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Diversi modelli di gestione a confronto: qualche esempio nel panorama internazionale

Nel presente paragrafo si metteranno in luce alcuni esempi pratici di gestione della proprietà intellettuale nei contratti pubblici, per toccare con mano quali siano le scelte in concreto compiute tra le diverse opzioni allocative che si sono illustrate a livello teorico nel paragrafo precedente.

Ci si concentrerà, in particolare, sulle organizzazioni internazionali, le quali, essendo fondamentalmente libere dai vincoli posti dal diritto antitrust e da altre legislazioni tipicamente nazionali, hanno maggiore libertà di determinare le proprie politiche di gestione in funzione degli scopi perseguiti. Le due organizzazioni che verranno prese in esame sono, in primo luogo, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO).

Premesso ciò, si deve, ora, procedere all'analisi degli approcci adottati dalle singole organizzazioni adesso elencate, a cominciare dall'Agenzia Spaziale Europea, che – è possibile anticiparlo già adesso – ha una politica basata, almeno in generale, sull'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale ai contraenti privati.

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è un'organizzazione internazionale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1975 ed ha, quali Stati membri42, i

42 Gli Stati membri dell'ESA sono “Austria, Belgio, Republica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. La Slovenia è un Membro Associato. Il Canada partecipa ad alcuni progetti in base ad un accordo di cooperazione. Bulgaria, Cipro, Malta, Lituania e Slovacchia hanno accordi di cooperazione con l'ESA. Si è in fase di

principali Paesi del continente europeo.

Nonostante ciò, tuttavia, deve precisarsi che, sebbene vi sia una tendenziale coincidenza degli Stati membri, l'ESA è un soggetto nettamente distinto dall'Unione Europea, in quanto organizzazione internazionale autonoma istituita da uno specifico e differente trattato: non esiste, pertanto, alcuna dipendenza dell'Agenzia dalle istituzioni UE, con la necessaria conseguenza che alle attività condotte dall'ESA non si applica il diritto comunitario.

Peraltro, è opportuno precisare che la reciproca indipendenza di ESA ed UE non esclude, ipso facto, la possibilità che le due istituzioni possano collaborare e dare vita a programmi comuni, come sta, ad esempio, accadendo per il progetto Galileo43, cofinanziato e cogestito dall'ESA e da

un'apposita agenzia istituita dalla Commissione europea. Programmi di tal genere, tuttavia, sono disciplinati da regole comuni, redatte d'intesa da ESA e Commissione europea, secondo lo schema che si addice ad una collaborazione tra soggetti distinti e reciprocamente autonomi.

Secondo quanto disposto dalla Convenzione di Parigi del 1975, l'Agenzia Spaziale Europea ha lo scopo di promuovere la collaborazione tra gli Stati membri nel settore della ricerca spaziale e delle relative applicazioni tecnologiche, attraverso la definizione di una vera e propria politica spaziale europea, da perseguire mediante il coordinamento delle politiche nazionali nel settore spaziale, oltre che tramite l'attivazione di programmi direttamente gestiti dall'Agenzia44.

In tale quadro, è molto importante sottolineare come, tra gli obiettivi perseguiti dall'ESA, rivesta un ruolo di primissimo piano la politica

discussione per quanto riguarda la Croazia.”. Cfr. sito istituzionale dell'ESA, al link http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/What_is_ESA.

43 Si tratta di un progetto finalizzato allo sviluppo di un nuovo e più moderno sistema di navigazione satellitare, al fine di rimpiazzare il GPS.

industriale, la quale, oltre ad essere espressamente menzionata quale strumento per l'implementazione della politica spaziale europea di cui sopra, si vede dedicato l'intero Art. VII della Convenzione, in cui si prevede che l'attività dell'Agenzia debba essere indirizzata a rafforzare e valorizzare l'industria spaziale europea, migliorandone la competitività.

Deve, inoltre, richiamarsi l'attenzione su quanto disposto dalla lett. c) dell'Art. VII, cioè che “[la politica industriale dell'Agenzia è indirizzata ad]

assicurare che tutti gli Stati membri partecipino in maniera equa, avuto riguardo alla loro contribuzione finanziaria, all'implementazione del programma spaziale europeo e del relativo sviluppo delle tecnologie spaziali; in particolare l'Agenzia deve, per lo svolgimento dei suoi programmi, nella massima misura possibile, dare preferenza alle industrie presenti in tutti gli Stati membri, le quali devono avere le massime opportunità di partecipare al lavoro di interesse tecnologico svolto dall'Agenzia”.

Dalle disposizioni fin qui menzionate, possiamo, allora, delineare i principi fondamentali cui si ispira il funzionamento dell'ESA, la quale, in buona sostanza, raccoglie fondi dagli Stati membri e, successivamente, li investe in programmi nei quali sono coinvolte le imprese che operano nel settore spaziale all'interno degli Stati membri medesimi.

Le attività dell'Agenzia, dunque, si basano sul c.d. “principio del ritorno geografico”, in base al quale i finanziamenti erogati da ogni Stato membro all'ESA devono essere – in senso lato ed in linea tendenziale – restituiti attraverso commesse date alle aziende dello Stato in questione nell'ambito dei programmi promossi dall'ESA.

Nel meccanismo appena delineato, come può facilmente evincersi, ha un ruolo di assoluta centralità l'attività di procurement svolta dall'Agenzia: data la specifica missione di politica industriale che la caratterizza, infatti, l'ESA opera principalmente mediante l'affidamento di contratti ed appalti ad aziende private.

Passando alla disamina della disciplina cui, nell'ordinamento dell'Agenzia, il procurement è assoggettato, vi sono due documenti che, più di tutti, devono essere presi in considerazione, cioè le Procurement Regulations45 e

le General Clauses and Conditions (GCC)46. Nella specie, le Procurement

Regulations hanno ad oggetto il procedimento da seguire per l'affidamento e l'eventuale modifica di contratti da parte dell'ESA, mentre le seconde hanno un focus maggiormente legato all'aspetto sostanziale, cioè alle regole che sovrintendono allo svolgimento del rapporto contrattuale, e contengono una parte interamente dedicata al regime dei diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce della breve ricognizione delle fonti appena condotta, è, ora, opportuno prendere in esame le più rilevanti disposizioni che le GCC dedicano ai diritti di proprietà intellettuale.

Al riguardo, è fondamentale fare riferimento alla Clausola 3947, che

costituisce la pietra d'angolo dell'approccio ESA alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale48: in particolare, essa prevede, quale regola generale

soggetta ad alcune limitate eccezioni, che i diritti di proprietà intellettuale debbano essere attribuiti al contraente privato.

45 ESA Procurement Regulations and Implementing Instructions, reperibili sul sito istituzionale dell'ESA al link https://download.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA-REG- 001,rev4.pdf.

46 ESA General Clauses and Conditions (GCC), Reperibili sul sito istituzionale dell'ESA al link https://esamultimedia.esa.int/docs/LEX- L/Contracts/ESA_REG_002_rev2_new_Annex1_revised.pdf.

47 ESA GCC, CLAUSE 39: OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY