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stretti rurali si rispecchia nell’indicazione della sua finalità di (art.1 c.1) favorire lo sviluppo rurale ed un’armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territori.

Definizione

La L. R. 21/2004 adotta una propria formulazione dei distretti rurali quali «sistemi economico-territoriali» aventi le seguenti caratteristiche:

• produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l’economia locale;

• identità storica omogenea;

• consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;

• produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Nel confronto con la definizione data dall’art.13 del D. Lgs. 228/2001, emerge che la qualificazione dei distretti rurali come sistemi economico-territoriali, anziché come sistemi produttivi, sembra indicare la volontà di cogliere l’aggregato economico-sociale in un’acce- zione più ampia di quella strettamente produttiva alla quale si riferisce la norma nazionale. Considerato poi che è tralasciato l’esplicito riferimento ai «sistemi produttivi locali di cui all›articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni», che sono invece richiamati nella legge nazionale, si potrebbe intuire la volontà del legislatore regionale di voler creare una cesura più netta rispetto ai distretti industriali, abbandonando proprio la nozione di sistema produttivo locale per sostituirvi la propria. La prima caratte- ristica indicata è un’aggiunta, non pleonastica, che attribuisce un ruolo centrale all’agri- coltura e destina questo strumento a quei territori rurali nei quali la produzione agricola è significativa per l’economia locale.

individuazione

Ruralità e omogeneità del territorio

Carattere di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale. Integrazione con il territorio

• specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni natu- rali e territoriali del distretto rurale;

• impatto del progetto economico territoriale sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto rurale.

Integrazione multisettoriale

Grado di integrazione delle diverse attività. Governance

• rappresentatività dei soggetti aderenti all’accordo;

• sinergie create dall’accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le im- prese agricole e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio e del paesag- gio rurale.

È interessante annotare la concreta funzione attribuita dalla norma al processo di go- vernance, infatti la rappresentatività dei soggetti aderenti all’accordo deve assicurare la va- lorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni

tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori attraverso la concorde definizione di un progetto economico-territoriale capace di avere un impatto apprezzabile anche sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto rurale.

Le modalità di individuazione dei distretti rurali sono state in seguito definite con la DGR 1269/2004 che ha stabilito, anzitutto, che per la costituzione del distretto rurale si deve considerare eleggibile tutto il territorio rurale della Regione caratterizzato da una rilevan- te presenza delle attività agricole. Inoltre, nel rispetto delle caratteristiche indicate dalla legge, i requisiti che devono essere posseduti dai territori che si candidano a essere rico- nosciuti come distretti rurali, sono articolati in tre tipologie secondo la diversa importanza loro attribuita:

I requisiti necessari (il cui possesso è obbligatorio)

• Dimensione minima di corrispondente ad almeno 5 comuni.

• L’accordo di costituzione del distretto deve essere sottoscritto da soggetti ed Enti operanti nell’ambito distrettuale, rappresentanti: privati, organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni sindacali, della cooperazione, delle associazioni pre- senti sul territorio; la Provincia o le Province interessate, gli altri Enti locali dell’am- bito distrettuale.

I requisiti qualificanti (la cui mancanza deve essere giustificata o compensata da particolari finalità del programma nonché dalla presenza di requisiti aggiuntivi)

• Contiguità territoriale • Integrità comunale

• Densità abitativa: se superiore del 10% al limite OCSE (150 ab./kmq) il progetto deve essere caratterizzato da iniziative di riqualificazione ambientale.

• Il rapporto percentuale tra superficie agricola totale e superficie territoriale e il rap- porto percentuale tra superficie forestale e superficie territoriale devono essere su- periori alla media regionale.

I requisiti aggiuntivi, il cui possesso supporta la domanda o compensa i requisiti qualificanti mancanti

• La percentuale degli occupati in agricoltura e attività connesse e la percentuale del valore aggiunto dell’agricoltura e attività connesse deve essere superiore alla media regionale.

• Presenza di produzioni tradizionali o tipiche del territorio, che dimostrino di essere coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

L’articolazione complessiva dei requisiti, così come il fatto che la contiguità spaziale sia considerata un carattere essenziale ma che può essere eccepito in casi giustificati, in- dicano che lo strumento è concepito per avere la massima possibilità di adattamento alle diverse situazioni locali.

Procedure e competenze

La legge toscana prevede che il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra enti locali e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.

La Toscana adotta più di ogni altra Regione un approccio dal basso nella procedura di individuazione del Distretto rurale che “si costituisce” e dunque nasce per la volontà condivisa degli attori locali, che deve trovare espressione in una precisa progettualità. In- fatti, il Distretto sarà semplicemente «riconosciuto» dalla Regione sulla base di un accordo

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costruito attorno a «un progetto economico-territoriale che definisce processi concertativi ed azioni integrate per il coordinamento e l’implementazione dei piani e dei programmi del territorio distrettuale».

L’istanza di riconoscimento, che deve includere il progetto economico-territoriale come elemento qualificante, è sottoposta all’esame di un Comitato di esperti, prima di pas- sare alla valutazione della Giunta regionale per il definitivo riconoscimento.

organizzazione

Il significato attribuito ai distretti rurali, finalizzati a realizzare processi concertativi che qualifichino il coordinamento e l’implementazione delle politiche, non ha richiesto l’at- tribuzione al Distretto di una personalità giuridica.

È invece richiesta l’indicazione di un soggetto coordinatore che «con l’accordo viene individuato, di norma in una provincia, tra quelle interessate». Al soggetto coordinatore sono attribuiti compiti di referente, che deve svolgere attività di ordine organizzativo avva- lendosi delle strutture degli stessi soggetti aderenti.

Progettazione

il progetto economico-territoriale

La condizione fondamentale per il riconoscimento è la presentazione da parte dei sog- getti aderenti all’accordo di un programma di lavoro finalizzato a perseguire «obiettivi di svi- luppo socio-economico e valorizzazione delle risorse locali», che contenga:

• una diagnosi territoriale da cui emergano i punti di forza e di debolezza nello sviluppo del territorio;

• l’indicazione degli obiettivi strategici;

• l’illustrazione del piano di azioni, pluriennale con articolazione annuale, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;

• la verifica della coerenza degli obiettivi e delle azioni e la verifica del carattere integrato del programma, con particolare riferimento agli ambiti di programmazione esistenti sul territorio (pianificazione territoriale, recupero ambientale, turismo, cultura…).

attività che può svolgere il distretto

• Promuovere il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo del terri- torio;

• promuovere iniziative di innovazione e di promozione commerciale come pure l’imma- gine complessiva del territorio, supportate anche da azioni conoscitive e informative per lo studio di particolari problematiche;

• incidere più direttamente sulla programmazione e implementazione delle politiche, favorendo un effettivo contributo distrettuale alla formazione dei documenti di pro- grammazione economica, di pianificazione territoriale e agro-ambientale, al pari di iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti il territorio di competenza.

Tale complesso di attività è destinato a generare un valore aggiunto che è rappresen- tato «dai benefici indiretti legati ad un maggiore coordinamento degli attori locali intorno a idee forza ben definite e strategie di riqualificazione e sviluppo con esse coerenti» (DGR n.1269/2004, all. 1).

Finanziamenti

Nella legge è indicato che la Regione si impegna a finanziare diverse tipologie di inter- venti connessi agli obiettivi del progetto economico-territoriale, quali incentivare lo svilup- po complessivo del territorio, promuovere e rafforzare nella comunità distrettuale l’identità locale e «realizzare azioni riguardanti banche dati, marketing territoriale, certificazioni.», sebbene «nelle more dell’adozione della disciplina organica dei finanziamenti degli inter- venti in materia di sviluppo rurale», la Regione finanzierà soltanto azioni di animazione del distretto, a ciò riservando (art.9) complessivamente 100mila euro (a tutt’oggi, sono stati destinati 20 mila euro a ciascuno dei quattro distretti costituiti).

Tuttavia, è stato in seguito precisato che il riconoscimento del distretto non costitui- sce un fattore di priorità nella ripartizione territoriale delle risorse regionali previste per i vari programmi rivolti alla promozione e al sostegno dei processi di sviluppo economico e sociale delle aree rurali (All. 1 DGR 1269/2004).

monitoraggio

Sulla base delle relazioni dei coordinatori dei distretti, che deve riguardare non solo i risultati raggiunti ma anche l’attualità del progetto stesso, la Giunta regionale riferisce an- nualmente al Consiglio sull’attuazione della legge e «dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio».

Quanto alla valutazione, al terzo anno dall’entrata in vigore della legge è prevista una più approfondita valutazione che dovrà concentrarsi in particolare sul miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica; sul mantenimento e crescita dell’occupa- zione; sul coordinamento e l’integrazione tra enti locali e soggetti privati; sulla valorizzazio- ne delle produzioni agricole.

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legge regionale nr. 1/2006“istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”

Nel 2006 anche la Regione Lazio promulga la L. R. 1/200613 per disciplinare le pro-

cedure d’individuazione, i requisiti, la forma giuridica e le funzioni del soggetto gestore, le caratteristiche del piano di Distretto e le modalità per la sua adozione, ma anche le spese ammissibili e la forma di finanziamento concedibile, nonché le procedure per il monitorag- gio. Nella legge laziale, infatti, i distretti sono concepiti per attuare il piano di distretto fino alla fase di erogazione delle risorse finanziarie, cui è destinata una significativa dotazione nel bilancio regionale già al momento di formazione della legge.