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La legge risparmio, l’introduzione dell’art 25-bis nel T.u.f e il Decreto Pinza

IL RECEPIMENTO DEI PRODOTTI LINKED IN ITALIA E L’EVOLUZIONE NORMATIVA

3.3 La legge risparmio, l’introduzione dell’art 25-bis nel T.u.f e il Decreto Pinza

La legge n. 262/2005, nota come Legge Risparmio, ha operato un riconoscimento della natura finanziaria dei prodotti collegati intervenendo sul T.u.f. e introducendovi l’art. 25-bis (“prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione”) che dispone l’applicabilità di importanti regole contenute nel Testo unico finanziario a tali contratti, quando precedentemente il T.u.f. era escluso dal disciplinare i prodotti assicurativi soprattutto in tema di obblighi informativi.

Il cambio di rotta che ha testimoniato la sempre più forte correlazione tra il settore finanziario e quello assicurativo è stato rappresentato proprio dalla Legge Risparmio, che, intervenendo sulla disciplina dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, ha eliminato l'esenzione dall'obbligo di prospetto e dagli altri obblighi informativi, prevista dall'art. 100, comma 1, lett. f) del T.u.f. e, introducendo nel T.u.f. l'art. 25-bis, ha esteso alla sottoscrizione e al collocamento di tali prodotti la disciplina contenuta negli artt. 21 e 23 del T.u.f. in quanto prodotti compatibili.

Tale intervento normativo ha destato incertezze e in seguito si è resa necessaria l’emanazione di un decreto correttivo, il d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, cosiddetto Decreto Pinza recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», che ha integrato nel T.u.f., alla lettera w-bis dell’art.1, comma 1, la definizione di “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”. Si pensava fosse una disposizione definitiva, ma che tuttavia si limitava solamente a stabilire che per tali prodotti si intendono le polizze e le operazioni ricomprese nel terzo e nel quinto ramo del secondo articolo del Codice delle assicurazioni.

Inoltre il contenuto è lo stesso dell’art. 2 del Codice delle assicurazioni, ma questi contratti, essendo ricompresi nel Testo unico finanziario, risultano essere prodotti

40 finanziari assicurativi, mentre non è agevole allo stesso tempo poter comprendere se in essi può ancora trovarsi la funzione assicurativa.

È importante segnalare come l'entrata in vigore del neo introdotto art. 25-bis del T.u.f. sia stata differita al primo luglio 2007 a causa delle disposizioni secondarie emanate dalla Consob a modifica del Regolamento Intermediari.

Queste disposizioni sono state dettate dalla Consob con la Del. Consob n. 15961 del 2007 che ha esteso all'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (quando svolta dalle imprese di assicurazione o da soggetti abilitati) alcune regole di condotta già previste per lo svolgimento dei servizi di investimento (si pensi alla disciplina in materia di conflitto di interessi, agli obblighi informativi, alla valutazione di adeguatezza).

L'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f), del T.u.f. ha poi reso necessari due ulteriori interventi della Consob, al fine di rendere effettivo l'assoggettamento dei prodotti finanziari assicurativi alla disciplina dell'offerta al pubblico: con la Del. Consob n. 15915 del 2007 l'autorità di vigilanza ha introdotto nel Titolo I del Regolamento Emittenti il Capo IV, dedicato ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Successivamente, la Del. n. 16840 del 2009 ha introdotto negli allegati al Regolamento Emittenti uno schema di prospetto per l'offerta delle polizze linked.

L'obbligo di consegna del prospetto d'offerta è entrato in vigore dal 1 luglio 2007 per le sollecitazioni aventi inizio in data successiva al 30 giugno 2007 mentre, con riferimento alle sollecitazioni in corso, è stato individuato quale termine ultimo per l'adeguamento della documentazione d'offerta il 1 novembre 2007.

L’art. 25-bis introduceva quindi l’art. 21, contenente regole per la sottoscrizione e il collocamento di tali prodotti, e l’art. 23 che disciplina la fase precontrattuale, di perfezionamento ed esecuzione del contratto investimento, nonché l’offerta fuori sede. L’art.25-bis è importante anche perché ha attribuito alla Consob l’esercizio di poteri di vigilanza regolamentare, ispettiva ed informativa verso le imprese di assicurazione, in riferimento ai prodotti finanziari emessi da queste ultime.

41 3.4 Il recepimento della direttiva Mifid, il regolamento 29/2009 e i primi passi verso il recupero della funzione previdenziale delle polizze linked

La convergenza del settore assicurativo con quello finanziario è proseguito con il recepimento della direttiva Mifid (2004/39/CEE) avvenuto con il d.lgs n.164/2007 e con il regolamento Consob n. 16190/2007 recante le norme di attuazione del T.u.f. (d. lgs 58/1998).

Il regolamento prevede all’art. 83 la stessa definizione di prodotti finanziari assicurativi presente alla lettera w-bis dell’articolo 1 del T.u.f.59, e agli art. 85 e 87 che le imprese di assicurazione e i soggetti abilitati rispettino le disposizioni del regolamento Consob- Banca d’Italia nella distribuzione di tali prodotti.

Non c’è dubbio che il Codice delle assicurazioni ricomprenda nell’ambito della sua disciplina i prodotti presenti al ramo terzo dell’art. 2, ovvero le operazioni assicurative a carattere misto, finanziario e assicurativo, ma la notevole variabilità che si può riscontrare in tali prodotti, in ordine alle garanzie offerte, agli eventi della vita umana dell’assicurato, quindi in ordine al rischio demografico, pone dei dubbi relativamente alla compatibilità di tali contratti con la causa dei contratti di assicurazione presente nella definizione del codice civile, soprattutto in relazione alla componente previdenziale, che nei contratti di assicurazione sulla vita risulta essere un elemento fondamentale.

Una parte della dottrina60 ha affermato appunto che la tipologia di operazioni ricomprese nell’art. 2 del Codice delle assicurazioni non coincida con le tipologie desumibili dall’art. 1882 c.c.; un’altra61 ha evidenziato il fatto che il legislatore abbia mutato la natura del contratto di assicurazione sulla vita, ricomprendendo tra le fattispecie situazioni anomale, nell’atto di configurare quali contratti vita prodotti sostanzialmente finanziari.

59 L. Bugiolacchi, I prodotti “finanziari assicurativi”: considerazioni in tema di qualificazione giuridica e

disciplina applicabile, in Resp. Civ. e prev. 2011, 4, p. 881.

60 P. Corrias, La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, Codice delle assicurazioni e

Codice del consumo, in Resp. Civ. e prev. 2007, p. 1752.

61 Gambino, Note critiche sulla bozza del Codice delle assicurazioni private, in Giur. Comm., 2004, I, p. 1035, Bin, La trasparenza dei “prodotti” emessi dalle imprese di assicurazione tra principi generali e

42 Si è arrivati62 alla conclusione che le polizze comprese nel terzo ramo e prive del rischio demografico debbano essere qualificate come contratti innominati di investimento, in quanto sembra che ormai abbiano perso ogni connotazione assicurativa.

Il primo dubbio che nasce riguarda non tanto la disciplina applicabile al singolo contratto, ma la necessità di stabilire una compatibilità di tali prodotti con la disciplina del codice civile.

Alcune opinioni sostengono che la presenza di una componente finanziaria nei prodotti ricompresi nel terzo ramo non è tale da comportare una generalizzata inapplicabilità della disciplina del codice civile in quanto è possibile che alcuni contratti in questione siano strutturati in modo da conservare, oltre a una componente finanziaria, anche una prettamente previdenziale sufficiente a rendere applicabili le previsioni del codice63. La crisi dei mercati finanziari che ha anche comportato effetti nel settore assicurativo, ha suggerito all’Isvap di intervenire nell’ottica del recupero in tali prodotti della loro funzione di protezione del risparmio. L’art. 6 del regolamento n. 29/2009 recita infatti: “1. Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I. 2. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico”.

La crisi dei mercati finanziari del 2007, i cui effetti si sono manifestati anche nel settore assicurativo, a causa di prodotti linked collegati a titoli emessi da grandi emittenti bancari poi andati in default, ha suggerito all’Ivass di effettuare alcuni interventi nell’ottica del recupero, da parte dei prodotti linked, della loro funzione di protezione del risparmio. Il regolamento n. 29/2009 ha ribadito64 infatti la coessenzialità all’operazione assicurativa del rischio demografico, sostenendo che i contratti linked sono caratterizzati dall’impegno dell’impresa a liquidare ai propri clienti prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico, e ciò risulta essere di continuità rispetto a quanto già stabilito dalla circolare n. 332/1998, in cui veniva

62 Gambino, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice

bancaria ed assicurativa, in Ass., 2007, p. 192.

63 L. Bugiolacchi, I prodotti “finanziari assicurativi”: considerazioni in tema di qualificazione giuridica e

disciplina applicabile, op. cit., p. 882.

43 ribadita la centralità del ruolo demografico nella determinazione della prestazione dovuta dall’assicuratore, che comunque non poteva essere solamente collegata ai valori di riferimento previsti dalla polizza65.