RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI
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4. Detto ciò, è facile rilevare l’inconsistenza delle argomentazioni addotte dalla Commissione Centrale per dimostrare l’esattezza del prin
cipio da essa affermato.
Anzitutto la Commissione Centrale appoggia la propria decisione alle istruzioni ministeriali 28 giugno 1937, n. 6200, illustrative della legge 8 giugno 1936, n. 1231, nelle quali sull’argomento si legge:
« Superfluo avvertire che, allorquando il proprietario abbia dato in affìtto all’esercente, oltre che il fabbricato, anche i macchinari, i mobili, gli attrezzi, ecc., egli sconterà l’imposta immobiliare sul canone di affitto e contemporaneamente l’imposta mobiliare sui redditi derivanti dall’af fitto dei mobili, attrezzi e macchine lavoratrici che non costituiscano impianti fissi e quindi tali da doversi conglobare nella parte immo biliare ».
Due osservazioni sono sufficienti a dimostrare la debolezza di tale argomentazione. È principio ormai consolidato che le circolari ministe riali, se vincolano gli organi amministrativi gerarchicamente dipen denti dall’autorità che le emana, non vincolano i terzi, e cioè i contri buenti, e tanto meno i giudici che sono chiamati ad applicare la legge indipendentemente dall’interpretazione che ad essa viene data dalle cir colari amministrative, le quali non costituiscono fonte di diritto obiet tivo e non hanno neanche il valore di interpretazione autentica della legge (1). Il riferimento alle istruzioni ministeriali, contenuto nella deci
ti) Per la dottrina cfr. : Gia n n in i A. D., Istit. di dir. trib., Milano, 1956,
pag. 17 e segg.; Tesoro, Principi di diritto tributario, Bari, 1938, pag. 16;
Pu gl iese M., Istituii, di dir. fin,, Padova 1937, pag. 110-111; Berlo« A., Prìn
cipi di diritto tributario, Milano 1952, pag. 42 e segg. ; Amorth, Efficacia esterna delle circolari amministrative, Riv. Dir. Fin., 1941, II, pag. 133 e segg. Per
la giurisprudenza, tra le decisioni più recenti della Corte di Cassazione, ve- fiansi: Sez. Unite 9 febbraio 1952, n. 322, Giar. lmp. Dir., 1952, n. 88; Sez. I, 28 marzo 1953, n. 825, ivi, 1953, n. 88; Sez. I, 12 ottobre 1953-7 aprile 1954, n. 1104,
L’accertamento di cui si occupa la presente vertenza riguardava, come si è detto, i mobili, ond’è che la Commissione Provinciale avrebbe dovuto con durre l ’indagine sulla esistenza o meno di un corrispettivo per essi; e non de durre a priori l ’illegittimità della tassazione, facendola derivare erroneamente dalla norma dell’art. 28 ritenendo cioè che questa determini che l ’affitto di un opificio, teatro, cinema, albergo sia soltanto ed esclusivamente soggetto alla tassazione dell’imposta fabbricati a nome del proprietario.
sione in rassegna, non ha valore giuridico e non è quindi argomento che possa sorreggere validamente la decisione stessa.
Ma a prescindere da questo rilievo di carattere preliminare, il puro e semplice riferimento alle istruzioni ministeriali, anche se ad esse potesse attribuirsi carattere di interpretazione autentica della legge, non giustifica affatto la decisione perchè, come si è detto, le istruzioni ministeriali chiaramente dicono che dovrà assoggettarsi all’imposta mo biliare quella parte del canone di locazione che compensa l’uso di mo bili, attrezzi e macchine che non costituiscano im pianti fissi, con ciò riconoscendo implicitamente che il reddito degli impianti fissi forma tutt’una cosa con il reddito della costruzione ed è quindi colpito con l’imposta immobiliare. È ovvio il rilievo che il concetto d’impianti fissi non deve nè può essere limitato a quello espresso dalla letterale dizione dell’art. 5 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e dell’art. 3 del Regola mento 24 agosto 1877, n. 4024, e cioè ai meccanismi o apparecchi inamo vibili per necessaria infissione, come mulini, cartiere, magli e simili, ai forni, alle fonderie, alle fornaci, ecc., ma deve essere adeguato al pro gresso industriale, perchè se il legislatore dell’epoca avesse potuto pre vedere le attuali forme di attività industriale ed i nuovi strumenti che si sarebbero creati per l’esercizio di esse, avrebbe sicuramente ed espres samente menzionato tra gli impianti fissi quali elementi costitutivi del l’opificio anche quei nuovi strumenti di produzione. A parte questo ri lievo d’importanza fondamentale, sta il carattere puramente esempli ficativo della elencazione contenuta nell’art. 3 del citato regolamento, che non vieta di includere tra gli elementi costitutivi degli opifici altri strumenti di produzione creati e sviluppati dal progresso.
Se gli impianti fissi formano parte integrante dell’opificio e delle costruzioni a questo assimilate, se il concetto di impianto fisso deve essere inteso, come a noi sembra, non soltanto nel senso di infissione materiale, ma di destinazione permanente che qualifica la natura del l ’immobile ed il genere d’industria cui l’immobile serve, non può ne garsi che rispetto ad un fabbricato destinato a cinema i sedili, siano essi infissi o no al suolo, la cabina di proiezione, lo schermo siano ele menti costitutivi del bene strumentale che viene definito cinema, ed il
Riv. Legisl. Fise., 1954, col. 839 e segg.; e tra le decisioni più recenti della
Commissione Centrale: 15 luglio 1950, n. 15745, Giur. Imp. Dir., 1953, n. 46; Sez. Unite 4 giugno 1952, n. 37015, Riv. Legisl. Fise., 1953, col. 664 ; 7 novembre 1952, n. 40619, Giur. Imp. Dir., 1953, n. 122.
L’art. 28 non ha fornito una nuova definizione degli opifìci, teatri, cinema, ecc. che abbia mutato il loro carattere agli effetti fiscali, ma ha solo stabilito che quando essi sono affittati, l ’affltto è soggetto alla imposta fondiaria, sempre, però, con le norme proprie di tale imposta.
Nel caso, ripetesi, si trattava di vedere se ci fosse stato o meno ed in quale misura, giusta il proposto accertamento dell’Ufficio, un corrispettivo per i
mo-reddito che da essi deriva non può non essere assoggettato allo stesso trattamento tributario del fabbricato, anzi è impossibile fare una discri minazione tra reddito derivante dal fabbricato e reddito derivante da gli impianti.
Il secondo argomento su cui poggia la decisione della Commissione Centrale è costituito da un precedente giurisprudenziale e cioè dalla decisione della stessa Commissione n. 5223 del Io maggio 1930 riguar dante l’affltto di un teatro (2).
Ma anche tale argomento non è decisivo, ed anzi non giustifica af fatto la pronuncia annotata. Anzitutto questo precedente giurispru denziale, assieme ad altri anteriori alla legge del 1936, dimostra che anche allora si discuteva sull’assimilazione dei teatri ed edifici simi lari agli opifici industriali (3); il che induce ad attribuire carattere interpretativo e non innovativo all’art. 28, 4° comma, della legge del 1936 (4). In secondo luogo tra il precedente giurisprudenziale sul quale la decisione annotata si basa ed il caso con la stessa deciso si inse risce l’art. 28 della legge del 1936 che a quel precedente toglie valore giuridico ai fini della decisione del caso in esame.
Il terzo motivo sul quale poggia la decisione è costituito dal ri lievo che l’art. 28 citato « non ha fornito una nuova definizione degli opifici, teatri, cinema, ecc. che abbia mutato il loro carattere agli ef fetti fiscali, ma ha soltanto stabilito che quando essi sono affittati, l’af fitto è soggetto all’imposta fondiaria, sempre, però, con le norme pro prie di tale imposta ». Le cose già dette rendono palese la inconsistenza di questo rilievo ai fini della decisione. Innanzi tutto, occorre osservare che l’affermazione della Commissione è in contrasto con i precedenti giurisprudenziali,, che attribuiscono alla parificazione agli opifici dei teatri, cinema, alberghi, ecc., fatta dall’art. 28, carattere innovativo, il che importa la estensione a questi immobili, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, del trattamento tributario riservato agli opifici.
(2) Oiur. Imp. Dir., 1931, n. 29.
(3) Comm. Centr. 21 luglio 1930, n. 9654, 5 novembre 1930, n. 12637, 10 di cembre 1928, n. 91131, in Oiur. Imp. Dir., rispettivamente 1931 n. 35 e n. 61 e 1929, n. 92.
(4) Per il carattere innovativo della disposizione rispetto ai cinema ve dasi Cass. Sez. Un. 17 giugno 1937, Soc. An. Immobiliare Vittoria c. Finanze,
Oiur. Imp. Dir., 1938, n. 72. In senso nettamente opposto si pronunziò la stessa
Corte di Cassazione Sez I (27 luglio 1941. n. 2417, Soc. Grande Albergo del Vesuvio c. Finanza, Oiur. Imp. Dir., 1941, n. 105) affermando che anche prima della legge del 1936 gli alberghi dovevano essere parificati agli opifici indu striali.
bili arredanti il Supereinema e trarne le naturali conseguenze sulla tassabilità di esso agli effetti mobiliari.
La decisione va, pertanto, annullata e gli atti restituiti per nuova deci sione, tenendo presenti i riportati criteri.
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In secondo iuogo la contestazione verteva non già sull’applicabilità al reddito derivante dall’affitto del cinema dell’imposta sui fabbricati, ma sul punto se potesse ammettersi una separata tassazione con l’imposta i R.M. di quella parte del canone di locazione che doveva considerarsi corrispettivo dell’uso dei mobili esistenti nel cinema, sulla cui natura la Commissione Centrale non indaga nemmeno, pur costituendo questa indagine il punto centrale della controversia.
Luigi Napolitano
COMMISSIONE CENTRALE, sez. VI, 4 luglio 1955, n. 78824.
Registro - Divisione - Forno costruito da uno dei condividenti nei locali comuni - Accessione - Prova contraria risultante da scrittura privata mancante di data certa - Invalidità.
Lo stato di pertinenza indica un modo di essere della cosa posta a ser vizio di un’altra per volontà del proprietario della cosa stessa ma non è un modo di acquisto della proprietà, per cui non può essere addotto come prova di un diritto dominicale. La proprietà di ciò che naturalmente o per opera dell’uomo si incorpora o si unisce alla cosa, viene acquistata dai proprietario dì quest’ultima per diritto di accessione, a norma deli’art. 934 del codice ci vile (1).
Vi è accessione anche quando le opere siano fatte da un terzo oppure da un condominio con materiali propri (2).
Nè vale a provocare la non avvenuta accessione il consenso dato con scrit tura privata, mancante di data certa, da parte dei condomini a che uno di essi costruisse a proprie spese e nel proprio esclusivo interesse un’opera (nella fa t tispecie un forno) sul fondo comune (3).
Tale opera va compresa nella divisione stipulata fra i comproprietari ori ginari della cosa comune (4).
Fatto. — Con atto a rogito Not. Pendola del fi giugno 1951 ì germani P a
trizio, Carlo, Menotti Arturo e Mario Capellano procedettero alla divisione di alcuni beni comuni, mediante formazione e assegnazione di quattro lotti del dichiarato valore di L. 100.000 ciascuno.
L’Ufficio del Registro di Savona con avviso di accertamento del 7 maggio 1952 notificò ai condividenti i maggiori valori presunti dall’Amministrazione
Fi-— 220 Fi-—
(1-2-3-4) L’imposta di registro e l’accessione.