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L’eccepita invalidità delle procure

Capitolo terzo : La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di espulsion

3.3 La giurisprudenza della Corte EDU successiva alla sentenza

3.3.2 La sentenza Sharifi e altri c Italia e Grecia

3.3.2.1 L’eccepita invalidità delle procure

I difensori dei Governi italiano e greco, com’era avvenuto nei recenti casi Hussun e Hirsi, hanno chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile per incompatibilità ratione personae, adducendo l’irregolarità delle procure.

Come precedentemente chiarito, la falsità delle procure è ritenuta da molti un espediente usato dagli Stati per sottrarsi alla trattazione del merito della causa, adducendo, a sostegno della propria tesi, lo stesso evento controverso che costituisce il fondamento delle doglianze dei migranti, e cioè l’espulsione.

Il respingimento è difatti, nei casi analizzati, la ragione principale per cui i migranti decidono di adire la Corte di Strasburgo e l’accadimento da cui derivano gli eventi pregiudizievoli della loro incolumità e del rispetto dei loro diritti.

412

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; a livello internazionale cfr. regolamento Dublino II, cit, art. 6 “Se il richiedente asilo

è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo”. Tuttavia è necessario sottolineare che il regolamento non consente ancora ai minori di proporre domanda d’asilo in un Paese a loro scelta.

Tuttavia, l’espulsione è anche, e paradossalmente, l’evento che consente agli Stati di richiedere la cancellazione della causa dal ruolo, in ragione del deterioramento dei contatti tra i ricorrenti ed i difensori, conseguenti al respingimento in luoghi di guerra o, nella migliore delle ipotesi, in centri d’accoglienza o campi profughi, come quello di Patrasso nel caso di specie, indecorosi e fatiscenti, in cui raramente è possibile contattare un avvocato o un interprete.

L’eccezione di invalidità delle procure si conferma pertanto uno strumento fondamentale in mano agli Stati, che difatti tendono a riproporre alla Corte, ogni qual volta vengano convenuti in giudizio per i casi di espulsioni collettive, ma che fortunatamente sembra aver parzialmente esaurito la sua efficacia poiché la Corte di Strasburgo ha adottato negli ultimi anni un approccio più sostanzialistico rispetto al passato413, pronunciandosi nel merito del ricorso e non lasciandosi paralizzare dall’eccezione preliminare di invalidità.

Nel caso Sharifi tuttavia, il superamento del formalismo del passato può essere rilevato solo parzialmente, poiché 31 dei 35 ricorsi dei migranti respinti sono stati cancellati dal ruolo.

Nonostante la Corte si fosse preoccupata di sottolineare, al par.131, che non intendeva ignorare la peculiarità del contesto e le numerose difficoltà che i legali e gli intermediari dovevano affrontare per contattare i migranti e raccogliere informazioni sul loro conto, aveva deciso di esaminare nel merito solo 4 dei ricorsi proposti, sostanzialmente a causa della vaghezza delle informazioni raccolte e della perdita di contatti.

Nel caso di specie, il Governo italiano aveva sostenuto che, ad eccezione di Reza Karimi414, nessuno dei ricorrenti risultava dai

413Cfr. Hussun c. Italia, cit.

414Per quanto riguarda il sig. Reza Karimi, sulla base di una nota della polizia di frontiera, il

documenti in possesso delle autorità nazionali e presumeva pertanto che i migranti che avevano adito la Corte europea avessero fornito identità false ai loro difensori.

Tale affermazione era stata contraddetta dalle dichiarazioni del Governo greco, il quale aveva dimostrato che almeno altri 3 ricorrenti avevano lasciato la Grecia alla volta dell’Italia ed erano stati respinti dai porti dell’Adriatico415.

Anche il Governo greco aveva sostenuto che molti dei ricorrenti erano sconosciuti alle autorità, in particolare sarebbero risultati dai registri in possesso del Ministero degli Interni solo 10 dei 35 ricorrenti416, ed aveva attribuito tale circostanza non a lacune nel sistema investigativo, ma al comportamento degli immigrati irregolari che viaggiano generalmente senza documenti e conferiscono identità false alle autorità.

Sulla questione era intervenuta la legale rappresentante dei migranti, Alessandra Ballerini, la quale aveva precisato che l’esistenza dei ricorrenti non poteva e non doveva essere messa in discussione, poiché si avrebbe dubitato implicitamente della veridicità delle affermazioni

identificata il 14 gennaio 2009 nel porto di Ancona, ma l' anno di nascita riportato dalle autorità,1973, non coincideva con l'anno di nascita riportato nella procura,1974.

415

Cfr. Sharifi e al. c. Italia e Grecia, cit, par. 13 e 200.

416

In particolare, i ricorrenti che risultano dai registri in possesso dei servizi dell’immigrazione greci sono Nima Rezai, il quale ha ottenuto un provvedimento di espulsione dalla Grecia verso l’Afghanistan che è stato sospeso dopo l’intervento della Corte nel giugno 2009 la quale in virtù dell’articolo 39 del regolamento ha chiesto all’Italia ed alla Grecia di soprassedere alle espulsioni dei ricorrenti; Sarpar Agha Khan il quale, dopo essere stato arrestato dalle autorità greche a causa dell’irregolarità della suo ingresso e soggiorno nella penisola ellenica, è fuggito in Italia ed è stato respinto in Grecia dove ha ottenuto un provvedimento che gli ha intimato di lasciare il territorio greco; Reza Karimi, Rahim Raximi anch’esso respinto dalle autorità italiane dopo essere fuggito dalla Grecia e destinatario come gli altri di un provvedimento di espulsione dalla penisola ellenica, Mohammad Issa Sayyed Hashemi, Gabel Omar, Nawid Kabiri ricorrente afghano respinto anch’esso dalle autorità italiane con l’odiosa aggravante a carico dell’Italia, della minore età di quest’ultimo all’epoca dell’espulsione, Nazar Mohammed Yashidi, Rahmat Wahidi, Mohamad Anif Servery di soli 13 anni, anch’esso destinatario di un provvedimento di espulsione. Tutti avrebbero ricevuto la brochure informativa senza avvalersi dei diritti in essa esplicati e tutti avrebbero ricevuto un provvedimento d’espulsione dalle autorità greche.

dei tre avvocati che avevano personalmente seguito il caso, accusandoli di falso.

Al par. 116 della sentenza sono riportate le dichiarazioni dell’avvocato, il quale aveva ribadito che “i ricorrenti hanno raccontato la loro storia personale, hanno accettato di essere intervistati e fotografati, hanno mostrato alcuni documenti di cui erano in possesso ed hanno firmato le procure in presenza del loro legale rappresentante greco e di un interprete, entrambi degni di fiducia. I fatti in questione sono incontestabili, potendo essere provati attraverso documenti ineccepibili che le testimonianze degli agenti umanitari a Patrasso e del legale rappresentante greco, Masouridou, potrebbero ulteriormente confermare”417.

La Corte aveva constatato che l’esistenza di contatti tra alcuni dei ricorrenti ed i legali era corroborata da documenti scritti418 e che, a differenza del caso Hussun, le procure non sembravano firmate da un’unica persona. Aveva tuttavia sottolineato che gli avvocati devono, non solo ottenere procure valide dai ricorrenti, ma anche mantenere i contatti durante tutta la durata del processo al duplice fine di offrire maggiori informazioni sugli interessati e sulle circostanze del caso, e di confermare in ogni fase del processo l’intenzione del ricorrente a proseguire ed ottenere soddisfazione dal procedimento.

La carenza d’interesse a proseguire la causa da parte del ricorrente può difatti indurre la Corte a cancellare dal ruolo il ricorso.

La Corte ha ritenuto necessario esaminare i ricorsi degli interessati suddividendoli in gruppi.

417Cfr. Sharifi e altri c. Italia e Grecia, cit, par. 116, traduzione dell’autrice.

418Tra i documenti in questo senso si possono citare , ad esempio : a) la lettera del centro di

accoglienza norvegese Mr. Azimi Mozamil; b) la corrispondenza tra la dottoressa Ballerini da un lato , e il centro visitatori norvegese e FEI Gorizia, d'altra parte , sul signor Reza Karimi (paragrafi 39 , 41 e 43 ) ; c ) le lettere di Mr Yasser Zaidi , che sono tutte testimonianza del suo interesse per il ricorso ( par. 42-45 ). Di tali lettere o e-mail l’autenticità non è stata contestata dai governi convenuti.

Il primo formato da ricorrenti419 che non erano mai stati citati dal loro rappresentante legale nella sua corrispondenza con la Corte.

La difesa aveva difatti ammesso in una lettera del 19 giugno 2009 di non essere in grado di fornire informazioni su tali ricorrenti.

Di un secondo gruppo di attori420 il legale rappresentante aveva fornito in un prima fase del processo le informazioni acquisite, anche se a parere della Corte vaghe ed insufficienti, ma non era stato in grado di mantenere i contatti con essi per tutta la durata del processo421.

Il terzo gruppo era formato da ricorrenti rispetto ai quali, nonostante l’avvocato avesse fornito informazioni durante tutto il processo, la Corte aveva ritenuto necessario cancellare la causa dal ruolo422.

419Al primo gruppo appartengono 8 ricorrenti ed in particolare Sardar Agha Khan, Habib

Yusufi, Shirshah Sherdil Aghsheern, Moqaddas Raheimi, Bilal Mohamed Taha, Salahuddin Chaqar, Mohamad Anif Servery et Abdul Hakim Hasani.

420Compongono il secondo gruppo 16 ricorrenti ed in particolare, Abas Rezai, Ajabdin

Akhonzada, Mohamad Sedeq Acheqzai, Ahmad Mohamad Amna, Gaber Ali Omar, Abdul Rahim Faqiri, Zamarak Amarkhel, Hasan Najibi, Abdul Nabi, Ahsanhullah Amar Khel, Rahim Rahimi, Alisina Sharifi, Nima Rezai, Mohammad Haroon Ebrahemi, Mohammad Isa Sayyed Hashemi, Nazar Mohammed Yashidi.

421La Corte fa riferimento nella sentenza al par. 128 al caso di Mohammad Isa Sayyed

Hashemi. Inizialmente la dottoressa Ballerini ha potuto dimostrare di essere in contatto con il ricorrente allegando perfino una foto del migrante ricoverato in ospedale dopo essere stato maltrattato dalla polizia greca. La difesa ha tuttavia perso i contatti in un secondo momento. Ha ad esempio affermato in una lettera inviata alla Corte il 22 dicembre 2009, che il ricorrente si trovava in Norvegia in un luogo ignoto e non era in grado di fornirne un recapito telefonico.

422La Corte specifica nella sentenza le ragioni che hanno condotto a cancellare la causa dal

ruolo esaminando la situazione individuale di ciascuno. Ad esempio per quanto concerne il sig. Malik Merzai, l’avvocato ha affermato che il ricorrente si trovava nel gennaio 2012 in Francia in attesa di conoscere l’esito della domanda d’asilo proposta alle autorità. Tuttavia l’avvocato non ha allegato alcun documento che confermi l’esistenza della richiesta d’asilo. Le stesse considerazioni valgono per il sig. Alireza Ekhlasi, il quale ha proposto domanda d’asilo in Austria ma tale richiesta non risulterebbe da alcun documento. Per quanto concerne il sig. Mustafa Said Mustafa, l’ultimo contatto che l’avvocato ha avuto con il suo assistito risale al dicembre 2009. Si tratta di un contatto indiretto, poiché la difesa ha ricevuto una lettera da un terzo intermediario e non direttamente dal ricorrente, e la cui provenienza e data non sono confermate. Analoghe considerazioni valgono per il sig. Alidad Rahimi, con il quale l’avvocato ha perso i contatti nel febbraio 2011 ed è riuscito a ristabilirli solo nel gennaio 2012. Pur tuttavia non essendo specificate le modalità attraverso le quali l’avvocato sarebbe riuscito a contattare nuovamente il suo assistito, la Corte ha dubitato della veridicità di tali informazioni. Analoghe considerazioni a proposito della presunta perdita di contatti tra

Per quanto concerne il quarto gruppo di ricorrenti, la Corte aveva constatato che essi avevano mantenuto i contatti, anche se indirettamente, con i loro rappresentanti ed avevano dunque dimostrato interesse all’esame del ricorso423.

Avendo riguardo a quanto affermato dalle parti in causa, la Corte ha ritenuto di dover cancellare il ricorso dal ruolo per i primi 3 gruppi e di affrontare nel merito solo i ricorsi dei 4 ricorrenti che componevano il quarto gruppo.

In particolare, per quanto attiene ai primi due gruppi, la Corte aveva ritenuto che non vi fossero ostacoli al mantenimento dei contatti con il loro avvocato, inoltre considerando che molti dei ricorrenti avrebbero lasciato la Grecia pochi mesi dopo l’instaurazione del ricorso, la Corte non aveva ritenuto di dover valutare nel merito la doglianza relativa alle terribili condizioni di vita nel campo profughi di Patrasso, poiché essi l’avevano abbandonato fuggendo in altri Stati europei.

Per quanto riguarda il terzo gruppo, la Corte aveva ritenuto le informazioni fornite dal rappresentante vaghe, insufficienti e non corroborate da adeguate prove ed aveva dedotto la perdita di contatti tra i ricorrenti e l’avvocato.

A proposito dei ricorrenti appartenenti a tale gruppo, la Corte non sembra aver tenuto in debito conto il drammatico contesto in cui hanno vissuto i ricorrenti.

Esaminiamo ad esempio il caso di Nawid Kabiri.

il rappresentante ed i ricorrenti valgono anche per il sig. Nawid Kabiri, Rahmat Wahidi, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, e Ahmadi.

423In particolare il sig. Reza Karimi ha intrattenuto rapporti con gli intermediari dei centri

d’accoglienza e del CIR durante tutti i suoi spostamenti in Italia, Norvegia e Afghanistan. Il sig. Yasir Zaidi ha contattato più volte il suo avvocato tramite un intermediario dell’organizzazione Melting Pot ed ha manifestato interesse al proseguimento della causa. Il sig. Mozamil Azimi si è rivolto alla Corte personalmente e successivamente tramite il suo avvocato per ottenere informazioni a proposito dell’andamento del ricorso. Infine il sig. Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari) è stato rappresentato dal proprio legale durante tutta la procedura di richiesta d’asilo in Italia.

Al ricorrente, era stata contestata l’assenza di informazioni riguardo alle modalità attraverso le quali aveva raggiunto la Francia e non era allegata alcuna prova che dimostrasse se e come sarebbe rimasto in contatto con la sua rappresentante.

A causa di tale lacuna, la Corte non ha considerato il caso di specie. Il ricorrente, minorenne all’epoca dei fatti, dopo aver raggiunto la Grecia, era partito alla volta dell’Italia, dove le autorità italiane, che negavano l’arrivo del migrante nel nostro Paese, lo avrebbero respinto.

La negazione da parte delle autorità italiane dell’arrivo di migranti irregolari poi respinti in Grecia non determina la falsità delle affermazioni del ricorrente. La difesa italiana aveva difatti ammesso la presenza nel nostro territorio di uno solo dei ricorrenti, Reza Karimi, mentre la Corte aveva constatato che altri 3 ricorrenti erano stati espulsi dalle autorità italiane.

Concludendo, sono stati cancellati dal ruolo i ricorsi dei migranti componenti i primi 3 gruppi e sono state valutate nel merito solo le richieste dei 4 ricorrenti del quarto gruppo.

Sul punto la sentenza Sharifi risulta deludente rispetto alle aspettative, poiché considerando l’approccio innovativo adottato nella sentenza Hirsi ci si sarebbe potuti attendere un atteggiamento analogamente sostanzialistico a proposito della valutazione delle procure e non formalistico, simile a quello adottato nel caso Hussun, che indica un ritorno al passato e vanifica la portata innovativa del caso Hirsi.

Cancellando il ricorso dal ruolo, la Corte ha privato i ricorrenti della giustizia sostanziale ed effettiva contenuta nella Convenzione.

Non ha valutato nel merito il refoulement diretto verso l’Afghanistan o indiretto verso la Turchia o l’Albania posto in essere dalle autorità greche.

Emblematico in tal senso è il caso di Habib Yosufi, il minorenne afghano respinto in Turchia dalla Grecia con il quale la rappresentante legale aveva perso i contatti. Il suo ricorso era stato di conseguenza cancellato dal ruolo.

Analogamente era stato cancellato dal ruolo il ricorso di Mustafa Said Mustafa, incarcerato ai confini con l’Albania in attesa di essere respinto in Afghanistan424, in violazione della misura cautelare che ex art. 39 del regolamento imponeva alla Grecia di sospendere l’espulsione dei migranti irregolari.

Per quanto concerne l’esame delle procure, sembra, a parere di chi scrive, che la Corte abbia ripartito la responsabilità della perdita di contatti tra i ricorrenti ed i legali rappresentanti, in egual misura tra i migranti ed i governi, omettendo di considerare che i primi subiscono la misura del respingimento, mentre i secondi sono i responsabili della programmazione ed attuazione dell’espulsione e sono dunque indirettamente responsabili della perdita, o peggio ancora dell’assenza, di contatti tra i migranti ed i legali rappresentanti.

Sembra interessante rilevare che tra i ricorrenti appartenenti al primo ed al secondo gruppo erano stati annoverati anche minori ai quali era stato impunemente riservato lo stesso trattamento previsto agli adulti, senza alcuna differenza o precauzione.

Dopo essere giunti illegalmente in Grecia erano stati arrestati, era stata consegnata loro una brochure informativa sui diritti degli stranieri irregolari che nell’ottica del Governo greco avrebbe dovuto fornire loro gli strumenti per proporre domanda d’asilo, ed avevano ricevuto un provvedimento di espulsione425.

424

Cfr. Sharifi e altri c. Italia e Grecia, cit, par. 21.

425Cfr. Sharifi e altri c. Italia e Grecia, cit, par.13 e 16. Sono un esempio di tale prassi

Mohamad Anif Servery e Habib Yosufi entrambi minori ed entrambi rientranti nel primo gruppo di ricorrenti cancellati dal ruolo. Habib Yosufi sarebbe addirittura stato vittima di una

In alcuni casi tali minori erano stati addirittura respinti in Turchia o direttamente in Afghanistan in palese violazione dell’articolo 39 del regolamento, in virtù del quale la Corte aveva intimato alla Grecia, su richiesta della dottoressa Ballerini, di sospendere i respingimenti.

È il caso ad esempio di Nima Rezai, il quale era stato incarcerato dalle autorità greche, alle quali aveva mostrato la misura provvisoria adottata dalla Corte il 23 giugno 2009 in virtù dell’articolo 39 del regolamento, poiché non avevano ritenuto attendibile il documento, accusando il ricorrente di falso426.

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, aveva espresso le proprie preoccupazioni per quanto concerne l’accoglienza dei minori non accompagnati in Grecia427. Durante una visita nella penisola ellenica, aveva incontrato un gruppo di migranti afghani minorenni non accompagnati ai quali non era stato garantito neppure un alloggio428.

Aveva denunciato inoltre l’assenza di sostanziali modifiche nel sistema d’accoglienza rispetto a quanto già segnalato nel 2009, non erano presenti difatti procedure adeguate per identificare né per assistere i minori che fuggivano in Grecia i quali pertanto, concludeva il Commissario, sarebbero stati “exposés à la traite, à la contrebande et à la violence raciste”429.

misura di refoulement verso la Turchia ma sia la Grecia che l’Italia negano la sua presenza nei loro territori.

426Cfr. Sharifi e altri c. Italia e Grecia, cit, par. 23.

427Cfr. Sharifi e altri c. Italia e Grecia, cit, par.99 in cui viene citato il rapporto del

Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa M. Nils Muižnieks, pubblicato il 16 aprile 2013 a seguito di una sua visita in Grecia dal 28 gennaio al 1 febbraio 2013.

428Cfr. il rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa M. Nils

Muižnieks, cit, par. 146 in cui il Commissario ha affermato “Le Commissaire est

particulièrement inquiet au sujet de la situation des migrants mineurs non accompagnés. Il a rencontré un groupe de jeunes migrants afghans dans le parc « Pediontou Areos » d’Athènes où ils s’abritent dans des conditions difficiles en l’absence de toute autre solution d’hébergement”.

429Cfr. il rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa M. Nils

3.3.2.2 Le allegate violazioni degli articoli 2, 3 e 13 della CEDU