1 - Partecipazione
“Dove cominciano i diritti umani universali? In posti piccoli: tra vicini a casa: nel quartiere in cui si vive, nella scuola che si frequenta, in fabbrica, nel terreno o nell’ufficio in cui si lavora. Sono questi i luoghi in cui ogni uomo, ogni donna, ogni bambino cerca giustizia, pari opportunità, uguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non significano niente in questi luoghi, significheranno ben poco ovunque.
Il compito di ogni cittadino attivo è lavorare quotidianamente dentro le istituzioni locali, quali le scuole e i centri di aggregazione, affinché la cultura della pace e della protezione dei diritti umani diventi una buona pratica ineludibile ed indiscutibile nella sua realizzazione. Ma chi è il cittadino attivo? Ogni persona umana che rivendica a se stesso un ruolo fondamentale nella costruzione di un nuovo ordine mondiale e che trova nella dimensione universale dei diritti umani la sua Weltanschauung.
Gli enti locali, in particolare, diventano così, nel loro rapporto diretto con il sistema comunitario ed internazionale, il luogo di elezione di una proficua e concreta ricaduta di tutta la legislazione di una cultura che trova nei diritti umani, non più distinti né catalogati in rigide generazioni, ma interdipendenti fra di loro, la sua essenza. La legislazione regionale, riferendosi direttamente alle norme internazionali e a quelle comunitarie, realizza in pieno quanto affermato dai principi fondamentali della Costituzione italiana (art, 2, art.3 e art. 11).
2 – I poteri degli Enti locali
È proprio la nostra Costituzione che delega alle Regioni poteri amministrativi, ma anche legislativi. In particolare nell’art.17 del Titolo V (parte II della Costituzione Italiana) si indicano le materie di competenza dello Stato e delle Regioni:
“……
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
…..
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
….
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”
Queste disposizioni permettono una governance locale di grande interesse, e diversificata sul territorio. È il caso delle Leggi Regionali per la promozione dei diritti umani e della pace, o delle norme comunali sullo stesso argomento, in coerenza con la normativa internazionale vigente. È con quest’ottica glocale che sono nate molte associazioni di enti locali, in rete per l’attuazione di
quel principio di sussidiarietà ormai indicato come il criterio principale di attivazione politica (vedi, per
questo, il capitolo “Le Istituzioni dalla città all’ONU”, in particolare la scheda 3.B “Infrastrutture nazionali, regionali e locali
per i diritti umani”).
Risulta quindi evidente che le regioni rappresentano uno snodo cruciale per l’operatività del
principio di sussidiarietà, a sua volta centrale per la difesa dei diritti umani.(vedi Premessa a questo
capitolo) I diritti umani non sono “valori” altissimi da contemplare. ma “obiettivi” concreti che devono
guidare la politica a tutti i livelli, dalla politica locale a quella internazionale, dalle nostre città fino all’Onu.
3 – I riferimenti normativi in un’ottica glocale
È in quest’ottica glocale che vanno considerati i riferimenti normativi che hanno permesso l’evoluzione in senso democratico dei contesti locali e che trovano i loro capisaldi in alcuni documenti recenti di grande importanza. In particolare ci riferiamo a:
Ö La Carta Europea dei Diritti umani nelle Città, sottoscritta il 18 Maggio 2000 Ö L’Agenda dell’Aia sulla Diplomazia delle Città, adottata il 13 Giugno 2008
La legislazione concorrente prevede
che lo Stato e le Regioni collaborino nella formulazione di leggi: lo Stato centrale detta i
principi fondamentali, mentre le Regioni
provvedono alla disciplina di dettaglio, sulla base del principio
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. ( Art 29 Dich. Unives. Diritti umani)
In riferimento all’attivazione del principio di sussidiarietà, di grande rilievo una novità che ci perviene dall’Unione Europea e che si riferisce a collaborazioni transnazionali di Enti locali: con il Regolamento (EC) No. 1028/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, portante sulla istituzione dello “European Grouping of Territorial Cooperation” (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, GECT), prende vita nel sistema UE una nuova figura di entità territoriale transnazionale, dotata di personalità giuridica, appunto i GECT.
4 – L’esempio della Regione Veneto
Partendo da una visione a noi più vicina, dobbiamo sottolineare che il Veneto è stata la regione che maggiormente si è adoperata, assieme alla
Lombardia ed al Piemonte, nell’attività di sostegno alla pace, ai diritti umani ed allo sviluppo, prima con la
Legge Regionale del 30 marzo 1988, n.18 (I
nterventi regionali per la promozione di una cultura di pace) e quindi con la Legge Regionale del 16 dicembre 1999, n. 55 (Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà).La diversità delle indicazioni tematiche delle due leggi, divise da un decennio di grandi cambiamenti sociali, indica quanto la solidarietà e lo sviluppo siano il corollario di una promozione dei diritti umani.
Nel solco segnato dalla regione Veneto, 18 Regioni e moltissimi Comuni hanno recepito la norma Pace e diritti umani attuandola nella sua inscindibile biunivocità di promozione dei diritti
umani e di cooperazione internazionale (per il Veneto facciamo riferimento all’art.1 della legge n. 55 citata). La
norma “Pace e Diritti umani”, fa riferimento sia alla Costituzione Repubblicana sia al Diritto Internazionale dei Diritti umani: entrambe le Carte, infatti, legittimano le Città stesse ad operare nello spazio dilatato della solidarietà internazionale.
“L’istituzione di un nuovo, originale soggetto giuridico territoriale nell’ordinamento comunitario è frutto di un lungo percorso, fertilmente arato nel sistema del Consiglio d’Europa (47 stati membri), ad opera specialmente del Congresso delle Autorità Locali e Regionali che si sta spendendo per la concreta attuazione del principio della “autonomia locale” soprattutto a partire dalla “Convenzione-quadro europea sulla Cooperazione Transfrontaliera tra Comunità o Autorità Territoriali” del 21 maggio 1980. Questo strumento giuridico offre la piattaforma legale per successivi sviluppi della cooperazione transnazionale degli enti di governo locale, nell’ottica della condivisione di interessi-transfrontalieri, con riferimento quindi al criterio della contiguità territoriale. Il principio dell’autonomia locale intesa come “autogoverno locale” (self-government), non come mero decentramento (decentralisation), è stato solennemente proclamato, come principio generale, dalla “Carta europea dell’autonomia territoriale” del 15 ottobre 1985. Il Preambolo di questa che è considerata la Magna Charta dell’autonomia locale afferma tra l’altro che “le autorità locali costituiscono uno dei principali fondamenti di qualsiasi regime democratico”. Da segnalare anche l’articolo 2: “Il principio di autogoverno locale (local self-government) deve essere riconosciuto dall’ordinamento interno, auspicabilmente nella costituzione”, e l’articolo 3 “1. L’autogoverno locale sottende il diritto e la capacità delle autorità loccali, nei limiti della legge, di disciplinare e gestire una sostanziale parte di affari pubblici sotto la loro responsabilità e nell’interesse della popolazione locale”
A. Papisca, L’avvento del ‘Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale’, GECT Nuovi orizzonti per il principio di
sussidiarietà e il federalismo nel sistema UE e oltre , Conve finale Progetto “Adri.Eur.O.P. – Adriatic Euroregion Operational
Rifacendoci al preambolo della Carta Europea dei diritti umani nelle città che recita:
“Persuasi che la buona amministrazione della Città esige la garanzia del rispetto dei diritti dell’ Uomo per tutti i suoi abitanti, senza esclusione, e che mira alla promozione dei valori di coesione sociale e di protezione dei più vulnerabili …“ si evince una nuova visione della Pubblica
Amministrazione che in nessun modo vuole essere buonista. Semplicemente vuole garantire che la città sia il luogo del rispetto dei diritti fondamentali ed anche quello della crescita del senso di responsabilità dei cittadini cosi come afferma la Dichiarazione dell’ ONU sul Diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della Società di promuovere e proteggere i Diritti umani e le libertà fondamentali,adottata l’8 Marzo 1999.
Nella dinamica della sussidiarietà che trova,nella Marcia per la pace Perugia-Assisi (“Tutti i diritti umani per tutti”) e nelle Assemblee dell’Onu dei Popoli, un momento di profonda riflessione e di conseguente attività operativa sul tema della pace e della giustizia nel mondo, rientrano alcune importanti figure istituzionali, come la figura del Difensore Civico, che sottolinea l’importanza dell’attività degli Enti Locali in tale direzione, ma anche quella del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza ( o Tutore dei Minori), di cui parleremo più ampiamente nel prossimo capitolo.
(Vedi il capitolo ”Le istituzioni dalla città all’ONU”, in particolare “Infrastrutture nazionali, regionali e locali per i diritti umani”).
La Carta di Saint-Denis del 2000 e l’Agenda dell’Aia sulla diplomazia nelle città del 2008 sono i documenti internazionali più recenti sui diritti umani nelle città. Nell’ultimo decennio a scadenza biennale si sono svolte sei Conferenze europee per i diritti umani nelle città. Il concetto che “ la città non è un’isola”affermato nella I Conferenza svoltasi a Barcellona, è stato solennemente sancito nei successivi incontri. Nel 2000, a Saint-Denis, 96 città hanno adottato la Carta Europea dei diritti umani nelle città. Da quel momento in poi un progressivo allargamento della partecipazione delle città europee alle conferenze ( quaranta città a Barcellona, novantasei a Saint-Denis, e centoquaranta a Venezia nel 2002). Oggi circa 250 città europee e 140 città italiane sono firmatarie della Carta di Saint-Denis. La Carta è una guida all’azione ed interpreta gli strumenti internazionali di difesa dei diritti umani adattandoli alle realtà locali.
In particolare.
Carta di Saint-Denis (Carta Europea dei diritti umani nelle città)
La Carta attualizza l’art. 28 della DUDU in cui si afferma che “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati”. Essa evidenzia i principi di prossimità, sussidiarietà e prassi civiche e sociali di solidarietà: Infatti,nella parte prima delle disposizioni generali, all’art. I primo (Diritto alla città), la Carta afferma che “ la città appartiene a tutti
gli abitanti” e poi prosegue evidenziando che le città sono un laboratorio di democrazia e che
Quella di inserire la norma "pace diritti umani" nello statuto dell'ente locale è una scelta di grande rilievo etico, politico e giuridico, che attesta della volontà delle comunità politiche e civili locali di riconoscersi primariamente nei valori universali della umana convivenza. L'ente locale ha inteso definire la propria identità sostanziale, fatta di "vicinanza al cittadino" e di autonomia, in un duplice modo: sostanziando lo statuto di "norme" oltre che di "disposizioni" funzionali e organizzative ed esplicitando la ratio profonda della sua autonomia come impegno a soddisfare i diritti fondamentali, individuali e collettivi, dei soggetti che compongono la comunità locale. A suffragare il rilievo istituzionale di questo impegno, in molti statuti c'è il riferimento puntuale a un duplice ordine di principi e norme giuridiche, della Costituzione e del diritto internazionale dei diritti umani le cui fonti principali sono: la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali, la Convenzione internazionale sui diritti dei bambini. “
Antonio Papisca, dal documento: "Considerazioni e proposte sulle città per la pace e i diritti umani" scritto in occasione della 9a
“governance” basata sullo sviluppo umano. Il principio fondamentale della Carta afferma che i cittadini del XXI secolo devono saper armonizzare cittadinanza universale dei D.U. con la cittadinanza locale realizzando il glocalismo auspicato per il futuro delle nostre società.
Infatti i Comuni aderenti alla Carta devono riconoscere ed accettare le diversità culturali e tutelare le fasce deboli della popolazione sottoposte a svantaggi e discriminazioni. Pertanto, in base alla Carta, le città firmatarie si impegnano a riconoscere e a tutelare i seguenti diritti:
Diritti civili, politici della cittadinanza locale (artt.VIII-XI)
Diritti economici sociali, culturali ed ambientali di prossimità (artt.XII- XXII) Diritti relativi all’amministrazione democratica locale (art. XXIII- XXIV) Meccanismi di garanzia dei diritti umani di prossimità (art. XXIV- XXVIII)
Nell’ambito dei meccanismi di garanzia particolare rilievo deve essere dato all’articolo XXVII che afferma l’importanza dei mediatori sociali o di quartiere, soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili. L’Ombudsman (lett. la figura che fa tramite) e cioè Il Difensore Civico, realizza praticamente quell’attività di prevenzione alle violazioni di qualsiasi genere, soprattutto quando i cittadini sono inermi di fronte ad una burocrazia spesso cieca e sorda alle loro esigenze più immediate
L’Agenda dell’Aia: la diplomazia della città (1)
Dall’11 al 13 giugno 2008 si è svolto all’Aia il primo congresso mondiale sulla diplomazia della città per riflettere sul ruolo dei poteri locali nella prevenzione dei conflitti, nel peace-building e nella ricostruzione post-conflitto. Gli Enti locali, infatti, vogliono rivendicare a se stessi n ruolo più tangibile ed internazionalmente visibile , legittimato sia sotto l’aspettp etico-politico che sotto
quello giuridico –formale. Nell’ambito della global governance il coordinamento fra Stati, enti locali e istituzioni sopranazionali , articolandosi nello schema della multi-level- governance vuole reagire alla crisi strutturale dell’attuale forma di stato - nazionale –sovrana - armata-confinaria-.
La forma di stato tradizionale è in crisi in quanto superato dai processi di globalizzazione. L’esempio a cui gli enti locali si rifanno per avere visibilità e riconoscimento è il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti locali e regionali d’Europa (vedi capitolo “Le istituzioni dalla città all’ONU”, in particolare “Le istituzioni e la protezione a livello di Unione Europea”), che può essere considerato come la conquista più avanzata nello status e nel ruolo degli enti locali in sede internazionale..
La Carta europea dell’autonomia territoriale, promossa dal Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa nel 1985, nel suo preambolo, afferma che “le autorità locali costituiscono uno dei principali fondamenti di qualsiasi regime democratico” e stabilisce nell’art. 2 che “il principio di autogoverno locale (local-self government) deve essere riconosciuto nell’ordinamento interno ed auspicabilmente nella costituzione”, e l’art. 3 co. 1 evidenzia come “ L’autogoverno locale sottende il diritto e la capacità delle autorità locali di disciplinare e gestire una… parte di affari pubblici. Nell’interesse della popolazione locale”. Infine all’’art. 10 stabilisce che “ le autorità locali sono legittimate a cooperare fra loro e, nei limiti della legge, a formare consorzi con altre autorità locali al fine di svolgere compiti di comune interesse e di far parte di associazioni internazionali di autorità locali” Emerge con forza la volontà di lavorare per una reale autonomia sulla base del principio di sussidiarietà, che per la prima volta, qui, viene applicato.
− Mascia, M. e Papisca, A. (2007), L’agenda politica dei diritti umani, Contributo alla riflessione per la Marcia Perugia-Assisi - Settimana della pace 1-7 OTTOBRE 2007
− Papisca, A. (1998) Infrastruttura diritti umani per il sistema democratico in Strumendo L.(a cura di), Costituzione, diritti umani, garanzie. Forme non giurisdizionali di tutela e promozione (Padova, CEDAM)
(1) - Vedi:
A. Papisca Autonomia locale nella
multi-level governance: “City diplomacyi” e “Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale”, GECT , in Rivista Pace diritti umani n.2/2008 , Marsilio, Padova.
− Papisca, A.(2007), Infrastruttura nazionale per i diritti umani: L’Italia è in ritardo, Rivista Pace diritti umani, n. 2/2007
- Associazione che riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a promuovere la pace,
i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, al sito: www.entilocalipace.it;
- comuni che si sono trovati a ragionare sui temi della pace e della solidarietà internazionale e cercano
di dare risposte al dibattito in corso e alle nuove sensibilità che si stanno formando tra i cittadini, al
sito: www.comunisolidali.org;
Nel 2004 fu fondata a Parigi L’UCLG (L'organizzazione internazionale Città e Governi Locali Uniti) con lo scopo di essere portavoce unitario di governi locali a livello mondiale, al fine di promuoverne valori ed interessi condivisi. Gli obiettivi previsti erano:
Promuovere il ruolo e lo status dei governi locali a livello internazionale attraverso un'azione di lobby ed esercitando influenza a livello decisionale;
Sviluppare e promuovere politiche comuni su temi chiavi a livello internazionale;
Collaborare con le Nazioni Unite, le sue agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali; Sviluppare iniziative e programmi attraverso progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo tra governi locali e associazioni di governi locali;
Costruire una piattaforma internazionale di scambio e partnership per rafforzare i governi locali e delle loro associazioni;
Supportare una rete forte di governi locali e sviluppare servizi e prodotti locali che soddisfino le loro necessità;
Diventare una risorsa d'informazione a livello mondiale sull'auto-governo locale, le autorità locali, la solidarietà internazionale e lo scambio di esperienze;
Diffondere informazioni attraverso pubblicazioni, seminari, nuovi mezzi tecnologici sullo stato d'essere e l'evoluzione del governo locale a livello mondiale e organizzare congressi e altri eventi. potrebbe essere l’accordo tra gli Enti locali sulla base della condivisione della diplomazia della città. L’Onu ha già firmato un accordo in tale senso con l’iniziativa dell’Alleanza delle Civiltà. Si auspica che molto presto si stipulino ulteriori accordi anche con il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, con la Commissione di peace-building delle NU e con il Dipartimento affari politici delle NU.
La Pira
Nasce a Pozzallo nel 1904, muore a Firenze nel novembre 1977. È stato uno dei più famosi politici italiani, sindaco di Firenze, servo di Dio per la Chiesa cattolica
Incredibile fu il suo impegno civile e sociale sempre guidato da una profonda dimensione di fede. Ogni sua iniziativa spesso generava molte discussioni, La Pira era persona amata ed apprezzata da tutti, anche dagli avversari politici, per la sua coerenza di vita e il suo grande spirito di servizio incarnato nel fare politica per le persone.
Nel pensiero di La Pira sono strettamente congiunti –anche se chiaramente distinti- l’aspetto etico (e in particolare fondato sulla fede e sulla morale cattolica) e l’aspetto politico, quest’ultimo
È stato detto che proprio dalla esperienza di Sindaco La Pira ha maturato e pienamente espresso il suo modo di interpretare l’impegno politico; da
Sindaco egli ha visto i problemi legati alla pratica attuazione di quei principi che aveva elaborato e discusso nella sua esperienza di Costituente;
nell’amministrazion e della città ha portato l’esperienza che aveva maturato
analisi tipicamente laica.
Politica sociale per la giustizia
I diritti sociali sanciti dalla Costituzione non possono restare, per La Pira, sulla carta. Il concreto impegno -prima nel governo, poi nella amministrazione della città- lo mettono a confronto con le realtà della disoccupazione, della malattia, dei problemi abitativi ecc.:Ho un solo
alleato (scrive nei suoi appunti nel 1961 in
preparazione della visita di Gaitskell in Palazzo Vecchio) : la giustizia fraterna quale il Vangelo la
presenta. Ciò significa:
1) lavoro per chi ne manca 2) casa per chi ne è privo
3) assistenza per chi ne necessita 4) libertà spirituale e politica per tutti
5) vocazione artistica e spirituale di Firenze nel
aveva dovuto affrontare le vertenze sociali e sindacali; come responsabile della vita cittadina, ha svolto il suo compito con quella sensibilità verso le