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Lavoro della I Commissione Affari Costituzionali: passaggi cruciali

A seguito della presentazione del d. d. l. governativo, l’Ufficio di Presidenza della

Commissione Affari Costituzionali (integrato dai rappresentanti dei gruppi

parlamentari) ha assunto la decisione di delimitare l’oggetto della discussione ai

seguenti ordini del giorno: revisione del Titoli I e V della Parte II della Costituzione,

disposizione costituzionale (contenuta nel Titolo III) riguardante il CNEL, nonché

disposizioni strettamente conseguenti.

Durante la seduta del 6 maggio 2014 il Sen. Calderoli ha presentato un o. d. g. assai

articolato, nel quale ha formalizzato la richiesta di modifiche (in alcuni passaggi

sostanziali) al testo del Governo.

In particolare tale o. d. g. (ha raccolto la maggioranza dei voti favorevoli), in

difformità rispetto al d. d. l. costituzionale 1429, individua: la riduzione del numero

dei Deputati a 400 e quella dei Senatori a 151; l’elezione diretta di una parte dei

Senatori regionali; la contestualità delle elezioni per il Consiglio regionale e per il

Senato delle Autonomie; la nomina presidenziale di cinque Senatori in carica per

sette anni; la verifica dei poteri di entrambe le Camere; la previsione di un’indennità

per i Senatori eletti; l’ampliamento dell’elenco delle materie bicamerali (ad esempio

leggi in materia elettorale e referendum popolare); possibilità per il Senato di

deferimento preventivo alla Corte Costituzionale; la necessità della maggioranza

qualificata dei 2/3 per l’elezione del Presidente della Repubblica; la ridefinizione

della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

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Il “destinatario” dell’ordine del giorno approvato è la Commissione medesima e, in ogni caso, l’ambito rispetto al quale è confinato l’indirizzo espresso dall’atto risulta essere l’adozione del testo base per il prosieguo della trattazione.

L’atto sembra dunque da ricondursi, in via residuale, ad una deliberazione preliminare propria della fase propedeutica alla definizione del testo di riferimento per la discussione.

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Immediatamente dopo la Commissione è stata chiamata a votare il testo base da

adottare per il seguito della discussione: è stato scelto quello del Governo.

L’approvazione dell’o. d. g. Calderoli ha una valenza che si potrebbe definire tutta

politica. Il contenuto non ha infatti effetti preclusivi sull’ammissibilità degli

emendamenti nel seguito dell’esame. Semmai si potrebbe discutere circa la

compatibilità delle due deliberazioni adottate nella seduta del 6 maggio

(l’approvazione dell’ordine del giorno e la successiva adozione dell’A.S. 1429 come

testo base).

A seguito dell’adozione di tale testo gli effetti degli indirizzi espressi nell’o. d. g.

sono da ritenersi esauriti. E’ evidente la valenza di quest’ultimo sotto il profilo della

dialettica politica, strumentale al raggiungimento dell’accordo sull’adozione

dell’A.S. 1429 come testo base per la discussione ovvero come parametro di

riferimento per la formulazione delle proposte emendative.

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La Commissione XI (Lavoro, previdenza sociale) ha espresso parere favorevole con

osservazioni relativamente all’accelerazione della soppressione del CNEL in tempi

ancora più rapidi di quanto previsto nel testo governativo, alla riconduzione alla

competenza statale dell’intera normativa sulla tutela e sicurezza sul lavoro, alla

specificazione ulteriore dei criteri di riparto delle funzioni amministrative e

dell’esercizio dei poteri sostitutivi sulle materie di interesse della Commissione, nel

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Il Sen. Stefàno (con una missiva datata 7 maggio) ha rappresentato al Presidente Grasso gli effetti preclusivi che l’approvazione dell’o. d. g. Calderoli avrebbe potuto avere sull’approvazione del testo base, in ragione dei diversi orientamenti contenuti nei due testi circa l’elettività o meno del Senato. Il Presidente ha risposto ricordando come il meccanismo della preclusione riguardi la fase della discussione e votazione degli emendamenti e non quella di adozione del testo base di riferimento. Il carteggio si è poi concluso con la replica del Sen. Stefàno, il quale, pur prendendo atto delle precisazioni fornite dal Presidente del Senato, ha ricordato l’ulteriore disposizione del Regolamento, contenuta nell’articolo 97 (II comma), ove si stabilisce l’inammissibilità non solo di emendamenti e ordini del giorno, ma anche in generale di “proposte” in contrasto con deliberazioni già adottate. A seguito di una serie di incontri che si sono tenuti tra il Governo e le forze politiche di opposizione sarebbe stata raggiunta un’intesa sulle modifiche da apportare al testo base.

Nel fascicolo delle proposte spiccano una serie di emendamenti sostituitivi firmati da entrambi i relatori (Senatori Finocchiaro e Calderoli), che costituiscono la sintesi effettuata nella maggioranza. Le modifiche rispetto al testo base sono notevoli ed attengono ad aspetti assai delicati; tra le proposte emendative spiccano: la revisione completa della composizione del Senato delle Autonomie; il ripristino delle prerogative di cui all’articolo 68 della Costituzione vigente anche per i membri della Seconda Camera (si sopprime il relativo articolo del d. d. l., ove si prevedeva il riferimento di queste ai soli membri della Camera dei Deputati), il ritorno al sistema di verifica dei poteri effettuata dallo stesso Senato, l’ampliamento delle leggi bicamerali e viene rivisto l’elenco delle materie di competenza esclusiva statale di cui all’articolo 117.

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caso di evidente inadempienza gestionale da parte delle Regioni nello svolgimento

dei servizi al mercato del lavoro. Infine la Commissione ha osservato circa

l’opportunità di attribuire alla potestà legislativa dello Stato anche le norme generali

sui servizi sociali e la definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni,

rimanendo alle Regioni la legislazione sugli aspetti programmatori ed organizzativi,

realizzati poi dai Comuni in forma associata.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha presentato un parere

favorevole, pur compiendo talune osservazioni, le più rilevanti delle quali attengono

all’opportunità di mantenere una qualche forma di potestà legislativa concorrente tra

Stato e Regioni e di valorizzare il ruolo del Senato nel procedimento legislativo

relativo a materie di interesse regionale.

La II Commissione (Giustizia) si è espressa favorevolmente, formulando tuttavia

osservazioni, attinenti in particolare le modalità di composizione della Corte

Costituzionale e del CSM; nell’ultimo dei rilievi segnalati vi è il tema

dell’immunità, laddove la Commissione invita a valutare l’opportunità che il regime

delle garanzie e delle prerogative attualmente previste dall’articolo 68 della

Costituzione (in materia di autorizzazioni all’esecuzione degli arresti e delle altre

misure limitative della libertà personale nonché del regime di limitazione della

libertà di comunicazione riservata) sia mantenuto in capo ai componenti del nuovo

Senato.

Lunedì 30 giugno 2014 la Commissione Affari Costituzionali procede

all’accoglimento dei sub – emendamenti che riconoscono al Senato una funzione di

raccordo con l’U. E. (oltre che tra Stato e Regioni) e un parere in capo al Senato

sulle nomine fatte dal Governo, ove previsto dalla legge.

E’ risultato accolto l’articolo aggiuntivo proposto dai relatori che limita a cinque i

Senatori di nomina presidenziale, il cui mandato (non rinnovabile) è fissato in sette

anni.

La Commissione ha approvato le proposte emendative sul riconoscimento delle

garanzie per le minoranze parlamentari nel testo dell’articolo 64 della Costituzione,

sulla reintroduzione della verifica del potere parlamentare anche per il Senato.

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Con parere favorevole del Governo e dei relatori sono stati approvati quegli

emendamenti volti a mantenere le prerogative parlamentari previste dalla

Costituzione vigente anche per i componenti del nuovo Senato della Repubblica.

La III Commissione (Affari esteri) ha espresso un parere non ostativo, nel quale ha

formulato osservazioni in particolare con riferimento al tema della rappresentanza

degli italiani all’estero nel Senato ed al ruolo dello stesso riguardo ai rapporti con

l’Unione Europea, con gli organismi internazionali e nell’ambito della dimensione

interparlamentare, nonché chiedendo che, all’interno della riforma, venga dato

rilievo costituzionale al ruolo che il Trattato di Lisbona attribuisce ai Parlamenti

nazionali nell’ambito del procedimento di formazione della legislazione

dell’Unione.