa - Mancata e ffe t­ tiva destinazione nei triennio - A pplicabilità imposta normale.

Per la registrazione dell’ atto di acquisto a tassa fìssa (art. 44 tab. B annessa alla legge del registro) non basta l’ originaria destinazione dell’ area a costru­ zione di edificio scolastico ma occorre 1 effettiva sua destinazione a tale uso. Pertanto, se il relativo atto di acquisto sia stato registrato a tassa fissa, l’ applicazione della normale imposta può essere fatta nel termine triennale di prescrizione, quando, in detto termine, la destinazione non sia stata attuata, salva la possibilità del rimborso della imposta pagata, se richiesto nel triennio dal pagamento, qualora frattanto siasi attuata la destinazione.

Comm. c., 28 novembre 1940, n. 33123 (Riv. leg. fise., 1941, 992).

28. - Registro - Edifici scolastici - Acquisto area da parte di ente morale per co­ struirvi un asilo infantile - Imposta fissa - A pplicabilità.

L’ art. 44 della tabella all. R alla legge del registro, che stabilisce l’ imposta fissa per gli atti e contratti relativi all’ acquisto delle aree ed alla costruzione, adattamento e restauro degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini d’ infanzia, ha portata oggettiva e pertanto non è limitata ai Comuni ma estesa anche agli enti morali che provvedono alla costruzione di tali edifici.

Comm. c., 2 dicembre 1940, n. 333 5 0 (Riv. leg. fise., 1941, 994).

29. - Registro - Imposta suppletiva - Ingiunzione - Termine - Effetti.

L’ ingiunzione, con cui si chiede il pagamento di una tassa suppletiva di registro, dopo il mese della sua notificazione costituisce in mora il contribuente a corrispondere gli interessi sul debito d'imposta dovuta a tale titolo.

A . Genova, 4 mareo 1941, Eridania Zuccherifici 8. A. c. Finanza.

30- - Registro - Fallimento - Revocatoria - Imposta suppletiva - Transazione - A p p li­ cabilità.

La sentenza che revoca, perchè in frode dei creditori, un trasferimento im­ mobiliare, per l’ art. 709 n. 1 importa una retrocessione, soggetta a tassa pro­ porzionale di registro. Questa è dovuta anche se gli effetti della sentenza sono stati modificati con atto di transazione. Ciò vale nel caso di tassa suppletiva liquidata dopo la transazione, dovendo la liquidazione delle tasse suppletive avere riferimento alle condizioni attuali, non a quelle del momento della registrazione. Non si può liquidare tassa suppletiva di trasferimento su di una sentenza di cui nel frattempo si sono arrestati gli effetti con atto di transazione.

A . Napoli, 16 aprile 1941, Pagano c. Finanza.

31. - Registro - Sostituzione oggetto usufrutto - Morte usufruttuario - Consolidazione - Duplice tassazione - Accertamento valore.

11 trasferimento consensuale dell’ usufrutto testamentario su immobili ac­ quistati con denaro ereditario dà luogo alla costituzione di un nuovo usufrutto. Per cui, 1’ imposta di consolidazione è dovuta non solo in relazione ai beni sog­ getti originariamente a ll’ usufrutto ma anche in relazione ai beni sui quali con­

sensualmente si trasferì 1’ usufruito.

Comm. c., 19 giugno 1941, n. 4 3 1 6 9 (Riv. leg. fise., 1942, 31).

32. - Registro - Smembramento provincia - Versamento In conto futuro reparto pa­ trimoniale - Carattere pubblicistico.

L’ atto con cui l ’ Amministrazione di una provincia in corso di smembramento mette a disposizione della futura provincia, in via di costituzione, una somma, perchè provveda alle prime necessità, non può considerarsi nè mutuo nè ge­ stione di affare altrui, ma come contenente un versamento in conto del futuro reparto patrimoniale, di natura, quindi, schiettamente pubblicistica. —

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33. - Registro - Impresa di sbarco e imbarco merci - Riconoscimento di « datore d i lavoro » con facoltà di esercizio - Costituisce autorizzazione, non concessione di servizio pubblico - Imposta fissa.

L’ atto con cui il comandante del porto concede ad una impresa di sbarchi e imbarchi il riconoscimento di « datore di lavoro », con facoltà di esercitare nel porto l ' industria del ritiro e consegna delle merci ad «ssa impresa appog­ giate, è semplice atto di autorizzazione e non concessione di servizio pubblico.

Non torna, quindi, a tale atto, applicabile l ’ imposta proporzionale di regi­ stro sull’ ammontare dei proventi lordi, ma la sola imposta fissa.

A . Napoli, 10 novembre 1941, Finanza c. Società Docks Meridionali.

34. - Registro - Interpretazione di un atto - Imposta di negoziazione - Oggetto. Quando siavi contrasto tra 1’ intenzione degli autori di un atto e 1" intrin­ seca natura del medesimo, quale appare chiaramente dalla sua formulazione, è tale intrinseca natura che va presa in considerazione ai fini della applicazione delle tasse, per l’ art. 8 1. 30 die. 1923 n. 3269, derogante 1’ art. 1181 c. c. ’ 65.

L ’ imposta di negoziazione non colpisce la negoziazione effettiva delle azioni dei titoli, ma la possibilità della loro negoz. indipendentemente dalla loro consa­ crazione materiale in un titolo di credito, anche se lo statuto sociale ne abbia disposto 1! inalienabilità o ne abbia sottoposto l’ alienazione a determinate forme.

Case. 1 civ., 12 dicembre 1941, est. Zappulli, Cons. ind. prod. ener. elettr. c. Fin.

35. - Registro - Concordato preventivo - Cessione di beni.

Nell'ipotesi di cessione di beni, convenuta in sede di concordato preventivo con la quale si garantisca in ogni caso oltre il pagamento dei crediti privile­ giati anche quello, in una data misura, di crediti chirografari, anziché la tassa fissa di registrazione di L. 20 (art. 26 delia tariffa) é dovuta la tassa propor­ zionale dell’ 1 ,3 0 % sull’ ammontare della somma che si sia convenuto di pagare, trattandosi non di una pura e semplice cessione di beni ma di una vera e pro­ pria convenzione contenente obbligazioni di somme (art. 32 della tariffa).

La tassa proporzionale dell" 1,80°/0 non va pagata sulle somme corrisposte in eccedenza alla misura garantita, dato che la clausola che contempli un even­ tuale pagamento di quanto resti, dopo il soddisfacimento dei debiti nella misura promessa è in manifesta relazione alla vera e propria cessione di beni e non può in essa ravvisarsi una ulteriore e distinta obbligazione di pagare somme.

Cass. I civ., 19 dicembre 1941, est. Rebuttati, Banca Coop. Piacenza c. Finanza.

36. - Registro - Inosservanze fiscali - Non d e du cibllità in cassazione.

La violazione dell’ onere fiscale non comporta sanzione di nullità, ma solo sospensione del procedimento e una penalità per chi infranga il divieto di legge.

Di conseguenza poiché la Cassaz.ha titolo per esplicare la propria attività giurisdiz. per le violazioni di norme processuali (tra cui rientra quella di na­ tura fiscale attinente alla proponibilità di un’ azione) solo se trattisi di viola­ zione di norme che, violate, determinano nullità, deve ritenersi improponibile in un ricorso in cassazione la doglianza riguardante la violazione dell'onere fiscale.

Cass. 1 civ., 9 gennaio 1942, est. Colagrosso, Saccù c. Banca Comm. it.

37. - Imposta successoria - Istituzione erede - Sostituzione In mancanza di fig li - Condizione risolutiva - Sostituzione - Nuova Imposta proporzionale.

La istituzione di erede sottoposta alla condizione della sostituzione nel caso che l’ istituito venga a morire senza discendenti legittimi, importa istituzione di erede sottoposta a condizione risolutiva nei riguardi del primo chiamato e pas­ sibile di imposta all'apertura della successione. Al verificarsi della condizione si ha un nuovo trasferimento dell’ asse ereditario dall’ autore della successione a favore del nuovo chiamato, il quale deve scontare la propria imposta.

Comm. c., 20 novembre 1940, n. 32590 (liiv. leg. fise., 1941, 988).

38. - Imposta successoria - Prestito redimibile 3,50 °/o - Legato - Mancata specifica­ zione tito li - Esenzione - Non compete.

Un legato di titoli del prestito redimibile 3,50 °/0 può usufruire della esen­ zione dall’ imposta di successione se i titoli stessi siano, nella disposizione testa­ mentaria, individuati o con la indicazione del numero, della serie e dei taglio,

o con la indicazione del luogo dal quale gli stessi devono essere prelevati.

In mancanza di tale specificazione la esenzione dall’ imposta di successione è applicabile soltanto nei confronti dell’ erede e non anche del legatario.

Comm. c.t 1 luglio 1941, n. 43758 ( Rio. log. fise., 1941, 1001).

39. - Imposta successoria - Pagamento da parte di terzi - Subingresso.

Il subingresso tributario di cui all'art. 69 della legge 30 dicembre 1923 n. 3270 sulle tasse di successione, non è concesso a tutti i terzi che pagano, ge­ nericamente previsti dagli art. 1238 e 1251 cod. civ., ma soltanto a quei terzi indicati dalla legge sulle successioni.

Cass. I civ., 13 gennaio 1942, est. Masucci, Gionta c. Faldella.

40. - Imposta trascrizione ipotecaria - Denuncia di successione legittima - Successiva denuncia di successione testamentaria - Complemento imposta proporzionale. Nel caso in cui, denunziata una successione come devoluta per legge, si ripeta, in conseguenza della scoperta di un testamento, la denunzia di succes­ sione, come devoluta per testamento, la successione, ai fini della imposta di tra­ scrizione, va tassata in base al testamento ma con deduzione della imposta già pagata in base alla successione legittima.

Comm. c., 24 febbraio 1941, n. 376 5 5 (Riv. leg. fise., 1942, 30).