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LA REPUBBLICA È COSTITUITA DAI COMUNI, DALLE PROVINCE, DALLE CITTÀ METROPOLITANE, DALLE

REGIONI E DALLO STATO. Art. 114

La Costituzione configura uno modello statale costituito da enti pubblici territoriali dotati di personalità giuridica, poteri e competenze distinti rispetto a quelli spettanti allo Stato:

• Le regioni

• Le città metropolitane

• I comuni

Questa articolazione è espressione del riconoscimento, fatto dalla Costituzione, delle autonomie locali, vale a dire della capacità delle comunità territoriali di gestire, con proprie determinazioni, una parte di affari pubblici.

Secondo il citato art. 114, infatti, "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione".

Per quanto attiene alla normativa che sorregge l’organizzazione delle diverse autonomie locali, si rimanda al cap.2, in particolare “Statuti comunali, leggi regionali”.

Le regioni

Le regioni sono dotate di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare e trovano la loro disciplina nella Costituzione e nei rispettivi statuti che, in armonia con la Costituzione, ne determinano la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

In realtà più che di un’unica forma organizzativa, si dovrebbe parlare al plurale di “ordinamenti regionali” in quanto , soprattutto dopo le recenti riforme costituzionali ogni regione, pur all’interno dell’ordinamento generale della Repubblica, costituisce un ordinamento a sé, con livelli di differenziazione che risulteranno sempre più

ampi.

Le regioni italiane, secondo l’art.131 della Costituzione, sono 20, delle quali 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale.

La specialità consiste nel fatto che gli statuti vengono adottati con legge costituzionale, di conseguenza gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare da quanto prescritto dalla Costituzione, mentre questo non è possibile per le regioni a statuto ordinario, salvo espresse deroghe costituzionali (vedi art. 122.5 cost.).

Dal punto di vista del funzionamento, cioè della forma di governo regionale, la struttura organizzativa di ogni regione contiene specifici organi:

Consiglio Î con funzioni deliberative e legislative. Dispone di propri regolamenti, un proprio bilancio ed un proprio personale, distinti da quelli della Giunta. Ha inoltre funzioni amministrative degli uffici e dei servizi dell'ente regione, e l'organizzazione del personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto Regionale. Viene eletto con suffragio universale.

Giunta Î: con potere esecutivo, è l’organo di governo della Regione. I membri della Giunta sono nominati dal Presidente della Giunta. Ha competenze esecutive in merito

alle leggi e alle deliberazioni del Consiglio e competenze amministrative relative a

- programma e piani della Regione;

- bilanci regionali pluriennali;

- bilancio regionale annuale, preventivo e consuntivo;

- norme di variazione ai bilanci.

Presidente della giunta (o Presidente della Regione) :Î è il vertice monocratico della Regione, eletto con suffragio universale diretto, ed ha un importante potere esclusivo di nomina e revoca dei membri della Giunta. Ha funzioni rappresentative e di indirizzo politico.

Rapporti con altri organi o enti

Le regioni intrattengono numerosi rapporti con altri organi ed enti, in particolare:

Rapporti internazionali: nella sua autonomia la Regione può concludere accordi sul piano internazionale, sia con Stati sia con enti non nazionali.

Rapporti con l’UE: le regioni concorrono sia alla formazione di atti comunitari che alla loro attuazione ed esecuzione.

Rapporti con lo Stato: si ricorda per questo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (c.d.Conferenza Stato-regioni) (vedi sito istituzionale:

http://www.statoregioni.it/).

I Comuni ,le Province, le città metropolitane

Le città metropolitane, le province e i comuni, sono invece disciplinati dalla Costituzione e, per quanto attiene la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, dalla legge statale nonché dai rispettivi statuti, che stabiliscono le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. Tali enti sono dotati di autonomia statutaria e regolamentare. Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano che hanno la loro disciplina nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige e dispongono di particolare autonomia, anche legislativa.

L’ordinamento degli enti locali è il risultato di successive riforme che hanno adeguato il sistema delle autonomie locali al dettato costituzionale attraverso una grande produzione normativa, confluita nel più organico Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) n.267 del 2000, aggiornato con Legge n.125 del luglio 2008. Il testo contiene sia l’ordinamento istituzionale che quello finanziario e contabile degli enti locali, ed è qui che vengono definiti gli organi e le funzioni specifiche.

Art. 3 (TUEL)

Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Funzioni di comuni e province

FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE

(artt. 13-14 Tuel)

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

(artt. 19-20 Tuel) Tutte le funzioni amministrative che riguardano

popolazione e territorio comunale, e soprattutto:

Servizi alla persona

Servizi alla comunità

Uso del territorio

Sviluppo economico

Promozione di attività culturali, artistiche, sportive

Conservazione dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale

Inoltre, per conto dello Stato:

Servizi elettorali

Stato civile

Anagrafe

Statistica

Funzioni amministrative intercomunali o di ambito provinciale in questi settori:

Difesa del suolo e ambiente

Risorse idriche ed energetiche

Valorizzazione dei beni culturali

Viabilità, trasporti

Protezione flora e fauna, parchi e riserve naturali

Caccia e pesca (acque interne)

Smaltimento rifiuti

Edilizia scolastica per le scuole secondarie di 2°

Compiti connessi alle Istituzioni scolastiche secondarie di 2°, artistiche e formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica

Raccolta dati e assistenza tecnico-amministrativa ai comuni

Inoltre:

Compiti di programmazione, compres il Piano territoriale di coordianmento.