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base locale tese a rafforzare l’identità dei suoi sistemi territoriali e la competitività di orga- nizzazioni, imprese, consorzi ed agenzie nel settore dell’agricoltura, della pesca, dell’arti- gianato, dell’industria, del turismo e del commercio.»

Perciò, sebbene i primi distretti siano stati individuati (con DGR. 1433/2001), ai sensi della L. 140/1999, nella narrativa della DGR 1931/2003 la Giunta Regionale può ben asserire la coerenza di tale definizione con quelle assunte dal D. Lgs. 228/2001.

La Basilicata intende uniformare le procedure di individuazione dei sistemi produttivi e delle tre tipologie di distretti, al fine di poterli considerare «i referenti a livello locale dei programmi di sviluppo economico».

I sistemi produttivi locali sono inclusi nei programmi di intervento della Regione al fine di offrire ai sistemi locali di piccole e medie imprese strumenti per consolidare la pro- pria competitività e potenziare i fattori produttivi del contesto nel quale operano, perciò, la L.R. 1/2001 disciplina anzitutto l’attribuzione ai distretti industriali e ai sistemi produttivi locali delle funzioni in materia di sviluppo economico.

Conseguentemente, i distretti contribuiscono alla definizione degli obiettivi di pro- grammazione della Regione Basilicata, delle Province e degli Enti locali interessati (art.3) riguardo alle politiche a sostegno dell’impresa e dei sistemi d’impresa, ma senza che que- sto escluda aspetti ambientali come promuovere il risparmio energetico, o tutelare gli equi- libri ambientali dei singoli sistemi territoriali, o promuovere l’immagine del territorio nelle sue valenze economiche, architettoniche, naturalistiche e culturali. A tale scopo, i distretti e i sistemi produttivi locali predispongono un documento di orientamento e indirizzo nel quale sono evidenziati gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale che ritengono debbano essere perseguiti.

Definizione

Con la DGR 1931/2003 la a Giunta Regionale lucana non formula alcuna definizio- ne aggiuntiva o di raccordo tra le due normative ma, semplicemente, completa la propria

norma del 2001 con nuove disposizioni sulle procedure di riconoscimento dei distretti in- dustriali e dei sistemi produttivi locali – colmando così una lacuna emersa nell’operatività della norma del 2001 e della successiva DGR 261/2001 - equiparandole a quelle per il rico- noscimento dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità.

individuazione

La sostanziale coerenza tra le tipologie di distretti disciplinate dalla norma regionale e da quella nazionale non è contraddetta della definizione dei requisiti per il loro riconoscimen- to.

Distretti rurali

Ruralità e omogeneità del territorio

Omogeneità del contesto produttivo (demografica, economico-sociale, contiguità terri- toriale).

Integrazione con il territorio

Specificità dei prodotti/servizi rispetto alle vocazioni e alla natura del territorio Integrazione multisettoriale e di filiera

• Integrazione fra attività agricole e altre attività locali

• Concentrazione di imprese prevalentemente di piccole e medie dimensioni.

• Forte organizzazione interna a rete: reti interne di subfornitura; legami di filiera; accordi commerciali, di R&S, di produzione; centri servizi comuni.

Governance

Attivazione di tavoli di concertazione comunali e generali con stipula dei relativi proto- colli di intesa.

Distretti agroalimentari di qualità Ruralità e omogeneità del territorio

Omogeneità del contesto produttivo (demografica, economico-sociale, contiguità terri- toriale).

Qualità delle produzioni agricole

Presenza di produzioni certificate o tutelate, tradizionali o tipiche. Integrazione di filiera

• Concentrazione di imprese prevalentemente di piccole e medie dimensioni

• Forte organizzazione interna “a rete”: reti interne di subfornitura; legami di filiera; ac- cordi commerciali, di R&S, di produzione; centri servizi comuni.

Governance

Attivazione dei tavoli di concertazione comunali e generali con relativi protocolli di intesa modalità d’individuazione

• Rilievo statistico: la Giunta Regionale individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali sulla base di un rilievo sistematico dei fattori demografici, territoriali, so- ciali ed economici del territorio regionale, riferiti ai sistemi locali del lavoro ricono- sciuti dall’ISTAT nella regione.

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• Rilievo e valutazione: la Giunta Regionale come distretti industriali individua an- che i sistemi produttivi locali o porzioni di sistemi locali del lavoro, che pur non presentando indici adeguati di densità imprenditoriale, dimensione di imprese o di specializzazione settoriale, possiedono comunque caratteristiche di base per diventare distretti industriali in una prospettiva di medio termine.

• Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di ca- tegoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli Enti locali e le Camere di Commercio, la Giunta Regionale può individuare altri distretti industriali o sistemi produttivi locali.

Quanto agli aspetti spaziali, la legge regionale prevede sia la possibilità di sovrap- posizioni di porzioni di territorio in particolari casi dove su una stessa area coesistono reti di attività imprenditoriali che operano in settori diversi (c.4), sia la possibilità di co- stituire distretti di carattere interregionale, ma in questo caso esclusivamente su aree contigue (c-6).

Procedure

Le procedure di riconoscimento stabilite dalla Giunta Regionale prevedono che le proposte di riconoscimento di nuovi sistemi produttivi locali, distretti industriali, di- stretti rurali o distretti agroalimentari di qualità devono essere fatte da gruppi di im- prenditori, assistiti da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sulla base di un protocollo di intesa che certifichi l’avvenuta concertazione fra i suddetti soggetti, gli enti locali e la Camera di Commercio territorialmente coinvolti. La stipula del protocollo deve essere preceduta da incontri promossi dai promotori, adeguatamente preparati e documentati, da tenersi in ogni comune coinvolto dall’iniziativa. I verbali degli incontri devono essere autenticati da un pubblico ufficiale o dal presidente dell’associazione imprenditoriale provinciale o regionale che sostiene gli imprenditori promotori.

L’iter di approvazione si basa su un esame svolto dal Nucleo di Verifica e Valu- tazione degli Investimenti Pubblici istituito presso il Dipartimento di Presidenza della Giunta, che invierà le proprie valutazioni al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale che valuterà la coerenza della proposta con la programmazione delle politiche regionali per l’agricoltura.

Competenze

La Regione mantiene sempre un ruolo centrale nelle diverse fasi che caratteriz- zano la costituzione dei distretti e sistemi produttivi locali.

Ritenendo di dover stimolare e supportare la formazione delle nuove aggregazioni con la propria azione, la Regione assicura un significativo supporto (artt. 10 e 11) alle attività di primo avvio dei distretti, che saranno anche accompagnati attraverso attività di animazione finalizzate a far conoscere questo nuovo modello organizzativo e stimola- re la più ampia partecipazione dei soggetti privati.

I distretti sono individuati dalla Giunta Regionale e successivamente sono istituiti con delibera del Consiglio Regionale.

organizzazione

Il distretto è rappresentato dal Comitato di Distretto, che è formato da rappresentanti degli imprenditori, che esprimono anche il Presidente, degli Enti locali, delle Camere di commercio, con un minimo di quindici componenti, con cariche triennali.

Funzioni

Il compito principale affidato al Comitato (art.6) è la redazione del progetto di sviluppo del distretto e la sua attuazione, ma questo è accompagnato anche dal ruolo più attivo di promuovere l’utilizzo delle risorse che la Regione e gli Enti locali assegnano allo sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, nonché promuovere e migliorare l’uti- lizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria. Inoltre al Comitato di Distretto è riconosciuto anche il ruolo di interlocutore della Regione nell’esprimere pareri e proposte in materia di politica industriale di interesse locale.

Il Comitato di Distretto è dunque attivo nella governance locale ed è luogo dove si svolge la progettazione su base territoriale, finalizzata all’implementazione delle politiche. La legge stabilisce, infatti, che il Comitato di Distretto è tenuto a convocare regolarmente i rappresentanti di tutti i Comuni del sistema produttivo locale o del distretto industriale, della Provincia e della Camera di Commercio, competenti per territorio, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-asso- ciative al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nello stesso distretto nella definizione dei programmi di sviluppo (art.6 c.1 lett.f). assistenza tecnica

A conferma della scelta del governo lucano di supportare, stimolare e accompagnare la formazione dei distretti con azioni mirate, la nascita del Comitato di Distretto è accompa- gnata da due misure dedicate:

• una misura finanziaria, attraverso la quale la Regione in fase di primo avvio finanzia interamente fino a 150 mila euro (nel seguito cofinanzierà fino al 50%) le spese del Comitato di Distretto per attività di analisi delle opportunità di sviluppo, per la proget- tazione e per le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo locale;

• azioni di supporto all’individuazione dei rappresentanti del mondo imprenditoriale. In particolare, la Giunta Regionale, in collaborazione con le Associazioni di catego- ria promuove: un’attività di informazione e pubblicizzazione delle finalità del sistema produttivo locale o distretto industriale, favorendo l’adesione degli imprenditori inte- ressati all’iniziativa; la convocazione di un’assemblea di tutti gli imprenditori aderenti al distretto e al sistema produttivo locale nella quale saranno eletti i nove componenti del comitato.

Competenze

L’avvio del processo di costituzione del distretto compete alla Giunta Regionale e il suo riconoscimento avviene per decreto del presidente della Giunta Regionale, che nomina anche il presidente del Comitato di Distretto.

Progettazione

Il programma di sviluppo, che ha durata triennale e può essere modificato, definisce gli obiettivi, gli assi di intervento prioritari e le azioni da svolgere, complete dei piani finanziari e tem- porali di spesa, con l’indicazione dell’entità e del tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni, nonché la possibilità di accesso alle risorse previste.

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Competenze e procedure

Il programma di sviluppo è definito attraverso forme di ampio coinvolgimento dei rap- presentanti pubblici e privati e quindi è adottato del Comitato di Distretto e trasmesso alla Giunta Regionale che lo approva previo parere della competente Commissione Consiliare. Il programma di sviluppo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Comitato di Distretto può richiedere al Presidente della Giunta Regionale di indire conferenze di servizio per promuovere le intese indispensabili alla realizzazione dei progetti e delle azioni proposte dal Comitato di distretto medesimo. La volontà di assicurare allo strumento distrettuale ogni possibilità di successo con il concorso del governo regionale si evince anche dal successivo comma che prevedendo il caso che la conferenza di servizio possa concludersi senza un accordo unanime, dispone che sia il Presidente della Giunta ad assumere le determinazioni conclusive della conferenza medesima e inoltre che i progetti approvati dalle Conferenze di Servizio assumono priorità di intervento per la quota di spesa individuata a carico della Regione Basilicata e degli altri Enti sottoscrittori delle imprese.

Anche in questo caso è l’organo di governo regionale a farsi carico di assicurare la più ampia partecipazione impegnando il Presidente della Giunta a invitare alle conferenze di servizio, oltre al Comitato di Distretto ed agli enti interessati, le associazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria.

Finanziamento

Alla gestione e all’attuazione del programma di sviluppo, la Regione concorre riser- vando quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente ai sistemi pro- duttivi di cui alla presente legge e promuovendo specifici accordi di programma, attraverso i quali sono finanziate interamente le opere pubbliche ricomprese nel progetto di sviluppo, e per i quali può erogare contributi a soggetti pubblici, privati o di natura mista, che siano responsabili della attuazione delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo. Gli oneri a carico del bilancio regionale sono fissati per ciascun esercizio con legge di bilancio.

monitoraggio

Né la legge regionale, né la successiva DGR 1931/2003 prevedono forme di monito- raggio e valutazione dell’applicazione della norma. Tuttavia non sono mancati stimoli al cambiamento nel lungo periodo di attuazione della legge.

leggi regionali nr. 21 e 22/2004 e nr. 6/2009

La Regione Calabria ha disciplinato la materia con due interventi successivi.

Il primo nel 2004, con la legge regionale n. 2116 «Istituzione dei distretti rurali ed

agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari e la successiva L. R. 22/2004 «Istituzione dei Distretti rurali e agroalimentari di qualità in Cala- bria», composta di un solo articolo, che delega la Giunta Regionale, in accordo con la Com- missione consiliare competente, a istituire nuovi Distretti rurali e agroalimentari di qualità «secondo i criteri previsti dalla normativa vigente». Tuttavia, la legislazione del 2004 ha sortito l’unico effetto di consentire l’istituzione del distretto agroalimentare di qualità che è all’origine dell’azione del legislatore. Infatti, priva di specifiche indicazioni e del regolamen- to attuativo che avrebbe dovuto seguire, non è stata effettivamente operativa.

Il secondo intervento del legislatore regionale si ha con la legge 31 marzo 2009 n. 617,

che giunge a completare l’impianto normativo, modificando le norme del 2004 e integran- done le parti carenti con un ampio articolato relativo alla formazione del Piano di Distretto e alla sua attuazione, nonché con indicazioni circa il monitoraggio. Inoltre, la legge del 2009 apporta integrazioni alle funzioni e competenze del soggetto gestore, evidentemente corre- late anche al maturare della situazione regionale rispetto ai distretti (Gulisano, Marcianò, 2008; Carè, Reda, D’angelillo, Rete Rurale Nazionale, 2010), e amplia il territorio da ricom- prendere nel distretto agroalimentare di qualità di Sibari includendovi altri otto comuni.

Ciò considerato, tali provvedimenti sono esaminati congiuntamente.

Finalità

La L. R. 21/2004 della Regione Calabria, dà piena attuazione al D. Lgs. 228/2001, po- nendosi la finalità di valorizzare, sostenere e promuovere «il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali» individuati ai sensi del richiamato decreto legislativo. In partico- lare, la legge calabrese definisce le proprie finalità costruendo un preciso quadro giuridico che richiama il D. Lgs. 228/200118, di cui accoglie e amplifica gli obiettivi di sviluppo rurale,

e correlandoli alla legge urbanistica della Calabria (L. R. 19/2002) indicata quale strumen- to congruente. In coerenza con tale quadro giuridico, la Regione attuerà proprie politiche a sostegno dei distretti, che possono essere riassunte in tre tipologie di finalità di seguito indicate:

Filiere

• favorire la concentrazione dell’offerta in logica di filiera e di multi-filiera;

16 Regione Calabria legge regionale n. 21 del 13-10-2004 «istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - istitu- zione del distretto agroalimentari di qualità di Sibari.» Bollettino Ufficiale n. 19 del 16 ottobre 2004 supplemento straordi- nario n. 2 del 19-10-2004.

17 Regione Calabria Legge Regionale N. 6 del 31-03-2009 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari» Bollettino ufficiale n. 6 del 1 aprile 2009 Supplemento Straordinario n. 1 del 7 aprile 2009

18 Del D. Lgs. 228/2001 è richiamato l’art.21, Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità che pone in capo a Stato, Regioni ed Enti Locali, l’obbligo di tutelare la qualità e tipicità dei prodotti alimentari DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, insieme con quella delle zone rurali dove sono attuati metodi di agricoltura biologica e forme di agriturismo.