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DISCORDANTI STANDARD DI TUTELA TRA NORMATIVA EUROPEA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE

Un altro importante tema di confronto riguarda la discrepanza nella tutela fornita dalla normativa europea sulle DOP e IGT rispetto ai ben inferiori standard previsti da quella internazionale. Se da un lato si evidenzia, infatti, lo zelo con cui le indicazioni geografiche sono tutelate in ambito europeo anche a fronte di eventuali imitazioni operate con la registrazione di marchi in ambiti merceologici diversi da quelli del prodotto control-lato o garantito, dall’altro si assiste a rilevanti lacune di tutela in ambito internazionale, dettate dallo scarso interesse dimostrato da alcuni dei principali protagonisti del commer-cio internazionale, che non possono vantare il numero di produzioni tradizionali che hanno paesi a forte tradizione agroalimentare come l’Italia. In primis va notato come, nella nor-mativa europea, la tutela delle DOP e IGP risulti più penetrante rispetto a quella dei mar-chi, mentre in ambito internazionale sia il marchio ad essere maggiormente tutelato.

Mentre da un lato il nostro ordinamento, sulla scia di quello comunitario, riconosce particolari standard di tutela alle indicazioni d’origine, si deve notare che la normativa internazionale si comporta diversamente. Il nostro Codice della Proprietà Indu-striale appresta infatti all’art. 30 una protezione delle indicazioni geografiche non solo

Ibid., p. 101.

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quando un uso indebito sia idoneo ad ingannare il consumatore, ma anche quando il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione dell’indicazione geografica pro-tetta, ossia quando si crei un collegamento che evochi quell’indicazione geografica traen-done indebito vantaggio. Quindi si realizza una tutela contro la confondibilità, ma anche e soprattutto contro l’agganciamento parassitario con un’estensione che è poi stata introdotta anche a tutela dei marchi collettivi e di certificazione , ma che sicuramente non è prevista 119 per i marchi individuali. Diversamente, ciò non accade a livello internazionale, dove le im-portanti differenze nelle normative dei vari paesi portano non poche difficoltà nel bilan-ciamento di interessi nella difesa delle indicazioni geografiche. Infatti, se, in tema di mar-chi, l’omogeneità di interessi tra paesi porta ad una sufficiente tutela internazionale di tali segni come previsto dagli accordi di Madrid, invece, in tema di indicazioni geografiche, si assiste in sede di WTO, ad una negazione delle specificità e tipicità dei prodotti. La princi-pale motivazione di ciò può essere trovata nel fatto che la tutela transfrontaliera appare poco efficace «perché in sede internazionale il conflitto tra la ‹vecchia› Europa e i ‹nuovi›

produttori agroalimentari (siano essi gli USA, l’Australia, i paesi sudamericani, o quelli raccolti nell’acronimo BRIC), quanto alle indicazioni geografiche ed ai marchi commercia-li, stava (e sta) tutto nella circostanza che l’Europa rivendica un’intrinseca diversità fra in-dicazioni geografiche protette (di matrice pubblicistica, e di titolarità collettiva) e marchi commerciali (di matrice tipicamente privatistica, ed oggetto di appropriazione individuale) . Se infatti le modifiche apportate per mezzo del Regolamento UE 120 n.1151/2012 hanno introdotto un obbligo di tutela d’ufficio delle indicazioni geografiche per tutti gli stati membri, anche quelli dove semplicemente avviene la commercializzazio-ne dei prodotti a denominaziocommercializzazio-ne è segno che almeno a livello europeo tutti i paesi ricono-scono come interesse primario la tutela delle indicazioni geografiche. Invece a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) la predominante contrapposizione di in-teressi ha portato all’accordo TRIPs del 1994, che costituisce l’accordo maggiormente 121

Ibid., p. 99.

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F. ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare europeo,Milano, UTET giuridica. 2020, p. 305.

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Nel 1994 con l’Uruguay Round del General Agreement on Tariff and Trade (GATT) si è giunti alla crea

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-zione del WTO (World Trade Organization), ossia l’Organizza-zione Mondiale del Commercio, che ha adotta-to gli accordi TRIPs, (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) che prevedono la protezione delle indicazioni geografiche, intese all’art. 22 come quelle «che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la no-torietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica».

rilevante in materia, data l’adesione di ben 150 Paesi al WTO e mostra standard di tutela dei diritti di proprietà industriale ancora piuttosto bassi. Nell'Accordo TRIPs alle indica-zioni geografiche viene riservata una sezione specifica, nella quale figura La tutela l’art. 22 che fornisce protezione dalle indicazioni geografiche, declinandosi in una tutela rivolta solo contro l’uso indebito del segno volto a ingannare il consumatore e permettendone in-vece un uso legittimo nel caso in cui il segno sia preceduto da formule come "genere",

"tipo", "stile", "imitazione" o simili, che creano un indebito agganciamento parassitario al prodotto originale. L’art. 22 offre quindi una tutela «generica e poco incisiva, dal momento che, nel caso in cui il legittimo titolare di una determinata indicazione geografica voglia opporsi a un suo utilizzo indebito, dovrà dimostrare che l’uso che ne fa la controparte è tale da indurre il pubblico in errore, occorre cioè dimostrarne il <carattere fuorviante>» . 122 L'inganno che colpisce il consumatore è da intendersi alla stregua dell'errore sulla prove-nienza geografica o sulla qualità del prodotto e non pare riferibile al c.d. agganciamento parassitario . Si distingue, come vedremo , nell’art. 23 dell’accordo TRIPs uno standard 123 124 di tutela più ampio nel caso di indicazioni geografiche relative ai vini e alle bevande alco-liche, dove la tutela è estesa a ricomprendere anche il caso in cui «l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali ‹genere›, ‹tipo›, ‹stile›, ‹imitazione› o simili», indipendentemente dal rischio di confusione o di concorrenza sleale e si preclude a priori la possibilità di far uso di un'indicazione non corrispondente al luogo di realizzazio-ne del prodotto, a prescindere dal fatto che il consumatore sia in grado di distinguere se il prodotto abbia quell'origine dalla zona indicata o se si tratti di un uso arbitrario della stes-sa . Tutto ciò porta alla creazione di un sistema con due livelli di protezione, a seconda 125 della tipologia di prodotto agroalimentare, col paradosso che non sarà possibile usare indi-cazioni geografiche come "vino frizzante stile Champagne, prodotto in Chile", grazie alla protezione aggiuntiva accordata al settore merceologico del vino, mentre sarà possibile uti-lizzare l'indicazione "formaggio Roquefort, prodotto in Norvegia" e semplicemente

A. BRANDONISIO, Il fenomeno dell'Italian Sounding e la tutela dell'agroalimentare italiano, in Cultura

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e diritti, p. 124.

Ibid.

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Infra.

124

A. BRANDONISIO, Il fenomeno dell'Italian Sounding e la tutela dell'agroalimentare italiano, in Cultura

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e diritti, p. 124.

rendo in etichetta indicazioni come "made in" si potrà giustificare anche "Parma ham, made in Canada", ad imitazione di un prodotto italiano d'eccellenza quale il Crudo di Par-ma . Si corre così il rischio che le indicazioni geografiche Par-maggiormente appetibili, quali 126 sono le famose indicazioni geografiche italiane del food, si trasformino in nomi generici utilizzabili da chiunque.

In realtà, prima dell'Accordo formatosi in sede di WTO, esistevano già tre accordi internazionali che, tuttora, si occupano di indicazioni geografiche: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883 (c.d. “Convenzione d’Unio-ne”), l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 1891 e l’Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione Internazionale delle denominazioni di origine, sia la Convenzione d‘Unione di Parigi, sia l’Accordo di Lisbona si occupano di tutelare le indicazioni geografiche, che individuavano qualità di una specifi-ca zona dovute a fattori ambientali, come il clima e il suolo, oppure umani, quali le tradi-zioni nelle lavoratradi-zioni. Entrando nel dettaglio delle due conventradi-zioni, va evidenziato che se la Convenzione d’Unione all’art. 10 si occupa di sanzionare in via generale e semplicistica

«l’utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all’identità del produttore, fabbricante o commerciante», invece, l’Accordo di Lisbona, già trattato nel primo capitolo del presente elaborato in quanto fonte di tutela an-che per l’indicazione d’origine da un certo paese, scende nello specifico della materia, pre-vedendo il meccanismo di registrazione internazionale, da parte dell’Organizzazione Mon-diale della Proprietà Intellettuale, c.d. OMPI o WIPO, delle denominazioni d’origine da proteggere. Con la registrazione da parte dell’OMPI vengono protetti prodotti, le cui carat-teristiche siano collegate all’ambiente geografico da cui provengono, tramite una tutela volta a prevenire l’usurpazione intesa come imitazione, ma anche l’agganciamento parassi-tario, creato con l’utilizzo di parole quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» o simile.

In realtà va detto che alla Convenzione aderiscono attualmente 176 Stati, a differenza dei soli 28 Paesi aderenti, tra i quali non figurano importanti paesi quali Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone, che fanno parte dell'Accordo di Lisbona, nonostante proprio quest'ultimo abbia il merito di introdurre per la prima volta una tutela internazionale accettabile per le

Ibid.

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indicazioni geografiche . Sempre con questa doppia protezione volta alla tutela dell’indi127 -cazione d’origine da un paese e, in generale, di tutte le indicazioni si presenta anche un al-tro dei primi accordi, l’Accordo firmato a Madrid nel 1891 e poi successivamente più volte modificato. Questo Accordo, come si è visto in tema di indicazione d’origine da un certo paese, nella trattazione del primo capitolo, si occupa all’art.1 di vietare ogni falsa o fallace indicazione d’origine di prodotti realizzati altrove e inoltre vieta all’art. 3 l’uso di tutte le indicazioni d’origine e di indicazioni geografiche, nonché indicazioni aventi un carattere pubblicitario, suscettibili di ingannare il pubblico, ossia fuorvianti per i consumatori . 128 Attualmente all’Accordo di Madrid, al quale nel 1996 è stato aggiunto anche un Protocol-lo, aderiscono la maggior parte degli Stati del mondo, tra i quali si trovano Stati Uniti, Giappone, Australia, Cina, Russia. L’apporto dell’Accordo di Madrid non ha riconosciuto alle indicazioni geografiche una protezione ulteriore rispetto a quella riconosciuta dalla Convenzione di Parigi, che rimaneva tuttavia poco efficace dal momento che mancavano definizioni comuni e soprattutto una tutela che andasse oltre la falsa indicazione d’origine e si estendesse a indicazioni usate come nome commerciale indebito o al fine di conseguire un intento fraudolento . 129

Una piccola parentesi virtuosa e allo stesso tempo un’eccezione, caratteriz-zata dall’efficacia, è costituita dalla Convenzione di Stresa del 1951, che riguarda il settore merceologico dei formaggi. Infine, altre soluzioni sono state cercate tramite la ratifica di accordi bilaterali, come quelli con Canada e Stati Uniti e da ultimo con i paesi asiatici. A livello internazionale, solo in tempi più recenti, il tema delle indicazioni geografiche è sta-to oggetsta-to del TTIP , il trattasta-to transatlantico sul commercio e gli investimenti, con la 130 finalità di eliminare le barriere internazionali in molti settori con possibili benefici anche nel settore dell’agroalimentare. Purtroppo la finestra di dialogo aperta nel 2013 con il TTIP ha subito una brusca battuta d’arresto nel 2016, laddove i principali paesi dell’Unione

A. BRANDONISIO, Il fenomeno dell'Italian Sounding e la tutela dell'agroalimentare italiano, in Cultura

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e diritti, p. 122.

Ibid., p. 121.

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Ibid., p. 121-122.

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Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, il cui negoziato ha avuto inizio nel 2013 tra l’Unio

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-ne Europea e gli Stati Uniti.

ropea hanno dichiarato fallito il progetto, essendo le visioni di scambio degli Stati Uniti inconciliabili con i vincoli all’utilizzo di indicazioni geografiche salvaguardate in Europa.

2.6 LA GENESI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE: UN SISTEMA