E SUL SIGNIFICATO DELL’ART. 23 DELLA COSTITUZIONE
25. Elementi di coazione al pagamento di una prestazione patri moniale, sono indubbiamente contenuti nei corrispettivi per le imprese
pubbliche che — pur non avendo carattere di monopolio fiscale — ope rano in regime di monopolio legale, come le poste e telegrafi, le ferrovie dello stato.
È evidente che il livello delle tariffe di queste imprese può essere elevato sopra il costo, per assorbire la rendita del consumatore, realiz zando un prelievo che, dal punto di vista puramente economico, appar tiene al genus delle imposte indirette di consumo. Orbene, ciò nonostante, è da notare che la determinazione delle tariffe non è compiuta dalla legge (18).
Ci si può chiedere se in tutte queste ipotesi vi sia violazione del 17 18
(17) Cfr. poi a nota (16) il caso dell'imposta «camerale» sul reddito, fissata, entro un limite minimo e un massimo, Camera per Camera, dal Mini stero, ogni anno.
(18) Il codice postale infatti ha delegato permanentemente la determina zione delle tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione per l’iuterno, al Governo che le stabilisce con decreto presidenziale emesso su proposta del Ministro delle Poste, di concerto con quello delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri (codice postale, R.D. 27 febbraio 1936, n. 643, art. 8). Le tariffe
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canone di legalità dell’art. 23 della Costituzione. A noi sembra che la ri sposta debba essere negativa, fin quando, nella fissazione delle tariffe il Ministro segue il mero principio del corrispettivo. La corrispettività e la domanda del servizio assicurano il rispetto dell’art. 23 (19). Solo se il Mi nistro si comportasse in modo da trasformare un’azienda fornitrice di servizi in un monopolio fiscale, si potrebbe affermare che vi è violazione del precetto costituzionale, nel senso che allora si preleverebbe un tri buto in senso economico (una imposta di consumo) senza base nella legge (tributo in senso economico è concetto diverso che tributo in senso giuridico, proprio perche per qualificare il tributo vero e proprio, come tale, occorre anche la presenza di un apposito elemento giuridico). Ma fintanto che si tratta di semplici tariffe aziendali, il canone di legalità risulta soddisfatto dal semplice rispetto del principio del corrispettivo.
Nel caso delle tariffe ferroviarie, l’accoglimento di questo criterio risulta facilitata: infatti la loro determinazione è compiuta, sentito il CIP che è l’organo interministeriale incaricato della fissazione di molti prezzi fondamentali, sulla base dell’analisi dei costi.
Le nostre considerazioni lo si badi — non tendono a dimostrare che l’art. 23 non si applica nell’ambito dei corrispettivi delle imprese pubbliche monopolistiche. Il fatto che si tratti di corrispettivi richiesti in regime di monopolio, fa sì che si abbia manifestazione di un potere di coazione pubblico, dall’esercizio del quale potrebbe venire ricavato,
P®.r ,i servizi postali e di telecomunicazione internazionali, sono stabilite dal Ministro delle Poste di concerto con quello per le Finanze in base alle con venzioni internazionali e ad accordi con le amministrazioni interessate (co
dice postale cit., art. 9). '
Per !a fissazione delle tariffe dei telefoni, che nei servizi interurbani sono esercitati direttamente, in monopolio, dallo Stato per mezzo dell’Azienda Auto noma per i servizi telefonici, e nei servizi urbani sono gestiti in concessione da imprese private, anche esse in regime di monopolio legale, il codice po stale (art. 232 ss.) ha delegato permanentemente il Ministro delle Poste di concerto con quello delle Finanze e in certi casi con quello dell’Industria.
Per i servizi — anche essi monopolistici — delle Ferrovie dello Stato con legge 22 dicembre 1948, n. 1456, è stato stabilito che gli aumenti e ridu zioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle FF.SS. sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei Trasporti, di concerto con i Ministri per il Bi lancio per il Tesoro, per l’Agricoltura e le Foreste, sentito il Comitato inter ministeriale dei prezzi (CIP), in seguito a deliberazione del Consiglio dei Mi nistri.
. L® tariffe per i servizi delle Ferrovie svolte dall’industria privata in re
gime di concessione, sono stabilite negli atti di concessione e non possono es sere superiori a Quelle delle Ferrovie statali. Le loro variazioni devono es- sere autorizzato dal Ministro dei Trasporti.
ni,w l19V \ e ar?0m.enta2i°ni del testo sono in linea con la tesi, sostenuta da rv ifu 0- 1 Aut°n ’ f la sotto l ’impero del vecchio statuto e sia sotto quello della Costituzione, che le « tasse» non sono soggette al principio di legalità, in ?”a" to corrisPettivi volontari. A noi è sembrato di dover accogliere, per le ria to ’d ^ m ^ H “^ 0116 dlTersa, (cfr- nota O) e pag. 9). Ma il principio,
enun-« quegli AA. per le « tasse », nel senso da essi adottato, ci sembra va-
do fin tanto che appunto si tratta di corrispettivi pagati su domanda : man cando allora una vera coazione.
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a carico dei domandanti, un prelievo coattivo. La coazione pubblica con siste nell’eliminare — giuridicamente — la concorrenza privata e quindi nel creare — giuridicamente — le premesse perché il domandante possa essere posto alla mercè dell’offerente. Ma a noi sembra che, in questo ambito, il rispetto dell’art. 23 sia assicurato quando la tariffa anche fissata da organi amministrativi, si adegua al criterio del corrispettivo, poiché allora non si ha alcun esercizio di quel potere di prelievo per il quale pure il regime di monopolio legale assicura le premesse eco nomiche.
Questo ragionamento, però lo si osservi, vale quando la coazione pubblica si esercita nelFeliminare concorrenti effettivi o potenziali, sul lato dell’offerta, ma non più quando essa si estrinseca altresì nell’im- porre al singolo di effettuare una determinata domanda (come nel caso del servizio bombole, che è imposto coattivamente, per ragioni di si curezza generale, a qualsiasi utente di bombole, anche se egli vorrebbe forse rischiare, facendone a meno, di danneggiare sè gli altri). In que sta ipotesi, vi è un ulteriore elemento di coazione. In termini econo mici, si passa dal prezzo di monopolio allo scambio coattivo. Qui il principio di legalità dell’arte 23, per essere soddisfatto richiederà qual che cosa di più, che nell’ipotesi precedente. Richiederà che la legge, nel demandare ad organi del potere esecutivo o ad organi privati il compito di fissazione delle tariffe, stabilisca pure un sistema di scelta da parte dei soggetti colpiti, per la statuizione delle somme da pagare, oppure i criteri di calcolo delle stesse. È quello che accade sia nel caso dei consorzi obbligatori, in cui il meccanismo di calcolo è sta bilito dalla legge, indicando gli organi che esprimono, in senso giu ridico proprio, il volere dei consortisti, incaricati della fissazione e sia nel caso del servizio di bombole dell’ENI. Qua la legge invero si è innanzitutto preoccupata di stabilire la rigida osservanza del prin cipio del costo, stabilendo che gli incassi non presentino eccedenza sulle spese. (Una indicazione del criterio di riparto della spesa totale, per i casi singoli, nella legge era inutile, dato che i servizi che per legge l’ENI presta, sono effettuati in modo del tutto uniforme, nei confronti delle varie bombole, sia per ragioni tecniche e sia per la disciplina che la legge dispone in questo settore). Ma questo non sarebbe bastato per il rispetto del canone di legalità dell’art. 23. Invero, quando ci si riferisce al costo del servizio obbligatorio, l’utente può non essere an cora tutelato a sufficienza, se il servizio obbligatorio stesso può essere variato, nella sua qualità e quantità, dall’ente che è incaricato di svolgerlo. Nel caso di indicazioni della legge, poco precise, nei riguardi dei compiti di un determinato ente, che è autorizzato a prelevare con tribuzioni obbligatorie per finanziarli, il criterio del costo non giova per dare al prelievo una base nella legge. Il costo infatti qui dipende da una scelta dell’ente che beneficia del prelievo: in ultima analisi, l’ente stabilisce l’altezza del prelievo. Ma nel caso del servizio bombole dell’ENI, la legge prescrive minuziosamente (e tale minuzia è stata resa necessaria dalle stesse ragioni di sicurezza pubblica che
giusti-ficano tutto l’intervento) quale debba essere il servizio prestato dal- l ’ENI. Per conseguenza, il criterio del costo dipende qui da elementi di spese rigidamente fissati nella legge. L’altezza del prelievo è stabi lita dalla legge in modo automatico, senza possibilità cbe l’utente sia onerato di una contribuzione eccedente i limiti del servizio imposto tassativamente dalla legge nei suoi confronti. Yi è solo un margine di discrezione: nei criteri con cui in concreto l ’ente pubblico attua il servizio. Ma si tratta di una attività meramente di amministrazione e non di posizione di norme, per il controllo della quale valgono gli organi di controllo amministrativo ordinari e quelli particolari, preposti al servizio obbligatorio bombole.