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Sul premio di maggioranza senza soglia: rappresentatività versus

5. Il giudice delle leggi e la legge elettorale: la sentenza della Corte Costituzionale

5.3 Sul premio di maggioranza senza soglia: rappresentatività versus

coefficiente di distorsione “in uscita” del voto espresso nei confronti della lista vincitrice non supererebbe il 40% (nelle ultime elezioni è stato vicino al 90%).

Questa misura non altera in modo sproporzionato il principio di eguaglianza del voto e non comporta neppure una riduzione sproporzionata dei voti delle liste “perdenti”.

Il “premio di maggioranza” non dovrebbe essere superiore al 15% ; un premio diverso, se attribuito a coalizioni che non abbiano raggiunto la soglia del 40% , ne sovrastimerebbe i voti in termini superiori alla percentuale considerata tollerabile (il 40% come si è detto); se invece fosse attribuito a coalizioni che hanno ottenuto il 50% dei suffragi, darebbe artificialmente alla coalizione vincente una maggioranza molto prossima ai 2/3 e quindi consentirebbe di revisionare la Costituzione senza trovare ostacolo nel referendum popolare eventuale di cui all’art. 138 Cost., così compromettendo fondamentali equilibri di garanzia del sistema (G. Scaccia, “Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge n. 270 del 2005 e riforma della legge elettorale”).

Qualunque sia l'effetto socio – politico – giuridico che deriverà dalla sentenza in esame, si constata che non è il sistema proporzionale ad essere illegittimo, quanto piuttosto l'esistenza di un assetto rappresentativo della politica che non vede più nella forma elettorale vigente la propria legittimazione legislativa anche in ottica di governabilità (A. Lucarella, “La Consulta: Porcellum illegittimo, ma solo in parte. Ecco il testo della sentenza n. 1/2014”).

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Con il suo permanere in vigore, è emersa un’ulteriore conseguenza, a cui il “Porcellum” ha finito con il dar luogo: quella di impedire e tenere in sospeso il libero esercizio del potere di sciogliere le Camere, attribuito dall’art. 88 della Costituzione al Presidente della Repubblica, con chiara violazione dello stesso articolo. A questo riguardo è particolarmente significativo che lo stesso Presidente Napolitano, in occasione delle

consultazioni per la crisi del Governo Prodi, ha esplicitamente riconosciuto, non smentito, che sarebbe pericoloso e incauto, finché la legge n. 270 del 2005 fosse rimasta in vigore, procedere in base ad essa a nuove elezioni (S. Pomodoro, “Legge elettorale e referendum. E se si tornasse al “Mattarellum”?”).

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Il meccanismo premiale allestito dalla legge n. 270 del 2005 è il primo elemento

colpito dalla sentenza n. 1 del 2014.

Non essendo la sua attribuzione subordinata al raggiungimento di una soglia minima

di voti, quel premio può trasformare una maggioranza relativa di voti

(potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi.

Siffatta attribuzione del premio si configura, secondo la Corte, quale manifestamente

irragionevole (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) , tale da determinare

una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, lesiva

dell’eguaglianza del voto.

In primo luogo “il meccanismo premiale è foriero di un’eccessiva sovra –

rappresentazione della lista di maggioranza relativa in quanto consente ad una lista,

che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo, di acquisire la

maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una

distorsione fra voti espressi ed attribuzione dei seggi che, pur essendo presente in

qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne

la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto”.

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Le disposizioni del 2005 dunque non superano, per il riguardo considerato, lo

scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le

norme inerenti ai sistemi elettorali.

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La sentenza contiene un riconoscimento verso la governabilità (declinata quale

stabilità del Governo del Paese ed efficienza dei processi decisionali nell’ambito

parlamentare); quest’ultima costituisce un obiettivo di rilievo costituzionale.

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Tuttavia la disciplina del 2005, per questo riguardo, detta una disciplina che non

rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori

costituzionalmente protetti.

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Sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale.

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La proporzionalità è qui riferita al bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti nella previsione, tra più misure appropriate, della meno restrittiva dei diritti a confronto e tale da stabilire oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di obiettivi legittimi.

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Il problema principale e propedeutico da affrontare e risolvere, in ottica di governabilità, non è la forma della legge elettorale (salvo la questione sulle preferenze), quanto piuttosto la capacità di legiferare della politica; quest’ultima inderogabilmente da rafforzare, prima che con una legge elettorale, con l'innalzamento probabilmente della qualità dei rappresentati, la quale deve avere una più certa legittimazione socio – elettorale (A. Lucarella, “La Consulta: Porcellum illegittimo, ma solo in parte. Ecco il testo della sentenza n. 1/2014”).

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L’assenza di una ragionevole soglia minima per competere all’assegnazione del

premio di maggioranza fa sì che esso sia acquisibile anche ottenendo un solo voto in

più (anche nel caso che il numero assoluto dei voti sia molto esiguo).

Viene così a realizzarsi un’eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo

della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia

rappresentativa e della forma di Governo parlamentare prefigurati dalla

Costituzione, e la volontà dei cittadini, espressa attraverso il voto, che costituisce il

principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l’articolo 1,

II comma, della Costituzione.

Risulta pertanto palese che in tal modo si consente un’illimitata compressione della

rappresentatività dell’Assemblea parlamentare, incompatibile con i principi

costituzionali in base ai quali le Assemblee parlamentari sono sedi esclusive della

rappresentanza politica nazionale (art. 67 della Cost.) , si fondano sull’espressione

del voto e quindi della sovranità popolare ed, in virtù di ciò, ad esse sono affidate

funzioni fondamentali, dotate di una caratterizzazione tipica ed infungibile, fra le

quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del Governo, anche le delicate

funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138); ciò peraltro

distingue il Parlamento da altre Assemblee rappresentative di enti territoriali.

Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza, che non preveda una

ragionevole soglia di voti minima per competere alla sua assegnazione, in breve

determina un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato

sull’articolo 48, II comma, ossia determina una compressione della funzione

rappresentativa dell’Assemblea nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da

produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza

democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale

vigente.

5.4 Una postilla sulla disciplina dei premi regionali per il