• Non ci sono risultati.

144

rappresentanze economiche, sociali e istituzionali. Il valore della concertazione, così come il ruolo di regia delle Province, è ancor più rinforzato laddove le Province, per la formazione del Piano di Distretto (art.5 c.2) devono assicurare la predisposizione di strumenti perma- nenti di concertazione istituzionale.

organizzazione

Il legislatore non ha dato alcuna previsione rispetto agli assetti organizzativi del Di- stretto, né ha rinviato a successive disposizioni attuative.

Progettazione

Nel disegno legislativo, il Piano di distretto è frutto della concertazione tra gli attori locali, ed è elaborato dalla Provincia interessata, o più province, d’intesa tra loro, laddove il distretto comprenda territori di diverse province.

Il Piano di distretto deve prevedere, oltre ai consueti elementi di analisi e definizione di strategie e obiettivi, «la definizione di progetti di innovazione», sebbene questo elemento non trovi un’ulteriore specificazione né nella norma, né in successive disposizioni.

Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commis- sione consiliare competente e ha validità triennale.

Finanziamento

Il legislatore non assume oneri a carico del proprio bilancio per l’applicazione di que- sta legge “per la sua prima applicazione”, senza precludere questa eventualità per gli anni successivi.

monitoraggio

Ogni semestre le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull’atti- vità svolta.

legge regionale nr. 5/2011 “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DaQ”

Finalità

La più recente legge in materia di distretti in agricoltura è promulgata con l’intento completare il percorso già avviato, introducendo i DAQ e completando la disciplina sui DIRU e indicando le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale (art.1 c.1).

La finalità è ben precisata nella relazione di presentazione alla 3° Commissione Con- siliare del disegno di legge, che è stato poi approvato: «i distretti rurali ed agro-alimentari di qualità traggono le loro radici dall’esigenza di identificare e sostenere nuovi fattori di com- petitività per il settore agricolo e agroalimentare, individuando nel contempo strumenti atti a contrastare la marginalizzazione territoriale e la perdita di competitività subite dal settore e dalle filiere produttive di fronte alla crescente apertura dei mercati».

Entrambe le tipologie di distretti sono indicate come «i soggetti prioritari attraver- so i quali sono implementate le future politiche di sviluppo del settore agroalimentare di livello comunitario, nazionale e regionale». Con questo valore strategico, i distretti sono

inseriti nella strumentazione per lo sviluppo locale, perché attraverso tale strumento la Regione Abruzzo promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell’agroalimentare. In questo quadro, i distretti agroalimentari di qualità hanno la peculiare funzione strategica di «valorizzare il Sistema Abruzzo delle produzioni agroali- mentari di qualità, favorendo l’aggregazione delle imprese della filiera agroalimentare in macro-distretti produttivi regionali».

Lasciando trasparire come tale provvedimento sia l’esito e il perfezionamento di per- corsi progettuali compiuti sui territori (il caso del DAQ di Teramo), questa legge fa propria anche la finalità di riconoscere «prioritariamente i DAQ che siano stati già promossi da im- prese, associazioni di categoria, istituti di ricerca e di formazione ed Enti Locali».

Definizione

Il legislatore regionale, dichiara la conformità al dettato del D. Lgs. 228/2001(art.2 c.1).

individuazione

Qualità delle produzioni

Una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunita- ria, nazionale o regionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Integrazione di filiera

Una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimen- sione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti o processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale15.

Governance

Un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell’attività di soste- gno al sistema di cui al presente comma.

Progettazione strategica

Una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti. Competenze

I distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.

Anche l’Abruzzo, come altre Regioni, riconosce la facoltà di promuovere il riconosci- mento di un distretto agroalimentare di qualità, alle imprese operanti nel territorio regio- nale e alle associazioni di categoria di rilevanza regionale e rappresentate in seno al CNEL. Procedure di riconoscimento

L’insieme dei soggetti promotori costituisce un «nucleo promotore del distretto» me- diante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui aderisce un numero significativo di im- prese, comunque non inferiore a venti, nonché le associazioni di categoria più rappresenta- tive del settore cui fanno riferimento le imprese (art.4). Il protocollo di intesa deve dare atto dell’esistenza dei requisiti caratteristici di un distretto agroalimentare di qualità: la presenza di un sistema produttivo di qualità caratterizzato da significativa concentrazione di imprese,

15 Filiera vitivinicola, filiera olivicolo-oleicola, filiera ortofrutticola, filiera cerealicola, filiera carni, filiera lattiero casearia, filiera ittica,art.2 c., lett. a

146

integrate secondo una logica di filiera, per una o più produzioni certificate e tutelate, oppure per produzioni tradizionali o tipiche, e la presenza di un sistema di relazioni tra attori istitu- zionali e sociali operante nell’attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell’intervento. Il protocollo d’intesa deve descrivere le principali criticità e opportunità e le li- nee strategiche fondamentali del progetto che sarà attuato. Il protocollo deve contenere l’im- pegno di tutti i sottoscrittori a costituire «una società di capitali per la gestione del distretto» nel caso in cui quest’ultimo venga riconosciuto, e dovrà indicare gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitali.

Procedura di aggregazione

Con provvedimento analogo a quello adottato da altre Regioni, è stabilito che, qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito settoriale, contengano sovrapposizio- ni o complementarietà, la Giunta regionale può «proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi».

organizzazione

Il modello di gestione del distretto si basa sulla Società di Distretto che si dovrà costi- tuire come società di capitali a composizione mista e a maggioranza privata, cioè l’organo decisionale di questa Società dovrà essere composto per almeno il 50% dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51% dalla parte privata. La Società di distretto rappresenta il distretto e svolge compiti operativi funzionali alla vita del distretto, tra cui:

• redigere e coordinare l’adozione del programma di sviluppo del distretto agroalimen- tare di qualità, di cui promuove l’attuazione;

• promuovere l’utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comu- nitarie, nazionali e regionali;

• esprimere proposte e pareri alla Giunta regionale nei comparti ittici e agroalimenta- ri, e consultare periodicamente i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo.

Progettazione

il Programma di sviluppo del distretto

La L. R. 5/2011 non stabilisce che cinque tipi di informazioni che devono essere contenute le Programma, che può essere “redatto in modo e forma liberi” ed ha durata triennale. Si tratta peraltro di elementi tipici della progettazione strategica:

• la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto; • gli obiettivi generali e specifici di sviluppo; • le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori; • i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni e ai progetti da realizzare; • l’entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti.

Il programma è integrato dall’elenco dei sottoscrittori e dei cofinanziatori.

A significare il valore sistemico riconosciuto al Distretto, il legislatore impone che «I pro- getti previsti all’interno del programma di sviluppo riguardano interventi di sistema alla rea- lizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.

Competenze e procedure

Per la sua approvazione e verifica, il programma di sviluppo del distretto (art.7) deve essere presentato dal Presidente del distretto contestualmente all’Assessorato regiona- le all’Agricoltura e alle province nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo. Tuttavia, il parere che possono formulare le Province è “motivato e non vincolante”.

Il programma è valutato da un nucleo tecnico di valutazione. L’Assessore regionale all’Agricoltura decreta l’ammissibilità dei programmi e li invia alla Giunta Regionale per il definitivo riconoscimento del distretto.

Finanziamento

La legge non prevede oneri diretti a carico del bilancio regionale, ma la Regione con- corre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti agroalimentari di qualità riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente, pre- vedendo di promuovere a tale scopo specifici accordi di programma e riservando tali possi- bilità per azioni dei programmi di sviluppo svolte a favore dei soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili dell’attuazione delle iniziative inserite nel programma.

monitoraggio

Il monitoraggio è affidato alla Società di Distretto che ha il compito di organizzare ed effettuare le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità, dunque il Presidente del distretto è tenuto a trasmettere all’Assessorato all’Agricoltura, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiorna- menti del programma di sviluppo del distretto.

Per la valutazione dell’attuazione della norma è previsto che l’Assessore regionale all’Agricoltura presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanen- te una relazione complessiva, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.

148

legge regionale nr. 1/2001 e Dgr 1931/2003

La Regione Basilicata interviene in materia di distretti con un provvedimento di poco anteriore al D. Lgs. 228/2001, la L. R. 23 gennaio 2001 n. 1 «Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali».

Due anni dopo, con la delibera della Giunta Regionale n. 1931 del 27 ottobre 2003 la Regione dà «attuazione in Basilicata al dettato del comma 3 dell’art. 13 del D. L.gs. n. 228 del 18.05.01 individuandone le procedure amministrative di riconoscimento: procedure per il riconoscimento di nuovi sistemi produttivi locali, distretti industriali, distretti rurali e di- stretti agroalimentari di qualità».

Finalità

L’oggetto della L.R. 1/2001 non è semplicemente modellato sulla definizione di siste- ma produttivo locale della L. 140/1999, bensì utilizza una formulazione più ampia in cui: «la