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i distretti produttivi nella legge finanziaria 2006 e nelle successive modificazioni I distretti tornano a interessare il legislatore nazionale in sede di definizione delle leggi fi-

I. C./ ASSE LEADER

1.4 Dai distretti alle ret

1.4.2 i distretti produttivi nella legge finanziaria 2006 e nelle successive modificazioni I distretti tornano a interessare il legislatore nazionale in sede di definizione delle leggi fi-

nanziarie del 2006 e 2007.

Lo strumento distrettuale trova una nuova possibilità di interpretazione, grazie all’introdu- zione della nozione di distretto produttivo, che attrae la nozione di distretto verso il modello or- ganizzativo di imprese distrettuali aggregate, spostando l’enfasi dalla dimensione territoriale a quella associativa.

La finanziaria 200633 introduce la definizione di distretti produttivi, quali «libere aggregazioni

di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera». La definizione delle caratteristiche e delle modalità d’individuazione dei distretti produttivi sono rinviate a successivi decreti ministeriali34.

Le disposizioni previste sono estese anche ai distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui all’art.13 del D. Lgs. 228/2001, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali e ai consorzi di svi- luppo industriale definiti ai sensi dell’art. 36 della L. 317/1991, così uniformando tutte le situazioni di tipo distrettuale per considerare le loro rappresentanze come nuovi interlocutori particolari.

Interpretando il sistema produttivo come forma di auto-organizzazione delle imprese di- strettuali, il soggetto giuridicamente abilitato a rappresentare il distretto è elevato a interlocutore diretto per la parte pubblica, con la facoltà di stipulare accordi nell’interesse delle imprese del distretto in due specifiche tipologie di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Fiscali. Allo scopo di stimolare la crescita economica, ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES), su base concordataria agita dalla rappresentanza del distretto, può essere determinato il volume dell’imposta dovuta per un periodo triennale, andando così a formare il reddito imponibile del distretto, comprendente quello delle imprese aderenti che hanno optato per la tassazione unitaria. La ripartizione del carico di imposte tra le imprese «è ri- messa al distretto che vi provvede in base a criteri di trasparenza, parità di trattamento, sul- la base di principi di mutualità». Analogo comportamento è previsto con riguardo ai tributi e alle tasse da versare agli Enti locali da parte delle imprese del distretto.

amministrativi: Per assicurare semplificazione ed economicità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si prevede che le rappresentanze dei distretti possano agire

33 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006 )» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211, art. 1 commi 366-372

34 A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, questa previsione è stata modificata con l’art. 6-bis comma 3 della L.133/2008 che ha inserito la frase «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate».

nell’interesse delle imprese e avviare le procedure occorrenti, ottenendo effetti per le imprese stesse. In questo caso, alle rappresentanze dei distretti è riconosciuta anche la capacità di verificare la sussistenza di «presupposti o requisiti, anche di legittimazione» necessari all’avvio di un procedimento, senza che ciò dia luogo ad altri accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione. È prevista la possibilità di avviare un unico procedimento distrettuale, con le caratteristiche sopra descritte, anche per accedere a contributi regionali, nazionali o comunitari, e in questo caso le rappresentanze dei distretti certificano il diritto all’accesso a tali agevolazioni da parte delle imprese rap- presentate.

Inoltre, sono previste semplificazioni finanziarie al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle imprese aderenti, l’accesso al credito e la gestione del debito anche ai fini del recepimento dell’Accordo Basilea 235.

Per favorire la ricerca e lo sviluppo, è prevista l’istituzione di un’Agenzia per la diffusio- ne delle tecnologie per l’innovazione.

Quale misura della novità delle norme introdotte, il comma 371 prevede di dare anzi- tutto un’applicazione in via sperimentale alle nuove disposizioni, a uno o più distretti per poi procedere a successive estensioni.

L’anno successivo, di nuovo nel quadro della legge finanziaria36, integrando il preceden-

te disposto con l’aggiunta dei commi 371 bis e ter, è introdotta la possibilità di riconoscere un contributo statale a progetti in favore di distretti produttivi adottati dalle Regioni, conferman- do la ferma volontà di sostenere le imprese aggregate nella forma organizzativa del distretto. I nuovi provvedimenti seguono un percorso tortuoso, e devono essere sottoposti all’e- same della Corte Costituzionale per le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia che, semplificando e prescindendo dai profili tecnico-giuridici, riguardano:

- il Comma 366, poiché indica la procedura per l’individuazione dei distretti produttivi, attraverso “decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per le attività produttive, con il Ministro della politiche agricole e forestali, con il Mini- stro dell’istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e la tecnologia”, senza tenere nella dovuta considerazione il preventivo confronto con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

- il comma 368, limitatamente agli aspetti riguardanti la semplificazione amministrativa nei rapporti con gli Enti locali, e alla costituzione dell’Agenzia per la diffusione delle tec- nologie (questa promossa solo dalle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia); il comma 369, riguardo all’estensione a tutte le tipologie distrettuali del campo di appli- cabilità delle norme stabilite con i commi 366-372 (ricorso promosso solo dalla Regione Toscana).

Mentre la finanziaria 2007 apportava alcune integrazioni a quella del 2006 ancora in attesa di giudizio, con sentenza n. 165 dell’aprile 2007 la Corte stabiliva di accogliere i ricor-

35 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coeffi- cienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione», Banca dei regolamenti internazionali, Giugno 2004. Il secondo accordo, più complesso del precedente, è volto a potenziare la trasparenza, la solidità e la stabilità del sistema bancario e quindi del sistema economico nel suo complesso. Divenuto operativo dalla fine del 2006, imponendo agli istituti di credito l’osservanza di più stringenti parametri per la concessione del credito alle imprese, ha determinato maggiori difficoltà le PMI che per lo più compongono i sistemi distrettuali.

36 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, art. 1, commi 889-891

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si relativi ai primi due punti, riconoscendo illegittima, in particolare, la mancata preventiva intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, e decideva, invece, di rigettare il ricor- so relativo al comma 369 acclarandone la legittimità.

Così, recependo le prescrizioni della Corte, al fine di ripristinare la legittimità costi- tuzionale le leggi finanziarie sono state integrate e modificate sia nel 200837 con il collegato

alla finanziaria (art. 6-bis c.3), sia nel 2009 con la Legge 3338 che introduce ulteriori e nuove

modificazioni, peraltro senza che quelle del 2008 avessero trovato attuazione. 1.4.3 le reti d’imprese, le catene di fornitura e i contratti di rete

Nel collegato alla finanziaria L. 133/2008, il già citato articolo 6 bis è significativamen- te rubricato distretti produttivi e reti d’imprese.

Con ciò, il legislatore introduce nella normativa, già un po’ complessa, il concetto di rete d’imprese e la propria scelta di promuovere lo sviluppo del sistema delle im- prese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, o sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive, anche appartenenti a Regioni diverse.

Le caratteristiche delle reti d’imprese e delle catene di fornitura sono poi stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, naturalmente previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Alle reti d’imprese e alle catene di fornitura è adattata la definizione di distretti produttivi, essendo definite «libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mer- cati internazionali» ed è loro estesa l’applicabilità delle specifiche disposizioni stabilite dalla finanziaria 2006, come modificata nello stesso articolo di legge.

La successiva legge 33/2009, al comma 4 ter, introduce nella disciplina nazionale anche un nuovo specifico strumento, rivolto alle relazioni di rete, il contratto di rete.

Il contratto si stipula, per atto pubblico, tra due o più imprese che si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa, e la competitività sul mercato.

Alle imprese di rete, coinvolte in contratti di rete, sono applicabili le disposizioni relative alla semplificazione amministrativa previste per i distretti produttivi dalla fi- nanziaria 2006 e sue modificazioni.

Senza entrare nei numerosi problemi interpretativi generati da questo nuovo stru- mento (Ciranni, 2010), si deve sottolineare che anche in questo caso la normativa è ancora un cantiere aperto, essendo intervenuta sulla stessa materia, successivamente a quelle citate, la Legge Sviluppo 99/2009, la legge 122/2010 di conversione del d.l. 78/2010, e infine il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011, e che nel frattempo sono stati realizzati circa duecento contratti di rete.

Basandosi sull’associazione tra imprese e utilizzando semplicemente lo strumen-

37 Art . 6-bis, rubricato «Distretti produttivi e reti d’imprese», della Legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sempli- ficazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196.

38 Conversione in legge con modificazione del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, recante misure urgenti a sostegno dei settori indu- striali in crisi, art.3 commi 1-3.

to giuridico del contratto, esse si presentano come strumento più semplice, flessibile e temporaneo, che meglio si adatta ai rapidi cambiamenti cui sono esposte le imprese che competono sui mercati internazionali.

La scelta del legislatore rivela la consapevolezza di dover sostenere più intensamente le imprese per mantenere o accrescere la loro capacità innovativa, quale elemento strate- gico di competitività per la gran parte delle imprese manifatturiere italiane. Ma rivela an- che un nuovo orientamento delle scelte politiche per l’intervento pubblico nell’economia. I provvedimenti legislativi degli anni 2000, infatti, segnano un profondo cambiamento di rotta: tramontato il fervore per la concertazione che aveva invece animato gli anni ’90, si confida nel potere del mercato di trovare le soluzioni ottimali e perciò si esalta il ruolo dell’impresa e del sistema di imprese che possono interagire con la parte pubblica, per i profili ammini- strativi, attraverso un proprio rappresentante.

Dunque, se poste in una prospettiva di evoluzione storica, pur essendo assimilate ai distretti produttivi, le reti d’imprese e i contratti di rete segnano un punto di discontinuità ri- spetto al modello distrettuale, avendo completamente perduto la connotazione territoriale, la dimensione locale, l’idea dello sforzo comune degli attori locali, pubblici e privati insieme.

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apitolo

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