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l’individuazione dei distretti produttivi, non altrimenti formulati (art.2 cc 1-3), perciò il di- stretto produttivo è caratterizzato da:

rilevanza economica

Una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante.

Governance

Un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.

Progettazione

Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istitu- zioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

Programmazione

I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolida- mento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell’ambito della programmazione economica regionale.

i distretti produttivi possono quindi assumere numerose configurazioni:

a) reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi) e/o verticale (filiere produttive) per attività collegate e integrate, appartenenti a uno o più ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti ambiti;

b) distretti produttivi a elevato contenuto tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti dediti alle attività di ricerca e svilup- po (università, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative): c) sistemi turistici locali ai sensi dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, che sono

effettivamente stati istituiti alla fine del 2011;

d) distretti produttivi che interessano territori di più regioni (transregionali), anche al di fuori del territorio nazionale (transnazionali).

Procedure

Date le definizioni e le tipologie che il legislatore ha introdotto, l’incipit del processo di individuazione di un distretto produttivo coincide con l’iniziativa di uno o più soggetti che siano imprese operanti nel territorio regionale o associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

La procedura per giungere al riconoscimento e infine all’operatività di un distretto pro- duttivo è piuttosto complessa, articolata e coinvolge una pluralità di soggetti. Le “linee guida applicative”24 distinguono due fasi nel processo di riconoscimento di un distretto produttivo:

• Fase ascendente «che va dal concepimento dell’ipotesi di costituzione di distretto al suo primo riconoscimento» per iniziativa di un nucleo promotore del distretto (art.4 c.1) e attraverso la definizione di un protocollo d’intesa e giunge fino al primo ricono- scimento.

• Fase discendente «che va dal primo riconoscimento all’approvazione del Programma di Sviluppo di Distretto» e si conclude con il riconoscimento definitivo.

Competenze

I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale è inol- tre previsto che possano partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto pro- duttivo:

• enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, so- cietà a partecipazione pubblica;

• associazioni private, fondazioni e consorzi;

• università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell’istruzio- ne e della formazione professionale, della promozione, dell’innovazione e della ricer- ca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

Procedura di aggregazione

Una peculiarità del modello pugliese consiste nella possibilità riservata alla Giunta Regionale di proporre aggregazioni di distretti che siano proposti in riferimento a istanze di- verse. Tale procedura trova la sua finalizzazione nell’evitare sovrapposizioni o complemen- tarietà geografiche o settoriali, così da semplificare e rendere più efficace l’impatto territo- riale degli interventi. Questo provvedimento è coerente con l’impostazione della legge che si conferma prescindere totalmente dal valutare gli aspetti territoriali come componenti peculiari e identitari di un distretto.

Questa procedura è stata effettivamente utilizzata per giungere al primo riconosci- mento dei distretti produttivi “Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Talentino” e del “Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane” che rappresentano l’aggregazione, sulla base di una procedura negoziata, di nove distretti25 che avevano presentato istanza di

riconoscimento.

La delibera di Giunta26 procede dunque a verificare la congruità della delimitazione

territoriale così risultante con gli altri metodi di ripartizione del territorio regionale a fini statistici e programmatori27 per considerare in definitiva la corrispondenza dei due distretti,

l’uno alla “zona regionale” delle Provincie di Taranto, Brindisi e Lecce, l’altro alla “zona re- gionale” delle Provincie di Foggia e Bari e, pertanto che la proposta di costituzione dei due distretti «consente di scongiurare sovrapposizioni o complementarietà per ambito geogra-

25 Distretto Produttivo “Filiera corta prodotti di Puglia”, Distretto Produttivo “Lattiero Caseario Pugliese”, “Distretto Pro- duttivo dell’Enologia Innovativa e sostenibile”, Distretto Produttivo del “Sistema Agroalimentare della Puglia”, Distret- to Agroalimentare Regionale “Capitanata”, Distretto “Agroalimentare di qualità dell’olio extravergine di olivo”, Distretto “Agroalimentare di Qualità Colline Jonico - Tarantine”. Distretto Produttivo “Sistema Salento”, Distretto Produttivo “Agro- alimentare di qualità Jonico Salentino”.

26 D.G.R. del 6 ottobre 2009 n. 1833.

27 «Le proposte richiamano una aggregazione di tipo territoriale sub regionale. Occorre tuttavia rilevare che nell’ambito dell’agricoltura il territorio pugliese è suddiviso in Regioni Agrarie, come definite dall’ISTAT in Circoscrizioni statistiche, “Metodi e Norme”, Serie C - N. 1, 1958, p. 10. Tale classificazione del territorio pugliese è richiamata, inoltre, dal Pro- gramma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013, approvato con Decisione CE della Commissione C(2008)737 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 12 febbraio 2008 n. 148. Infine, il DM 23 gennaio 2009 n 475 in attuazione al reg (CE) 867/2008 individua in Puglia due zone regionali corrispondenti alle provincie di Bari - Foggia e Lecce-Brindisi- Taranto»

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fico e/o settoriale nella logica di rendere più efficace l’impatto degli interventi della politica per lo sviluppo economico del territorio, garantendo la piena espressione delle vocazioni territoriali delle macro aree statistiche summenzionate».

È evidente che la procedura di riconoscimento prevista da questa normativa richiede tempi molto lunghi.

organizzazione

Il modello organizzativo dei distretti produttivi è articolato in due soggetti:

Il Comitato di distretto, che deve essere individuato già al momento della presenta- zione dell’istanza di riconoscimento, è formato dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali. La sua costituzione è promossa dal Nucleo promotore, che cessa di esistere alla nomina del Comitato. Il Comitato deve svolgere le seguenti fun- zioni: a) redigere e coordinare l’adozione del programma di sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l’attuazione; b) promuovere l’utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali; c) esprimere proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale regionale; d) organizzare ed effettuare le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto; e) convocare ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappre- sentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo.

Il Presidente del Comitato, che deve essere espressione del «mondo della ricerca, della formazione e dell’innovazione» nel caso dei distretti tecnologici. Sono compiti del Pre- sidente: la rappresentanza del distretto; la convocazione del comitato; la vigilanza sullo stato di attuazione del programma di sviluppo; la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

Progettazione

il programma di sviluppo dei distretti produttivi

La progettazione si concretizza in un documento programmatico triennale, flessibile perché aggiornabile, che raccorda l’analisi della situazione esistente agli obiettivi strategici, generali e specifici, e questi con le azioni da realizzare, individuando i soggetti coinvolti e delineando i piani finanziari e temporali di spesa con l’indicazione dell’entità e della tipolo- gia di risorse pubbliche e private necessarie per la sua realizzazione.

I progetti previsti all’interno del programma di sviluppo devono riguardare interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori, giacché sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.

Nel caso dei distretti produttivi che interessano territori di più regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi stipulati tra la Regione Puglia e la regione e/o paese che include gli altri territori.

Competenze

Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del Comitato di distretto, contestualmente:

a) all’Assessorato regionale per lo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia;

b) alle province, nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo, le quali sono tenute a esprimere un parere motivato e non vincolante.

La valutazione dei Programmi di sviluppo è svolta da un Nucleo Tecnico di Valutazione, di cui la norma disciplina le modalità di costituzione e l’insieme dei requisiti che dovrà utilizzare.

L’Assessore regionale allo sviluppo economico, con proprio decreto, previa intesa con gli altri assessori interessati per materia, determina l’ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconosci- mento del distretto.

Finanziamento

La Regione «concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti produttivi» con due modalità:

• riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente in favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili dell’attuazione delle iniziative inserite nel programma;

• attraverso specifici accordi di programma, finalizzati a individuare le «modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo».

monitoraggio

Il presidente del comitato di distretto trasmette all’Assessorato allo sviluppo econo- mico e agli altri assessorati competenti per materia, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.

L’Assessore allo sviluppo economico presenta annualmente alla competente Com- missione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.

legge regionale nr. 10/2009: i distretti rurali e agroalimentari di qualità

La Regione Puglia con la L. R. 10/2009 modifica la L. R. 23/2007 che disciplina la promozione e il riconoscimento dei distretti produttivi, includendo in tale ambito anche i distretti agroalimentari di qualità e i distretti rurali “ai sensi dell’at.13 del D. Lgs. 228/2001”. Tuttavia l’azione del legislatore è rimasta sulla carta poiché per l’attuazione di tale norma si rinvia a uno specifico regolamento che a oggi non è stato ancora adottato.