• Non ci sono risultati.

3. Il Senato delle autonomie

3.3 Esiste sempre il bicameralismo?

Il Senato delle Autonomie è una seconda Camera ridimensionata al punto che più

voci hanno definito il nostro bicameralismo di facciata o un monocameralismo

mascherato.

82

Ove la seconda Camera dovesse conservare l’impianto previsto dal progetto, meglio

sarebbe senz’altro orientarsi verso una scelta più limpida e radicale quale quella di

un Parlamento monocamerale affiancato da organi di raccordo con il sistema delle

autonomie rappresentati da Conferenze a composizione mista quali quelli

attualmente operanti.

83

La scelta di un modello monocamerale, oltre ad essere estranea alla nostra

Costituzione, non è fatta propria da nessun Paese appartenente all’Unione Europea

comparabile al nostro a dimensione demografica.

Il principio bicamerale caratterizza la maggior parte dei grandi paesi democratici ed

è tuttavia ritenuto lo strumento più idoneo per governare società complesse. Nelle

più importanti democrazie occidentali (in particolare in Europa) la scelta bicamerale

è prevalente ed il Senato è un organo essenziale.

L’essenzialità del principio bicamerale e di una seconda Camera forte è giustificato

dal fatto che una serie di norme fondamentali della nostra Costituzione si fondano su

questo presupposto.

81 S. Merlini “Quattro passi tra le nuvole (Rileggendo gli atti dell’Assemblea Costituente sul

problema della elettività del Senato della Repubblica)”.

82 E. Bindi, “L’esigenza di rafforzamento dell’Esecutivo: alla ricerca del tempo perduto”.

83 E. Cheli, “Ma questo è vero bicameralismo? (Dubbi e suggerimenti in ordine al progetto di riforma

69

Il Parlamento quando è bicamerale (anche nei modelli di bicameralismo più

differenziati) risulta composto da organi rappresentativi che dispongono della stessa

natura e dignità costituzionale. Ciascuna Camera, in quanto organo costituzionale,

deve disporre del potere di contribuire, sia pure attraverso l’esercizio di funzioni

diverse, alla determinazione di quella funzione di indirizzo politico che scaturisce

dalla volontà popolare e che spetta al Parlamento nel suo complesso esercitare.

84

I Senati delle Autonomie hanno senso laddove esiste un forte sistema autonomistico.

Di fronte ad un depotenziamento delle autonomie perde radicalmente senso la

Camera che le rappresenta.

85

Il ridimensionamento della potestà legislativa regionale (attraverso l’eliminazione

della potestà concorrente), verrebbe in qualche modo controbilanciato dalla

rappresentanza costituzionale delle istituzioni territoriali, riconoscendo in particolare

al Senato voce in capitolo su alcune leggi. Ciò che appare come un potenziamento a

livello statale degli enti territoriali, attraverso la previsione di un organo

rappresentativo, sembra del tutto svuotato di contenuto se poi queste istituzioni

territoriali, in particolare le Regioni, vengono depotenziate nella potestà legislativa.

86

84 Vedere nota 83.

85 Non per sminuire l’importanza dei Sindaci e della tradizione municipalista italiana, ma pare

evidente che il ruolo delle Regioni (o meglio, il ruolo che dovrebbero interpretare) per lo sviluppo del Paese è cruciale e richiede una scelta di “prevalenza” anche nella composizione del Senato delle Autonomie. Regioni e probabilmente Città metropolitane dovrebbero costituire in questa prospettiva il perno del Senato delle Autonomie, che, per migliorare la funzionalità dello Stato regionale, non deve avere la funzione di rappresentare i territori, bensì quella di rappresentare gli “interessi” dei territori e di essere stanza di mediazione tra le istanze centrali e quelle periferiche.

Quanto alla funzionalità il vero nodo è costituito dalla modalità di votazione. Qui è indubbio che non può funzionare il previsto meccanismo di un voto una testa: questo infatti riproduce la logica dello schieramento politico presente nell’altra Camera e non quella della rappresentanza degli interessi dei territori (A. Poggi, “Funzioni e funzionalità del Senato delle Autonomie”).

86 Risulta non molto agevole immaginare che le istituzioni territoriali possano essere plasmate nelle

loro funzioni dallo Stato e allo stesso tempo assurgere ad un piano di parità con esso nella funzione legislativa, sia pure limitatamente ad alcune materie. Non si comprende inoltre perché ciò che evidentemente è meglio che non resti prerogativa del livello legislativo regionale possa essere svolto meglio, a livello statale, dai rappresentanti delle istituzioni territoriali.

Qualora alla seconda Camera si volesse attribuire una funzione rappresentativa delle diversità territoriali o di integrazione nella rappresentanza del pluralismo territoriale, la scelta di riferire la rappresentanza alle istituzioni non sembra molto coerente con tale intento. Infatti il Senato, in questa nuova versione, stando al dato letterale, non rappresenta i territori (ovvero le collettività territoriali), ma le istituzioni.

Quello italiano è un modello di Stato unitario regionale, in cui il principio autonomistico, a lungo privo di attuazione, a partire dagli anni Settanta ha intrapreso un lento processo di realizzazione, attraverso una graduale devoluzione di compiti e funzioni alle autonomie territoriali, compresa la funzione legislativa al governo regionale. Su eventuali conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni vi è

70

Non è molto chiaro perché gli organi rappresentativi degli enti territoriali (Consigli

regionali e Sindaci) debbano essere a loro volta rappresentati.

Sembra che ancora una volta ci troviamo al cospetto di una mancanza di chiarezza

su questa sorta di ennesimo regionalismo, del quale appare certa solo la sostanziale

riduzione dell’autonomia sia in senso orizzontale sia in senso verticale, pur in

presenza (come novità in controtendenza) dell’istituzione di una Camera

rappresentativa delle autonomie territoriali.

87

La vaghezza dei compiti del Senato, che “rappresenta” , “concorre” , “partecipa” ,

“valuta” , “verifica”, “controlla e valuta” , forse rivela un impianto del progetto di

differenziazione un po’ incerto, che si auspica possa invece assumere dei contorni

più definiti nel corso del procedimento legislativo. Non emerge infatti di questa

seconda Camera un ruolo preciso, circostanza questa che non può che riflettersi

anche sul piano della sua composizione.

Se il progetto di revisione fosse andato al di là della differenziazione, verso un

modello chiaramente monocamerale, esso non si sarebbe disorientato nella ricerca di

formule più o meno ragionevoli per dare una più precisa identità alla seconda

Camera.