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La sottoscrizione di tutte le clausole e le clausole vessatorie

IL RECEPIMENTO DEI PRODOTTI LINKED IN ITALIA E L’EVOLUZIONE NORMATIVA

3.9 La sottoscrizione di tutte le clausole e le clausole vessatorie

Un ulteriore aspetto affrontato in alcune pronunce in ambito di polizze linked è stato quello relativo alla natura abusiva o vessatoria di alcune clausole contrattuali.

Ci si chiede se l’assicurato, al momento della stipula, conosce tutte le condizioni di contratto, o almeno sia in grado di conoscerle. Potrebbe esserlo se avesse l’interesse a studiarle o a compararle con altre condizioni presenti nei contratti di compagnie diverse. Il contratto è definito nel codice civile come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale77.

Nella realtà dei casi capita che di solito è solo una delle due parti che predispone l’accordo e l’altra non ha molti margini di trattativa, magari riesce solamente a spuntare una piccola modifica.

L’unica garanzia procedurale è la conoscibilità e l’accettazione delle clausole. Dall’art. 1341 c.c. sappiamo che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”. Il secondo comma dello stesso articolo si occupa invece delle clausole vessatorie, ovvero quel particolare tipo di clausole svantaggiose per chi ne subisce gli effetti. Sono clausole vessatorie quelle che stabiliscono “limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”; le clausole vessatorie vanno solitamente a favore di chi le predispone. È giusto puntualizzare che chi predispone il contratto possa proporre ciò che vuole, ma queste particolari clausole non hanno effetto se il contraente non le approva specificatamente per iscritto: vanno quindi approvate le singole clausole e il contratto.

50 Si sono quindi cominciati a predisporre contratti utilizzando ad esempio diciture come: “ai sensi degli art. 1341, 1342, ecc, l’utente dichiara di aver letto e approvato le clausole previste dal contratto…”, seguite da uno spazio apposito dove inserire la firma del contraente.

L’effetto indotto può essere quello di attirare l’attenzione del contraente su queste clausole, ma può anche essere quello di velocizzare l’iter di conclusione, senza che l’assicurato presti la dovuta attenzione a tali condizioni.

Il passo successivo è stata l’introduzione del codice del consumo78. Si è riconosciuto al consumatore un deficit di informazione, il fatto di non avere molto spesso le competenze specifiche a differenza della controparte che fornisce loro beni o servizi attraverso la predisposizione del contratto.

Al consumatore viene dato un periodo di tempo in cui pensare alle condizioni contrattuali e la possibilità del ripensamento. Resta il fatto che molto spesso continua a non avere la possibilità di discutere queste clausole.

Gli articoli 33 e ss. del codice del consumo trattano le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, considerando vessatorie “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Inoltre secondo l’art. 36 “le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto”.

Lo squilibrio che determina la vessatori età di una clausola deve essere significativo e riguardare i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

Esaminando alcune pronunce di tribunali, i giudici si sono soffermati in particolare su due tipi di clausole: quelle relative alla dichiarazione di ricezione della documentazione e quelle cosiddette “clausole di esclusione della garanzia assicurativa”.

In alcuni contratti le clausole erano apposte in un apposito riquadro sulla proposta di contratto; il cliente, sottoscrivendole, dichiarava di aver ricevuto la documentazione contrattuale, aver conosciuto e accettato il contenuto. In un caso79 la compagnia di assicurazioni non era riuscita a dimostrare che la clausola ritenuta vessatoria ex art. 1469 bis c.c. (ora art. 33, lett. I, cod. cons.), fosse stata oggetto di specifica trattativa, anche se la stessa era stata accettata per iscritto, mentre era anche emerso il fatto che la

78 D. lgs. n 206/ 2005.

79 Trib. Milano, 06/12/2006, in M. Bet, Le linked life policies, in Società, 2012, 3, p.326 (commento alla normativa).

51 documentazione contrattuale fosse stata consegnata al cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Il tribunale di Milano ha perciò dichiarato la nullità del contratto.

Sulla natura vessatoria di analoga clausola si sono trovati in disaccordo il Tribunale di Parma80 per il fatto che essa era stata sottoscritta dal cliente, il Tribunale di Ferrara81 che ha ritenuto la firma come una dichiarazione di avvenuta ricezione del fascicolo informativo e della sua accettazione, il Tribunale di Milano82 che, pur non esprimendosi sulla vessatorietà della clausola, ha ritenuto che la sottoscrizione della stessa non riusciva a dimostrare che la documentazione fosse stata consegnata prima della formazione del contratto o comunque precedentemente alla sottoscrizione della polizza. Le altra clausole poste sotto osservazione sono quelle di esclusione della garanzia assicurativa. Capitava che molto spesso tra la documentazione consegnata al cliente, in particolare nella scheda sintetica e nella nota informativa, venivano fornite delle informazioni in merito all’esclusione della prestazione della garanzia di restituzione del capitale versato da parte della compagnia e in merito al rischio di controparte interamente a carico del cliente. A differenza della clausole viste in precedenza, comprese nella proposta di assicurazione e collocate in un apposito riquadro, queste venivano ricomprese nella nota informativa o nella scheda sintetica e di conseguenza non erano oggetto di trattativa con il cliente né di apposita firma.

Esse presentavano la seguente dicitura: “in considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le prestazioni previste dal contratto, tra le quali la restituzione del capitale a scadenza di un ammontare pari al premio versato, non sono in alcun modo garantite dalla società83” o più chiaramente “l’impresa non fornisce alcuna garanzia di risultato minimo; quindi, in caso di insolvenza del soggetto emittente, non è esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato dal contraente84”.

Il giudizio sulla vessatorietà delle clausole di cui sopra era stata proposta da autorevole dottrina85 secondo la quale una clausola che esclude la garanzia di restituzione del

80 Trib. Parma, 04/11/2011, in www.ilcaso.it.

81 Trib. Ferrara, 7/04/2011, (inedita), in M. Bet, Le linked life policies, op. cit., p.324 (commento alla normativa).

82 Trib. Milano, 16/06/2010, (inedita), in M. Bet, Le linked life policies, op. cit., p.326 (commento alla normativa).

83 Bet Matteo, Le linked life policies, op. cit., p. 327. 84 Bet Matteo, Le linked life policies, op. cit., p. 327.

85 Salanitro, Prodotti finanziari assicurativi collegati ad obbligazioni Lehman Brothers, in Banca, borsa,

52 capitale verrebbe a configurare una limitazione di responsabilità dell’impresa di assicurazione, anche se fosse sottoscritta dal cliente.

I giudici si sono espressi proprio su quest’ultimo tema, la limitazione della responsabilità del proponente, e circa la delimitazione dell’oggetto del contratto.

Il Tribunale di Milano86 e il Tribunale di Portici87 hanno sancito il carattere abusivo e vessatorio delle clausole che pongono a carico del cliente gli effetti negativi conseguenti all’inadempienza del soggetto emittente, in quanto clausole di delimitazione di responsabilità dell’impresa di assicurazione. In quanto abusive e vessatorie sono da considerarsi nulle e come se non fossero state apposte, ai sensi degli artt. 1341 e 1469 c.c., in quanto non sottoscritte appositamente.

Per quanto riguarda la delimitazione dell’oggetto del contratto, il Tribunale di Modica88 ha affermato che la clausola di esclusione della garanzia costituiva una delimitazione dell’oggetto del contratto che non garantiva la restituzione del capitale investito, e non tanto una limitazione della responsabilità dell’impresa assicurativa.

86 E. Guffanti, Le limitazioni di responsabilità nei contratti assicurativo – finanziari, in Società, 2010, 8, p. 971 e ss.

87 Trib. Napoli, Sez. dist. Portici, 13/06/2011, in www.ilcaso.it. 88 Trib. Modica, 15/07/2011, in www.ilcaso.it.

53 CAPITOLO IV

TRA CODICE CIVILE E NORME DI COMPORTAMENTO DI IMPRESE E