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L’Ente Nazionale per il Microcredito

IL MICROCREDITO IN ITALIA

3.3 L’Ente Nazionale per il Microcredito

Durante l’anno internazionale del microcredito, nel 2005 l’Italia, così come molte altri paesi sia industrializzati che in via di sviluppo, seguendo quanto indicato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 58/221, ha stabilito un Comitato Nazionale che fungesse da organismo di promozione del microcredito.

L’anno successivo, per consentire lo sviluppo della microfinanza e per incentivare oltre che facilitare la costituzione di microimprese, il Comitato è stato trasformato nel Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito229.

Durante la crisi economica l’inclusione sociale è divenuta un argomento di sempre maggiore attualità, è divenuta quasi un diritto, quello di garantire a tutti gli individui, in particolare alle categorie più disagiate, la possibilità di uscire dalla condizione di indigenza e sentirsi parte della società. In questo contesto risulta fondamentale la divulgazione dei servizi di microfinanza, cioè di tutti gli strumenti a sua disposizione, dalle assicurazioni al microcredito. L’organismo pubblico di promozione dello strumento finanziario avente fine ultimo l’inclusione e la lotta alla povertà, è risultata strategica allo scopo230. Come conseguenza, nel 2011 il Comitato Nazionale è stato oggetto di un'ulteriore disciplina, è stato trasformato in Ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi della legge n.106 del 12 luglio 2011231.

L’Ente Nazionale per il Microcredito esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale e internazionale. L’Ente svolge

227 Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali; banca d’italia: www.bancaditalia.it

228 Banca d’Italia (2015), Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito in attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art. 15 del Decreto MEF 176/2014, Titolo IV, pubblicate in GURI il 20/06/2015, Roma

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalità

d'impresa; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2006 - Supplemento Ordinario n. 58; art 4-bis comma 8

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Pasca di Magliano R. (2016), La Natura delle Cose, in Interventi - Ente Nazionale Microcredito

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Camera dei Deputati e Senato della Repubblica (2011) Prime Disposizioni Urgenti per l’Economia, Decreto Legge 13 maggio 2011 , n. 70; art.8 comma 4.bis; convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, Roma

83 un’attività di promozione e indirizzo degli strumenti microfinanziari sostenuti dall’Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate attraverso l’utilizzo di Fondi Comunitari (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei). Ulteriori importanti incarichi assunti dall’Ente sono il monitoraggio e la valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza, così come la promozione e il sostegno dei programmi destinati allo sviluppo economico e sociale sia del Paese che di quelli in via di sviluppo232.

L'Ente ricopre anche il ruolo di Punto di Contatto Nazionale dell’European Progress Microfinance Facility, che oggi fa parte del più ampio Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)233

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Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 7-bis del Decreto Salva Italia che permette al Fondo di Garanzia per le PMI di estendere la propria portata alle operazioni di microcredito, l'Ente Nazionale per il Microcredito può svolgere attività di supporto nei confronti dei promotori e degli operatori di microcredito al fine di facilitare loro il rapporto con il microimprenditore attraverso programmi di informazione, formazione e consulenza tecnica234.

La volontà dell’Ente è di sostenere iniziative indirizzate a favorire lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo, così come a combattere la povertà e promuovere l’inclusione finanziaria delle fasce di popolazione classificate come non bancabili a causa della mancanza o carenza di garanzie da offrire al sistema bancario tradizionale.

Tale obiettivo si inserisce in una visione etica della finanza, che considera l’attività finanziaria uno strumento utile a migliorare la condizione dell’uomo nella società e la società stessa. Considerata questa visione, l’Ente ritiene il microcredito una forma di aiuto, ma non nella prospettiva di beneficenza, piuttosto in quella di finanziamento. Il microcredito è un vero e proprio prestito finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali o alla realizzazione di progetti mirati che permettano un miglioramento delle condizioni di vita personali o familiari delle fasce deboli della popolazione. Nell’idea dell’Ente il microcredito deve sostenere sia le attività imprenditoriali che producono sul territorio un beneficio sociale e ambientale sia quelle che si muovono in un’ottica di sviluppo umanamente ed ecologicamente sostenibile, un esempio sono

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Ente Nazionale per il Microcredito (2016), Ente, Evoluzione, Funzione in Speciale Microfinanza, Roma

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Vedi paragrafo 2.4

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84 quelle del settore non-profit, la cooperazione sociale e internazionale, le attività culturali e artistiche o l’agricoltura biologica. In questa direzione, l’Ente promuove un concetto di microcredito moderno e idoneo ad affrontare problematiche di tipo sociale e occupazionale, tanto da individuare nel microcredito un’opportunità per attivare una nuova forma di welfare235.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al credito, l’area tecnica e promozionale, l’Ente sviluppa iniziative di progettazione, di formazione o di ricerca che favoriscono l’accesso al microcredito sia ai microimprenditori che a soggetti svantaggiati. L’Ente non è quindi un intermediario finanziario abilitato all’esercizio del credito, ma crea i presupposti per favorire lo sviluppo della microfinanza non praticandola direttamente.