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Diverse campagne promosse dalle linee aeree internazionali

13. Iniziative internazionali di contrasto allo sfruttamento sessuale de

13.2 Diverse campagne promosse dalle linee aeree internazionali

13.2.1 Video in-flight “Witness” (Testimone) LTU/Terre des Hommes L'organizzazione Terre des Hommes, in collaborazione con l'Associazione tedesca Deutscher Familien Verein, (Associazione tedesca della famiglia), ha creato un video intitolato "Testimone" nell'ambito della campagna please

disturb di Terre des Hommes e presenta un messaggio chiaro ai viaggiatori: ci

sono così tante possibilità di fermare lo sfruttamento sessuale dei bambini. Il

177 Ente Bilaterale Nazionale del Turismo Report 2010, IMPRESE TURISTICHE EUROPEE E

LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI Osservatorio Nazionale circa l'applicazione della Legge 269/98 e del Codice di Condotta recepito il 19 luglio 2003 dal CCNL del Turismo. A cura di SL&A turismo e territorio

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video mostra in una serie di flashback di come si avvicina un turista ad un bambino e viene portato in una stanza d'albergo. Lo spettatore può vedere tutte le possibilità nelle quali si sarebbe potuto e dovuto intervenire per prevenire gli abusi, ma nulla è stato fatto. La prima compagnia aerea a trasmettere questo nuovo spot informativo su tutti i loro voli è la LTU tedesca.

13.2.2 Video in-flight “Toys” LTU/Terre des Hommes

Il video in-flight "Toys" realizato per Terre des Hommes in collaborazione con la Commissione europea e il Ministero federale tedesco per gli affari familiari, anziani, donne e giovani (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend) è rivolto a tutti i turisti di volo a lunga distanza e mira a sottolineare

il problema dello sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo. Lo spot in-

flight "Toys" è stato premiato con l'UN-Grand Award per le eccellenti relazioni

pubbliche a Tokyo da parte delle Nazioni Unite in collaborazione con l'International Public Relations Association (IPRA). Il video mostra semplicemente una serie di giocattoli, successivamente dei nomi con l’età a fianco per terminare dicendo esplicitamente che il sesso con minorenni è un reato a livello mondiale. Compagnie come Lufthansa, Alitalia, Air Europa, Olympic Airways, Sabena e la compagnia di charter tedesca LTU hanno accettato di mostrare il video durante i loro voli a lungo raggio.

13.2.3 Video in-flight Air France ECPAT Tourisme Sexuel

Dal 15 marzo 1999, Air France ha pubblicato video sui voli a lungo raggio per sensibilizzare il problema del turismo sessuale a danno di minori. Air France è stata la prima compagnia aerea francese a richiamare l'attenzione dei suoi passeggeri su questo fenomeno. Questo video è stato realizzato in collaborazione con l'organizzazione ECPAT International. Viene proiettato all'inizio del viaggio, e si specifica che esistono leggi che perseguono il reato nel paese di destinazione e anche al loro rientro nel paese di origine. Un semplice messaggio ci ricorda che nessun abuso ad un minorenne resta impunito indipendentemente dal luogo in cui viene commesso. Il video è in

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inglese e francese in modo da raggiungere il maggior numero di passeggeri. La sua diffusione è esente dal pagamento dei diritti d'autore e può essere personalizzata con il logo delle aziende alla fine dello spot. Questo in-flight video è stato diffuso su Air France, AOM, Aérolyon, Finnair, Corsair e Swissair.

13.2.4 Video in-flight Austrian Airlines “The abuse of children is not a pecadillo" (L'abuso dei bambini non è un peccadillo)

Nel 1999 è stato commissionato dal Ministero della Gioventù e della Famiglia Austriaca in collaborazione con il Ministero per gli Affari Economici, Divisione per il Turismo, e l'UNICEF la produzione del video in-flight "L'abuso dei bambini non è un pecadillo".178 Si tratta di un video molto forte è quello che fu

censurato in Italia, ritenuto troppo forte dalle autority, ma che spiega benissimo il problema del turismo sessuale e lascia poco spazio all’immaginazione. Comincia con l’avvertimento che l’abuso sui minori non è un “peccatuccio”. Il video mostra immagini di una spiaggia tropicale con una bambola vista di spalle. La voce di sotto fondo della bambola-bambina descrive un incubo mentre il video prosegue con le mani che toccano e insinuano un abuso sessuale.

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CAPITOLO III

LA LEGGE ITALIANA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORENNI NEL TURISMO

1. La normativa prima della legge n. 66/96

La violenza sessuale contro i minori non è un fenomeno nuovo, neanche dal punto di vista legislativo: si è rivelato, infatti, come l'abuso fosse contemplato come reato già nell'antico codice di Hammurabi, risalente a 4000 anni fa, il quale prevedeva rigide pene per gli autori.

Nelle antiche civiltà le grandi punizioni previste per i reati di violenza sessuale contro i minori erano per lo più legate al valore attribuito alla verginità, intesa però come "proprietà" dell'uomo, e quindi del padre o del marito o del fratello: la violenza sessuale era così considerata un reato compiuto contro la proprietà.

Nel corso dei secoli la commissione dell'abuso sessuale è stata più o meno rilevata a seconda soprattutto dei cambiamenti nei valori etici e sociali dei rapporti umani: il rilevare o il denunciare un abuso sessuale è, ad esempio, incoraggiato ed auspicabile dalla maggior parte delle realtà territoriali attuali, mentre qualche tempo fa costituiva ancora una vergogna e un tradimento nei confronti della famiglia ed era quindi tenuto segreto.

Nei codici penali pre-unitari (come in quello toscano del 1853 ed in quello sardo-italiano del 1859) e nel codice Zanardelli del 1889, il delitto di violenza carnale e quello di corruzione di minorenne furono inseriti nei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Ma questo non bastava: ad esempio la libertà sessuale non era neanche menzionata e risulterà espressamente richiamata come tale soltanto nel codice Rocco del 1930.

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Quest'ultimo collocò la violenza sessuale nei reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Con ciò venne espressa l'idea di fondo, presente nella tradizione giuridica al momento della codificazione penale italiana: gli interessi connessi alla libertà sessuale erano considerati non interessi intrinsecamente meritevoli di tutela di per sé, in rapporto al valore e alla dignità del soggetto che ne è portatore, bensì interessi necessariamente funzionali ad un altro sovrastante interesse dal quale traevano valore e validità. Erano cioè considerati il riverbero del superiore interesse alla pubblica moralità quindi l'introduzione dell'autonomo rilievo dato alla libertà sessuale fu una novità rispetto alla tradizione preesistente, ma affievolita da questa visione pubblicistica dell'interesse tutelato.

Nei confronti dei minori, il riconoscimento del problema della violenza (seppur inizialmente nei suoi aspetti più eclatanti come l'abbandono, l'incuria e lo sfruttamento sul lavoro) si è però concretizzato veramente nella promulgazione di leggi, nel corso del tempo, volte a favorire un'attività di protezione sempre più articolata e intensa del minore da questi fenomeni. Ogni paese, infatti, dimostra il proprio grado di riconoscimento della violenza sui minori in base all'esistenza o meno di un insieme di norme dirette ad incrementare tali fenomeni ed in base alla loro accuratezza legislativa.

Inizialmente sono stati sanzionati i fenomeni più facilmente percepibili all'estero quali il maltrattamento e l'incuria, seguiti poi dal riconoscimento di forme più "nascoste" quali la violenza psicologica e l'abuso sessuale. Con tale protezione l'ordinamento ha affermato che il valore da tutelare va ravvisato nell'integrità della persona di minore età, considerandola come soggetto con potenzialità da salvaguardare, ed ha inoltre realizzato una misura preventiva, impedendo indirettamente la commissione di ulteriori reati attraverso la minaccia della sanzione penale.179

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