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3. Il Senato delle autonomie

3.4 Le funzioni

Il nuovo Senato:

la Corte Costituzionale che svolge un compito fondamentale di arbitro. Dunque sul piano delle garanzie delle rispettive sfere di competenza non sembra ci sia la necessità, a livello centrale, di un organo ulteriore che sorvegli le prerogative delle autonomie territoriali rispetto allo Stato centrale e viceversa (S. Lieto, “Sullo stato di avanzamento della riforma del bicameralismo”).

Come ha osservato A. D’Antena, il Titolo V finisce quasi con il passare da un federalismo senza una Camera delle Autonomie ad una situazione in cui c’è la Camera delle Autonomie, ma non più il federalismo.

Inoltre, a parte la considerazione di istituzioni che a livello centrale vengono rappresentate come se non godessero di una piena autonomia nelle loro sfere di competenza e dunque necessitassero di un incremento di rappresentanza a livello statale, va tenuto presente che il concetto di rappresentanza politica si fonda tradizionalmente sulla differenziazione tra governati e governanti. Le elezioni non devono essere ritenute sempre e necessariamente un elemento decisivo per poter parlare di rappresentanza, ben potendo questa essere assolta da organi non eletti dai cittadini e dunque essere intesa in senso ampio. Nel senso più specifico però la rappresentanza si esplica attraverso l’atto formale delle elezioni.

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Concorre alla funzione legislativa in veste di “ proposta di modificazioni ” e

per lo più “eventuale” , a richiesta dietro quorum;

Ha una funzione di “raccordo” tra Stato ed enti territoriali (grazie, in assenza

di maggiori specificazioni, alla sua composizione ed attività ordinaria) ;

Verifica l’attuazione delle leggi statali e valuta l’impatto delle politiche

pubbliche sul territorio.

Il Senato è escluso dal potere di inchiesta.

Non partecipa all’autorizzazione al procedimento giudiziario verso il Presidente del

Consiglio o i ministri né alla deliberazione dello stato di guerra.

L’impossibilità dell’abolizione del Senato o quella della cancellazione di quelle

fondamentali funzioni di garanzia che gli sono state attribuite dalla Costituente

risulta dal fatto che la Costituzione ha voluto attribuire al Senato una piena e

paritaria partecipazione alla nomina di quegli organi che appartengono al sistema

delle garanzie costituzionali.

Il Senato dovrebbe avere funzioni di controllo più forti rispetto a funzioni

dell’Esecutivo che non siano espressione strettamente dell’indirizzo politico.

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A. Pertici, “La riforma del Senato”.

Si è manifestata la necessità di ridefinire le funzioni delle due Camere, differenziandole, senza però renderne una sostanzialmente inutile (in tal caso essendo preferibile approdare ad una soluzione monocamerale, assistita da opportune garanzie). A. Pertici, “La riforma costituzionale alla faticosa prova della XVII legislatura”.

Se è giusto che la Camera dei Deputati risulti titolare delle competenze in tema di indirizzo politico, ove è essenziale poter porre la fiducia, in tutte le altre materie di rilievo ordinamentale è giusto che vi sia un coinvolgimento deliberativo di entrambe le Camere.

Il Senato non dovrebbe concedere la fiducia ed avere più la potestà legislativa generale (in quanto la generalità delle leggi è espressione dell’indirizzo politico che si realizza nel circuito Parlamento – Governo anzitutto attraverso il legame di fiducia che con il Senato non si instaurerebbe), ma dovrebbe mantenere un potere di richiamo dei testi approvati dalla Camera (avrebbe però poi il voto decisivo) e soprattutto una piena potestà legislativa in materie meno contingenti rispetto all’indirizzo politico governativo e che richiedono, invece, maggiori garanzie (ad esempio le leggi costituzionali, quelle in materia elettorale, in relazione ad alcuni diritti fondamentali e al funzionamento degli organi costituzionali). A. Pertici, “La riforma costituzionale alla faticosa prova della XVII legislatura”. Coerentemente con l’attribuzione della fiducia alla sola Camera dei Deputati dovrebbe essere lasciata a quest’ultima la funzione legislativa per così dire “ordinaria”. Rispetto a questa il Senato potrebbe conservare una funzione di richiamo anche al fine di correggere alcuni errori che talvolta (purtroppo) il legislatore compie (A. Pertici, “La riforma del Senato”).

Il Senato poi, sempre in virtù della sua estraneità rispetto al rapporto di fiducia, potrebbe svolgere funzioni di controllo oggi certamente carenti (ad esempio il controllo sulle nomine pubbliche per le quali occorrerebbe una maggiore trasparenza e più in generale una funzione di advice and consent analoga a quella del Senato statunitense). A. Pertici, “La riforma costituzionale alla faticosa prova della XVII legislatura”.

Vi è la necessità di una più efficace attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza attraverso Governi stabili ed efficienti. A questa risponde l’idea di mantenere il legame fiduciario con la sola Camera dei Deputati, come normalmente avviene nelle democrazie parlamentari europee, e affidare

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I parlamentari esercitano le funzioni non in rappresentanza della Camera alla quale

appartengono, ma in diretta rappresentanza del corpo elettorale che li ha designati in

Parlamento, rimanendo direttamente responsabili di fronte ad esso delle scelte

compiute in quelle occasioni. Dunque quelle funzioni non potrebbero essere

esercitate da chi fosse nominato in Parlamento da soggetti diversi dal corpo

elettorale.

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Appare poco meditata la meccanica riproposizione delle competenze del Parlamento

in seduta comune alla luce di una riforma così profonda del Senato (anche dal punto

di vista numerico e dei meccanismi di elezione).

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Le competenze appaiono delineate in modo generico e quindi tale da richiedere un

processo di larga attuazione – integrazione ad opera di fonti sub – costituzionali.

Forse eccessiva e pericolosa è l’attribuzione al Senato del potere di procedere in

autonomia alla nomina di due giudici costituzionali e non invece di contribuire alla

nomina dei cinque giudici costituzionali all’interno del Parlamento in seduta

comune: è bene ridurre il rischio che i componenti della Corte possano essere

ritenuti (e magari ritenersi) rappresentanti di “ristretti” interessi.

La competenza in ordine ad attività conoscitive e alla formulazione di osservazioni

su atti e documenti all’esame della Camera è inserita in un articolo, il 70, relativo al

procedimento legislativo, che forse non è il più idoneo ad ospitarla, dato che essa ha

un oggetto che va al di là della disciplina del procedimento di approvazione delle

leggi.

Sarebbe opportuno prevedere un diverso coinvolgimento del Senato nel

procedimento legislativo di autorizzazione alla ratifica delle modifiche al Trattato

U.E. , per esempio attraverso una procedura bicamerale paritaria.

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E’ essenziale la pari dignità con la Camera (qui devono essere registrate alcune

disposizioni che contengono tutele soggettive, prima fra tutte l’art. 68 Cost.) e che il

Senato svolga, nella pienezza dell’impegno politico, le funzioni classiche di una

seconda Camera, anche se diversa per funzioni.

la normale attività legislativa, che dell’indirizzo politico rappresenta lo svolgimento, alla sola Camera (A. Pertici, “Un bicameralismo non più perfetto e però migliore”).

89 S. Merlini, “Quattro passi tra le nuvole (rileggendo gli atti dell’Assemblea Costituente su problema

della elettività del Senato della Repubblica)”.

90 G. Tarli Barbieri,

<< Alcune osservazioni sulla proposta di legge costituzionale “Renzi – Boschi”

>>.

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Un’ulteriore esigenza sarebbe quella di realizzare attraverso il Parlamento un

migliore coordinamento dei livelli territoriali, in particolare a livello legislativo. In

questo senso quindi il Senato, consolidando il suo legame con i territori e le

istituzioni regionali, potrebbe divenire una sede di coesione territoriale, partecipando

(con potere decisionale) al procedimento legislativo nelle materie di legislazione

concorrente (da ridurre e coordinare con il principio dell’unità giuridica ed

economica della Repubblica) ed in relazione alle leggi che incidono sulle autonomie

territoriali.

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