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1. - Imposta fab brica ti - Estimazione semplice - Autorità giudiziaria - Competenza. Costituisce controversia di semplice estimazione la determinazione quanti­ tativa del reddito di un fabbricato, e quindi essa, a norma dell'art. 22 del r. d % 1. 7 agosto 1936, n. 1639, è di competenza esclusiva delle Comm. Amm.

È inammissibile la domanda giudiziale di annullamento dell’ accertamento, se questo sia ancora oggetto di esame davanti le Commissioni Amministrative, e se la imposta relativa non sia stata ancora iscritta a ruolo.

L’ accertamento d’ ufficio d ell’ aumentato reddito di un fabbricato equivale alla denuncia che il contribuente era tenuto a fare nell’ anno precedente e che poteva presentare fino al 31 gennaio dell’ anno in cui ebbe luogo l’ accertamento d’ ufficio, donde la conseguenza che la maggiore imposta decorre dal 1 del detto mese di gennaio (art. 2 del r. d. 17-9-1931, n. 1608).

A. Catania, I l aprile 1941, Guerrera c. Finanza.

2. - Imposta fabbricati - Locali sfitti - Rimborso imposta - Denuncia tardiva - Effetti. Non può essere concesso rimborso della imposta sui fabbricati nel caso di sfitto, se la seconda denuncia al compimento dell’ anno di sfitto sia stata pre­ sentata dopo un mese dalla cessazione dello sfitto.

Cass. 1 civ., 4 luglio 1941, est. Lorusso Caputi, Finanza c. Cacciapuotì ( G iur. it., 1941, 1, 1, 8 70).

3. - Imposte fab brica ti e r. m. - Albergo - Equiparazione opificio industriale. Difetta di motivazione la sentenza del Giudice di merito con la quale si af­ fermi che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del r. d. 24 ottobre 1935, n. 1887, il reddito dei fabbricati destinati ad albergo debba essere assoggettato all’ imposta fabbricati, anziché a ll’ imposta d ir . m., senza distinguere da albergo a albergo e senza considerare che, anche per le disposizioni anteriori al r. d. del 1935, i fabbricati destinati ad una speciale industria, non espressamente ri­ chiamata in dette disposizioni, potevano ritenersi esenti dalla imposta fondiaria e assoggettabili all’ imposta di r, m. sempre quando, in ragione della loro par­ ticolare struttura, non modificabile senza radicali trasformazioni, rientrassero nel concetto di opificio industriale.

Cass. I civ., 2 9 luglio 1941, est. Cannarla Bartoli, Soc. Grande Albergo del Ve­ suvio c. Finanza (R iv. leg. fise., 1942, 47).

4. - Ricchezza mobile e Imposta complementare - Conservatori Ipoteche - Emolumenti - Classificazione.

Il criterio di classificazione dei redditi, che costituiscono la base di valuta­ zione per 1’ imposta complementare, può essere discusso solo in sede di contro­ versia per l’ imposta di r. m.

Gli emolumenti ipotecari riscossi dai conservatori delle ipoteche debbono, agli effetti dell’ imposta di r. m., essere classificati in cat. C 2.

Comm. c., 12 giugno 1940, n. 279G0 (Riv. leg. fise., 1941, 926).

5- - Ricchezza mobile - Società anonima - Presentazione bilancio - Omissione - Effetti. La mancata presentazione della dichiarazione, da parte di una società ano­ nima, malgrado che il bilancio sia stato tempestivamente presentato, importa, senz’ altro, la conferma del reddito accertato per l’ anno precedente.

*6. - Ricchezza mobile - Coacervo - Minimo imponibile - Criterio di determinazione. Per la determinazione del reddito minimo imponibile si deve tener conto di tutti i redditi mobiliari posseduti dal contribuente. Debbono essere tenuti a cal­ colo tutti i cespiti che nella loro essenza siano capaci di produrre reddito e

siano perciò potenzialmente assoggettabili all’ imposta di r. m. anche se in atto fruiscano di esenzione parziale o totale,' temporanea o permenente (nella fatti­ specie interessi di titoli di Stato dati in cauzione da un esattore).

Comm. c., 3 luglio 1940, n. 28 9 9 4 (Riv. leg. fise., 1941, 1003).

7. - Ricchezza mobile - Latteria sociale - Vendita latte conferito dai soci - Imposta sui redditi agrari.

Anche quando una latteria sociale si limita a vendere il latte conferito dai soci, senza procedere ad alcuna manipolazione o lavorazione del latte stesso, torna applicabile, al reddito conseguito, il disposto dell’ art. 29 della legge 8 giugno 1936 n. 1231, che fissa nel 5 % la misura della relativa aliquota.

Comm. c., 16 ottobre 1940, n. 30 8 9 5 (Riv. leg. fise., 1941, 1007).

8. - Ricchezza mobile - Società tacita trasformata in anonima - Avviamento - Tassa­ bilità.

Qualora una società tacita si trasformi in società anonima, si verifica quel ■trapasso di beni che è il presupposto della realizzazione dell’ avviamento che

deve essere assoggettato all'imposta di r. m.

Comm. c., 25 ottobre 1940, n. 31481 (Riv. leg. fise., 1941, 1011).

9. - Ricchezza mobile - Vendita di stabili - Espropriazione per causa di pubblica uti­ lità - Intento speculativo - Reddito - Assoggettabilità.

Non è incompatibile con il carattere di una vendita immobiliare, fatta per scopo speculativo, l’ essere questa avvenuta per espropriazione a causa di pub­ blica utilità; per cui ove l’ originario acquisto sia stato fatto con l ' intento di lucrare per effetto della preveduta espropriazione dell’ immobile acquistato, e tale lucro sia effettivamente derivato, deve essere assoggettato ¡alla imp. di r. m.

Comm. c., 25 ottobre 1940, n. 31484 (Riv. leg. fise., 1941, 1012).

10. - Ricchezza mobile - Società anonima - Interessi passivi - Concordato preventivo - Rinuncia.

Il principio per cui gli effetti della rinuncia agli interessi sono operativi per la finanza, solo a far tempo dalla data della rinuncia stessa, onde sono tassabili gli interessi maturati e liquidati anteriormente, sebbene non pagati e travolti dalla rinunzia, non si applica nel caso in cui la rinuncia non sia stata volon­ taria bensì imposta da un provvedimento del giudice, nella specie omologazione del concordato preventivo, incidente sugli interessi anteriormente liquidati, per l’ impossibilità economica del debitore di provvedere al loro pagamento.

Comm. c., 13 novembre 1940, » . 3 2 2 2 2 (Riv. leg. fise., 1941, 1013).

11. Ricchezza mobile Consorzi di gestione Avanzi di gestione Imponibilità -Condizioni.

Gli avanzi di gestione dei Consorzi di irrigazione non sono di per sè soli assoggettabili all’ imposta di r. m. Sono imponibili se destinati a nuovi acquisti che vanno a costituire o a dare incremento al suo patrimonio; in quanto allora solo si ha produzione di nuova ricchezza mobile e quindi di reddito.

T. Brescia, 2 0 marco 1941, Consorzio Bonifica « Canali Brescia e rogge unite* c. Finanza.

12. - Ricchezza mobile - Redditi cat. C. 2 - Dichiarazione annuale - M ancata Inclu­ sione di alcuno del reddltuarl - Contravvenzione - Competenza Intendenza - De­ nunzia penale - Trasmissione diretta da parte d e ll’ U fficio a ll’ A. p. - Procedibilità. Non includere taluno dei reddituari nell’ elenco di cui all’ art. 3 d e ir. d. 1. 30-1-1983, n. 18, é omissione di denunzia o di denunzie, e, quindi, pone in essere

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la contravvenzione di cui all’ art. 15 del r. d. 17-IX-1931, n. 1608, di competenza. dell’ Intendenza di finanza, a norma dell’ art. 21, n. 1, della legge 7-1-1929, n. 4.

In tema di reati fiscali, l’ inosservanza della norma, secondo la quale la de­ nunzia deve essere trasmessa all’ autorità penale, tramite l ’ Intendenza di finanza, non rende improcedibile l’ azione penale.

Cass. I pen., 4 aprile 1941, est. Guidi, Acciarri ed altro, rie. (Riv. leo. fi.se

1942, 41). y

13. - Ricchezza mobile - Metodo d i tassazione - Società -

Liquidazione-Le formalità della liquidazione della società non hanno alcun effetto, se i due- elementi, il formale ed il sostanziale, non si integrino essendo ognuno di essi condizione necessaria ma non sufficiente per produrre l ’effetto estintivo.

Nè occorre che tale divergenza tra il formale ed il sostanziale derivi da una vera e propria simulazione, potendo questa costituire una delle tante cause di divergenza tra il voluto e l’ attuato, ma non necessariamente l'unica causa di essa, che può anche derivare da semplice errore di apprezzamento.

Il bilancio è la fonte normale ma non l’ unica ed esclusiva dell’ accerta­ mento del reddito degli enti sociali, ma, come esistendo il bilancio può tassarsi una partita omessa o erroneamente impostata e valutata, cosi, indipendente­ mente dal bilancio, o, peggio, se questo manca può tassarsi un’ operazione com­ merciale che risulti redditizia, a carattere straordinario, con la tassazione diretta.

A. Bari, 9 giugno 1941, Finanza c. Lettis.

14. - Ricchezza mobile - Questione di diritto - Q ualità di Impiegato - Estimazione complessa - Competenza.

Se nanti le Commissioni amministrative il contribuente deduca di svolgere una attività quale impiegato e non in proprio, viene proposta una questione di diritto circa l'influenza dell’ asserito rapporto d'im piego sulla qualità di commerciante in proprio formante la base dell’ accertamento, e quindi la controversia verte su estimazione complessa ed appartiene alla competenza della autorità giudiziaria.

A. Genova, 20 giugno 1941, Maestrieri c. fin a n za .

15. - Imposta complementare sul reddito - Competenza territoriale d e ll’ ufficio - Au­ torità giudiziaria - Competenza - Metodo deduttivo - A pplica bilità - Condizioni. L’ indagine sulla competenza territoriale dell’ ufficio accertatore e delle com­ missioni amministrative è di puro diritto, e, perciò, non sottratta all'esame del- 1 autorità giudiziaria ordinaria. L'ufficio competente per l ’ accertamento al mo­ mento in cui ha inizio il periodo di stabilità del reddito, tale resta per tutto- detto periodo, anche se il contribuente cambi in questo tempo la propria residenza.

L’ applicabilità del metodo deduttivo è consentita se il tenore di vita del con­ tribuente faccia presumere l’ esistenza, e quindi 1’ occultamento, di altri redditi, all infuori dei denunziati, esistenza da risultare da fatti reali e certi e da enun­ ciazioni di singoli accertamenti. Esplicata in tali limiti la facoltà concessa agli uffici tributari e alle commissioni amministrative, le loro decisioni sono insindacabili dall autorità giudiziaria ordinaria, concernendo la semplice estimazione del reddito.

A. Bari, 2 3 giugno 1941, Finanza c. Pellicciavi.

16. - Imposta straordinaria sui patrim onio - Ripartizione fra proprietario e usufrut­ tuario - Deroga al codice civile.

L *rt. 24 r. d. 10 novembre 1936 n. 1933 che regola il riparto dell’ imposta straordinaria sui terreni o fabbricati nel caso in cui la nuda proprietà e l’ usu­ frutto degli immobili spettano a persone diverse, è applicabile ogni qualvolta, manchi un regolamento convenzionale del riparto medesimo.

17. - Imposta straordinaria immobiliare e prestito redimibile - O pifici industriali - As- soggettabilità - Valutazione.

I redditi dei fabbricati degli opifici industriali, sebbene assoggettati, per 1' art. 5 della 1. 80-XII-1923 n. 3069, all’ irap. di r. m., scontano l ’ imposta straor­ dinaria immobiliare e non sono esenti dalla sottoscrizione del prestito redimibile. Per la determinazione degli altri elementi, oltre i corpi di fabbrica, da pren­ dersi in considerazione agli effetti del prestito, bisogna aver riguardo più che alla destinazione, alla fissazione degli apparecchi negli opifici, mentre non è le­ cito accomunare, senza alcun criterio, cespiti immobiliari e mobiliari.

Comm. c., 3 maggio Ì 9 4 0 , « . 259 6 6 (R iv. leg. fise., 1941, 917),

18. - Prestito 5% e Imposta straordinaria Immobiliare - Opere di bonifica - Con­ cetto - M utuo per risanamento igienico e agrario - M aggior reddito dei fondi - Non assoggettamento a ll’ imposta ordinaria - lndetraibilità.

Le opere di bonifica di cui all’ ultimo comma dell’ art. 25 del r. d. 10-XII- 1936, n. 1933 non sono esclusivamente quelle indicate nelle varie leggi sulla boni­ fica, ma anche tutte le altre dirette al risanamento igienico agrario dei fondi.

Pertanto, il mutuo stipulato per costruire, sui fondi, una casa colonica, ma­ gazzini, stalle e concimaia, non è detraibile ai fini della sottoscrizione e della imp. straord. immobiliare, nel caso in cui il maggior reddito dei terreni, derivante dalle dette opere, non sia stato assoggettato, nel 1937, alla ordinaria imp. fondiaria.

Comm. c., 24 maggio 1940. n. 2 6 9 8 7 (Riv. leg. fise., 1941, 922).

19. - Prestito redim ibile 5 % e imposta straord- immobiliare - Fabbricato rurale ad uso di essicatolo - Esslcazione foglie tabacco di fondi propri e altrui - Assoggettabilità. Se nei fabbricati ad uso di essicatoio, posti sul fondo di proprietà del contri­ buente, oltre al tabacco prodotto nei propri fondi, sia essicato anche quello rica­ vato dai fondi in affitto, i fabbricati stessi si considerano di carattere industriale, e, quindi, assoggettati al prestito redimibile ed alla imposta immobiliare.

Comm. e., 7 giugno 1940, n. 2 7 7 4 3 (Riv. leg. fise., 1941, 923).

20. - Imposta sul capitale delle società straniere - Bilancio operazioni effettuate nel Regno - Denuncia - Accertamento cespiti occultati - Tassa complementare - « Solve et repete ».

Base della tassazione, per la tassa in surrogazione sul capitale delle società straniere che fanno operazioni nel Regno, è la denunzia che si deve effettuare con la indicazione delle operazioni oggetto del commercio della società e l ’ am­ montare complessivo dei capitali destinati o impiegati nelle operazioni nel Regno. L’ omissione di cespiti tassabili (che devono risultare nei bilanci delle opera­ zioni effettuantisi nello Stato e non in quello generale estero) è occultamento che rende incompleta la tassazione e la differenza di tassa che si liquida, dopo l’ accertamento di detti cespiti, é tassa complementare e non suppletiva.

La’ opposizione è, quindi, inammissibile senza l'osservanza del solve et repete.

Cass. s. u ., 31 luglio 1941, est. Santoro, Compagnia Continentale Fabbricazione Contatori c. Finanza (Riv. leg. fise., 1942, 3 8 ).

21. - Prestito Immobiliare e Imposta straordinaria immobiliare - Mutui per m igliora­ mento agrario - Detrazione - Necessità della garanzia Ipotecaria.

I mutui per il miglioramento agrario sono detraibili ai fini del prestito re­ dimibile e della relativa imposta immobiliare so garantiti da ipoteca.

La disposizione dell’ art. 27, 3° c., del r. d. 10-XI-1936n. 1933 ha lo scopo di facilitare la documentazione e di determinare al 31 die. 1936 la somma an­ cora dovuta, non già di dispensare dalla regolare iscrizione ipotecaria.

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22* - Imposta di manomorta - Liquidazione - Mancanza tempestiva impugnativa - Pro­ posta definitiva - Ricorso alle Commissioni e a ll’ Autorità giudiziaria - Ammissibi­ lità - Fitti figu rativi di fabbricati adibiti a u ffici - Esenzione.

La mancata impugnativa dell’ accertamento delle rendite soggette a imposta di manomorta, nei trenta giorni da quando l'Ufficio comunica all’ ente le ren­ dite accertate, non preclude la possibilità di ricorso sia alle Commissioni che all’ Autorità giudiziaria contro la proposta definitiva di accertamento notificata a ll’ ente medesimo, a seguito della detta mancata impugnativa.

I fitti figurativi di immobili destinati a uffici dell' ente sono esenti da im­ posta di manomorta.

Comm. c., 23 ottobre 1941, n. 4 6 5 5 2 ( Riv. leg. fise., 1942, 31).