• Non ci sono risultati.

Nella specie esaminata dalla Commissione Centrale era stata presentata da parte del venditore, per la registrazione, dichiarazione

RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI

— 331 Finanze locali

III. Considerazioni varie

1. Nella specie esaminata dalla Commissione Centrale era stata presentata da parte del venditore, per la registrazione, dichiarazione

di vendita di un autoveicolo con la specificazione delle caratteristi­ che d’uso (numero del telaio, numero del motore) e della provenienza; che l’autoveicolo stesso era stato venduto nello stato in cui si trovava e non ancora sottoposto al collaudo per l’immatricolazione, e che il prezzo precisato era stato interamente pagato in contanti.

La detta dichiarazione, sottoscritta dal venditore e con la firma autenticata da notaio, era stata sottoposta a registrazione con appli­ cazione dell’imposta di registro 2 % ai sensi dell’art. 2 della tariffa all. A alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 per i trasferimenti a titolo oneroso di cose mobili, sul riflesso che trattavasi di autoveicolo non collaudato, non immatricolato, non munito di licenza e non circo­ lante, dovendo il D.L.Lt. 18 giugno 1945 n. 399, contenente « modifica­ zioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti a prodursi al pubblico registro automobilistico », ritenersi applicabile

— 228 _

nunciarsi, in quanto l’art. 11 del predetto decreto legislativo del 1945, n. 899. cosi testualmente stabilisce :

« P er l’applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923 n. 3269, e suc­ cessive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di pre­ scrizione e di decadenza.

« La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alle Inten- tendenze dì finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva compe­ tenza a norma delle disposizioni vigenti».

Data la formulazione dell’art. 2 è da ritenere che le controversie di cui è parola nel 2° comma sono quelle relative all'« applicazione delle tasse previste dal presente decreto », menzionate dal comma precedente. Ma la questione che forma oggetto del ricorso in esame concerne non già la applicazione in uno o in altro modo delle tasse di cui si tratta, bensì la applicabilità di tali tasse, il da stabilire, difatti, se le fattispecie considerate siano regolate, ai fini dell’im­ posta di registro, dalle norme tributarie particolari ovvero da quelle generali contenute nella legge del registro. B, trattandosi di una controversia che non attiene soltanto all’applicazione del decreto in parola, essa non può non rien­ trare nell’orbita dell’ordinario procedimento dinanzi alle Commissioni per le imposte, ai termini dell’art. 29 del E.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 nel quale, a proposito delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, è stabilito che tutte le controversie che non si riferiscono alla determinazione del valore,

solo agli autoveicoli in generale dal momento della loro prima imma­ tricolazione in poi e ciò a norma dell’art. 2 del D.L.Lt. predetto nonché per la dizione del testo del decreto medesimo e per l ’annotazione appo­ sta alla tabella all. A annessa.

In sede di verificazione era stato elevato, invece, supplemento di imposta ritenendosi il D.L.Lt. n. 399 del 1945 applicabile a qualsiasi trasferimento di automezzo che non fosse un relitto.

Il venditore aveva quindi presentato ricorso alla Commissione pro­ vinciale deducendo che la vendita riguardava non un autocarro ma un relitto e che non poteva, pertanto, ritenersi soggetto al pagamento del­ l’imposta suppletiva.

Avendo la Commissione provinciale rigettato il ricorso, ritenendo fondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria, il ricorrente aveva interposto gravame rivolgendosi alla Commissione Centrale.

2. Nella particolare disciplina tributaria riguardante gli autovei­ coli, di cui al D.L.Lt. n. 339 del 1945 risultano ripristinate le norme sul contenzioso gerarchico in via amministrativa contenute nell’art. 143 della legge del registro n. 3269 del 1923, già abrogate in base all’art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 (v. L. Rastello, I l tributo di registro, Roma, 1955, pag. 1051). È evidente che la procedura contenziosa predetta, ripristinata in base all’art. 11 del D.L.Lt. n. 339 del 1945, riguarda uni­ camente le controversie relative all ’applicazione dei tributi sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico per conseguire le

for-229 —

relative all’applicazione della legge, sono decise In primo grado dalle commis­ sioni provinciali ed in secondo grado dalla Commissione centrale.

L’appello quindi va esaminato nel merito.

Secondo l ’Ufficio del registro, la cui tesi è stata accolta dalla Commissione provinciale i trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla imposta di registro, secondo le norme contenute nel D.L. Lgt. 18 giugno 1945, n. 339 e successive modificazioni, anche nel caso di atti che non debbano essere prodotti al pub­ blico registro automobilistico ai fini della iscrizione. La sola eccezione (prevista dall’art. 1 del decreto ora detto) concernerebbe gli autoveicoli nuovi di fab­ brica, a parte l'ipotesi di vendita di relitti, obbiettivamente non idonei, come tali, alla circolazione.

La Commissione centrale ritiene che il ricorso del contribuente sia da ac­ cogliere.

Il regime tributario disciplinato nel decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399 ebbe indubbiamente per oggetto quella particolare cosa mo­ bile che è l ’autoveicolo, in quanto destinato alla circolazione, come si evince dal riferimento alla iscrizione nel P.R.A., formalità indispensabile appunto per la circolazione. Oltre che lo stesso titolo del decreto legislativo — « Modifica­ zioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da pro­ dursi al pubblico registro automobilistico » sono indice di tale presupposto tutte le disposizioni del decreto, ed in particolare l ’art. 2 che — riferendosi agli atti indicati negli arti. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 « che devono essere prodotti per conse­ guire le formalità di iscrizione e di annoiamento nel pubblico registro

automo-malità di iscrizione e di annoiamento degli autoveicoli e, in generale cob- cerne i negozi giuridici aventi per oggetto esclusivamente gli autovei­ coli. Viceversa quando in tali atti risulti esistente anche altro negozio non soggetto allo speciale trattamento tributario di cui sopra, ma alla applicazione delle imposte di registro normali, le controversie che ven­ gono a sorgere devono ritenersi di competenza delle commissioni per le imposte (L. Rastelt.o, op. cit. loc. cit.). E al riguardo è stato affermato dalla Commissione centrale che la decisione delle controversie relative all’applicazione delle imposte sugli atti da produrre al P.R.A., per con­ seguire le formalità di iscrizione e di annoiamento spetta all’Intendente di finanza e al Ministero delle finanze secondo le rispettive competenze e che ove, però, in sede di registrazione di un atto della specie si rilevi la esistenza di un altro negozio soggetto non allo speciale trattamento tribu­ tario stabilito per gli autoveicoli ma alle ordinarie tasse di registro esso rientra, per questa parte, nella competenza ordinaria delle commissioni tributarie (Comm. Centr. 1° marzo 1950, n. 10707, Riv. giur. circolaz. e trasp. 1952, 595, con nostra nota su Controversie in materia di tasse auto­ mobilistiche e competenza ; v. pure Comm. Centr. 22 marzo 1949, n. 1578, Riv. trib. 1949, 382; 10 novembre 1951, n. 29116, Riv. legislaz. fise. 1952, 773).

Nel caso esaminato dalla Commissione Centrale nella decisione che si annota, la controversia che formava oggetto del ricorso riguardava Vapplicabilità e non l ’applicazione del tributo. In altri termini si trat­ tava di stabilire Vapplicabilità o meno dei tributi previsti dal D.L.Lt.

— 230 —

hilistico », non lascia luogo a dubbi sulla Inapplicabilità delle norme rispetto ad atti cui non debbano seguire tali iscrizioni ed annotamenti. Fra essi quelli concernenti le vendite degli autoveicoli che, secondo l ’art. 3, richiamato nell’ar­ ticolo 2, sono soggetti alle tasse stabilite nella tabella A, annessa al decreto in esame.

Per quanto concerne gli atti di trasferimento di autoveicoli non collau­ dati — come si verifica nel caso in esame — l ’applicazione delle tasse ora dette sarebbe praticamente impossibile, in quanto non sussiste il dato tecnico per la determinazione del tributo, che è commisurato, quanto agli autoveicoli, alla loro potenza e, relativamente ai rimorchi, alla portata. Ma, per le considerazioni giuridiche innanzi dette, deve applicarsi la normale imposta del due per cento, stabilita per la vendita delle cose mobili in genere dall’art. 2 della tariffa al­ legato A della legge del registro del 1923, anche nel caso di vendita di auto­ veicoli collaudati, nuovi non di fabbrica ovvero usati, sempre quando l ’acqui­ rente dichiari di non voler circolare e quindi di non aver necessità di produrre 1 atto di vendita al P.E.A. Cosi ad esempio, autoveicoli usati provenienti dal- 1 estero, quelli che abbiano circolato in tempi precedenti con immatricolazione e targature speciali (Forze armate, Corpo diplomatico, ecc.); autoveicoli, infine, ricostruiti utilizzando telaio ed altre parti fondamentali già costituenti un au­ toveicolo precedentemente immatricolato. A tali specie di autoveicoli espressa- mente fa cenno la circolare n. 90900 del 10 agosto 1945, diramata dal Ministero delle finanze per la esatta applicazione del decreto anzidetto; ed appare ovvio, alla lettura del § 2 della circolare medesima, che gli autoveicoli della specie ora

n. 339 del 1945, oppure della disposizione generale contenuta nella legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e precisamente dell’arti­ colo 2 della tariffa all. A riguardante l’imposta dovuta per i tra­ sferimenti a titolo oneroso di cose mobili. Competente, quindi, in primo grado è stata giustamente ritenuta la Commissione provinciale e la competenza apparteneva, in grado di appello, alla Commissione Cen­ trale, ai sensi dell’art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, trattandosi di controversia relativa all’applicazione della legge (v. G. Greco, I l pro­ cedimento contenzioso dinanzi alle giurisdizioni tributarie speciali, Pa­ dova, 1943, pag. 24 e segg.).

3. La disciplina tributaria per i trasferimenti di autoveicoli, di­ sposta con il D.L.Lt. n. 339 del 1945, non sembra applicabile nel caso di autoveicoli non destinati alla circolazione.

Con il D.L.Lt. predetto il legislatore, difatti, ha inteso regolare il trattamento tributario degli autoveicoli in quanto destinati a circo­ lare, come emerge dall’espresso riferimento alla iscrizione nel pubblico registro automobilistico, formalità che è imprescindibile ai fini della cir­ colazione, e dalla stessa intestazione del provvedimento legislativo; « Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti su­ gli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico». È quindi chiaro ed evidente che le disposizioni contenute nel D.L.Lt. predetto non possono trovare applicazione nel caso di atti riguardanti il trasferi­ mento di autoveicoli che non sono destinati alla circolazione, non essendo

— 231 —

accennate sono considerati in riferimento alla loro destinazione alla circolazione. È appena da rilevare che — nel caso di autoveicolo usato già immatrico­ lato — la dichiarazione di non voler circolare e quindi di non dover produrre l ’atto di trasferimento al P.R.A. dovrebbe essere preceduta dalla consegna del libretto di circolazione e della targa. Così pure non può sorgere dubbio di sorta che, ove l ’acquirente dell’autoveicolo intendesse successivamente servirsene per la circolazione, per ottenere l ’iscrizione e la licenza dovrebbe previamente cor­ rispondere la differenza fra la somma dovuta per l ’iscrizione dell’autoveicolo, ai sensi del decreto n. 399 del 1945, e quella precedentemente corrisposta sul­ l ’atto del trasferimento nella misura del 2 % del prezzo. Dovranno, in altre parole, applicarsi le stesse disposizioni stabilite dalla finanza con circolare n. 91132, del 2 aprile 1946, per l ’ipotesi di vendita di relitti, ove essi siano stati riparati al fine di essere utilizzati per la circolazione.

Ma se l ’acquirente intende usare dell’automezzo per esperimenti o utiliz­ zazione da fermo, o tenerlo per collezione, o per ricordo, o — come spesso può verificarsi — vuole smontarlo per servirsi delle singole parti, oppure se vuole circolare con esso nell'ambito della sua proprietà privata, non è tenuto a pagare l’imposta stabilita in relazione ai mezzi destinati alla circolazione.

È del tutto inconferente il richiamo, nella decisione impugnata, allo spi­ rito informatore del decreto il quale anzi — per le ragioni dette -— induce alla soluzione accolta da questo Collegio. Così pure è privo di significato giuridico il riferimento generico, contenuto nell’art. 11 del decreto n. 399, alle disposi­ zioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

i detti atti soggetti a iscrizioni e ad annotamenti nel pubblico registro automobilistico.

4. L’inapplicabilità delle norme di cui al D.L.Lt. n. 399 del 1945 è poi, in particolare, di piena evidenza per gli autoveicoli non sottoposti a collaudo essendone inibita la circolazione e non potendo desumersi, per mancanza dei necessari dati, elementi di carattere tecnico praticamente necessari e indispensabili ai lini della determinazione del tributo con riferimento, in particolare, alla potenza (Tabella A, lettera B ) e alla portata (Tabella A, cit. lettera C).

Deve, quindi, nella detta situazione, applicarsi la normale imposta del 2 %, stabilita per la vendita delle cose mobili in genere dall’art. 2 della Tariffa all. A alla legge del registro n. 3269 del 1923 e ciò pure, come esattamente è stato affermato dalla Commissione Centrale nella pro­ nuncia che precede, nel caso di autoveicoli collaudati, nuovi non di fab­ brica, ovvero usati, sempre però quando l ’acquirente dichiari espressa- mente di non volere circolare non essendo quindi obbligato, a seguito della presentazione della dichiarazione, a produrre l’atto di vendita al pubblico registro automobilistico e a far procedere agli adempimenti inerenti e conseguenti (v. circolare 10 agosto 1945, n. 90960 del Ministero delle finanze).

Naturalmente, al fine di evitare o prevenire ogni abuso la di­ chiarazione predetta deve essere preceduta dalla consegna del libretto di circolazione e della targa salvo, poi, nel caso di successiva

ne-fatti, stabilisce al 1» comm» oln<’ ■ 1 art-

in-supplemento d ’imposta. Omissis. * * P aite 6 dlclllara non dovuto «

cessità di impiego dell’autoveicolo con destinazione alla circolazione a provvedere, per come la Commissione Centrale Ha avverti o Ter il pagamento della differenza tra il tributo da ™ ■ a' vertlt0> Per del D L L t n TiQ del iq4(? * l 7 tributo da corrispondere ai sensi all A a lla i ' 3 1 1945 e 11 tributo versato ai sensi dell’art. 2 Tariffa all. A alla legge di registro nella misura del 2 % del prezzo e ciò a uà lo

s s :

iz z

si

r ac‘r en

“ <iuisa ai ^ v ,;gs » 0" t

'le] Ministero ‘<V' C‘" 0l*re 2 aPrile m 6 - » » 3 Consegue, quindi, dall’anzidetto che irli atti di , .