CAPITOLO II : LA LEGGE 67/2014 E L’ESTENSIONE DELLA
14. L’esito della prova
Gli epiloghi della sospensione con messa alla prova sono regola sono regolati dagli artt.464 septies c.p.p. e 141 ter disp. att. c.p.p., in forza del quale (comma 5) una volta terminato il periodo di prova, l’ufficio di
303 Così G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.31 e F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pag.85, che richiama l’art.54 comma 3 in tema di revoca della liberazione anticipata o l’art.2 della legge n.207/03 concernente la revoca della sospensione condizionata della pena
304 Così G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.31 e F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pag.85 mentre non la pensa così R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento? In Diritto e processo penale, 2014 pag. 671, secondo cui “pare difficile poter attribuire al giudice un potere di valutazione degli elementi a carico dell’imputato”
305 Così R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento? In Diritto e processo penale, 2014 pag. 671
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esecuzione penale esterna redige una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova medesima306. La relazione finale (e quelle periodiche) viene depositata nella cancelleria del giudice che procede, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia (comma 6). L’art.464 septies c.p.p. disciplina invece l’alternanza decisoria collegata all’esito positivo o negativo della prova quando è decorso il periodo di sospensione del procedimento: più precisamente, al giudice si pone l’alternativa tra sentenza dichiarativa di estinzione del reato, che rappresenta l’auspicato epilogo fisiologico della prova, e ordinanza dispositiva di ripresa del processo, che, viceversa, suggella il fallimento della prova307. Il legislatore, invero, non ha preso in considerazione l’ipotesi che la prova abbia sortito un esito incerto: infatti non è contemplata la possibilità di una proroga della sospensione308. Prima di passare all’analisi delle due ipotesi delineate dall’art.464 septies c.p.p., occorre rilevare una criticità di fondo dovuta al fatto che il dettato legislativo non precisa in che cosa consista l’esito positivo o quello negativo, limitandosi a prevederne gli effetti sul piano processuale309.
306 In questo modo il legislatore ha accolto la sollecitazione contenuta nell’art.84 Raccomandazione CM/Rec (2010) 1 secondo cui “al termine del periodo di prova in carico, è effettuata una valutazione finale. Gli autori del fatto devono essere informati che la suddetta valutazione sarà inserita nel fascicolo personale e potrà essere utilizzata in seguito
307 Così P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 420
308 Tuttavia la proroga, per quanto non prevista, può essere ritenuta necessaria nella morfologia dell’analogo istituto operante nel processo penale a carico di minori in considerazione della valenza educativa dello stesso e della personalità in fieri dell’imputato, viceversa appare congrua la mancata previsione con riferimento al processo per adulti, stante il carattere eccezionale che connota il nuovo istituto: così, ancora P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 420
309 In questi termini sia P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 420-421 che G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015 pag.35 ss, secondo cui, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di affidamento in prova al servizio sociale, per la verifica dell’esito positivo non sarebbe sufficiente il mero decorso del periodo temporale della prova, senza che sia intervenuta la revoca ma sarebbe necessario un quid prluris costituito da un accertamento del giudice sull’avvenuto risultato finale di risocializzazione, in mancanza del quale si verificherebbe la risoluzione ex tunc del beneficio (ad esempio Cassaz., Sez.I, 6 maggio 1985, Falcetelli in Cassaz. pen., 1986, 1383). La dottrina ritiene però che la drasticità di questa conclusione non appaia condivisibile
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Ai sensi dall’art.464 septies comma 1 c.p.p. il giudice, acquisita la relazione conclusiva, fissa l’udienza per la verifica finale sulla prova, dandone avviso alle parti necessarie e alla persona offesa. Tra il deposito della relazione e la data di udienza, che si ritiene debba tenersi con le forme camerali, devono intercorrere almeno dieci giorni. Con la celebrazione dell’udienza si conclude il procedimento incidentale di messa alla prova. L’esito è segnato dall’alternativa decisoria tra estinzione del reato e ripresa del procedimento e dipende da un doppio giudizio, prima dei servizi sociali e poi del giudice.
Al termine del periodo di sospensione, il giudice, qualora ritenga che la prova abbia avuto esito positivo, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite310, emana una sentenza che dichiara l’estinzione del reato. Tale effetto estintivo costituisce un forte incentivo a chiedere il probation, anche se rimangono impregiudicate le sanzioni amministrative accessorie
sia per l’effetto della duplicazione della pena che ne deriverebbe, sia per l’assoluta discrezionalità della decisione rimessa al tribunale di sorveglianza, in assenza di parametri valutativi fissati dalla legge: parrebbe, invero, più appropriato ritenere che l’esito positivo si identifichi con l’assenza di revoca e quindi collegare la meritevolezza dell’imputato al corretto svolgimento della prova. Le Sezioni Unite della Cassazione ( Cassaz., Sez. un., 13 marzo 2002 in Dir. pen. proc., 2002, 1225) hanno precisato al riguardo che da violazioni particolarmente gravi commesse dopo la fine temporale dell’affidamento e prima della declaratoria di estinzione possono desumersi indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento dell’obiettivo di recupero sociale: ovviamente, nessun indizio negativo potrà essere desunto quando sia trascorso un notevole lasso di tempo tra fine della misura e successivo fatto di reato
310 La necessità di valutare il rispetto delle prescrizioni stabilite veniva introdotta a seguito delle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati. Nei diversi progetti di legge antecedenti, il criterio di giudizio era variamente delineato: dei d.d.l. C. 5019 e C. 3291, della XVI legislatura, il giudice doveva tener conto unicamente del comportamento dell’imputato mentre, nella proposta di legge C. 3452 della XIV legislatura dovevano costituire oggetto di considerazione anche il rispetto delle prescrizioni e l’evoluzione della personalità. Nel rito minorile, invece, ai sensi dell’art.29 D.p.r. 448/88, il giudice ritiene che la prova abbia dato esito positivo tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità: v. in proposito Afferma F. NEVOLI, La sospensione del procedimento e la decisione “sulla prova” in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag. 171
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eventualmente previste dalla legge, ai sensi dell’art.168 ter comma 2 c.p.311
Il giudice che deve valutare gli esiti della prova ha due incombenti: il primo contribuisce a delineare la piattaforma probatoria a disposizione dell’organo e consiste nella acquisizione della relazione conclusiva dell’UEPE che ha seguito l’imputato durante la prova. Il secondo, strumentale all’attivazione del contraddittorio, consiste nella fissazione dell’udienza per la valutazione, con avviso alle parti e alla persona offesa. Anche a proposito dell’attività valutativa del giudice, occorre rilevare come vi sia un aspetto non puntualmente normato, vale a dire la mancata indicazione da parte del legislatore dei parametri sui quali il giudice può misurare l’effettiva riuscita della prova.
Il legislatore ha delineato l’estinzione come premio per l’avvenuta sottoposizione, su richiesta dell’imputato, ad un trattamento risocializzante basato su un precario accertamento della responsabilità. Proprio attraverso la premialità si favorisce il recupero sociale del soggetto e si persegue l’obiettivo di riparazione sociale, consentendo,
311 Quali, ad esempio, la sospensione della patente di guida o l’ordine di demolizione di manufatti abusivi: così, ancora P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 421 che G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015 pag.35. Afferma F. NEVOLI, La sospensione del procedimento e la decisione “sulla prova” in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag. 173 che questa disposizione non convince, in quanto genera una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi previste dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada): colui che è sorpreso a guidare in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, salvo che non abbia provocato un incidente stradale, può beneficiare della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità che, se svolto positivamente, dà diritto alla declaratoria di estinzione del reato. In questi casi il giudice dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato, che costituiscono effetti premiali di incentivo allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il soggetto messo alla prova, invece, nonostante abbia svolto positivamente il lavoro di pubblica utilità ed abbia superato le verifiche finali, deve subire per intero le conseguenze afflittive delle sanzioni amministrative accessorie.
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mediante una forma di probation, il soddisfacimento delle esigenze della vittima312
La sentenza emessa in caso di esito positivo della prova è, dunque, una sentenza di proscioglimento da emettersi con le forme di cui all’art.531 c.p.p.: la motivazione del provvedimento in esame dovrà ripercorrere, evidentemente, i passaggi logici e fattuali che hanno portato il giudice ad accogliere la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e dare conto, altresì, dell’esito della stessa richiamando il programma di trattamento svolto e le relative relazioni periodiche e finali elaborate dai competenti servizi.
Trattandosi di una pronuncia di estinzione del reato, se anche la messa alla prova non abbia consentito di soddisfare ogni pretesa risarcitoria o restitutoria spettante alla persona offesa, la sentenza in esame non potrà contenere statuizioni in merito a tali istanze, posto che ai sensi dell’art.538 c.p.p., ogni pronuncia al riguardo presuppone l’emissione di una sentenza di condanna. Inoltre questa sentenza, in quanto sentenza di proscioglimento, non è iscrivibile nel casellario giudiziale, dove, ai sensi dell’art.3 lett. f) del D.p.r. 14 novembre 2002 n. 313, devono essere iscritti per estratto soltanto i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di impugnabilità o disposto una misura di sicurezza.
Infine, nulla dice la legge con riferimento al regime di impugnazione della sentenza che dichiari estinto il reato per esito positivo della prova: ne discende che, in materia, deve applicarsi il regime di impugnazione ordinario. Resta fermo che, in sede di detta impugnazione, non potranno farsi valere tutte le censure relative all’ammissibilità della richiesta di
312 F. FIORENTIN, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pag.64. Osserva inoltre P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 422 che la disposizione apre una prospettiva premiale che evoca il modello del rito patteggiato: il richiamo a questo rito semplificato si trae dalla presenza, tra i criteri della decisione giudiziale sull’ammissione della sospensione, di un presupposto implicito, ossia un convincimento, seppur provvisorio, di colpevolezza, in quanto l’art.464 quater c.p.p. individua l’ambito cognitivo del giudice ripetendo la formula contenuta nell’art.444 c.2 c.p.p., con la conseguenza che il giudice disporrà la messa alla prova solo laddove ritenga insussistenti le ragioni che, a norma dell’art.129 c.p.p., impongono l’immediato proscioglimento dell’imputato
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sospensione del procedimento con messa alla prova, da ritenersi impugnabili soltanto con lo strumento del ricorso per cassazione di cui al comma 7 dell’art.464 quinques c.p.p. e, per l’effetto, precluse in esito al decorso del relativo termine313.
Una volta divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato, chi abbia positivamente concluso la prova assume l’ufficio di testimone assistito nei procedimenti connessi o per reati collegati ex art.197 bis c.p.p.: 314.
In base all’art.464 septies comma 2 c.p.p., il giudice, in caso di esito negativo della prova, emana un’ordinanza con cui dispone la prosecuzione del processo. Nel silenzio della legge, il concetto di “esito negativo” trova contenuto nell’argomentum a contrario dell’esito opposto, per cui si può solo genericamente ancorare alla delusione delle aspettative riposte nel soggetto messo alla prova.
Per effetto di questa ordinanza, viene meno la sospensione del processo e il termine di prescrizione del reato inizia nuovamente a decorrere. La norma, utilizzando il termine “riprende”, va chiaramente interpretata nel senso che il processo (o procedimento) prosegue nella stessa fase in cui si trovava al momento della sua sospensione. L’emissione dell’ordinanza presuppone che nel contraddittorio sia stato valutato l’esito complessivo della messa alla prova: di norma, l’ordinanza verrà quindi adottata in esito all’apposita udienza e dovrà essere motivata sulla base delle risultanze dell’UEPE, tenendo conto del contenuto del programma imposto e degli obblighi assunti.
La legge non prevede uno specifico mezzo di impugnazione dell’ordinanza che, in caso di esito negativo, dispone che il processo riprenda il suo corso: occorre pertanto valutare l’applicabilità della disciplina generale di cui al comma 1 dell’art.586 c.p.p. che sancisce che l’impugnazione contro le ordinanze emesse negli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con
313Sul punto M.S. CALABRETTA e A. MARI, opera cit., pag.38
314 In tal senso F. NEVOLI, La sospensione del procedimento e la decisione “sulla prova” in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag. 174
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l’impugnazione contro la sentenza, soprattutto in riferimento all’eventualità di sospensione con messa alla prova disposta nella fase delle indagini preliminari.
Occorre poi domandarsi se, nella valutazione del comportamento ai fini dell’emissione del giudizio sull’esito della prova, al giudice sia consentito di valorizzare non soltanto i comportamenti dallo stesso tenuti in attuazione del programma, ma anche il relativo comportamento processuale. La legge non vincola il giudice ad un mero recepimento della relazione conclusiva dell’UEPE, quindi è possibile dare al quesito risposta affermativa. E allo stesso modo, anche a fronte di una relazione non pienamente positiva da parte dell’UEPE, il giudice potrà comunque valutare che l’esito della prova sia stato positivo, ritenendo che, ad esempio, alcune inadempienze al programma siano dipese da circostanze estranee all’imputato o comunque a lui non addebitabili o che lo stesso si sia trovato senza sua colpa in condizioni tali da precludergli la possibilità di offrire serio ristoro alla persona offesa. 315
La ripresa del procedimento sortisce gli effetti in tema di incompatibilità del giudice a decidere sulla regiudicanda, sul divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova ex art.464 novies c.p.p., di scorporo del presofferto in caso di condanna (art.657 bis c.p.p.) e di inutilizzabilità per la decisione delle informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova.316
15. SEGUE: GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO DELLA