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L’economia circolare a livello regionale

Parte I: L’importanza del contesto regolatorio

7. L’economia circolare a livello regionale

In termini generali, la posizione delle Regioni sul tema dell’economia circolare, è stata ben

rappresen-tata dalla Conferenza delle Regioni con il documento del 5 ottobre 201723, di risposta alla consultazione

sul documento di consultazione pubblica e di inquadramento e di posizionamento strategico sul tema “Verso un modello di economia circolare”, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del

Terri-torio e del Mare, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato a Luglio 2017.24

La Conferenza delle Regioni ha considerato positivamente il documento di posizionamento strategico del MATTM, ritenendolo, peraltro, in linea con quanto già fatto da molte Regioni sul tema dell’eco-nomia circolare, sia a livello legislativo e regolamentare, che a livello strategico.

23 Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la consultazione “verso un’economia circolare”: documento 17/141/CR06/C3-C5-C10-C11.

24 Link al documento “Verso un modello di economia circolare per l’Italia – Documento di inquadramento e di posizionamento strategico”:http://consultazione-econo-miacircolare.minambiente.it/sites/default/files/verso-un-nuovo-modello-di-economia-circolare_HR.pdf

E infatti molte regioni hanno già sostenuto concretamente l’uso efficiente delle risorse nei processi pro-duttivi e attuato piani e programmi per incentivare il passaggio verso l’economia circolare.

Basti pensare, ad esempio, che Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Sardegna, hanno già disciplinato il tema delle Aree Produttive ecologicamente at-trezzate (APEA) che si propone proprio di conciliare sempre di più lo sviluppo economico delle atti-vità produttive con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare attraverso la logica della simbiosi industriale.

Sempre nel documento di risposta alla consultazione pubblica indetta dal MATTM, la Conferenza delle Regioni esprime anche una serie di richieste e, in particolar modo, segnala la necessità di:

•intervenire con una revisione del quadro normativo legislativo, che risulta poco chiaro, incompleto

e a volte contraddittorio, in modo da renderlo più semplice, armonizzato e stabile nel tempo;

•intervenire sulle imprese con iniziative di formazione, promozione e ricerca e innovazione,

finaliz-zate all’industrializzazione di nuovi prodotti, e intervenire per eliminare il rischio di ostacoli od oneri inutili per le imprese;

•mettere a disposizione delle imprese che realizzano progetti innovativi, forme e tipologie di

finan-ziamenti sotto forma di strumenti finanziari;

•promuovere un’offerta formativa e azioni di sensibilizzazione dei cittadini, affinché formazione e

aspetti culturali e di coscienza collettiva divengano opportunità di sviluppo;

•creare e formare nuove figure professionali, nuove opportunità occupazionali e nuove forme di reti

commerciali contro lo spreco e il mancato riuso in ogni sua derivazione (alimentare, edile, ecc.);

•rivedere l’imposizione fiscale e il sistema degli incentivi economici, relativamente a prodotti servizi

funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’EC;

•sostenere la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e tecnologie adeguate per lo sviluppo

del-l’EC, con particolare in riferimento ai settori edilizio, delle infrastrutture e dei trasporti;

•creare reti di impresa e partenariati pubblico privati, anche mediante la creazione di collaborazioni

e trasparenza delle informazioni.

Si tratta di obiettivi evidentemente condivisibili che, uniti alle tante iniziative presenti a livello locale, legislative e non, danno la cifra di quanto il tema dell’economia circolare e del suo sviluppo si carat-terizzi per essere ampiamente condiviso da tutti i soggetti coinvolti, società, imprese, istituzioni, e ciò a prescindere dal colore politico.

7.1. Due casi di legislazione regionale in materia di economia circolare: La

legge Regionale 5 ottobre del 2015, n. 16 dell’Emilia Romagnae la

Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 del Friuli Venezia Giulia.

Un caso emblematico di legislazione in materia di economia circolare è certamente rappresentato dalla Legge Regionale dell’Emilia Romagna del 5 ottobre 2015, n. 16, recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31(disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica).

Tale provvedimento si propone, in buona sostanza, di ampliare la gestione integrata dei rifiuti, incen-tivare la ricerca per nuovi cicli produttivi e proporre una nuova visione di gestione dei rifiuti che ha altresì lo scopo di incentivare cittadini e imprese ad uno più virtuoso delle risorse disponibili.

E’ importante rappresentare, in primis, come la legge in esame abbia il pregio di citare espressamente l’economia circolare tra gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo 1. Infatti, il comma 3 del citato arti-colo 1, afferma che: “La Regione assume il principio dell’economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.”

Da ciò possiamo, innanzitutto, dedurre come lo scopo del provvedimento regionale sia puntare espli-citamente alla transizione dal modello economico lineare, a quello circolare basato sulla gestione so-stenibile delle risorse per cui vi siano sempre meno prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate.

L’Emilia Romagna, pertanto, è stata la prima regione ad aver inserito il principio dell’economia circo-lare in un provvedimento di legge e, contestualmente, ha anche identificato strumenti e procedure per realizzarla.

L’articolo 1, comma 6 della legge regionale in argomento, infatti, prevede che la pianificazione re-gionale, anche con riguardo alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, debba per-seguire una serie di obiettivi minimi fissati al 2020, ossia:

a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;

c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.

Al fine di raggiungere tali risultati la legge regionale si premura altresì di istituire un sistema di incentivi che ha come criterio base quello della minimizzazione del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Peraltro, la medesima legge stabilisce i criteri per la tariffazione puntuale e modifica la legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 relativa all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In particolare, la legge promuove le seguenti azioni (articolo 1, comma 7):

a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;

b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;

c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, anche supportando la redazione di linee guida per le imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone prassi;

d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;

e) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della pro-duzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o si-stemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione pro-capite di rifiuti non inviati a riciclaggio;

f) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di soste-gno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi in-centivanti;

g) promuovere lo sviluppo dell’impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni dif-ferenziate che per il rifiuto residuale;

h) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;

i) promuovere lo sviluppo dei centri di raccolta (CDR) in sinergia ai centri per il riuso.

legge regionale prevede che, proprio in attuazione del principio dell’economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privile-giando il recupero di materia a quello di energia (articolo 1, comma 8).

I commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo 1 dispongono poi altre forme di promozione e incentivo come quella relativa al compostaggio domestico e di comunità e la promozione dei centri comunali per il riuso e, il comma 5 contiene disposizioni in ordine alla sensibilizzazione tramite attività infor-mative ed educazionali.

Sempre in tema di economia circolare, ritroviamo nella legge regionale de quo il concetto di “sotto-prodotto”, affiancato alla collaborazione fattiva con le associazioni di categoria. Il comma 1 dell’ar-ticolo 3 dispone, infatti, che venga attivato entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato all’individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del Codice dell’ambiente , al fine di rag-giungere gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti.

Infine, sempre in relazione al confronto e alla condivisione, viene altresì istituito, ex articolo 1, comma 4 il “Forum permanente per l’economia circolare”, cui partecipano le istituzioni locali, i rappresen-tanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associa-zioni ambientaliste.

Altro provvedimento organico in materia di economia circolare è la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 del Friuli Venezia Giulia, recante la “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.”

Anche questo provvedimento, in linea con il precedente, attua i principi di economia circolare conte-nuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella logica per cui le at-tività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favoren-done l’estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo.

Nello specifico, la legge regionale in esame, in un’ottica di sviluppo del modello dell’economia cir-colare, persegue una serie di obiettivi che vanno dalla riduzione della produzione di rifiuti anche at-traverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita, all’ottimizzazione della raccolta differenziata, al recupero di materia attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti, fino

ad arrivare alla minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.

Il provvedimento si occupa anche della pianificazione e della programmazione nella logica per cui tali strumenti servono non solo a ridurre la produzione di rifiuti ma anche, e soprattutto, a favorire il riuso, la riparazione, il riciclo e, quindi, il riuso; inoltre, vengono valorizzati strumenti come gli appalti verdi nella Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement)

L’articolo 4 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, rubricato “Sviluppo e attuazione del mo-dello regionale dell’economia circolare” si propone proprio di promuovere processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali, con lo scopo di sviluppare sem-pre di più un modello e una strategia regionale per la circular economy.

Anche nel caso del Friuli Venezia Giulia, infatti,viene istituito il “Forum per l’Economia Circolare” che, in-sieme all’istituzione del Tavolo permanente per l’economia circolare, si propone di condividere le buone pratiche assieme a tutti i soggetti portatori di interessi e a monitorare gli obiettivi da raggiungere.

8. LE PROPOSTE DI TIPO REGOLATORIO PER “CHIUDERE IL CERCHIO”E