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Una più stringente programmazione strategica con il Quadro strategico Comune

le sCelte Delle region

le 7 iniziative “faro” Per una crescita intelligente:

5.3 Una più stringente programmazione strategica con il Quadro strategico Comune

Una novità importante, caldeggiata dal Parlamento europeo già nella precedente legislatura, riguarda l’utilizzo coordinato dei Fondi strutturali. La proposta legislativa relativa al Quadro Strategico Comune (QSC)66, va in questa direzione e riecheggia i prin-

cipi già enunciati nella proposta di QFP. Stabilisce, infatti, regole comuni per l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Coesione (FC), del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e le Pesca (FEAMP), che perseguono obiettivi strategici complementari e prevedono una gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione.

Il QSC ha lo scopo di agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell’inter- vento dell’Unione rispetto ai fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell’Unione rilevanti.

Attraverso il QSC, la Commissione traduce gli obiettivi dell’Unione in azioni chiave per i fondi interessati, così da indicare una direzione strategica più chiara per il proces- so di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Le regole di funzionamento dei fondi dovranno anzitutto rispondere ai medesimi principi generali:

• partenariato e governance multilivello,

• conformità al diritto nazionale e dell’Unione Europea, • parità tra uomini e donne,

• sviluppo sostenibile.

I principi di partenariato e governance multilivello, in particolare, sono attuati con il contratto di partenariato, attraverso il quale ogni Stato membro, in collaborazione con i Partners e in dialogo con la Commissione, stabilisce gli impegni e le tappe per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione, commisurandoli al contesto nazionale.

Il Contratto di partenariato ha anche lo scopo di rispondere all’esigenza di raffor- zare i processi di governance67. Infatti, gli Stati membri devono organizzare un partena-

riato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, com- presi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promo- zione della parità e della non discriminazione.

66 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 COM(2011) 615 definitivo del 6.10.2011.

67 La Commissione si riserva il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell’attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei pro- grammi.

L’obiettivo di tale ampio partenariato è garantire la titolarità degli interventi pro- grammati in capo alle parti interessate e fare affidamento sull’esperienza e sulle com- petenze di tutti i soggetti coinvolti.

Anche i fondi del QSC dovranno rispondere ai già richiamati principi di concentra- zione e di condizionalità per garantire un contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione, pur perseguendo le specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali.

Nella proposta di regolamento è previsto che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, verifichi i risultati nel 2017 e nel 2019, allo scopo di assegnare una riserva di efficacia e di efficienza qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Anche in questo caso, allo stato attuale, è previsto che la Commissione possa sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, qualora tutti o parte dei risultati non siano stati raggiunti.

5.3.1 l’approccio locale di tipo partecipativo e le strategie multifondo

Considerato l’insieme dei dispositivi previsti, il contratto di partenariato si presenta come un dispositivo che lega in modo stringente l’obiettivo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza della spesa comunitaria con il supporto che giunge fino al livello locale, che è proposto come scala rilevante alla quale realizzare gli interventi per tutti i fondi del QSC, ai fini della progettazione e implementazione delle politiche.

La maggiore attenzione allo sviluppo locale di tipo partecipativo risponde al nuovo obiettivo della coesione territoriale che il Trattato di Lisbona ha aggiunto a quelli della co- esione economica e sociale.

L’inserimento dello sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito del QSC acquista una pregnanza assai più forte che in passato perché è applicato indistintamente a tutti i fon- di, per ciascuno dei quali si afferma il principio di assegnare ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della collettività, la responsabilità dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (art.28) sostenuto dai fondi del QSC, dovrà es- sere:

• concentrato su territori subregionali specifici68;

• di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentan- ti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

• attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali; • definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprendente elementi

innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione. Lo sviluppo locale è supportato in modo coerente e coordinato dai Fondi del QSC. Ciò si realizzerà, in particolare, attraverso un comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale istituito dalle autorità di gestione dei programmi, che potrà indicare un Fon- do capofila, qualora ritenga che l’attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata richieda la partecipazione di più di un Fondo (figura 5.1).

68 È riservato alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia di sviluppo locale.

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Lo sviluppo locale sostenuto dai Fondi del QSC è realizzato nell’ambito di una o più priorità del programma.

Le strategie di sviluppo locale (art.29), che dovranno essere selezionate e approvate entro il 31 dicembre 2015 per essere supportate dai fondi del QSC, saranno definite attra- verso elementi tipici, che già abbiamo osservato caratterizzare la progettazione dei distretti in agricoltura:

- la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

- un’analisi (SWOT) delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, com- presa un’analisi dei punti di forza, delle carenze, delle opportunità e dei rischi; - una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un’illustrazione del carattere inte-

grato e innovativo della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiet- tivi precisi e misurabili per le realizzazioni e i risultati. La strategia deve essere coe- rente con i programmi pertinenti di tutti i Fondi del QSC interessati;

- una descrizione del processo (partecipativo) di associazione della comunità all’elabo- razione della strategia;

- un piano d’azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

- una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

- il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC.

Figura 5.1 - Un esempio di Strategia locale multi-fondo.

Fonte: DG Agri Costi di gestione, animazione, networking Progetto 1 feSR Progetto 2 fSe feaSR feamP StRategia Di SviluPPo loCale

fSe

fSe, fondo di coesione

gruppi di azione locale

governi locali imprese locali oNg, società civile

Progetto 3 feaSR

Progetto3 feamP

I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale (art.30). Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d’azione locale e delle autorità responsabili dell’esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia. Recependo le indicazioni derivanti dal parere della Corte dei Conti Euro- pea, i gruppi di azione locale devono:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi;

- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi e garantire che alme- no il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner non pubblici, prevedendo la possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante procedura scritta;

- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione degli in- terventi, stabilendone l’ordine di priorità in funzione del loro contributo al conse- guimento degli obiettivi generali e specifici delle strategie;

- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione; - ricevere e valutare le domande di sostegno;

- selezionare gli interventi e fissare l’importo del sostegno e, se pertinente, presen- tare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;

- verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale. I Fondi del QSC (art.31) offrono un sostegno allo sviluppo locale sostenendo non solo l’esecuzione degli interventi previsti nell’ambito della strategia, ma anche i costi della fase preparatoria, le attività di cooperazione e parte dei costi di gestione e di ani- mazione della strategia di sviluppo locale.