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L’ordinanza di sospensione del processo

CAPITOLO II : LA LEGGE 67/2014 E L’ESTENSIONE DELLA

8. L’ordinanza di sospensione del processo

Ai sensi dell’art.464 quater comma 1 c.p.p., il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione del procedimento con la messa alla prova assume la forma dell’ordinanza244, che può essere pronunciata solo nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito ex art.129 c.p.p. e, quindi, solo laddove vengano previamente accertate la sussistenza del fatto penalmente rilevante e la attribuibilità all’imputato245. Il giudice dovrà

243 Sul punto J. DELLA TORRE, La Cassazione nega l’ammissibilità della messa alla prova “parziale” in nome della rieducazione “totale” del richiedente in

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244 Parallelamente a quanto previsto per i provvedimenti di sospensione del processo dagli artt. 3 comma 2 (in materia di questioni pregiudiziali) e 47 comma 1 c.p.p. (in materia di rimessione del processo): così M.S. CALABRETTA e A. MARI, opera cit., pag.32

245 Così A. DIDDI, La fase di ammissione della prova cit. pag. 124 e M.S. CALABRETTA e A. MARI, opera cit., pag.32

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altresì verificare la corretta qualificazione del fatto contenuta nell’imputazione, secondo quanto previsto dall’art.444 c.p.p.

Secondo quanto previsto dall’art.125 c.p.p., l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione deve essere motivata a pena di nullità246. Nonostante manchi una previsione analoga all’art.556 c.p.p.247, che consente al giudice, al quale la richiesta è stata presentata, di acquisire il fascicolo del pubblico ministero, è ovvio che, dovendo lui svolgere una verifica sulla insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento e una valutazione sulla gravità del reato e sulla personalità dell’imputato, è necessario che lui esamini gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari248

Dopo aver svolto queste verifiche, il giudice deve stabilire il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle eventuali condotte riparatorie e risarcitorie dovranno essere adempiuti: sotto tale profilo occorre sottolineare che, secondo quanto prevede l’art.168 bis c.p., mentre la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose costituisce condizione indispensabile per la messa alla prova, il risarcimento del danno e la mediazione con la persona offesa sono richiesti soltanto “ove possibile”.

Dunque l’ordinanza di sospensione ha una motivazione pressoché predeterminata, in quanto il giudice deve specificare con esattezza tutte le prescrizioni adottate in ordine a modalità e tempi di eliminazione delle condotte dannose o pericolose derivanti dal reato e dell’adempimento delle condotte riparatorie, risarcitorie e restitutorie nei confronti della vittima, all’eventuale rateizzazione del pagamento del risarcimento, alle modalità di svolgimento dei rapporti con i servizi sociali per quanto attiene alle prescrizioni riguardanti il lavoro di pubblica utilità, la dimora e la libertà di movimento e, infine, alle attività di volontariato di rilievo

246 E, visto che il comma 3 della disposizione in esame statuisce che la messa alla prova è disposta quando, in base ai parametri ex art.133 c.p., il giudice reputa idoneo il trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal compiere ulteriori reati, il giudice deve motivare con riferimento a ciascuno di questi profili: in questi termini A. DIDDI, La fase di ammissione della prova cit. pag. 125

247 Operante nei casi di richiesta di applicazione della pena e di giudizio abbreviato 248 Ancora A. DIDDI, La fase di ammissione della prova cit. pag. 125

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sociale che l’imputato dovrà svolgere e alle condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa: su ciascuno di questi aspetti deve riferire il programma elaborato dall’UEPE sul quale l’imputato ha espresso il proprio consenso, ma in ogni caso il giudice, con l’ordinanza, deve illustrarne l’idoneità e l’adeguatezza, tenuto conto della gravità del reato e della personalità dell’imputato e, laddove si tratti di prestazioni individuate dalla legge solo come “eventuali”, spiegare la ragione della loro mancata imposizione249.

È poi possibile che il giudice, all’esito delle informazioni assunte ex art.464 bis comma 5 c.p.p., possa modificare o integrare il programma: il comma 4 dell’art.464 quater c.p.p. prevede che, in ipotesi del genere, debba essere nuovamente verificata la disponibilità dell’imputato ad eseguire la prova250: se l’imputato è presente all’udienza camerale nella quale il giudice ha disposto le modificazioni, egli può essere immediatamente interpellato sul punto e può manifestare statim la sua

249 Sul punto, ancora A. DIDDI, La fase di ammissione della prova cit. pag. 125 250 Così A. DIDDI, La fase di ammissione della prova cit. pag. 126 e M. L. GALATI – L. RANDAZZO, La messa alla prova nel processo penale cit. pag.55. Particolare rilievo assumono le questioni che concernono questa disposizione, censurato dal Tribunale di Grosseto “nella parte in cui prevede il consenso dell’imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o modificazione o integrazione del programma di trattamento: secondo il rimettente, tale norma contrasterebbe con l’art.101 Cost. (principio di soggezione del giudice alla legge), nonché con gli artt.97 Cost. (principio del buon andamento dell’amministrazione) e 111 comma 2 Cost. (economicità e ragionevole durata del processo penale): la Corte Costituzionale, nella sentenza Corte cost., 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), n. 91, Pres. e Red. Lattanzi in www.penalecontemporaneo.it ha ritenuto le questioni non fondate. Infatti, secondo la Corte, il modello processuale della messa alla prova si basa sulla richiesta dell’imputato, per cui è evidente che ogni integrazione o modificazione del programma di trattamento ritenuta necessaria dal giudice secondo i parametri di legge richiede il consenso dell’imputato: ciò non comporta una menomazione dei poteri giudiziali e non integra, pertanto, una violazione dell’art.101 Cost. Il richiamo all’art.97 Cost. è inconferente poiché il principio del buon andamento non è riferibile all’attività giurisdizionale in senso stretto (v. sul punto anche la sentenza 65/2014 in www.cortecostituzionale.it) . Ed è infondata anche la censura di violazione dell’art.111 comma 2 Cost. in quanto, ad avviso della Corte, la norma censurata non comporta alcun dispendio di tempi e risorse processuali. Il consenso dell’imputato, infatti, è richiesto prima che si svolga qualsiasi attività processuale e la struttura del rito speciale in esame è funzionale ad una semplificazione del procedimento, riducendone i tempi: sul punto, ancora, A. CAPITTA, Messa alla prova – Corte cost. n.91 del 2018 in www.archiviopenale.it

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volontà. Nell’ipotesi in cui non sia presente all’udienza, non sembra possibile ritenere che l’impegno ad adempiere possa essere assunto dal difensore, ancorché munito di procura speciale in quanto, trattandosi di disporre in relazione ad aspetti che non solo incidono sulla libertà personale, ma che esigono l’adempimento di prescrizioni incoercibili, rientra nel novero degli atti personalissimi che non sembrano delegabili. In questo caso, dunque, si impone il rinvio dell’udienza, onde poter ottenere la presenza dell’imputato e raccogliere il suo consenso informato al nuovo programma251

L’ordinanza emessa dal giudice deve altresì indicare tipologie e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché le prescrizioni da impartire all’UEPE, cui spetta curare lo svolgimento delle attività indicate nell’ordinanza e osservare il comportamento dell’imputato252. Non è poi escluso che il giudice possa pronunciare sentenza ai sensi dell’art.129 c.p.p., per cui nell’ordinanza di sospensione del procedimento deve motivare anche sulla insussistenza delle condizioni per la pronuncia di una decisione di proscioglimento.

Poiché l’ordinanza è immediatamente esecutiva, non operando ai sensi del comma 2 dell’art.464 quinques c.p.p., l’effetto sospensivo delle impugnazioni, essa è immediatamente trasmessa all’UEPE che, nel prendere in carico l’imputato, dovrà fargli sottoscrivere il verbale di messa alla prova. L’obbligatorietà di questo adempimento, ancorché non espressamente previsto, si deduce da quanto disposto dal comma 6 dell’art.464 quater c.p.p., che dalla sottoscrizione di questo verbale fa decorrere i termini di sospensione del procedimento e, conseguentemente, determina la sospensione della prescrizione ex art.168 ter c.p.

Non sono altresì esclusi provvedimenti di tipo interlocutorio: laddove, infatti, il giudice ritenga opportuno verificare la volontarietà della

251 Sul punto Così A. DIDDI, La fase di ammissione della prova cit. pag. 127 e M.S. CALABRETTA e A. MARI, opera cit., pag.32

252 Tali prescrizioni, comunque, non sembrerebbero indispensabili in quanto, ai sensi dell’art.141 bis comma 4 disp. att. c.p.p. l’UEPE deve comunque riferire al giudice con cadenza almeno trimestrale: così A. DIDDI, La fase di ammissione della prova cit. pag. 127

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richiesta dell’imputato, potrebbe disporre la convocazione davanti a sé253.

9. GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO