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Lo sfruttamento sessuale dei minorenni nel turismo

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Academic year: 2021

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U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I P I S A

F O N D A Z I O N E C A M P U S

Corso di Laurea Magistrale in

Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei

TESI DI LAUREA

LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DI MINORENNI NEL TURISMO

Relatore

Chiar.mo Prof. ALBERTO BIANCHI

Candidato

CAROLINA ROCHA BARRETO

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“Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'impressionante silenzio e l'indifferenza delle persone buone”. Martin Luther King

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RINGRAZIAMENTI

A mamá y papá, por ser mi eterna fuente de apoyo y de coraje. La pasión por todos mis proyectos la debo al ejemplo que siempre me han dado.

A mis hermanos del alma que desde la distancia me inspiran y me alegran la existencia.

Al mio relatore, professore Alberto Bianchi per i suoi preziosi contributi, le sue correzioni e per aver creduto in me. Mi ha fornito consigli per intraprendere la strada giusta e portare a compimento la mia tesi.

Il più importante ringraziamento è per Fabrizio. Con il tuo appoggio, la tua disponibilità e la tua enorme pazienza riesci sempre a rendere i miei percorsi meno tortuosi. Grazie per il tempo dedicato a sopportare le mie pazzie, ad ascoltare le mie teorie, a correggere il mio italiano ed a spronarmi quando sentivo che non sarei mai arrivata alla fine. Ma soprattutto, parafrasando il maestro Gabriel García Márquez, grazie non solo per chi sei, ma per ciò che sono quando sono con te.

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1

INDICE

INTRODUZIONE... 5

CAPITOLO I QUADRO STORICO - GIURIDICO 1. Precedenti storici della tutela dei minori ... 8

2. La Protezione internazionale dei diritti del fanciullo ... 13

2.1 La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ... 13

2.2 I Congressi Mondiali contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali ... 15

2.2.1 Il primo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale di Bambini e Adolescenti - Stoccolma ... 16

2.2.2 Il secondo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale di Bambini e Adolescenti-Yokohama ... 17

2.2.3 Il terzo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale di Bambini e Adolescenti - Rio de Janeiro 2008 ... 19

3. I Protocolli opzionali della Convenzione dei diritti del fanciullo .... 20

4. La tutela delle vittime di abusi sessuali nel diritto comunitario ... 22

4.1 La Convenzione di Lanzarote ... 25

4.2 La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE ... 26

CAPITOLO II LO SFRUTTAMENTO SESSUALE COMMERCIALE DI MINORI NEL TURISMO 1. Premessa terminologica ... 29

2. Premessa analitica dello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo ... 32

3. Definizioni ... 36

4. Genesi del fenomeno ... 36

5. Dimensioni del fenomeno ... 43

5.1 Manifestazioni dello sfruttamento sessuale dei minorenni ... 45

5.2 Turismo sessuale e sharing economy ... 47

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2

5.4 Il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale infantile tramite webcam 52

6. La mappatura dello sfruttamento sessuale di minorenni ... 54

6.1 Paesi d'origine tradizionali ... 54

6.2 Paesi emergenti di origine confermati. ... 55

6.3 Potenziali paesi di origine emergenti ... 56

6.4 Paesi emergenti di destinazione confermati ... 57

6.5 Destinazioni internazionali per turisti sessuali europei ... 62

7. I Profili nello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo ... 66

7.1 Categorie di turisti sessuali ... 68

7.1.1 Il turista sessuale occasionale ... 68

7.1.2 Il turista sessuale abituale ... 69

7.1.3 Il Pedofilo ... 69

7.2 L’età del turista sessuale ... 71

7.3 Il livello socio economico del turista sessuale... 72

7.4 Profilo della vittima ... 73

7.5 l turismo sessuale femminile... 75

7.6 La tratta di minorenni e delle giovani donne ... 77

8. Le cifre dello sfruttamento sessuale commerciale con minorenni in Europa. ... 79

8.1 Stima dei cittadini europei che partecipano nello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo per paese ... 79

8.2 Il numero di minorenni coinvolti nello sfruttamento nel turismo in Europa ... 81

9. Principali cause della diffusione di turismo sessuale ... 83

9.1 Motivazioni oggettive ... 83

9.2 Motivazioni soggettive ... 84

10. La Filiera turistica, prostituzione e turismo sessuale ... 84

11. La responsabilità aziendale e dell'industria del turismo in casi di sfruttamento sessuale dei minorenni. ... 87

11.1 Le migliori pratiche giuridiche sulla responsabilità nell’industria del turismo ... 92

12. Gli Enti internazionali e nazionali per combattere il turismo sessuale e misure preventive promosse dal turismo. ... 95

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3

12.2 ECPAT Italia Onlus ... 97

12.3 Il Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo (The Code) ... 98

12.4 Organizzazione Mondiale del Turismo e Codice mondiale di etica del turismo ...101

12.5 Codice di Condotta dell’Industria Turistica italiana ...104

12.6 L'Ente bilaterale nazionale del turismo (EBNT) ...107

12.7 Terre des hommes ...108

13. Iniziative internazionali di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo, con ricadute sui Paesi membri dell’Unione Europea 109 13.1 Le iniziative Paese per Paese ...111

13.2 Diverse campagne promosse dalle linee aeree internazionali ...113

13.2.1 Video in-flight “Witness” (Testimone) LTU/Terre des Hommes .113 13.2.2 Video in-flight “Toys” LTU/Terre des Hommes ...114

13.2.3 Video in-flight Air France ECPAT Tourisme Sexuel ...114

13.2.4 Video in-flight Austrian Airlines “The abuse of children is not a pecadillo" (L'abuso dei bambini non è un peccadillo) ...115

CAPITOLO III LA LEGGE ITALIANA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORENNI NEL TURISMO 1. La normativa prima della legge n. 66/96 ...116

2. La legge n. 66/96: "Norme contro la violenza sessuale" ...118

3. La legge n. 269 del 1998 ...119

3.1 La extraterritorialità della legge penale ...122

3.2 L’ applicazione della extraterritorialità nella legislazione dei paesi europei ...124

4. La legge n. 38 del 2006 ...126

4.1 Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile ...127

4.2 Il Centro nazionale per il contrasto della pedo-pornografia sulla rete Internet ...127

4.3 Attività di coordinamento delle pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso ...128

4.4 Il comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (C.I.C.LO.PE.) ...129

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4

4.5 L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ...129

4.6 L’autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ...130

4.7 Il focal point nazionale sui diritti dei minori presso il consiglio d’Europa ...131

5. La Legge n.172 del 2012 ...132

6. Il Decreto Legislativo n. 39 del 2014 ...133

7. I dati statistici legali sulle forme di violenza che coinvolgono bambini e adolescenti ...134

CONCLUSIONI ...139

BIBLIOGRAFIA ...145

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5

LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORENNI NEL TURISMO

INTRODUZIONE

L’articolo 3.2 del Codice Mondiale di Etica del Turismo dispone: “Lo sfruttamento degli essere umani in qualsiasi forma, in modo particolare quello sessuale, e specialmente quando si riferisce ai bambini, si scontra con gli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso; come tale, conformemente al diritto internazionale, deve essere rigorosamente combattuto con la collaborazione di tutti gli Stati interessati e punito senza concessione alcuna dalle legislazioni nazionali dei paesi visitati e di quelli di provenienza di coloro che hanno commesso tali atti, anche quando questi ultimi sono perpetrati all’estero”. Un articolo che concentra l’attenzione su un fenomeno di rilevanza mondiale e che costituisce anche il terzo traffico illegale per ordine d'importanza, dopo droga ed armi.

È da evidenziare il fatto che il suddetto codice si riferisca alla stampa ed ai mezzi di comunicazione ma non menziona la responsabilità dei cittadini e la necessità di coinvolgimento della società civile nella lotta contra lo sfruttamento sessuale dei minorenni.

Il fenomeno del turismo sessuale che coinvolge non solo bambini ma anche vittime di tratta di persone a prescindere dalla loro età, nazionalità, sesso e religione si è drasticamente intensificato negli ultimi anni. Si considerano cause evidenti l'aumento del turismo di massa o il maggiore impoverimento di alcuni paesi, dove i bambini entrano nel giro della prostituzione spinti dalla miseria, dalla fame e dalla mancanza di lavoro dei familiari.

Come un qualunque mercato che risponde alla legge della domanda e dell’offerta, anche il settore del turismo offre “vacanza”, “tours” e diversi

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6

“pacchetti” con lo scopo implicito o esplicito di far vivere un’esperienza sessuale. Nonostante il fenomeno sia difficilmente catturabile da un punto di vista statistico, si stima, da parte delle organizzazioni mondiali, che ogni anno 3 milioni di uomini e donne partono dalle loro abitazioni, dai loro dintorni familiari e dalla routine per usufruirne.

In vacanza sentirsi liberi, anche nel sesso, è più facile e più comodo; senza vincoli, sconosciuti in terra straniera, lontani da sguardi e da giudizi altrui. La schiavitù e lo sfruttamento perpetrato ai danni dei bambini per soddisfare i capricci passeggeri non possono essere giustificati in alcun modo nella nostra società.

Pur essendo stati fatti, fino ad oggi, alcuni considerevoli passi in avanti per evidenziarne i centri generatori della domanda e i luoghi di destinazione, il turismo sessuale minorile è un fenomeno sociale tuttora non adeguatamente indagato e studiato. Mancano, infatti, statistiche accurate che evidenzino la dimensione di questo mercato illegale che calpesta ed umilia la dignità umana di ogni bambino coinvolto.

Nonostante la carenza e la lacunosità delle fonti statistiche, si può, tuttavia, delineare gli aspetti essenziali del mercato turistico basato sulla prostituzione minorile. Nel primo capitolo della tesi viene descritto il quadro giuridico-istituzionale all’interno del quale questa piaga sociale può essere combattuta. Una volta delineata la corretta terminologia riguardante i diversi profili del turista sessuale, nel secondo capitolo si passa ad esaminare le motivazioni oggettive e soggettive che spingono milioni di individui provenienti dai paesi benestanti ad intraprendere il viaggio verso i paesi in via di sviluppo per ottenere prestazioni sessuali da minori. Inoltre, sempre nel secondo capitolo, viene messa in evidenza la complessa architettura istituzionale attraverso la quale, a livello mondiale, si tenta da alcuni anni di arginare il fenomeno sensibilizzando sempre più i turisti sulla gravità dello sfruttamento sessuale

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minorile che riduce i bambini ad una vera e propria condizione di schiavitù. Infine, nel terzo capitolo, si analizza tale fenomeno in Italia, paese che si trova ai primi posti nelle classifiche mondiali di sfruttatori sessuali di minorenni nel turismo, evidenziando quanto fino ad oggi è stato fatto, a livello normativo, per contrastarne la sua diffusione e quanto rimane ancora da fare per sensibilizzare sempre più la società italiana partendo dalle istituzioni dell’istruzione (scuole medie superiori ed università) fino alle imprese turistiche e alle organizzazioni politico-sociali del settore, nel loro ruolo di depositari della coscienza civile nazionale.

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CAPITOLO I

QUADRO STORICO - GIURIDICO

1. Precedenti storici della tutela dei minori

“Storicamente la società non è mai stata particolarmente sensibile al maltrattamento dei minori. Nell’antichità erano praticati correntemente i sacrifici dei bambini e neonati destinati agli dei; dall’antica Grecia alla Cina, l’uccisione di bambini deformi o non desiderati era comunemente accettata e praticata. Nell’antica Roma l’ordinamento giuridico stabiliva il diritto di vita o di morte del pater familias sui propri figli.

Nel Medioevo il concetto di nucleo familiare, inteso come entità adatta ad offrire protezione ed educazione al fanciullo, era ben diverso da oggi, in quanto nell’ambito socio-culturale e tradizionale del tempo era normale l’allontanamento del bambino dalla famiglia in età assai precoce (verso i sette anni); da quell’età in poi i compiti educativi erano affidati ad istituzioni al di fuori della famiglia. Nella scuola, oltre che in famiglia, le pesanti punizioni corporali costituivano lo strumento pedagogico più utilizzato.” 1

“I fanciulli furono probabilmente la categoria che risentì più fortemente delle grandi trasformazioni della società europea dal XVII al XIX secolo. Il progressivo impoverimento delle classi popolari e il diffondersi dell’urbanesimo aumentarono enormemente il numero dei minori abbandonati, orfani o illegittimi, la maggior parte dei quali veniva raccolta da mendicanti e costretta

1 Fantoni L. Il minore sessualmente abusato. Vicende processuali e trattamento terapeutico,

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9

all’accattonaggio e al furto. Spesso i bambini venivano storpiati o mutilati per suscitare maggiore compassione e quindi ottenere elemosine più generose. Nel XVIII secolo l’attenzione nei confronti dell’infanzia divenne maggiore sia in Inghilterra, dove famosi romanzieri inglesi (Scott e Dickens) denunciarono il comportamento della società verso i bambini, e grazie alle loro opere venne sensibilizzata la coscienza pubblica, sia in Francia dove, in seguito alla Rivoluzione francese, la Costituzione del 1793 proclamò che “il bambino non possiede che diritti”.

Nonostante questi sviluppi, la protezione dei minori non venne attuata per ancora un secolo.

Nel ‘800 sorsero in Europa numerosi istituti per orfani e bambini abbandonati dove essi vivevano in una condizione di grave disagio psichico e fisico. Dai registri di questi istituti, si evidenziano decessi per stenti, incuria e maltrattamento fisico ogni quattro ricoverati e la denuncia di tale situazione sensibilizzò la pubblica opinione e il maltrattamento dei minori venne considerato finalmente un problema sociale.”2

La prima apparizione di una legislazione a tutela dei minori è stata alla fine dell'800 negli Stati Uniti.

“Nel 1874, per proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti del proprio patrigno, non si trovò, nel mondo americano, altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali. Ed è assai indicativo che nel 1833 la Corte Centrale Criminale di Londra condannasse un ragazzo di 9 anni all’impiccagione per aver sfondato con un bastone una vetrina; ma nel 1899, la stessa corte si mostrò più evoluta e comprensiva: per due ragazzi che

2 La tutela dei minori nella storia. Il Traguardo. 2013,

https://iltraguardo.wordpress.com/2013/04/08/la-tutela-nei-minori-nella-storia/ Consultato dicembre 1, 2017

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avevano danneggiato una porta, furono stati decisi come condanna i lavori forzati.” 3

“Nel 1899 nacque a Chicago il primo Tribunale per i minorenni favorito dalle richieste del Child Saving Movement (movimento per la salvezza dei minori) composto da "illuminati" che, osservando lo stato di abbandono di molti fanciulli nelle grandi città industriali, si interrogavano sulla necessità di intervenire a favore di quei soggetti fragili ma soprattutto dannosi per l'ordine costituito.”4

A partire dai primi del Novecento si inizia a considerare il minore soggetto di diritto e oggetto di protezione speciale in virtù del suo particolare status. “I primi passi, a livello internazionale, verso un nuovo modo di concepire il minore come soggetto di diritto, sono stati mossi nel 1912, quando durante una Conferenza di diritto privato tenutasi all'Aja fu approvata una Convenzione sulla tutela del minore, e nel 1913, anno in cui una Conferenza internazionale per la protezione dell'infanzia svoltasi a Bruxelles promosse la cooperazione internazionale in questo settore. La prima guerra mondiale interruppe, però, questo processo di rinnovamento in campo minorile, che fu ripreso alla fine della guerra con ancora più forza, soprattutto grazie all'intervento dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro)”5.

“È all’interno del sistema delle Nazioni Unite che viene sottolineata la necessità di garantire al minore la titolarità dei diritti e la loro tutela, attraverso l’adozione di una serie di documenti internazionali a partire dalla fine degli anni

3BOTARO M. ISTITUTO PER GLI STUDI SUI SERVIZI SOCIALI, L’evoluzione del diritto a

tutela del bambino. Spunti e riflessioni, 2007 http://www.istisss.it/rivista/articoli-della-rivista/levoluzione-del-diritto-tutela-del-bambino-spunti-e-riflessioni/ Consultato dicembre 1, 2017

4 TACTICAL MEDIA CREW. Controllo sociale minorile. Storia e modelli. https://www.tmcrew.org/detenuti/liberiam/minori1.htm Consultato dicembre 1, 2017

5G. Conetti, Le fonti internazionali, in P. Cendon (a cura di), I bambini e i loro diritti, Il Mulino,

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’50 e attraverso l’azione di organismi specializzati tra cui l’UNESCO, l’OMS, l’OIL. “6

“Dopo la prima guerra mondiale milioni di bambini affamati, orfani, rifugiati e sfollati furono dispersi in tutta Europa. L’inglese Eglantyne Jebb, convinta della necessità di un intervento permanente nell’interesse dell’infanzia, scrisse la prima Carta dei Diritti del Bambino, approvata il 24 settembre 1924 dall’Assemblea Generale della Società delle Nazioni con il nome

Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo. Essa conteneva i diritti

fondamentali dell’infanzia, ma non era vincolante e perse la sua validità nel 1946 con lo scioglimento della Società delle Nazioni.”7

Nel frattempo, in Italia si deve al fascismo la creazione del Tribunale penale per i minorenni, istituito per R.D. n. 1404 del 1934. Il menzionato Tribunale istituiva un vero e proprio sistema organico di giustizia minorile, con diverse norme in materia ordinamentale e penitenziaria, di personale apposito e di servizi ausiliari destinati ai minorenni devianti, disadattati, o bisognosi di protezione.

Il tribunale fu istituito per ragioni di prestigio in ambito europeo e per utilizzare uno strumento di controllo verso l'adolescenza che non era più sottoposta alle tradizionali agenzie di controllo come la famiglia patriarcale.8

Dopo la Seconda guerra mondiale le neocostituite Nazioni Unite discussero il riconoscimento della Dichiarazione di Ginevra. L’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 fece passare in secondo

6 Zanghì C., La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichielli, Torino, 2002 7 UNICED La storia dei diritti dell’infanzia, 2014

http://www.childsrights.org/documents/sensibilisation/fiches-pedagogique/2014_unicef_storia-dei-diritti-dell-infanzia.pdf Consultato dicembre 1, 2017

8 TACTICAL MEDIA CREW. Controllo sociale minorile. Storia e modelli.

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piano la necessità di strumenti legali specifici per la tutela dei diritti dei bambini.9

Nel 1959 con la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”10 vengono introdotti

alcuni principi innovativi a livello normativo riguardanti la protezione di minori, quali la necessità di affermare il diritto ad un nome e ad una nazionalità al fine di assumere uno status ben determinato nella società, condizione indispensabile per consentire al minore di crescere e sviluppare la propria personalità in un ambiente sano e sereno, quale principalmente la famiglia. Vengono inoltre adottate misure di protezione speciale al fine di tutelare il minore nei casi di gravi violazioni dei suoi diritti essenziali (sottoposizione alla tortura, trattamenti inumani e degradanti, forme di schiavitù o servitù, lavoro forzato, varie forme di discriminazione).11

Solo dopo lavori preliminari pluriennali, nel 1959 l’Assemblea Generale dell’ONU approvò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, contenente disposizioni giuridiche concrete ma non vincolanti, come il diritto ad un nome e ad una istruzione scolastica gratuita.

9 La Storia dei diritti dell’infanzia, https://www.unicef.ch/sites/default/files/attachements/unicef_fs_la-storia-dei-diritti-dell-infanzia.pdf Consultato dicembre 1, 2017

10 Risoluzione dell’Assemblea Generale 20 novembre 1959, n. 1386 (XIV)

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2. La Protezione internazionale dei diritti del fanciullo

2.1 La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Solo nel 1989 i diritti dei minorenni sono stati sanciti in una Convenzione12

internazionale vincolante.

Trent’anni dopo l’approvazione della “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo”,13

il 20 novembre 1989 a New York viene approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (Convention on the Rights of the Child - CRC) (ratificata in Italia nel 1991)14.

Questa Convenzione costituisce una raccolta di articoli internazionali organica e completa a tutela del minore, segna a livello normativo il passaggio dalla visione del bambino come oggetto di protezione, o di repressione, alla visione del bambino come soggetto, a pieno titolo, di diritti propri.15

A differenza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, per sua natura non vincolante, i principi e le norme della Convenzione tramite le leggi di ratifica sono divenuti parte integrante del diritto interno italiano. Questa Convenzione mette in evidenza non solo la necessità di rispettare la

12 La Convenzione è il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da

parte degli Stati. Ad oggi sono ben 196 gli Stati parti della Convenzione (UNICEF).

13 La traduzione italiana è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991.

L’UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese “child”, anziché con “fanciullo”, con “bambino, ragazzo e adolescente”.

14 Legge n. 176 del 1991

15 L. Squintani Protezione internazionale e diplomatica dei bambini e lotta contro lo

sfruttamento sessuale a fini commerciali. Tesi di Laurea Magistrale in Diritto Diplomatico e Consolare. Facoltà̀ di scienze politiche Università Degli Studi di Roma "La Sapienza" 2010

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personalità del minore, ma anche quella di agire attivamente per offrire al minore un aiuto e un'assistenza particolare, data la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità.16

La convenzione elenca specificatamente i singoli diritti dei fanciulli, tra cui: il diritto innato alla vita (art. 6); il diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso (art. 32); il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale (art. 34); il diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 37); il diritto al recupero fisico e psicologico ed al reinserimento sociale nel caso in cui egli sia vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento e punizione crudele (art. 39).

Oltre alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'89, si sono sviluppate altre azioni, più specificatamente orientate alla tutela dei minori rispetto allo sfruttamento e alla violenza sessuale. Fra queste vanno segnalate:

- la risoluzione n.1992/74, promossa dall’ONU, che ha redatto un Programma di Azione per la Prevenzione della Vendita di bambini, della Prostituzione Infantile e della Pornografia coinvolgente Minori, e per lo Sfruttamento del Lavoro dei Fanciulli;

- la Dichiarazione sulla Protezione dei Bambini dallo Sfruttamento Sessuale nel Turismo (1996) promossa dall'Associazione Internazionale di Trasporto Aereo (IATA); la Declaration and Agenda

for Action (D.A.A. 1996) presentata al Congresso Mondiale contro lo

sfruttamento commerciale e sessuale dei minori tenutosi a Stoccolma nell'agosto del '96. Proprio quest'ultima, la Declaration and Agenda for

Action, affronta il programma di azione pratico contro lo sfruttamento

16 Chiara Rugi, http://www.altrodiritto.unifi.it/rivista/2000/rugi/cap1.htm, 2000. Consultato

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15

sessuale minorile in toni più allarmanti, sottolineando la necessità di un coordinamento e di una cooperazione tra i vari Stati nell'attuare la prevenzione, la protezione, il recupero e la reintegrazione del bambino abusato e sfruttato sessualmente. 17

Nello specifico il primo documento internazionale in cui il turismo sessuale con minori riceve una condanna esplicita è la Dichiarazione sulla prevenzione del

turismo sessuale organizzato, firmata al Cairo nell’ottobre del 1995. Nella sua

11ª sessione l’Assemblea generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo adottò una dichiarazione sulla prevenzione del turismo sessuale organizzato. Denuncia e condanna soprattutto il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia, che costituisce una violazione dell’articolo 3418 della convenzione sui diritti

dell’infanzia, che rende necessarie severe misure giudiziarie da parte dei paesi di partenza e di arrivo del flusso turistico.

2.2 I Congressi Mondiali contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali

Dal 1996 ad oggi si sono svolti tre importanti congressi mondiali nella lotta contro lo sfruttamento sessuale:

17 Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza.

Pianeta Infanzia, questioni e documenti. Istituto degli Innocenti di Firenze. Secondo dossier di documentazione 1998

18 Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (UNICEF) Art. 34 Gli Stati parti si impegnano a

proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

1. che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; 2. che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; 3. che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a

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2.2.1 Il primo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale di Bambini e Adolescenti - Stoccolma

Nel 1996 l’Unicef ed il Governo svedese organizzarono a Stoccolma il primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali. I temi affrontati spaziavano dall’analisi dei fenomeni alla riforma delle leggi: dal turismo sessuale con minori alla pornografia infantile; la prevenzione alla riabilitazione psicologica delle vittime; dalla salute all’educazione e all’etica dei mass-media.19

Durante questa Conferenza, svoltasi nel 1996, i rappresentanti dei governi di 126 Paesi, insieme alle ONG, alla Campagna contro la prostituzione infantile legata al turismo in Asia ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and

Trafficking), all’UNICEF e ad altre agenzie delle Nazioni Unite, nonché ad altre

organizzazioni e persone interessate a livello mondiale20, pervengono ad una

Dichiarazione Finale nella quale al punto 5 si definisce lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali come l’attività che:

“comprende l’abuso sessuale da parte dell’adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spesa corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale sia come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea.”21

19S. Lorusso, A. Manna, L'abuso sessuale sui minori: prassi giudiziarie e novità normative

introdotte dalla Legge 38/2006 sulla pedopornografia, 2007.

20 B. Fiammella, L. Bruciafreddo, Pedofilia e Sfruttamento Sessuale dei Minori. Dalla

prostituzione minorile alla pedopornografia on-line, Experta Edizioni, Forlì, 2009.

21 Punto 5, Dichiarazione e Agenda per l'Azione, Primo Congresso Mondiale contro lo

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La Dichiarazione Finale della Conferenza di Stoccolma, che comprende tante altre linee guida di tutela e di prevenzione contro eventuali abusi sessuali sui bambini, può essere definita la “Carta-madre” nella lotta contro lo sfruttamento sessuale di soggetti minorenni.22

Lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori nel turismo è stato definito come «un’attività “commerciale” vera e propria che si svolge su scala internazionale.»

2.2.2 Il secondo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale di Bambini e Adolescenti-Yokohama

Cinque anni dopo, nel dicembre del 2001 si svolge il II Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali a Yokohama – Giappone nel quale gli organizzatori riutilizzano il formato del precedente congresso.

Viene affermato che il turismo sessuale coinvolgente bambini è una nuova forma di sfruttamento sessuale in espansione. Il Parlamento Europeo nella Risoluzione sull’attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia23, si sofferma su quattro punti principali al fine di avviare

una efficace lotta contro tale fenomeno che coinvolge l’infanzia:

22 M. Helfer, Sulla Repressione della prostituzione e pornografia minorile. Una ricerca

comparatistica, Cedam, Padova, 2007

23 A5-0052/2000, Risoluzione del Parlamento Europeo sulla comunicazione della

Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia (COM (1999) 262).

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a) l’adozione di una politica di lungo periodo;


b) l’assunzione di una politica specifica per l’infanzia;


c) il sostegno ad azioni di sensibilizzazione che evidenziano come il turismo sessuale che coinvolge i bambini costituisca un vero e proprio reato;

d) l’istituzione di una specifica linea di bilancio a sostegno della lotta al turismo sessuale coinvolgente l’infanzia.

Al congresso varie relazioni evidenziano come la situazione dello sfruttamento sessuale dei minorenni è in crescita a causa delle crisi socioeconomiche e che il sistema patriarcale, ancora vigente in parte del mondo, conduce a una grave discriminazione di genere, precursore di sfruttamenti sempre più cruenti. Si evidenza anche che la crescita di Internet è diventata un’arma a doppio taglio e che la rete come importante mezzo per diffondere l’informazione, l’istruzione e l’attività ludica può anche diventare un canale per incentivare la pornografia e lo sfruttamento dei minori.

Le diverse iniziative create di questo fenomeno propagato attraverso Internet, includono risposte legislative per incriminare gli abusi effettuati proprio grazie alla rete. Un certo impatto lo hanno avuto il codice di condotta degli Internet provider e la previsione di hotline ovvero un sito web, attivate al fine di ricevere denunce di abusi e per stimolare le attività di educazione per bambini, famiglie e insegnanti e per favorire la sicurezza sull’Internet. Ciò, secondo le conclusioni della conferenza di Yokohama, potrebbe essere assistito da nuove risposte tecnologiche, così come dallo sviluppo di programmi software per aiutare a filtrare o bloccare l’informazione pedofila che arriva attraverso il Web, così come infine dalla creazione di un network dei service provider di Internet che possa apparire come un partner posto a vigilanza dei servizi, per la protezione dei bambini.

Gli obiettivi del congresso furono aumentare l'impegno politico per l'attuazione del programma di azione adottato al primo congresso mondiale e riesaminare

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19

i progressi nell'attuazione di questo programma; condividere conoscenze e buone pratiche; identificare le principali aree problematiche e/o lacune nella lotta contro lo sfruttamento sessuale e rafforzare il processo di follow-up del Congresso mondiale.

2.2.3 Il terzo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale di Bambini e Adolescenti - Rio de Janeiro 2008

Sette anni dopo l’ultimo Congresso mondiale, svoltosi a Yokohama nel 2001, che si era concentrato esclusivamente sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, il Governo brasiliano, l’ UNICEF, l’ECPAT (End Child

Prostitution, Pornography and Trafficking) e il Gruppo ONG per la

Convenzione sui diritti dell’Infanzia organizzano il III Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti tenutosi a Rio de Janeiro nel 2008, invitando governi, rappresentanti della società civile, giovani e aziende private ad unirsi per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini.

Il Congresso mondiale, oltre ad occuparsi dei temi già trattati a Stoccolma e Yokohama, introduce nuove tematiche come il traffico di bambini a fini sessuali, le violazioni di bambini tramite internet, lo sfruttamento sessuale dei bambini nelle scuole e da parte di operatori impegnati in missioni di

peacekeeping e di bambini impiegati in lavori domestici.

Oltre ad analizzare le nuove sfide e le dimensioni effettive dello sfruttamento sessuale dei bambini, il III Congresso Mondiale si propone di identificare i progressi e le lacune del quadro giuridico dei Paesi parte, sottolineando l’importanza di attuare politiche transnazionali per combattere il fenomeno.

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3. I Protocolli opzionali della Convenzione dei diritti del fanciullo

A fronte dell’aumento dello sfruttamento dei bambini, la Comunità Internazionale è tempestivamente intervenuta con l’adozione di un Protocollo Opzionale alla CRC (Convention on the Rights of the Child) che incrementa il livello di protezione del fanciullo dalla vendita, dalla prostituzione e dalla pedofilia. Il Protocollo si articola sul principio fondamentale che tutti i bambini devono essere protetti e che le pratiche di sfruttamento, quali la prostituzione, la vendita e la tratta, sono di natura criminale e che per questo i responsabili devono essere identificati e puniti24.

L’ approvazione nel 2000 di questo Protocollo opzionale costituì un ulteriore progresso della tutela giuridica internazionale dei minori sfruttati sessualmente.

Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano tre protocolli opzionali, due approvati nel 2000 e il terzo nel 2011 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificati dall’Italia con legge n. 46 di 11 marzo 2002,:

- Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

- Protocollo opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini

- Protocollo opzionale sulla procedura di reclamo 25

24 Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante

bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010.

25 Questo strumento giuridico disciplina le modalità di ricorso, individuale o di gruppo, da parte

di bambini e adolescenti vittime di violazioni dei propri diritti così come sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sottoscritto nel novembre 2011 e successivamente aperto alla ratifica da parte degli Stati, il Protocollo è entrato in vigore nell'aprile 2014. UNICEF

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21

Si stabilisce per i bambini vittime di tali reati, alcune norme minime di protezione nell’ambito del procedimento penale e riconosce loro il diritto a ricevere un risarcimento. Incoraggia, il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza internazionale e l’adozione di leggi extraterritoriali, ma non prevede esenzioni dal principio della doppia punibilità (principio per il quale, affinché sia concessa la consegna del soggetto punibile, è necessario che il fatto per il quale si procede sia condannato negli ordinamenti penali di entrambi gli Stati).

Anche se il fenomeno del turismo sessuale non è identificato come un reato a sé stante nell’articolo 3 del Protocollo, vi si fa riferimento nel Preambolo26 ed

anche nell’articolo 10, che si occupa della collaborazione internazionale.27

Il “turismo sessuale” è direttamente collegato ai reati coperti dal Protocollo, visto che frequentemente comporta la prostituzione di bambini, la vendita e la pornografia riguardante bambini (spesso chi sfrutta i bambini prostituti ne filma le prestazioni). Per queste ragioni, il Comitato raccomanda agli Stati membri di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo. Fanno parte di questi sforzi la promozione di un turismo responsabile attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai turisti, e una stretta collaborazione con le imprese del turismo, le ONG e le organizzazioni della società civile.28

26 “… profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla

quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenate bambini...”, Preambolo “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.

27 Articolo 10.3 “1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la

cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali. (…)” “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.

28 Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante

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22

4. La tutela delle vittime di abusi sessuali nel diritto comunitario

L'Unione Europea ha emanato numerosi atti vincolanti e non vincolanti di natura diversa (Dichiarazioni, Comunicazioni, Risoluzioni, Raccomandazioni, ecc.), con il proposito di combattere il fenomeno dei reati sessuali a danno di minori. In particolare, tali atti, pur incentrandosi su singole problematiche (protezione, sfruttamento di minori, tratta degli esseri umani, pornografia infantile, anche a mezzo Internet, turismo sessuale, ecc.), hanno in comune il fatto di aver evidenziato punti fondamentali, come la lotta contro il turismo sessuale con minorenni e la pornografia;


Dal 1996, l’Unione europea attraverso l’elaborazione di politiche e strategie, la proposta di norme e l’istituzione di strumenti di co-finanziamento, si è impegnata in materia di tutela dei minori in tre principali settori: la pedofilia, la pedopornografia e la prostituzione minorile.

Le prime misure adottate dalla Comunità europea per far fronte a questo fenomeno possono essere così sintetizzate.

Fra il 1996 e il 2002 la Commissione europea istituisce il Programma STOP I29 e STOP II30, con lo scopo di cofinanziare azioni di promozione e scambio a

favore degli attori istituzionali e sociali coinvolti nella prevenzione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei minori, così come nella lotta contro tali fenomeni.

29 Azione Comune 96/700 GAI, in GUCE L 322 del 12/12/1996. Gazzetta ufficiale n. L 322 del

12/12/1996 pag. 0007 – 0010

30 Decisione del Consiglio 2001/514/GAI, del 28.6.2001 (GUCE L186 del 7.7.2001) Gazzetta

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23

Nel 1997, il Consiglio dell’Unione europea adotta un’azione comune 31 per la

lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, invitando gli Stati membri a riesaminare le legislazioni nazionali in queste materie e incoraggiando la cooperazione giudiziaria e la protezione delle vittime nelle procedure giudiziarie.

L’obiettivi principali erano quelli di concordare le definizioni giuridiche di “tratta di esseri umani” e “sfruttamento sessuale dei minori”, in modo da poter essere tradotti in veri reati in ciascuna legislazione nazionale, evitando così differenti interpretazioni giuridiche di stesse fattispecie e di rafforzare la cooperazione giudiziaria per migliorare la risposta repressiva.

Il punto nevralgico era, alla luce dell’esperienza pratica e del carattere transnazionale della criminalità, quello di tentare di individuare delle misure minime necessarie a garantire un’omogeneità di disciplina tra i Paesi membri dell’Unione europea per meglio contrastare un reato che nella sua intima essenza si presenta senza frontiere.

Nonostante questo il risultato non è stato efficace, sia perché troppo generica sia perché non prevede soglie minime di punibilità.32

Poiché le questioni della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini sono state tra le priorità dell'agenda politica dell'Unione Europea, sono stati registrati progressi nelle politiche e nella legislazione degli Stati membri. Tuttavia, nonostante questi sviluppi positivi, le discrepanze e le divergenze esistenti rendono difficile, in pratica, sviluppare un'efficace cooperazione giudiziaria e di applicazione della legge in questi settori. Nel preparare le presenti proposte, la Commissione ha ritenuto che il motivo principale per cui l'attuazione dell'azione comune del febbraio 1997 non ha

31 Azione comune numero 97/154 GAI del 24/02/1997 Gazzetta ufficiale n. L 063 del

04/03/1997 pag. 0002 - 0006

32 L'intervento dell'Unione Europea contro la pornografia infantile: un primo commento alla

decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003. (2004) https://www.diritto.it/materiali/penale_informatica/dottr_06.html consultato 3 aprile 2018

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raggiunto i suoi obiettivi è da ricercarsi in assenza di definizioni, incriminazioni e sanzioni comunemente adottate negli Stati membri. L'obiettivo delle attuali proposte della Commissione sulla lotta alla tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini è di porre rimedio a questa situazione insoddisfacente.33

Il Parlamento europeo, ha ribadito che il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile. Nella Risoluzione n. A5-0052/2000, relativa alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisse le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia minorile. Una decisione-quadro (2004/68/GAI del 22 dicembre 2003) che rappresenta un’ulteriore tappa nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in generale, e la pornografia minorile, in particolare. 34

Un punto importante riguarda la definizione di “bambino” che si estende fino a comprendere «ogni persona d’età inferiore a diciotto anni»35.

33 Relazione alla proposta di Decisione Quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri

umani, COM (2000) 854 finale, Bruxelles, 21 dicembre.

34 Delprete A. La tutela delle vittime di abusi sessuali nel diritto comunitario ed internazionale.

Ottobre 2013 Diritto penale in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica,

https://www.diritto.it/la-tutela-delle-vittime-di-abusi-sessuali-nel-diritto-comunitario-ed-internazionale/

Consultato febbraio 7, 2018

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25

Ulteriormente affronta il concetto di «pornografia infantile»36; definisce le figure

che rientrano nelle definizioni di “Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini” e “Reati di pornografia infantile”.37

4.1 La Convenzione di Lanzarote

La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, comunemente denominata di Lanzarote è stata discussa e approvata a Lanzarote (Spagna) il 25 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010.

Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei sexual offenders38, nonché per la tutela delle vittime.

La ratifica della Convenzione di Lanzarote costituisce il primo strumento internazionale attraverso il quale gli abusi sessuali contro i minori diventano

36 Il primo punto della lett. b) dell’art. 1 identifica come materiale illecito quello che ritrae o

rappresenta visivamente «un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica».

Il secondo punto, inoltre, fa rientrare nella definizione di materiale pornografico infantile anche il materiale che ritrae o rappresenta visivamente immagini di «una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta».

Secondo una terza ed ultima specificazione, è materiale pornografico infantile quello che ritrae o rappresenta visivamente «immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta».

37 Ai sensi dell’art. 3 della Decisione-Quadro, ciascuno Stato membro deve adottare le misure

necessarie affinché le suddette condotte intenzionali, attuate o meno per mezzo di un sistema informatico, siano rese punibili come reato, quando queste non siano autorizzate.

38 Isex offenders costituiscono una categoria eterogenea che può essere suddivisa in diverse

tipologie in base alle caratteristiche e alle motivazioni. La distinzione più significativa si ha tra stupratori e pedofili o child molester; ci sono poi le violenze inflitte da donne, quelle inflitte da giovani adolescenti e i molestatori telematici.

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26

reati, compresi quelli che hanno luogo all’interno della famiglia, con l’uso della forza, della coercizione e delle minacce.

Il ruolo fondamentale della Convenzione di Lanzarote è rappresentato dal fatto che le sue norme, una volta ratificate, portano negli ordinamenti giuridici degli Stati aderenti modifiche sostanziali al loro diritto penale che diventano lo strumento per affrontare in modo adeguato e soprattutto omogeneo, il diffondersi dei reati di pedopornografia e di pedofilia39.

Infatti, unificando la legislazione degli Stati sul tema della tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, si riesce più efficacemente a combattere questi abietti fenomeni che spesso si caratterizzano proprio per essere consumati in Stati diversi.40

Le principali disposizioni concernono lo “Statuto” del minore-testimone, la posizione della vittima nel procedimento, la necessità che l’avvio e la prosecuzione delle indagini avvenga senza ritardi ingiustificati e senza ostacoli (rappresentati dalle condizioni di procedibilità o dall’intervento della prescrizione) e la possibilità per i servizi investigativi di identificare le vittime mediante disamina del materiale pedopornografico (fotografie, registrazioni audiovisive, ecc).

4.2 La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE

La Convenzione di Lanzarote rappresenta il testo ispiratore della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

39 La c.d comunitarizzazione del diritto penale

40 Disegno di legge per la ratifica della Convenzione contro lo sfruttamento e l'abuso

sessuale,18 marzo 2010 https://www.minori.it/it/commento-Convenzione-Lanzarote consultato giugno 07, 2018

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27

L’obiettivo di tale Direttiva è garantire una legislazione più incisiva contro gli abusi
sessuali a danno dei minori; e, dunque, creare un nuovo e più efficace strumento, comune agli Stati membri dell’Unione, in grado di superarne i rispettivi limiti giurisdizionali esistenti rispetto a quelle nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale che si distinguono sempre di più per il proprio carattere “transfrontaliero”: ci si riferisce, nello specifico, a fenomeni quali la pedopornografia ed il turismo sessuale.

La direttiva armonizza circa una ventina di reati penali e fissa un elevato livello di sanzioni rispetto a quelle previste nella decisione quadro del 2004: da un lato, stabilisce delle norme minime riguardo la definizione dei reati e delle sanzioni da comminare ai rei di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; dall’altro, introduce disposizioni tese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle piccole vittime.41

Contempla anche puntuali riferimenti alla cooperazione internazionale, funzionale al contrasto di alcuni reati, spesso connotati da una dimensione transnazionale.

Tra le previsioni significative introdotte dalla direttiva, vi è senza dubbio la definizione del reato di “turismo sessuale” all’interno dell’Unione, per combattere il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno di minori diffuso attraverso l’organizzazione di viaggi ad hoc, per procurarsi rapporti sessuali a pagamento con bambini e adolescenti, verso mete lontane dove la prostituzione è legalmente riconosciuta e considerata un’attività di tipo professionale o dove, al contrario, è parte integrante di un sistema illegale. Per combattere il turismo sessuale le autorità nazionali potranno perseguire i propri cittadini che abusano di minori all’estero e organizzano viaggi a tale

41 Delprete A. La tutela delle vittime di abusi sessuali nel diritto comunitario ed internazionale.

Ottobre 2013 Diritto penale in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica,

https://www.diritto.it/la-tutela-delle-vittime-di-abusi-sessuali-nel-diritto-comunitario-ed-internazionale/

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scopo, e vietare di pubblicizzare occasioni di questo tipo. L’aumento dell’incidenza del fenomeno e l’insufficienza delle norme sull’extraterritorialità finalizzate a perseguirlo hanno fatto di recente emergere, nel panorama internazionale, l’esigenza di configurare il turismo sessuale come una fattispecie di reato autonoma. 42

La novità assoluta contenuta nella Direttiva riguarda senz’altro l’introduzione, tra le nuove figure di reato non ancora previste nel diritto dell’Unione europea in materia, del reato di adescamento di minore43 anche attraverso l’utilizzo

della rete Internet, il cosiddetto grooming on line. La direttiva rende infatti perseguibili un elevato numero di situazioni di abuso e sfruttamento sessuale di minore, tra cui quelle strettamente legate allo sviluppo ed all’utilizzo delle nuove tecnologie come, ad esempio, la visualizzazione di materiale pedopornografico tramite webcam e sulla rete. La direttiva costituisce lo strumento attraverso cui l’Unione europea risponde efficacemente alle sfide lanciate dalla rivoluzione di Internet, che ha reso la pornografia minorile ampiamente e più facilmente accessibile.44

42 Contrasto all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori: adottata dal Parlamento

europeo e dal Consiglio la nuova Direttiva 2011/92/UE. A cura di Annalisa D'Agostino in

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2012/05/27/contrasto-all’abuso-ed-allo-sfruttamento-sessuale-dei-minori-adottata-dal-parlamento-europeo-e-dal-consiglio-la-nuova-direttiva-201192ue/

Consultato febbraio 15, 2018

43 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, Articolo 6. Adescamento di

minori per scopi sessuali:

1. gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale:

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale di incontrarlo con l’intento di commettere i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

2. gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.

44 Contrasto all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori: adottata dal Parlamento

europeo e dal Consiglio la nuova Direttiva 2011/92/UE. A cura di Annalisa D'Agostino in

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http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2012/05/27/contrasto-all’abuso-ed-allo-sfruttamento-29

CAPITOLO II

LO SFRUTTAMENTO SESSUALE COMMERCIALE DI MINORI NEL TURISMO

1. Premessa terminologica

Lo Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori (SSCM) è una violazione fondamentale dei diritti dei bambini e si deve intendere ogni violenza sessuale da parte di un adulto o di un coetaneo su una persona di età inferiore ai 18 anni dietro compenso (in natura, denaro o in altre utilità) che viene corrisposto al minore o ad una terza persona. Costituisce una forma di coercizione e violenza nei confronti di un minore che viene considerato come oggetto sessuale e bene commerciale.

Sono forme di Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori la prostituzione minorile e “l’impiego” di minori per la produzione di immagini e filmati pornografici.

Tuttavia, ci sono diverse dinamiche nello Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori che caratterizzano le sue varie fasi. Una fase di reclutamento che comprende: la coercizione (famigliare/extrafamigliare; diretta/indiretta) e la tratta di persone; e le fasi di intercettazione del minore che si vale del passaparola, della pubblicità, del turismo e del grooming (off-line/on-line).

sessuale-dei-minori-adottata-dal-parlamento-europeo-e-dal-consiglio-la-nuova-direttiva-201192ue/

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In questo scenario non deve essere confuso lo Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori con l’abuso sessuale e con la pedofilia, termini che indicano violazioni di tipo sessuale nei confronti dei minori in generale.

L’etimologia del termine ab-uso indica il superamento del limite di un uso lecito (per es. medicinali, alcoolici etc., ma anche comportamenti come per es. abuso di potere, di mezzi di correzione etc.). Tuttavia, non esiste un uso lecito del corpo di un minore da parte di un adulto al fine di trarne piacere, pertanto non può esistere una soglia consentita oltre la quale si configura il reato: si tratta sempre di reato e basta.

L’uso di questo termine deriva da una errata traduzione dall’inglese “child

abuse”, formula con la quale si intendono tutte le forme di violenza e

maltrattamento nei confronti dei minori, sia sul piano fisico - compreso quello sessuale - che sul piano psicologico. 45

La Pedofilia46 si concretizza nell’interesse sessuale persistente, di almeno 6

mesi, verso bambini prepuberi, solitamente fino ad una età massima di 13 anni, che si manifesta, in individui di almeno 5 anni più grandi della vittima, che viene ritenuta come la focalizzazione parafilica, e si sviluppa tramite le fantasie, pensieri, impulsi sessuali e comportamenti.47

Essere interessati sessualmente verso minori più grandi, come quindicenni dai caratteri già sviluppati, non è un segno di pedofilia, anche se ovviamente può

45 ECPAT Italia

46 Secondo la classificazione del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2005) le

parafilie appartengono ai “Disturbi Sessuali e dell’Identità di Genere”, le cui caratteristiche essenziali sono: “Fantasie, impulsi sessuali o comportamentali ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente che riguardano:

1. oggetti inanimati;

2. la sofferenza o l’umiliazione di sé stessi o del partner; 3. bambini o altre persone non consenzienti”.

47 Nigro F. Che cos’è la pedofilia in psicologia. Ottobre 2017

http://www.igorvitale.org/2017/10/27/che-cose-la-pedofilia-definizione-in-psicologia/ Consultato giugno 12, 2018

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violare le leggi sull’età del consenso. La differenza di età ci aiuta a fare la distinzione tra la pedofilia e l’efebofilia, che invece corrisponde all’interesse sessuale verso minori che mostrano segni, anche se secondari, di pubertà, ma che non hanno ancora raggiunto la maturazione sessuale.48

Tuttavia, sebbene in ambito giuridico queste specificità siano riconosciute e quindi differenziate nell’erogazione della pena, faticano ad essere accettate dai media ed in alcuni casi anche in ambito psicologico-forense.

In particolare, sulla stampa anche per ragioni di sintesi, è possibile leggere titoli quali “sgominata banda di pedofili”. Qualora tuttavia l’episodio di cronaca faccia riferimento ad una organizzazione che gestisce sedicenni prostituite, il titolo è errato.

Una ulteriore precisazione merita l’uso dei termini, prostituzione e prostituto o prostituta quando si riferisce ad un soggetto minore di 18 anni. 49

Per quanto riguarda la prostituzione di minorenni, è necessario esaminare i termini "prostituzione volontaria" o "prostituzione autonoma", che sono usati per riferirsi a situazioni in cui ragazze, ragazzi o adolescenti dicono di aver scelto di partecipare consapevolmente alla prostituzione.

A questo proposito, va notato che, secondo la legge internazionale, il consenso è irrilevante quando si tratta di proteggere i bambini e gli adolescenti sotto i 18 anni di età da tutte le forme di sfruttamento sessuale. 50

48 Nigro F. Che cos’e la pedofilia in psicologia. Ottobre 2017 http://www.igorvitale.org/2017/10/27/che-cose-la-pedofilia-definizione-in-psicologia/ Consultato giugno 12, 2018

49Zanfrini, L. Dignità liquide. Violenze, soprusi, riscatti e speranze nelle vite dei migranti. Atti

della IV edizione della Summer School "Mobilità umana e giustizia globale”, Lo sfruttamento sessuale commerciale di minori. Contorni di un fenomeno sommerso (Y. Abo Loha) Centro Studi Emigrazione, 2014 pubblicati sulla rivista Studi emigrazione/migration studies

50 Terminology guidelines for the protection of children from sexual exploitation and sexual

abuse. Terminology Guidelines Report. English Version. ECPAT International / ECPAT Luxembourg 2016

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32

Se un adulto può decidere autonomamente di prostituirsi, ciò in nessun caso può valere per un minorenne; pertanto gli esperti del settore, per sottolineare che non può esistere consenso da parte della vittima, preferiscono utilizzare i neologismi prostituito e prostituita, a riprova del fatto che si tratta in ogni caso di induzione o costrizione.51

Per quanto riguarda la pornografia infantile il termine "pedopornografia" è stato progressivamente sostituito da altre definizioni più appropriate, come "immagini di abusi sui minori" o "materiali di abuso di minori" (dal inglese child

abuse materials). Secondo l’INTERPOL "la pornografia è un termine usato per

gli adulti che si impegnano in atti sessuali consensuali distribuiti (principalmente) legalmente al pubblico per il loro piacere sessuale. Le immagini di pedofilia non lo sono. Coinvolgono bambini che non possono e non vogliono acconsentire e che sono vittime di un crimine. Le immagini di abusi sui minori sono prove documentate di un reato in corso.

2. Premessa analitica dello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo

Il turismo sessuale con minorenni, e le storture socio-economiche che esso comporta, sono un problema sociale con risvolti52 criminali piuttosto recenti.

Per anni si è assistito infatti ad una collettiva sottovalutazione del problema da parte delle autorità nazionali di molti degli Stati esportatori dei clienti e una sostanziale tolleranza e copertura dello stesso in molte parti del mondo nei quali le scorribande dei turisti del sesso trovano vittime.

51Zanfrini, L. Dignità liquide. Violenze, soprusi, riscatti e speranze nelle vite dei migranti. Atti

della IV edizione della Summer School "Mobilità umana e giustizia globale”, Lo sfruttamento sessuale commerciale di minori. Contorni di un fenomeno sommerso (Y. Abo Loha) Centro Studi Emigrazione, 2014 pubblicati sulla rivista Studi emigrazione/migration studies

52 Il mercato del sesso minorile e il traffico dei bambini sono in mano a gruppi criminali

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33

Trattandosi di un problema sociale (e criminale) riconosciuto solo di recente, alla normale difficoltà che si ha nel descrivere un fenomeno clandestino si aggiunge quella, non meno importante, legata alla carenza di dati reperibili all’interno dei normali sistemi di classificazione delle problematiche sociali. Altra difficoltà sta poi nel fatto che il turismo del sesso è solo una delle sottoclassi di cui si compone lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei bambini.53

A livello mondiale, vi è una mancanza cronica di dati sulle violenze sui bambini che mina la comprensione del fenomeno e l'intervento di contrasto.54

Tuttavia, nel 2003 l’Ecpat Italia ha iniziato una ricerca descrittiva del cliente e dell’utilizzatore dei servizi forniti dagli sfruttatori dei minorenni costretti ad attività sessuali. Dato che la raccolta d’informazione nello scenario dello sfruttamento sessuale di minorenne nel turismo è altamente complessa, vista la natura nascosta del reato, si considera rilevante fare menzione alla metodologia utilizzata dall’ECPAT nell’ottenimento dei dati per poter capire meglio le difficoltà che si incontrano nell’affrontare questo argomento. Secondo Marco Scarpati, Presidente dell’ECPAT Italia “la ricerca si basa

fondamentalmente sull’elaborazione di materiali ottenuti direttamente dalle forze dell’ordine di alcuni paesi europei (ivi compresa l’Italia), nordamericani ed asiatici in merito ad indagini di polizia da loro eseguite, oltre che dall’archivio personale di alcuni dei collaboratori della ricerca, quali criminologi, legali e psicologi, che hanno avuto diversi contatti professionali con il mondo degli utilizzatori di minori sfruttati sessualmente.

I materiali giunti alla ricerca sono quindi di diversa tipologia e provenienza, spesso assai disomogenei e quindi non possono avere uno specifico valore

53 M. Scarpati “Il turismo insostenibile: lo sfruttamento sessuale dei minori”, Turismo al

maschile Turismo al femminile. L’esperienza di viaggio, il mercato del lavoro, il turismo sessuale, CEDAM, Padova 2005

54 UNICEF - Studio ONU sulla violenza contro i bambini – Conclusioni https://www.unicef.it/doc/283/studio-onu-sulla-violenza-contro-i-bambini-conclusioni.htm Consultato aprile 4, 2018

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34 statistico, giacché non ci si trova di fronte ad una ricerca effettuata su un campione predisposto a tal fine (cosa che però appare, di fatto, assolutamente impossibile in questa materia). I dati ottenuti, però, hanno sicuramente un valore sociologico interessante, giacché il campione in nostro possesso ha una rilevanza numerica (complessivamente ben 357 casi) e i materiali hanno permesso di effettuare analisi in ordine alla personalità dei soggetti imputati di reati inerenti allo sfruttamento sessuale dei minori. Infatti, le forze di polizia e gli studiosi, assieme ai dati numerici, hanno fornito alla ricerca materiale di elevato interesse di studio, quale ad esempio, la copia dell’hard disk del personal computer delle persone sottoposte ad indagini per reati legati allo sfruttamento sessuale di minori. In tal modo si è avuto accesso sia a racconti intimi e non predisposti per l’intervistatore (sulla cui veridicità contenutistica possono esserci spesso dei dubbi, assomigliando troppo a fantasie sessuali dello scrivente, che però appartengono certamente alla vita privata anche se a volte, solo a quella fantastica dell’indagato); sia materiale lavorato per un uso prettamente personale (quali i diari); sia ai file contenenti i resoconti di chat fra persone che si scambiavano notizie ed esperienze.

Il materiale è stato analizzato dal punto di vista numerico, al fine di valutare una possibile standardizzazione dei comportamenti del campione, e poi anche dal punto di vista qualitativo, permettendo così al ricercatore di divenire un osservatore involontario, e quindi assolutamente non visto, di momenti di intimità e di confessione del campione. Preme sottolineare che, proprio al fine di evitare possibili dubbi sulla piena conoscenza dell’età della vittima da parte del cliente (e quindi di eccezioni sulla volontarietà dell’infrazione compiuta dal cliente e sulla conoscenza della asocialità del suo comportamento), i ricercatori hanno volontariamente limitato l’analisi ai casi nei quali l’età della vittima era conosciuta ovvero essa era palesemente inferiore (dalle immagini possedute o dal racconto fattone) ai 16 anni.” 55

55 M. Scarpati “Il turismo insostenibile: lo sfruttamento sessuale dei minori”, Turismo al

maschile Turismo al femminile. L’esperienza di viaggio, il mercato del lavoro, il turismo sessuale, CEDAM, Padova 2005

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35

Nell’analizzare il fenomeno forze di polizia, autorità diplomatiche, ricercatori pubblici e privati devono confrontarsi da sempre con il medesimo problema: sono irreperibili dati statistici scientificamente dimostrabili.

Non esistono fatture per certificare i movimenti di denaro, non esistono biglietti aerei che indichino le intenzioni del turista, non esistono censimenti ufficiali dei minori prostituiti, non esistono contabilità ufficiali nei bordelli, nei siti pedopornografici, nelle dogane corrotte.

Ogni volume d’affari clandestino - dalle estorsioni agli omicidi, passando per il controllo del mercato di stupefacenti, armi, gioco d’azzardo, appalti di varia natura ed ovviamente prostituzione, sia con adulti che con minori - non ha contorni definiti.

Una valutazione di massima può essere fatta solo attraverso l’analisi approfondita delle dinamiche che generano ed alimentano il crimine. Dovendo analizzare un fenomeno sommerso, quindi, è corretto da parte di chi studia il fenomeno stesso, parlare di stime.

Fonte: Global Study Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism 2016 Mancanza di uniformità di definizioni Natura illegale e nascosta del fenomeno Dati / statistiche disaggregati Mancanza di comprensione / errata percezione del

problema Mancanza di sistemi centralizzati di raccolta dei dati Sottosegnalazioni Mancanza di ricerche /

ripetute indagini sulla popolazione Sfruttamento sessuale nel turismo FENOMENO IMMISURABILE

Figura 1. Fattori che ostacolano l'analisi quantitativa dello sfruttamento sessuale

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