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I regolamenti Isvap n 32/2009 e n 35/

IL RECEPIMENTO DEI PRODOTTI LINKED IN ITALIA E L’EVOLUZIONE NORMATIVA

3.5 I regolamenti Isvap n 32/2009 e n 35/

La crisi economico – finanziaria globale ha influenzato l’autorità di vigilanza, oltre che per la redazione del già citato regolamento n. 29/2009, anche per quella del regolamento n. 32/2009, con la quale l’Isvap è intervenuta ridisegnando le polizze index linked: l’Autorità di vigilanza ha inizialmente perseguito l’obiettivo della limitazione dei rischi a carico degli assicurati presenti in tali contratti, mediante la previsione di requisiti minimi per i parametri di indicizzazione, rafforzando i presìdi previsti dalla normativa sugli attivi a copertura delle polizze ed escludendo alcune tipologie di indici di riferimento. In questa fase le disposizioni si sono dunque concentrate sulla sicurezza degli investimenti, attraverso la previsione di condizioni più restrittive sui soggetti emittenti, come il possesso di un merito creditizio non inferiore al rating di classe “A”. Nella seconda fase dell’intervento, con la già citata circolare n. 551/2005, l’Isvap ha voluto definire nuovi standard di trasparenza nella trasmissione delle informazioni da parte delle imprese di assicurazione, sia nella fase in corso di contratto che in quella precontrattuale, provvedimenti poi ripresi integralmente nel Regolamento n. 35/2010: basti citare come esempio l’obbligo di pubblicazione giornaliero su un quotidiano nazionale e sul proprio sito internet del valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR per le unit linked, l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet e su almeno un quotidiano di diffusione nazionale del valore dell’indice o del valore di riferimento per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento Isvap n. 32/200966, l’obbligo per le imprese di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dai contraenti in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo, il riscontro alle richieste concernenti la

65 L. Bugiolacchi, I prodotti “finanziari assicurativi”: considerazioni in tema di qualificazione giuridica e

disciplina applicabile, op. cit., p. 883.

66 Art. 26, comma 4, Regolamento IVass n. 35/2010, modificato dal provvedimento Ivass del 16 luglio 2013 n. 7: “Relativamente ai contratti index linked emessi successivamente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente”.

44 verifica degli importi delle prestazioni liquidate, per far sì che l’interessato verifichi la correttezza dei calcoli alle condizioni di assicurazione67, la comunicazione da parte dell’impresa di informazioni per iscritto ai contraenti di una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, qualora i contratti prevedano la possibilità di esercizio di opzioni, con relative indicazioni dei costi annessi e delle condizioni economiche.

Tornando al Regolamento n. 32/2009, si è stabilito che i titoli a copertura delle obbligazioni offerte non possono più rappresentare l’entità di riferimento delle prestazioni ma solamente la copertura finanziaria dell’impresa a fronte degli obblighi contrattuali; l’impresa deve inoltre assumere il rischio di insolvenza dell’emittente e non può far assumere al contraente un rischio che essa stessa non potrebbe assumere.

Le prestazioni dell’impresa di assicurazione non possono essere direttamente collegate ad attivi specifici detenuti dalla stessa impresa, ma solo ad indici azionari, obbligazionari e legati all’inflazione, caratterizzati da requisiti qualitativi ben delineati. Il divieto di ricorrere a valori di riferimento interni all’attività dell’impresa può consentire agli assicurati di monitorare in modo più semplice l’andamento degli indici e inoltre gli stessi non saranno più esposti al rischio di controparte, ma saranno esposti solamente al rischio di un andamento negativo degli indici di riferimento, rischi che possono essere comunque neutralizzati o quanto meno attenuati se l’impresa dovesse garantire la restituzione del capitale o un rendimento minimo.

Nell’ottica di un recupero dei meccanismi di tutela e di garanzia tipici dei contratti di assicurazione sulla vita, l’art. 9 stabilisce che per i contratti index linked l’impresa debba impegnarsi a liquidare prestazioni il cui valore sia connesso al rischio demografico, specificando che tale principio trova applicazione in caso di decesso dell’assicurato: in questo caso la copertura assicurativa tiene conto dell’ammontare del premio versato dall’assicurato e non più solo del controvalore del parametro di riferimento.

In questo modo l’autorità di vigilanza ha operato non solo da un punto di vista informativo, ma anche verso il recupero della protezione dell’assicurato dal rischio di investimento, e la relazione accompagnatoria al regolamento n.32/2009 afferma anche che i prodotti emessi e distribuiti debbano recuperare quelle garanzie tipiche dei contratti di assicurazione, con l’auspicio di un arricchimento dell’offerta dei prodotti

45 assicurativi finanziari capaci però di offrire coperture che valorizzino il ruolo di protezione che solitamente cercano i clienti nei servizi assicurativi.

Autorevole autore68 si auspica che se nella prassi commerciale del mercato assicurativo ci si muovesse verso un rafforzamento delle garanzie contrattualmente prestate agli assicurati, magari con la previsione di un rendimento minimo o un eventuale consolidamento dei risultati, si potrebbe assistere a un recupero di quella funzione di sicurezza che contraddistingue la causa del contratto di assicurazione sulla vita prevista dal codice civile.

Tralasciando le index linked e la relativa copertura in caso di decesso dell’assicurato, e facendo riferimento alle sole polizze unit linked, le quali negli ultimi anni hanno registrato un buon trend di crescita (a differenza delle prime) ottenendo buoni risultati in termini di vendite69, bisogna constatare che al momento non ci sono prodotti che offrano garanzie di rendimento minimo o il consolidamento del capitale70.

Come scritto sopra71 si stanno diffondendo sempre di più le polizze multiramo, prodotti che sintetizzano le caratteristiche delle polizze vita tradizionali (ramo primo del codice delle assicurazioni private) su cui c'è la garanzia di restituzione del capitale con quelle delle polizze unit linked.

Se la prassi commerciale finora è andata avanti seguendo questo trend di produzione, chi scrive dubita che almeno in un prossimo futuro possano trovare spazio contratti linked garantiti sul mercato assicurativo.