CAPITOLO II : LA LEGGE 67/2014 E L’ESTENSIONE DELLA
12. L’impugnazione dell’ordinanza che decide sull’ammissione
Ai sensi dell’art.464 quater comma 7 c.p.p. l’ordinanza del giudice che decide sulla istanza di messa alla prova è suscettibile di controllo tramite ricorso per cassazione279. Legittimati ad attivare questo controllo l’imputato ed il pubblico ministero, il quale può muoversi anche su istanza della persona offesa.
Nessuna difficoltà interpretativa pare derivare dalla prevista legittimazione ad impugnare del pubblico ministero: infatti, poiché l’ordinanza potrebbe essere stata emessa contro il suo parere o, se nel corso delle indagini preliminari, senza il suo consenso, l’organo dell’accusa può proporre ricorso per cassazione sia per far valere eventuali nullità quali quella concernente la sua mancata partecipazione all’udienza, sia per eccepire la carenza dei presupposti richiesti per
277 Sul punto ancora . F. NEVOLI, La sospensione del procedimento e la decisione “sulla prova” cit. pag.162.
278 In questi termini M. L. GALATI – L. RANDAZZO, La messa alla prova nel processo penale cit. pag.63
279 In questo senso M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con messa alla prova in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag.409 e G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.34 e A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova, in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag.129, secondo cui, in difetto di una diversa previsione, i motivi per i quali può essere impugnata l’ordinanza che dispone la sospensione sono quelli di cui all’art.606 c.p.p. e, più nel dettaglio, le parti possono verosimilmente eccepire la violazione di disposizioni processuali ovvero vizi di motivazione
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l’ammissione al rito, sia per lamentare difetti di motivazione dell’ordinanza280.
Per quanto riguarda invece l’imputato, la legittimazione al ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova ricomprende anche l’ordinanza di rigetto della richiesta281, che quindi, per effetto di questa previsione, viene sottratta al principio ex art.586 c.p.p. in forza del quale le ordinanze pronunciate nel corso del dibattimento possono essere impugnate unitamente alla sentenza, salvo che non sia diversamente stabilito. Questa scelta del legislatore, soprattutto posta in combinazione con l’inapplicabilità dell’effetto sospensivo, rende complicato il quadro dei rimedi e non è priva di inconvenienti: onde evitare effetti preclusivi, avverso il provvedimento emesso dal giudice del dibattimento che abbia respinto la richiesta presentata per la prima volta o che abbia deciso sulla riproposizione di un’altra richiesta precedentemente respinta, l’imputato deve proporre ricorso e non può sperare in differenti rivalutazioni da parte della Corte d’appello. Più difficile è invece ipotizzare l’ammissibilità del ricorso dell’imputato nell’ipotesi del provvedimento che lo abbia ammesso alla prova in quanto non soltanto la sospensione origina da una sua iniziativa, ma addirittura le prestazioni dalle quali dipende l’estinzione del reato devono essere da lui accettate: quindi, in concreto, pare davvero difficile ipotizzare un suo interesse a coltivare una impugnazione. In una ipotesi
280 In tal senso ancora A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova, in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag.129
281 Così A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova, in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag.129 e M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con messa alla prova in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag.409, che sottolinea come nel processo ordinario non si ripropone quell’interrogativo che ha connotato il rito minorile circa la possibilità di impugnare autonomamente in cassazione soltanto l’ordinanza che ammette al probation o anche quella che la nega. Per effetto di questo dibattito, si è sviluppato un orientamento (prevalente) secondo cui non sono ricorribili tutte le ordinanze che decidono in tema di messa alla prova ma soltanto quelle che ammettono al probation. E secondo questa impostazione, le ordinanze aventi contenuto negativo non possono essere impugnate in via diretta dinanzi alla Corte di cassazione, ma soltanto congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio, secondo l’ordinario regime di cui all’art.586 c.p.p.
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del genere, l’imputato può, semmai, rilevare vizi nella richiesta, che magari è stata presentata dal difensore non munito dei poteri di rappresentanza previsti, ovvero vizi nella formazione del consenso espresso al programma, che magari è stato modificato dal giudice e non è stato da lui accettato, nonché il difetto di motivazione circa l’insussistenza delle cause di proscioglimento282.
Anche la persona offesa può impugnare l’ordinanza ma, secondo quanto dispone il comma 7 dell’art.464 quater c.p.p., essa può soltanto eccepire l’omessa citazione all’udienza di trattazione della richiesta di sospensione o la sua mancata audizione, qualora comparsa, all’udienza nella quale è stata decisa la messa alla prova. In entrambe le ipotesi, quindi, la persona offesa può ricorrere per far valere una nullità. Al di fuori di questi casi, può soltanto sollecitare il PM, sul modello ex art.572 c.p.p., ad impugnare l’ordinanza283.
La legittimazione della persona offesa al ricorso per cassazione per il caso in cui essa non sia stata sentita, se comparsa, all’udienza di trattazione della richiesta, è tutt’altro che pacifica. Volendo intenderla in maniera rigorosa, la disposizione alluderebbe alla violazione di un preciso obbligo del giudice di ascoltare sempre la persona offesa, se presente284. Per come è costruita, dunque, la previsione che consente alla persona offesa di impugnare l’ordinanza ogni qualvolta non sia stata sentita sembra elevare a nullità assoluta detta violazione. Ma l’assurdità di questa conclusione rende necessario ipotizzare che la previsione
282 V. sul punto A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova, in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag.129-130
283 V in proposito M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con messa alla prova in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag.409 e G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.34 e A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova, in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag.130-131
284 La mancata audizione di una parte, infatti, rappresenta una violazione del suo diritto di intervento, sussumibile nella previsione di cui al combinato disposto degli artt.171 c. 1 lett. c) c.p.p. e 180 c.p.p., dunque una nullità di carattere intermedio che, secondo quanto disposto dall’art.182 c.2 c.p.p., la parte, essendo presente all’atto, avrebbe l’onere di eccepire, a pena di decadenza, immediatamente: così, ancora A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova cit., 2014, pag.130
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voglia riferirsi all’ipotesi in cui il giudice non abbia ritenuto di ascoltare la persona offesa, nonostante la sua espressa richiesta di interloquire sulla richiesta di sospensione, anche se la previsione sembra duplicare, inutilmente, la previsione di carattere generale di cui all’art.178 comma 1 lett. c) c.p.p.285
L’impugnazione, poi, non sospende il procedimento di messa alla prova, secondo quanto disposto, ancora, dal comma 7 dell’art.464 quater c.p.p.286La inoperatività dell’art.588 c.p.p. costituisce accorgimento posto a protezione dell’interesse dell’imputato a che la sua messa alla prova si concluda il più rapidamente possibile: infatti, posto che è difficile ipotizzare un interesse dell’imputato ad impugnare l’ordinanza che lo ha ammesso al programma, è plausibile che una eventuale impugnazione possa essere proposta dal pubblico ministero o dalla persona offesa proprio al fine di impedire che il tempo necessario per lo svolgimento del giudizio di impugnazione possa pregiudicare l’interesse dell’imputato ad una rapida definizione della messa alla prova. E per questo è stato opportunamente previsto che il ricorso per cassazione non esplichi effetti sospensivi, in deroga a quanto dispone l’art.588 c.p.p. 287 Infine, poiché le nuove disposizioni nulla dicono in ordine alle forme con le quali dovrà avvenire la decisione, trova applicazione l’art.611 c.p.p., in forza del quale la Corte di Cassazione deve decidere sui motivi,
285 In tal senso ancora A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova cit., 2014, pag.131 286 Contrariamente a quanto accade nel rito minorile, ove tale previsione non è contemplata dall’art.28 comma 2 D.p.r.448/88: così M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con messa alla prova in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag.409
287 In tal senso ancora A. DIDDI, La fase di ammissione alla prova cit., 2014, pag.131- 132, secondo cui l’inapplicabilità dell’effetto sospensivo potrebbe determinare complicazioni nel caso in cui, in seguito all’impugnazione dell’ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta, la decisione della Cassazione di annullamento sopraggiunga allorquando il procedimento principale sia pendente nel grado successivo, evenienza che, soprattutto nell’ipotesi di richiesta proposta in sede di giudizio direttissimo, è foriera di inconvenienti. Sebbene infatti parrebbe giusto ipotizzare che il rinvio debba essere disposto in favore del giudice di primo grado, in simili ipotesi pare opportuno ipotizzare che la decisione sulla messa alla prova sia assunta dal giudice dell’impugnazione, al quale gli atti relativi al procedimento incidentale dovranno essere trasmessi.
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sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle parti senza l’intervento dei difensori, in deroga a quanto previsto dall’art.127 c.p.p.