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La legge n 38 del 2006

Il legislatore torna ad occuparsi della materia in tema di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, a distanza di otto anni dall’entrata in vigore della legge 269/98, essenzialmente per due ragioni. Innanzitutto, è necessario rispettare gli impegni assunti dall’Italia attraverso la convenzione di New York sui diritti del fanciullo, con la quale gli Stati aderenti si sono impegnati a proteggere i bambini da ogni forma di sfruttamento. In secondo luogo, emerge con forza la richiesta di arginare un fenomeno, la pedofilia appunto, che negli ultimi anni era apparso in crescita esponenziale.190

La legge 38/2006, entrata in vigore il 6 febbraio 2006, ha introdotto due nuovi istituti: l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle Pari Opportunità) divenuto, con il cambio di Governo, tra le competenze del Dipartimento per le Politiche della Famiglia; e il Centro nazionale per il contrasto della pedo-pornografia sulla rete Internet, istituito presso il Ministero dell’Interno, Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni.

punto di partenza di ogni progetto politico teso a sviluppare il “sociale” in un’ottica di evoluzione, programmata sui mutamenti culturali e di costume.

È il secondo Piano Nazionale da quando è in vigore la legge 23 dicembre 1997, n. 451 “Istituzione della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia”.

Le linee strategiche e le priorità individuate dal Governo in questo Piano discendono sia dal lavoro svolto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, sia dalla verifica delle azioni e delle iniziative realizzate nel periodo giugno 2000-giugno 2002 svolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e Analisi sull’infanzia e l’adolescenza e con tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nelle “politiche a misura di bambino”.

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4.1 Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 269/98, introdotto dalla legge 38/2006.

Il compito è di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli impegni particolarmente significativi dell'Osservatorio, vi è l'istituzione di una Banca Dati che raccoglie, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

4.2 Il Centro nazionale per il contrasto della pedo-pornografia sulla rete Internet

L'articolo 19 della legge n. 38 modifica l'articolo 14 della legge 269/98, introducendo con l'articolo 14bis il Centro Nazionale per il contrasto alla pedo- pornografia su Internet.

l Centro ha come compito, oltre che di monitorare il web, anche di raccogliere le segnalazioni provenienti dai soggetti pubblici o privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, ivi compresi gli organi di polizia giudiziaria nazionale e straniera concernenti sia i siti che diffondono il materiale pedopornografico attraverso la rete Internet e le altre reti di comunicazione, sia i gestori e gli eventuali beneficiari dei pagamenti.

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Il Centro è istituito presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L'obiettivo primario è la difesa dei ragazzi in Internet, attraverso servizi di monitoraggio per la ricerca di spazi virtuali clandestini dove si offrono immagini e filmati di minori abusati per un turpe commercio online. Più in generale il monitoraggio continuo focalizza l'attenzione sulla scoperta di siti e dinamiche che possano rappresentare fonte di pericolo nella navigazione dei più giovani.

4.3 Attività di coordinamento delle pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso

La legge 269/98 (art. 17), ha istituito aspetti fondamentali di grande innovazione. In particolare, alla Presidenza del Consiglio sono attribuite le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, all’assistenza, anche in sede legale, e alla tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale. Nell’esercitare tale funzione, il vertice del Governo acquista dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie programmate da altri stati; promuove studi e ricerche in materia; partecipa agli organismi esteri aventi compiti di tutela del minore; è autorizzato alla “modesta” spesa di cento milioni per le attività di coordinamento e di prevenzione.191

Dal prossimo paragrafo saranno esaminati gli organismi di coordinamento sul piano nazionale.

191La tutela penalistica dei minori control a violenza e lo sfruttamento sessuale Legge N°269

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4.4 Il comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (C.I.C.LO.PE.)

In osservanza di quanto previsto dall’art. 17 dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (C.I.C.Lo.Pe.)” costituisce l’organismo cui è demandata la funzione di coordinamento nazionale delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale.

Tale Comitato, la cui Presidenza e Vice Presidenza sono rispettivamente attribuite al Ministro con delega alle Pari Opportunità e al Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità, è stato istituito per la prima volta dal Ministro per le Pari Opportunità pro tempore, con D.M. 1 agosto 2002, con lo scopo di ottimizzare le politiche nazionali finalizzate al contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, dando anche attuazione agli impegni assunti dall’Italia sul piano internazionale.

4.5 L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza rappresenta l’organismo collegiale cui spetta il coordinamento di amministrazioni centrali, Regioni, enti locali,

L’Osservatorio nazionale ha innanzitutto il compito di predisporre i seguenti documenti ufficiali relativi ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza:

- il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo

130 - la Relazione Biennale sulla condizione dell’infanzia in Italia e

sull’attuazione dei relativi diritti;

- lo schema del Rapporto del Governo all’ONU sull’applicazione della

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989, da redigere ogni 5 anni.

4.6 L’autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

L'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è stata concepita come un organismo nazionale caratterizzato da una posizione di indipendenza, ma chiamato ad operare in stretto rapporto con il territorio, con le associazioni e con gli stessi minori, attraverso la consultazione attiva di bambini e adolescenti, perseguendo le funzioni e le competenze attribuitegli dalla legge che l’ha istituita. Per questa ragione, la legge prevede esplicitamente che il Garante operi come il centro di una rete di attori, garantendo la stretta collaborazione tra tutte le componenti che si occupano di minori.

In particolare, per assicurare un continuo collegamento con le realtà territoriali, sono state previste apposite forme di collaborazione con i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza. Luogo di incontro tra la “prospettiva” nazionale” e le “prospettive” locali di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza è infatti la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dal Garante nazionale e composta dai Garanti regionali.

Oltre a vigilare sull’applicazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e a diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti dei più piccoli, l’Autorità Garante annovera fra i propri compiti istituzionali, la promozione a livello nazionale di studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da realizzare anche avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell’ Osservatorio nazionale per

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l’infanzia e l’adolescenza e, tra gli altri, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

4.7 Il focal point nazionale sui diritti dei minori presso il consiglio d’Europa

Il Focal Point Nazionale sui Diritti dei Minori rappresenta il punto di riferimento strategico e il principale referente per il Consiglio d’Europa, in ciascuno Stato membro, per tutte le azioni inerenti la tutela dei diritti dei minori e, in particolare, la loro protezione da ogni forma di violenza. A oggi, i focal point del Consiglio d’Europa rappresentano una vera e propria Rete di soggetti chiamati a interagire tra loro e, soprattutto, a diffondere sul proprio territorio nazionale, attraverso una procedura di consultazione, l’azione del Consiglio d’Europa nei più diversi ambiti inerenti alla protezione dei diritti dei minori: da quello dell’adozione di atti normativi fino all’organizzazione di eventi e al lancio di nuove iniziative.

L’istituzione della figura del “focal point” nasce nel 2009, nell’ambito delle iniziative promosse attraverso il Programma “Costruire un’Europa per e con i bambini” e, nello specifico, dall’esigenza manifestata dal Consiglio d’Europa a ciascuno Stato membro di nominare un “referente” nazionale che potesse rappresentare l’interfaccia con il Consiglio d’Europa stesso su tutte le tematiche relative alla protezione dei minori. L’intenzione del Consiglio d’Europa è stata infatti quella di costituire dei focal point, rappresentati da una struttura governativa di alto livello responsabile sulle tematiche connesse ai diritti dei bambini e alle politiche che li riguardano sul piano nazionale.

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