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IL RECENTE IMPEGNO NORMATIVO NELLA LOTTA ALLA CONTRAF- CONTRAF-FAZIONE SI SPECIFICA ULTERIORMENTE NEL CONTRASTO AL

FENOME-NO DELL’ITALIAN SOUNDING COME DEFINITO DALL’ART 144 CPI

Si stima che il business della contraffazione dei prodotti agroalimentari (det-ta anche «agripirateria» ) abbia, a danno dell'I(det-talia, dei ricavi che superano più del doppio 48 i ricavi dell’export agroalimentare nazionale: si parla di cifre attorno ai 100 miliardi di euro per il falso Made in Italy, contro i 42 miliardi per l’esportazione dell’autentico agroa-limentare italiano . 49

L’attività di contraffazione ha dato vita «al più importante antagonista, per peso economico e carenza di strumenti giuridici, della diffusione delle specialità agroali-mentari nel mondo» , ossia il fenomeno conosciuto come Italian sounding, da intendersi 50 come quella pratica che tramite l’uso di una falsa evocazione dell’origine italiana di

G. BERTOLI Editoriale: Made in e Made in Italy, in Micro & Macro Marketing, 2, 2015, p. 175.

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La contraffazione alimentare – detta anche «agripirateria» – viene generalmente distinta in due sottocate

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-gorie: la falsificazione degli alimenti o sofisticazione, detta anche «frode sulla qualità», da intendersi come produzione di un alimento con sostanze diverse per qualità e/o quantità da quelle che solitamente lo formano, sostituendo, sottraendo e/o integrando gli elementi; e la falsificazione del marchio o dell’indicazione di pro-venienza geografica o della denominazione d’origine e perciò detta anche «frode sull’origine», da intendersi come riproduzione abusiva del marchio registrato, delle denominazioni di origine, del logo, fino poi ad arri-vare alla falsificazione del prodotto stesso.

L. MONTAGNOLI, Il business del falso made in Italy agroalimentare, che oggi vale più del doppio della

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filiera autentica, in Gambero Rosso, 2020, consultabile alla pagina web:<https://www.google.com/amp/s/

www.gamberorosso.it/notizie/falso-made-in-italy-alimentare-un-business-da-60-miliardi-di-euro-ma-negli-usa-arriva-l-autentico-culatello-di-zibello/amp/> (ultimo accesso in data 10.09.20).

A. BRANDOSIO, Il fenomeno dell’Italian Sounding e la tutela dell’agroalimentare italiano, in Cultura e

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diritti, 2019, fasc.1, p. 103.

dotti, ovvero con denominazioni, indicazioni geografiche, segni, immagini, apposte sull’e-tichetta di prodotti stranieri, trae in inganno il consumatore. L’Italian sounding è attuato soprattutto in paesi che hanno rappresentato storiche mete di emigrazione nel XIX e XX secolo, quali Stati Uniti, America Latina e Australia, in quanto gli stessi emigranti italiani con le loro conoscenze e tradizioni enogastronomiche hanno dato vita a questo fenomeno di utilizzo improprio di parole, colori, località, immagini, denominazioni, ricette, evocando l’appeal e la fama del nostro paese. Lo stesso accadeva anche semplicemente utilizzando il loro cognome italiano per la ragione sociale dell’azienda e inavvertitamente inducendo in errore il consumatore circa la provenienza del loro prodotto.

L’Italian Sounding è stato definito come quella forma di imitazione indebi-ta, della cultura e tradizione del Made in Italy, che consiste nell'utilizzo in confezione, di simboli, colori o immagini che evochino l’italianità della materia prima o della ricetta o del metodo di produzione e trasformazione di prodotti . La principale differenza tra questo 51 nuovo fenomeno e la contraffazione vera e propria è data dal fatto che il prodotto Italian Sounding si riferisce arbitrariamente a dei requisiti di italianità e quindi di qualità che non possiede, quindi non dà vita all'imitazione fraudolenta tipica della contraffazione, «ma ten-ta di impossessarsi (essenzialmente in termini di immagine) del valore e della qualità dei prodotti della filiera agroalimentare italiana» , perciò non può essere contrastata dagli 52 stessi strumenti di tutela giuridica. A titolo esemplificativo si può dire che il fenomeno evocativo in oggetto si serve subdolamente: di marchi che sembrino italiani per assonanze lessicali (es. «Prisecco»), di marchi notori per prodotti inusuali per tale marchio notorio (es. la catena di ristorazione che si serve della notorietà di un famoso cocktail, «Bellini pa-sta papa-sta», di immagini raffiguranti bandiere o note località italiane (es. «Trieste italian toast espresso» per un caffè prodotto in California e presentato con il tricolore), di tradu-zioni di nomi italiani (es. l’utilizzo di nomi che richiamino denominatradu-zioni come «Barollo » o «Parmesan» o «Vinoncella» per indicare Valpolicella), di ricette italiane non registrate (es. «Bolognese sauce», di immagini stereotipate che nell’immaginario collettivo dello straniero medio sono simboli dell’Italia (es. «Il Padrino», un vino prodotto in California

Prodotti Alimentari, consultabile alla pagina web: <https://www.treccani.it/enciclopedia/prodotti-alimenta

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-ri_%28Enciclopedia-Italiana%29/> (ultimo accesso in data 02.03.21).

A. BRANDOSIO, Il fenomeno dell’Italian Sounding e la tutela dell’agroalimentare italiano, in Cultura e

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diritti, 1, 2019, p. 104.

evocando il fenomeno mafioso come rappresentativo dell’Italia . Ci si trova di fronte al 53

«più grande antagonista, per peso economico e carenza di strumenti giuridici, della diffu-sione delle specialità agroalimentari nel mondo e del pieno sviluppo della industria alimen-tare italiana» . 54

A completamento della fattispecie va citata un’ulteriore forma di Italian Sounding, la cui ideazione raffinata cela una natura fattuale ancora più ingannevole e con-siste nella tendenza frequente, da parte di colossi industriali europei e americani, di rilevare note aziende agroalimentari italiane, che con il cambio di gestione perdono inesorabilmen-te la qualità del prodotto, dando vita ad un vero e proprio svuotamento dall’ininesorabilmen-terno del marchio Made in Italy . 55

Da tutto ciò emerge un importante effetto distorsivo della concorrenza leale sul mercato e un conseguente effetto ingannatorio sul consumatore, dato che il prodotto Italian Sounding finirà col dar vita ad un mercato parallelo di vendite, rispetto al canale di vendita dei prodotti autentici, che inevitabilmente avrà maggiori possibilità, a fronte anche di un risparmio di spese di produzione, di raggiungere la potenziale domanda del consuma-tore.

Il legislatore italiano aveva tentato di mettere un freno a questo fenomeno attraverso l’inserimento degli artt. 144 e 146 nel Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs.

30/2005 – d’ora innanzi "c.p.i.”), e con la legge n. 99/2009.

Il c.p.i. del 2005 presenta un'apposita sezione, la Sezione II, che introduce per la prima volta delle misure contro il fenomeno della pirateria, ed è stata successiva-mente modificata dai Decreti legislativi n. 140 del 2006 e n. 131 del 2010 e da ultimo dalla Legge n. 58 del 2019 in tema di Italian Sounding, che si analizzerà in proseguo . Il pre56 -sente testo normativo è fondamentale nel fornire le coordinate per l'identificazione del fe-nomeno della pirateria, che viene definito, all'art. 144, comma 1, c.p.i., come quelle «con-traffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di

Ibid., pp. 104-105.

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Ibid., p. 102.

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R. SASO, Le nuove forme di Italian Sounding. Ciò che il cibo non dice. La responsabilità dei produttori e

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i diritti dei consumatori, 2015, consultabile alla pagina web: <https://www.osservatorioagromafie.it/le-nuo- ve-forme-di-italian-sounding-cio-che-il-cibo-non-dice-le-responsabilita-dei-produttori-e-i-diritti-dei-consu-matori/?_waf=1> (ultimo accesso in data 02.03.21).

Cfr. Infra.

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proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico». L'art 144 bis introduce poi la possibilità per il giudice, di disporre nell'ambito del processo civile, il sequestro con-servativo di beni e di denaro sui conti bancari al fine di tutelare un'eventuale pretesa al ri-sarcimento del danno, che il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere con l'esperimento dell'azione di contraffazione, come si vedrà nel corso del III capitolo del pre-sente elaborato. Infine, va qui brevemente citato l'art. 146 c.p.i. per la notevole importanza dell'introduzione di una possibilità di intervento preventivo da parte dell'autorità ammini-strativa, quale il Ministero delle attività produttive può segnalare all'autorità giudiziaria atti di pirateria e attraverso le proprie diramazioni territoriali, come prefetti e sindaci può far disporre d'ufficio il sequestro amministrativo della merce e su autorizzazione dell'autorità giudiziaria ordinarne la distruzione.

La legge n. 99 del 2009, invece, con gli artt. 15, 16, 17, ha costituito una riforma di notevole rilevanza per lo sviluppo della normativa in tema di contrasto all’Ita-lian Sounding e per la predisposizione di un innovativo impianto sanzionatorio . Nel 57 2009, infatti, il legislatore ha esteso ai reati di contraffazione la possibilità di confisca, an-che per equivalente, dei prodotti e dei profitti provenienti dalle filiere del falso, inserendo nel Codice penale l’art 474 bis, rubricato “Confisca”. Nel caso in cui gli illeciti siano commessi per mezzo di un’associazione a delinquere, è stata prevista anche la confisca per sproporzione, grazie alle novità introdotte dall’art. 15 della legge del 2009. Questa riforma ha anche provveduto ad implementare le sanzioni nel caso di reati commessi con sistemati-cità o con mezzi e attività organizzate, aggiungendo l'art. 474 ter, rubricato "Circostanze aggravanti". Dopo aver previsto una fattispecie aggravata di reati di contraffazione, la leg-ge del 2009 ha anche introdotto delle circostanze aggravanti, previste all’art. 474 quater, per contraffattori che si adoperano collaborare con le autorità di polizia e giudiziaria. La particolare attenzione riservata ai profili penali ha portato ad introdurre nel Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l’economia, apposite disposizioni per la lotta all’usurpazione del Made in Italy, come gli artt. 517 ter, 517 quater e 517 quinquies del codice penale. Con l’art. 517 ter vengono introdotte delle sanzioni apposite per chiun-que fabbrichi e commerci o detenga per la vendita beni che usurpino titoli di proprietà

Lotta alla contraffazione e tutela del made in Italy, Report del Senato della Repubblica, consultabile alla

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pagina web: <https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/

000/028/559/DA05_-_Lotta_alla_contraffazione_e_tutela_del_made_in_Italy_DEF.pdf> (ultimo accesso in data 18.03.21).

dustriale, a prescindere o in aggiunta delle pene previste dagli artt. 473 e 474 in tema di contraffazione. L’art 517 quater stabilisce, invece, una specifica sanzione per le condotte di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni d’origine di pro-dotti agroalimentari, nonché per la loro commercializzazione o detenzione finalizzata alla vendita. L’art 517 quinquies ripropone, come visto nell’art. 474 quater in tema di contraf-fazione, delle circostanze attenuanti per quei delitti contro l’economia, appena enunciati, qualora vi sia collaborazione con le autorità di polizia e giudiziaria.

Recentemente poi la crescente preoccupazione verso il fenomeno ha dato vita ad un nuovo intervento legislativo, ad opera degli artt. 31 e 32 del D.L. n. 34/2019 – il c.d. Decreto Crescita – che hanno:

- Introdotto un nuovo comma 1-bis nell’art 144 del CPI, che recita «Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti».

- Inserito un’agevolazione pari al 50% per le spese legali e per eventuali cam-pagne informative sostenute dai Consorzi nazionali e dalle organizzazioni col-lettive delle imprese, al fine di tutelare i propri prodotti colpiti dall’Italian Sounding.

- Previsto dei sussidi statali sotto forma di voucher alle start-up innovative per le consulenze circa la brevettabilità di un’invenzione e per le ricerche di ante-riorità propedeutiche alla domanda di brevetto.

- Implementato l’ambito di intervento del Consiglio nazionale anticontraffazio-ne, istituito presso il Ministero delle attività produttive che ha il compito di segnalare i casi di pirateria non solo all’autorità doganale, ma soprattutto alla magistratura, la quale dispone dello strumento del sequestro amministrativo della merce e dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria alla distruzione, di cui si parlerà nei prossimi capitoli . Simili strumenti di lotta alla contraffazio58 -ne sono previsti dal Reg. CE n. 1383/2003, che prevede il blocco delle merci sospettate di essere contraffatte sia ex officio, sia su preventiva «domanda di intervento» del titolare del diritto di proprietà industriale violato.

Infra, capitolo III.

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- Introdotto all’art. 31 i «marchi storici di interesse nazionale», ora definiti nel-l’art. 11 bis del CPI e tutelati nelnel-l’art. 185 bis CPI, con la prevista creazione di un registro speciale di tali marchi e di un obbligo di comunicazione al Mini-stero dello Sviluppo, ogniqualvolta l’imprenditore faccia cessare l’impresa o la delocalizzi.

Mentre a livello sovranazionale la tutela nei confronti di queste forme di contraffazione è ferma al Regolamento CE n. 1383/2003 – che si occupa generalmente delle violazioni di diritti di proprietà industriale per le merci di provenienza o destinazione extraeuropee – l’impatto della recente normativa italiana al momento non è ancora valutabile, dato che è entrata in vigore da pochissimo tempo e in un periodo unico per il commercio internazio-nale. Restano, però, alcuni dubbi sull’effettiva portata di tali interventi, ancora una volta caratterizzati da una spiccata disorganicità.

CAPITOLO II

2.1 I MARCHI IN GENERALE SECONDO IL CODICE DI