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Trascurando le questioni attinenti alla determinazione della pena da prendere per base del computo, in quanto esse interessano i delitti

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5. Trascurando le questioni attinenti alla determinazione della pena da prendere per base del computo, in quanto esse interessano i delitti

e non le contravvenzioni per le quali v’è unicità di termini, è da ricor­ dare ancora che il decorso della prescrizione può essere sospeso o inter­ rotto.

È sospeso quando intervengano cause di sospensione del procedi­ mento penale imposte da particolari disposizioni di legge o da questione deferita ad altro giudizio o di autorizzazione a procedere: in questo caso si determina una stasi ed il tempo precedentemente trascorso si somma a quello trascorso dopo la data in cui è cessata la causa di so­ spensione (art. 159 c. pen.); è interrotto quando siano intervenuti il de­ creto o la sentenza di condanna non irrevocabili, il mandato ad ordine di

essendo pacificamente ammessa rinapplicabilità d’ufficio delle pene pecuniarie e delle sopratasse, sanzioni non aventi carattere penale. Si veda in merito, per tutti, Sp i n e l l i, La repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, 3a ed.,

Padova, 1954, pag. 151.

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fonto, fattura, quietanza ecc.) e che l ’art. 20 lettera c) del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452, modificativo dell’art. 32 della legge 19 giugno 1940, prevede la Ipotesi in cui su detto documento sia stato indicato un corrispettivo inferiore a quello riscosso o pattuito.

Ora, nel caso, agli imputati era stato contestato di avere evaso l’imposta sull’entrata di L. 5.900.000, facendo figurare sulla fattura che il prezzo di

com-cattura o di arresto o di comparizione o di accompagnamento, l ’interro­ gatorio reso dinanzi all’A.Cr., la sentenza di rinvio a giudizio o il decreto di citazione. In questi casi si determina una frattura nel decorso legale del tempo e la prescrizione interrotta comincia a decorrere ex novo dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi la prescrizione ricomincia dall’ultimo di essi; ma, nell’un caso e nell’altro, i termini del- l’art. 157 del codice penale non possono essere prolungati oltre la metà (art. ICO c. peli.). Il tempo massimo per prescrivere, in caso di interru­ zione, è dunque di 4 anni e 6 mesi per le contravvenzioni punibili con la pena dell’arresto e di 2 anni e 3 mesi per quelle punibili con la sola pena dell’ammenda previste da leggi non aventi carattere tributario. En­ trambi gli istituti presentano rilevante interesse fiscale perchè nello spe­ ciale diritto si presentano cause particolari di sospensione o interru­ zione della prescrizione o cause comuni con particolare configurazione.

Nella seconda delle sentenze annotate si pone, ad esempio, la que­ stione dell’oblazione perchè, mentre l ’art. 159 c. pen. richiede per la sospensione della prescrizione che essa sia « imposta da una particolare disposizione di legge », l’art. 53 delle legge 7 gennaio 1929, n. 4 si limita a stabilire che « il dibattimento è rimandato » quando sia presentato un certificato finanziario che attesti l’avvenuta presentazione della domanda di oblazione. Ma la S.C.O., a Sezioni Unite, nella sentenza, 14 novembre 1953, n. 25, Brusadelli (8) ricordata nella seconda sentenza, ha perspicua­ mente deciso che la sospensione si verifica ope legis per il fatto della pre­ sentazione della domanda di oblazione, così come deve intendersi sospeso il procedimento ogni qualvolta « il Pubblico Ministero sia per disposizione di legge impedito di accertare il reato e di perseguitarne l’autore » (9). Per quanto concerne l’interruzione della prescrizione è da ricordare che tale efficacia ha anche il decreto penale intendentizio di cui agli arti­ coli 36 e segg. della legge n. 4 del 1929 (10).

(8) In Bìv. Leg. fise., 1954, col. 576 e segg.

(9) La decisione presenta notevole interesse in materia di tributi diretti, per i quali, normalmente (eccettuati cioè i casi di frode, ex art. 35 legge 5-1-1956, n. 1) l’azione penale ha corso dopo che l ’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo (art. 21, u.c., legge 7-1-1929, n. 4). Si tratterebbe, peraltro, più che di sospensione, di mancato esercizio dell’azione penale, almeno fino a quando la controversia non sia portata di­

nanzi alle Commissioni tributarie. In senso contrario vedasi Contento, Brevi

note cit., in Riv. Triti., 1955, 667; ma non vediamo come possa negarsi, allo

stato della legislazione, il carattere giurisdizionale delle Commissioni stesse. In questo senso vedasi Dus, Le sanzioni nella legge 5 gennaio 1956, n. 1, retro, 1956, pag. I l i del supplem. spec.

(10) Nonostante qualche sentenza contraria (App. Milano, 12-11-1931, Biancini, in Corti reg., 1932, 1) la giurisprudenza può considerarsi assodata

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pra-vendita di un molino a cilindri (venduto dal Golpetto al Silvestri) era stato di L. 4.100.000, anziché di L. 10.000.000, somma codesta, effettivamente pattuita e pagata. Ed in tali precisi termini è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione. Orbene, essendosi poste in essere indicazioni mendaci ed essendo queste contenute nella fattura, e cioè, nel documento dal quale deve risultare, in tutti i suoi estremi, l ’atto economico che dà luogo ad una entrata

Queste disposizioni penali, salvo per quanto riguarda il tempo neces­ sario a prescrivere le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, trovano dunque applicazione anche nel campo finanziario penale, fermo restando che in materia di tributi diretti valgono tutti i termini stabiliti dal codice penale.

6. È, peraltro, da osservare che le disposizioni stesse possono essere modificate per effetto dell’art. 41 delle disposizioni transitorie, approvate con E.D. 28 maggio 1931, n. 601 (11) per il quale: «quando le disposizioni del codice concernenti la estinzione del reato per prescrizione ,... e quelle stabilite da leggi anteriori per la prescrizione dell’azione penale sono di­ verse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo ». Premesso che questo principio del favor rei non autorizza l’applicazione simultanea di norme tratte da diverse leggi, come talvolta si sostiene, dovendosi tener conto o della legge precedente o di quella successiva e non di entrambe contemporaneamente (12), è da rilevare che proprio su questa norma lo Sciarelli fonda la sua tesi dell’inapplicabilità dell’art. 16 della legge n. 4 del 1929 (13).

Scrive infatti l’A. indicato:

« È il favor rei che ancora una volta si manifesta in una disposizione di legge penale. Poiché esiste una espressa norma derogatrice, la legge del 1929, nel particolare caso in esame, deve ritenersi abrogata dalla gene­ rale disciplina data dal codice penale in materia di prescrizione ed esat­ tamente la Corte di Cassazione, in adesione ad un’autorevole corrente di dottrina (Escobedo, Olivari, Sismondini e, in special modo, Spinelli che nel suo trattato sulle repressioni delle violazioni delle leggi finan­ ziarie, particolarmente si raccomanda per la completezza delle citazioni di dottrina e di giurisprudenza) ha ritenuto applicabile il normale

ter-nel senso indicato: vedasi, ad esempio, Cass., 3-7-1931, Lo Russo, in Riv. It.

dir. pen., 1931, 455; Cass., 21-2-1933, Giammarco, in Giur. It., 1934, 135. Favo­

revole è pure la dottrina: cfr. Spinelli. op. cit., pag. 146.

(11) Com’è noto, le disposizioni transitorie non devono considerarsi tali come durata : la loro efficacia si protrae illimitatamente nel tempo per rego­ lare le questioni derivanti dal mutamento della legge.

(12) « L’art. 41 delle disposizioni transit rie non va inteso nel senso che, rispetto alla prescrizione, si possano applicare simultaneamente le norme del vecchio e del nuovo codice penale, in quanto ciascuna di esse sia più favore­ vole all imputato, ma va inteso invece nel senso che debba applicarsi quel sistema di norme dell’uno o dell’altro codice che sia più favorevole nel suo insieme ». Cass. 24-4-1935, Lucarelli, in Giust. Pen., 1936, III, 77.

Vedasi in merito Vannini, La legge più favorevole ed il terzo comma del­

l’art. 2 del codice penale, in Foro It., 1932, li, 361.

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imponibile, è evidente che il momento consumativo del reato, al fine del de­ corso della prescrizione si identifichi con la data del rilascio della fattura, nella quale, quanto al caso concreto, risultano Indicazioni fraudolente circa uno dei suoi elementi essenziali e precisamente quello che acquista rilevanza ai fini dell’imposizione tributaria e della misura di essa.

Niun dubbio, quindi, che avendo inizio il termine prescrizionale dalla data del documento (v. in tal senso Cass. sez. I, 11 gennaio 1953, rie.

Filip-mine di prescrizione di 18 mesi a una violazione del E.D. 21 febbraio 1938, n. 246, contenente norme sulla detenzione di apparecchi radio ».

Esaminiamo brevemente le varie questioni proposte dall’A.

Dispone l’articolo 15 del codice penale che se la stessa disposizione è regolata da più leggi penali, la legge speciale deroga alla legge gene­ rale, salvo che sia altrimenti stabilito. Poiché non è dubbio che la legge 7 gennaio 1929, n. 4 deve considerarsi speciale rispetto al codice penale (il che basterebbe a far cadere la tesi sostenuta dallo Se.), è, tuttavia, da esaminare se nel caso non possa trovare applicazione l’eccezione pre­ vista dall’articolo stesso.

La questione deve essere esaminata alla luce dell’art. 15 delle dispo­ sizioni sulla legge in generale che concerne l ’abrogazione delle leggi, sia totale che parziale. Dispone questo articolo che « le leggi non sono abro­ gate che da leggi posteriori, per disposizione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti » ed è dunque alla stregua di esso che devesi stabilire se l ’articolo 16 della legge n. 4 del 1929 sia stato abrogato dal citato articolo 41 delle norme di attua­ zione.

Nessuna delle tre ipotesi di cui al citato art. 15 delle disposizioni preliminari sembra peraltro essersi verificata nel caso in esame. Infatti: a) La legge 7 gennaio 1929, n. 4 non può considerarsi posteriore al codice. È ben vero che essa è stata pubblicata nella G.U. del 14 gen­ naio 1929, n. 11, mentre il codice penale è stato approvato con E.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nella G.U. del 26 ottobre 1930, n. 251; ma entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore il 1° luglio del 1931, il primo per effetto dell’art. 62 della legge e del E.D. 18 giugno 1931, n. 806, il secondo per l’art. 1 dello stesso decreto di approvazione.

Ora per stabilire se una legge penale è posteriore oppure no ad un’altra si deve avere riguardo, non al momento della approvazione o della promulgazione o della pubblicazione, ma a quello dell’entrata in vigore (14). Nè le conclusioni mutano se si guardi ai rispettivi provve­ dimenti di coordinamento: quello del codice penale (E.D. 28 maggio 1931, n. 601) entrò in vigore il 16 giugno 1931, mentre il E.D. 24 settembre 1931, n. 1473 divenne obbligatorio il 6 dicembre 1931; proprio al contrario, cioè, di quanto si sostiene.

(14) Manzini, op. cit., I, pag. 313; Crosa, op. cit., pag. 463.

Vedasi in merito anche l ’art. 25 della Costituzione, per il quale nessuno può essere punito « se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ».

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pone) esso decorra, nel caso, dal 9 gennaio 1953, data della fattura emessa, iti confronto del Silvestri, dalla ditta Golpetto.

Di guisa che, partendo da tale data e tenendo presente che le contrav­

venzioni finanziarie, a senso dell’art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 si pre­ scrivono col decorso di S anni, il reato in esame dovrebbe ritenersi prescritto,

dappoiché, a tu tt’oggi, avuto riguardo agli atti interruttivi, sarebbe decorso anche il termine massimo di 4 anni e mezzo (art. 100 C.P.).

Deve quindi concludersi che le disposizioni del codice penale sono contemporanee a quelle della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ma queste ul­ time sono posteriori alle norme di attuazione del codice e non possono, sotto tale profilo, essere da esse modificate o abrogate (15).

6) Sussisterebbe peraltro, secondo lo Se., una dichiarazione e- spressa del legislatore, contenuta nel cit. art. 41 delle norme di attua­ zione. È da rilevare, invece, che la deroga espressa non riguarda spe­ cificamente la legge 7 gennaio 1929, n. 4, ma genericamente le disposi­ zioni stabilite dalle leggi anteriori, tra le quali, come si è visto, essa non deve essere inclusa. Nè a diverse conclusioni è possibile giungere sulla base dell’art. 11 del R.D. 24 settembre 1931, per il quale nei casi in cui sia diversamente stabilito da questo decreto, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme emanate con il R.D. 28 maggio 1931, n. 601: è ben vero che il primo dei due decreti non accenna in alcun modo alla prescrizione, ma non discende da ciò l ’applicabiiltà della di­ sposizione, sia perchè dal testo dell’art. 11 risulta espressamente che le norme del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 si osservano compatibilmente con i principi direttivi della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D. 29 settem­ bre 1931, n. 1473 (16), sia perchè l’art. 14 di quest’ultimo fa riferimento al 1° luglio 1931, al fine di stabilire a quali leggi si applichi il decreto stesso, confermando in tal modo implicitamente la contemporaneità della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del codice penale.

c) L’ultima ipotesi, concernente l’abrogazione tacita per incompa­ tibilità, non trova evidentemente applicazione in quanto presuppone l’anteriorità della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che abbiamo visto invece doversi escludere.

Ci sembra, quindi, evidente l’inapplicabilità dell’art. 41 delle norme di attuazione del codice penale e conseguentemente l ’applicabilità della

(15) A conclusioni contrarie sembra pervenire la Relazione alle dispo­ sizioni di coordinamento del codice penale. Si afferma in essa (n. 3) che « per stabilire se la legge, il decreto o la convenzione sia o non anteriore all’a t­ tuazione del codice penale si avrà naturalmente riguardo alla data della legge e non già alla data in cui questi atti legislativi sono entrati in vigore, che potrebbe anche essere posteriore al 1° luglio 1931 (o al 19-10-1930 nell’Ipotesi particolare preveduta dall’art. 5, capov. 1). Ed invero soltanto per i provve­ dimenti promulgati anteriormente all’attuazione del nuovo codice penale (op­ pure al 19-6-1930) sorge la necessità del coordinamento. Quelli posteriori è da ritenere che si siano informati ai criteri direttivi della nuova legislazione o vi abbiano intenzionalmente abrogato ». È evidente la contraddittorietà del­ l ’assunto che prende per base la data di entrata in vigore, per il codice pe­ nale, e quella di promulgazione per le altre leggi.

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Ora, non è dubbio che la presentazione della domanda d'oblazione avesse, nel caso determinato la sospensione del temine di prescrizione fino alla deci­ sione dell’autorità finanziaria che, in data 22 dicembre 1952, trasmetteva gli atti all’autorità giudiziaria per il procedimento penale. È noto, invero, che la domanda di oblazione (ammessa e disciplinata dall’art. 14 in relazione agli artt. 46 e segg. delle preleggi finanziarie) costituisce una causa obbiettiva di sospensione della prescrizione e che, secondo i principi fissati dalla sentenza delle sezioni unite di questa S. 0. del 14 novembre 1953 rie. Brusadelli. ove la legge neghi, per un determinato motivo, l’azione penale, non può non conse­ guirne una sosta nella durata del termine prescrizionale.

prescrizione triennale prevista per le contravvenzioni finanziarie dal­ l’art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

7. Lo Sciarelli, nell’ultima parte della nota, che abbiamo integral­ mente riportata, richiama « un’autorevole corrente della dottrina » e cita l’Escobedo, l’Olivari, il Sismondini e, in special modo, lo Spinelli. Anche in mancanza di riferimenti più precisi è facile constatare che le citazioni sono desunte dalla seconda edizione (1947) del citato volume dello Spinelli e precisamente dalla nota (39) a pag. 77. Ma in tal modo può anche facilmente constatarsi che la nota, così come il testo, si ri­ feriscono non all’art. 16, sibbene all’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 che tratta un diverso argomento, quello della c.d. « ultrattività della prescrizione » (17). L’autore citato sostiene, in contrasto con la giurisprudenza costante della S.C. di Cassazione, che le norme sulla prescrizione, per quanto attiene la misura del tempo atta a prescrivere, non possono rientrare tra « le disposizioni penali e quelle che preve­ dono ogni altra violazione di dette leggi» di cui al suindicato art. 20; mentre per quanto riguarda i termini di cui all’art. 16 della legge n. 4 del 1929 egli rimane fermo sull’applicabilità della prescrizione trien­ nale (18).

A conclusioni non diverse devesi giungere per quanto riguarda gli altri autori citati: l’Escobedo (19) sostiene infatti l’applicabilità del- l’art. 103 della legge sulla tassa di scambio (K.D.L. 28 luglio 1930, n. 1011) proprio sulla base dell’art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, limitandosi a negare l’ultrattività delle norme sulla prescrizione perchè l’art. 20 di quest’ultima legge concernerebbe « soltanto gli elementi costi­ tutivi delle infrazioni tributarie»; l’Olivari (20) si limita a negare

(17) Osserva I ’An to lisei, Manuale cit., pagg. 78-79, che nel caso delle

leggi finanziarle, cosi come di quelle eccezionali o temporanee, non si ha ul­

trattività perché non viene meno il principio tempns regit aetum. I l termine

sarebbe perciò da considerarsi erroneo.

(18) Sp in e l l i, op. cit., p a g . 78 e, ta s s a tiv a m e n te , p a g . 125 (p a g . 146 d e lla 3a e d ., 1954).

(19) Escobedo, Termine prescrizionale per le contravvenzioni in materia di tassa di scambio, in Givst. Pen., 1933, i l i . 226-227.

(20) Olivari, Ultrattività delle leggi penali finanziarie, in Dir. Prat. Trib., 1934, 69.

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Sosta codesta elle non può cessare se non col cessare della causa che Impe­ disce di procedere penalmente e che, secondo i rilievi della stessa sentenza, opera indipendentemente dalla conoscenza che l ’autorità giudiziaria possa avere di quelle cause che, in concreto, siano di ostacolo al corso del procedimento. Sicché, dovendo concludersi, in base ai suesposti principi, che la presentazione di una domanda di oblazione, qualora formi oggetto di esame dell’autorità fi- naziaria, determina la sospensione del termine di prescrizione del reato, deve, in rapporto al caso concreto, ritenersi che la domanda del Golpetto, presentata il 27 ottobre 1952, abbia sospeso il corso della prescrizione fino al 22 dicembre

l’ultrattività per quanto riguarda la prescrizione senza intervenire in alcun modo sulla questione dei termini previsti dal ripetuto art. 16 ed altrettanto fa il Sismondini (21).

L’« autorevole corrente » si pronuncia, dunque, su tutt’altra que­ stione e non v’è motivo di assumerla a sostegno della prima delle mas­ sime enunciate, la quale, invece, è unanimemente contraddetta dalla dottrina (22), oltre che abbandonata dalla giurisprudenza successiva, come risulta dalla seconda sentenza.

8. Potremmo, con ciò, ritenere di aver dimostrata l’erroneità della