• Non ci sono risultati.

176

• la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l’evoluzione competitiva delle impre- se insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;

• lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;

• l’internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particola- re quando connessa con l’aumento della capacità’ di regia degli insediati nel distretto; • il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Altrettanto significative sono le finalità da perseguire all’esterno del sistema delle relazioni tra imprese distrettuali attraverso:

• il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

• lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

• il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali.

L’attivazione coordinata delle finalità individuate in precedenza contribuisce, nelle in- tenzioni del legislatore, al miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali, finalità che consente di rappresentare con efficacia quello che è stato definito il clima di- strettuale.

Definizione

Il distretto industriale è ridefinito (art. 13) come: «un sistema locale formato da impre- se variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un’attività rilevante all’interno del contesto locale.»

La Regione procede al riconoscimento delle ASDI, che sostituiscono i Comitati di di- stretto della precedente LR 27/1999, attraverso il confronto con le parti istituzionali, econo- miche e sociali operanti nell’area distrettuale e dalla cui iniziativa le ASDI sono promosse. Il riconoscimento si basa su una metodologia partecipativa e quindi di formazione dal basso del distretto.

individuazione

I distretti industriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale (art. 14) secondo i criteri indicati dalla L. 317/1991 e successive modifiche, e così specificati:

• indice di densità imprenditoriale dell’industria manifatturiera, • indice di specializzazione produttiva,

• equilibrio nella composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti com- ponenti l’ASDI inteso quale partecipazione dei soggetti alla compagine sociale che rispecchi i rapporti di forza voluti dal legislatore regionale e quale coerente organiz- zazione statutaria;

• omogeneità di filiera, a prescindere dalla vicinanza geografica delle imprese interes- sate.

Dal punto di vista spaziale, il distretto può comprendere un territorio interprovinciale o interregionale e nella perimetrazione può presentare discontinuità territoriale o sovrap- posizione territoriale con altri distretti.

organizzazione

luppo del Distretto Industriale (ASDI) (art. 15) costituita nella forma di società consortile a capitale misto pubblico e privato, ai sensi dell’articolo 27 della legge 317/1991, e ha come scopo statutario la promozione dell’evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell’a- rea territoriale di riferimento. Alla Società consortile è riservata autonomia statutaria in merito al funzionamento degli organi sociali di cui fanno parte i soggetti privati e pubblici che compongono il distretto industriale.

Possono partecipare all’ASDI i Comuni, le Province, le Camere di commercio, in- dustria, artigianato e agricoltura, i Consorzi e gli enti di sviluppo industriale, compresi nell’area distrettuale, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le as- sociazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli enti e consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nei singoli distretti industriali. Un rappresentante designato congiuntamente dalle orga- nizzazioni sindacali partecipa all’ASDI e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, fatte salve le previsioni statutarie della stessa.

La partecipazione al capitale sociale da parte di singole imprese localizzate nell’a- rea distrettuale può avvenire nel rispetto dei limiti massimi di possesso di capitale stabiliti con riferimento a tale categoria di soci dallo statuto della società.

attività

L’ASDI può svolgere ogni attività e curare ogni progetto che rientra nelle finalità della legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali (centri di servizi, marchi di qualità, etc.). In particolare, in armonia e coerenza con le linee di politica indu- striale della Regione, l’ASDI, cui è consentito di erogare servizi, fa animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti impren- ditoriali; verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del Programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali; svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo; adotta il Programma di sviluppo e cura il controllo del suo stato di attuazio- ne; è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità.

In sintesi, l’ASDI è espressione dell’identità distrettuale e come tale propone, dispo- ne e verifica le scelte progettuali condivise.

Competenze

L’ASDI è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.

Progettazione

L’ASDI redige il Programma di sviluppo che contiene:

• l’analisi della situazione, e in particolare l’individuazione delle criticità e delle op- portunità nell’ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese e di sistema locale;

• le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, finalizzate allo svi- luppo e all’evoluzione competitiva del distretto, con la precisazione degli interventi prioritari;

178

• i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l’accesso al fi- nanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del Programma e devono risultare definiti negli obiettivi, contenuti e risorse. Le stesse ASDI possono proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri sog- getti.

E’ facoltà dell’ASDI proporre all’approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti nel periodo precedente la revisione annuale del Programma già approvato.

Inoltre l’ASDI (art. 20) può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pub- blici e privati, progetti finalizzati all’aumento della dotazione sistemica delle risorse im- materiali, sia nella forma dei centri di servizi alle imprese sia con l’ideazione del marchio distrettuale di qualità, ovvero con altre iniziative che perseguono il medesimo obiettivo. Competenze

La Giunta regionale approva, anche parzialmente, il Programma di sviluppo e i pro- getti di sua competenza, in relazione alle risorse da concedere.

Finanziamento

I finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale vengono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti, fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai pro- getti di collaborazione interregionali e transfrontalieri. Inoltre, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ASDI contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.

Inoltre per l’attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrut- ture, il cui progetto è compreso nel Programma di sviluppo, i contributi possono essere concessi sino alla misura del 100%.

monitoraggio

All’ASDI è affidato il compito dell’adozione del Programma di sviluppo, approvato dalla Giunta Regionale e il controllo annuale del suo stato di attuazione.

legge regionale nr. 40/2003

La previsione di istituire Distretti rurali e agroalimentari di qualità è stata intro- dotta dalla Regione Veneto nell’ambito della L.R. 40/2003 Nuove norme per gli inter- venti in agricoltura che tiene conto, più in generale, delle disposizioni per l’orienta- mento e la modernizzazione del settore agricolo poste dal D. Lgs. 228/2001.

La L.R. 40/2003 rubrica Distretti rurali e agroalimentari di qualità, il Titolo III che contiene gli articoli 7 e 8 per le definizioni delle due tipologie di distretti e l’art.9 per indicare i criteri di individuazione dei distretti. Tuttavia la legge è carente di ogni altro elemento utile a consentirne l’effettiva applicazione, né contiene rinvii ad altri atti per una successiva regolazione.

L’esame di questa legge, perciò, è condotto a mero titolo di completezza di que- sto studio.

Definizione

I Distretti rurali sono definiti come «i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto.»

Questa definizione ricalca parzialmente la legge nazionale, pur senza richiamar- la esplicitamente, ma omettendo il richiamo all’ «articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni», forse a voler separare la connotazio- ne distrettuale-industriale da quella prettamente rurale. Questa ipotesi interpretativa sembrerebbe ben suffragata dalla precedente promulgazione della LR 8/2003 relativa ai distretti industriali, tra i quali saranno ricompresi anche diversi distretti agroali- mentari a indicare una precisa scelta sulle politiche economiche da privilegiare.

Poiché si stavano sviluppando concrete ipotesi di istituzione di distretti rurali, come il Distretto rurale del Polesine, è plausibile supporre si che questa previsione normativa risponda a precise istanze poste dai territori interessati a quelle proget- tazioni. Per l’approfondimento di questo punto, tuttavia, si deve rinviare alla seconda fase della ricerca.

La definizione dei distretti agroalimentari di qualità, ricalca completamente quella dell’art.13 secondo comma del D. Lgs. 228/2001, a meno della previsione di distretti agroalimentari di qualità di carattere interregionale.

individuazione

La L. R. 40/2003 demanda alla Giunta Regionale di stabilire con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, quali debbano essere i criteri per l’in- dividuazione e procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità. Tuttavia, tale atto non è stato prodotto e la disciplina sui Distretti rurali e agroalimentari di qualità risulta ad oggi incompleta.