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Due pronunce relative a polizze collegate ad obbligazioni Lehman Brothers

LE POLIZZE LINKED AL VAGLIO DELLA GIURISPRUDENZA

5.6 Due pronunce relative a polizze collegate ad obbligazioni Lehman Brothers

Al giudice del Tribunale di Viterbo144 è stato posto il caso di due polizze di tipo index linked stipulate nel 2001. Il cliente aveva versato 200000 euro, vedendosi restituire a scadenza 97000 euro.

La società chiamata in causa motivava la sua opposizione alla restituzione delle somme ricevute sostenendo che i contratti linked integravano sia una finalità previdenziale tipica dei contratti di assicurazione sulla vita, che una speculativa e finanziaria, essendo le prestazioni collegate ad indici di riferimento e indici azionari. Nella nota informativa era inoltre specificata l’espressione “con capitale minimo garantito a scadenza” in riferimento ad un titolo obbligazionario emesso dalla Lehman Brothers e garantito dalla stessa.

Il tribunale rilevava che le polizze linked in generale prescindono in molti casi dal garantire un risultato minimo e questo fa dubitare della loro funzione previdenziale. Il problema risultava essere di tipo ermeneutico, riguardante la piena comprensione delle clausole contrattuali.

Nelle condizioni generali di contratto la polizza veniva descritta come index linked a premio unico con prestazioni indicizzate all’andamento di un insieme di 20 titoli azionari; la società investiva gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche in un titolo obbligazionario in euro emesso da Lehman Brothers, considerato adeguatamente sicuro e negoziabile ma i cui effetti negativi secondari erano comunque addossati al contraente: il rischio di controparte risultava così essere a carico dell’assicurato. A scadenza era previsto la restituzione del capitale versato e la capitalizzazione di otto cedole annuali.

Dalle clausole appena descritte non si poteva rilevare che l’adempimento delle prestazioni della società fosse collegato all’andamento delle obbligazioni Lehman Brothers; l’ambiguità scaturiva dal fatto che, se da un lato veniva dichiarato che il titolo

92 obbligazionario era sicuro e negoziabile, tanto che eventuali effetti pregiudizievoli (probabilmente ritenuti altamente improbabili) fossero in capo al contraente, da un altro si stabiliva che la garanzia che il capitale minimo liquidabile non fosse inferiore al premio versato inizialmente.

Il tribunale riteneva fosse possibile una diversa interpretazione delle clausole, ovvero si poteva arrivare a ritenere che l’aleatorietà fosse riferibile solamente alle cedole e non al capitale iniziale, definito come garantito; il cliente poteva così essere sicuro almeno della restituzione del premio da lui versato se l’indicizzazione non avesse garantito un rendimento positivo.

Secondo il giudice era dovere di controparte sia in fase precontrattuale che in fase di pendenza del contratto formulare clausole maggiormente comprendibili che potessero essere in grado di spiegare a quali rischi andavano incontro gli investitori. Oltre alla buona fede, richiamava inoltre l’articolo 1370 c.c., secondo il quale le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto si interpretano nel dubbio a favore di chi non le ha predisposte, e l’art. 35 del codice del consumo, secondo il quale i contratti in cui tutte le clausole risultano proposte ai consumatori per iscritto, le stesse devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile: chi predispone i contratti deve definire con chiarezza quanto scrive, perché l’ambiguità è in carico a chi le predispone. Sanciva così la restituzione integrale del capitale versato.

Ancora a proposito di obbligazioni Lehamn Brothers e di interpretazione delle informazioni presenti nella documentazione contrattuale, è utile richiamare la sentenza del Tribunale di Cagliari145 nella quale la compagnia di assicurazioni convenuta si rifiutava di effettuare il rimborso del premio versato dall’assicurato, poiché la polizza in questione era ancorata e garantita da un’obbligazione Lehman Brothers, che all’epoca godeva di un buon rating.

L’opposizione della compagnia risultava infondata perché dall’esame della documentazione contrattuale emergeva chiaramente la previsione della garanzia di restituzione del capitale versato inizialmente: il capitale minimo garantito a scadenza era indicato espressamente come “il 100% del capitale iniziale”, coincidente con il premio unico, e nella nota informativa si ribadiva che la società avrebbe garantito a scadenza la somma di due importi: il capitale iniziale e la capitalizzazione di otto cedole annuali di importo variabile.

93 In caso di riscatto l’assicurato avrebbe sempre avuto diritto a due importi: il capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra la quotazione del titolo obbligazionario alla data di riscatto e il valore nominale dello stesso titolo, pari a 100; l’importo trovato sarebbe stato diminuito di 0,5 punti percentuali per il periodo mancante alla scadenza contrattuale; avrebbe anche avuto diritto a ricevere l’ammontare delle cedole non liquidate alle ricorrenze annuali precedenti, ciascuna capitalizzata per il periodo intercorrente tra la data di stacco della cedola e la data di effetto del riscatto. Nella nota era precisato che il valore di riscatto poteva risultare inferiore al capitale iniziale.

Nella descrizione del titolo obbligazionario a cui era agganciato il contratto, specificando che fosse garantito interamente dalla Lehman Brothers, veniva precisato che eventuali effetti economici negativi potevano essere ricollegati solo relativamente alle cedole annue; anche nelle “condizioni di polizza” si trovava la previsione per la quale il capitale liquidabile a scadenza sarebbe stato pari alla somma del capitale iniziale e alla capitalizzazione di otto cedole, e nella nota informativa si ricordava che eventuali avvenimenti di natura straordinaria si sarebbero potuti ripercuotere ai fini del calcolo della cedola annua.

Le informazioni risultavano quindi chiare in tutti le parti che costituivano la documentazione contrattuale.

La Corte di Cassazione146 si è soffermata sull’interpretazione del contratto per giungere alla comprensione della reale volontà intenzionale dei contraenti: il principale strumento rimane il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, quando la volontà delle parti emerge in modo chiaro ed immediato dalle espressioni adoperate e sia tale da escludere una volontà diversa.

La formulazione letterale deve essere considerata alla luce dell’intero contesto contrattuale e le clausole vanno correlate tra loro, seguendo la coordinazione richiesta dall’art. 1363 c.c., per permettere al giudice il collegamento e il raffronto delle frasi e delle espressioni per chiarirne il significato.

Qualora la comprensione letterale non lasci dubbi ad altre interpretazioni, non necessita della previsione dell’art. 1370 c.c. secondo il quale, nel dubbio, le clausole contrattuali inserite in moduli o formulari s’interpretano a favore della parte che non le ha predisposte.

94 La corte di Cagliari condannava quindi la compagnia alla restituzione del premio versato dall’assicurato e alla liquidazione delle spese processuali.