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segue: Gli effetti del fallimento della prova

CAPITOLO II : LA LEGGE 67/2014 E L’ESTENSIONE DELLA

15. segue: Gli effetti del fallimento della prova

L’art.464 novies c.p. disciplina gli effetti del fallimento della prova, sia in caso di esito negativo che di revoca anticipata della sospensione, operando su un duplice piano: da un lato pone il divieto di riproposizione e dall’altro, al comma 1 lett. b), introduce nel codice di rito l’art.657 bis,

315 Ancora M.S. CALABRETTA e A. MARI, opera cit., pag.38

316 In tal senso F. NEVOLI, La sospensione del procedimento e la decisione “sulla prova” in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag. 174

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dispiegando così i suoi effetti anche nella fase dell’esecuzione della pena.

L’istanza di messa alla prova non può essere riproposta qualora il giudice abbia emanato una ordinanza dispositiva della ripresa del processo a causa dell’esito negativo della prova (art.464 septies comma 2 c.p.p.) oppure abbia emesso un’ordinanza dispositiva di revoca anticipata ai sensi dell’art.464 octies c.p.p. Si tratta di provvedimenti aventi carattere ultimativo che, peraltro, non deve essere riferito alla singola vicenda giudiziaria: infatti questa disposizione deve essere letta in combinato con il comma 4 dell’art.168 bis c.p., in forza del quale la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta. Il legislatore ha inteso delineare una preclusione oggettiva con la funzione di ostacolare la strumentalizzazione dell’istituto, evitando, da un lato, che l’imputato paralizzi il processo attraverso la reiterazione dell’istanza e, dall’altro, ha inteso promuovere una responsabilizzazione dell’interessato al quale, sul piano processuale, conviene una corretta gestione della messa alla prova317.

Un altro aspetto da considerare è quello inerente ai rapporti tra messa alla prova e altri benefici, in particolare si è notato che il dato normativo non osta alla possibilità per chi abbia già beneficiato della messa alla prova di fruire per due volte della sospensione della pena. E neanche pare impedita, a colui che abbia ormai consumato il beneficio della sospensione della pena, la possibilità di essere ammesso alla prova. Si tratta comunque di evenienze che devono essere rapportate alla prognosi sul futuro comportamento dell’imputato: in tale prospettiva si comprende la modifica, apportata dall’art.6 l. n. 67/14 al Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale (D.p.r. 313/2002): all’art. 3 del Testo unico è stata inserita la lettera i-bis, che aggiunge, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova318

317 Sul punto F. FIORENTIN, Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pag.68 ss

318 Sul punto R. Piccirillo, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, nella Relazione dell'Ufficio del Massimario

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Presenta poi un carattere fortemente incentivante la disposizione dell’art.657 bis c.p.p.319: secondo questa norma, in caso di revoca del beneficio, il PM, considerato il carattere afflittivo della prova, nel determinare la pena da eseguire, detrarrà un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, secondo un criterio di ragguaglio che equipara tre giorni di prova ad un giorno di reclusione o di arresto ovvero a 250 euro di multa o di ammenda. Non è chiaro se per “periodo di prova scomputabile” debba essere inteso quello formalmente intercorso tra l’ammissione e la revoca anticipata o la valutazione negativa pronunciata al termine del periodo di prova oppure quello in cui l’imputato abbia effettivamente osservato le prescrizioni prima di incorrere in una delle ipotesi di revoca della misura: la natura di probation del nuovo istituto induce ad optare per la seconda impostazione320.

La legittimazione del PM al computo del periodo di custodia cautelare o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza o di espiazione della pena senza titolo, secondo quanto previsto dall’art.657 bis c.p.p., si ispira ad un criterio di fungibilità della pena. Tale disposizione ha lo scopo di recuperare una detenzione anteriore prevedendo un computo che modifica la quantità di pena da eseguire in un’ottica di contemperamento tra esigenze di prevenzione speciale ed equità sostanziale. Detto diversamente, quando il pubblico ministero procede alla quantificazione della pena da espiare deve calcolare, in detrazione, anche i periodi in cui il condannato ha subito una restrizione della libertà

della Cassazione sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014, in www.penalecontemporaneo.it, 7 maggio 2014.

319 Disposizione inedita rispetto al corrispondente istituto del processo penale: così P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 433

320 Così R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento? In Diritto e processo penale, 2014 pag. 672 e G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.33, secondo cui anche questa problematica ermeneutica deve essere risolta alla luce degli insegnamenti formulati dalla Corte costituzionale con la decisione di accoglimento 29 ottobre 1997 n. 343, in www.giurcost.org , riservando al giudice la “determinazione della residua pena da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di prova”

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personale sulla base di un titolo legittimo (presofferto) o senza titolo legittimo (quindi indebitamente sofferto): il criterio della fungibilità della pena governa le modalità di computo della pena ed è espressione di quel principio di favor libertatis che permea tutta la normativa penale. Sembra peraltro che l’art.657 bis c.p.p. contribuisca a definire la natura della sospensione del processo con messa alla prova poiché individua nel lavoro di pubblica utilità una forma di sanzione avente finalità rieducativa, dato che si è prevista la possibilità di computarlo come presofferto. Tuttavia permangono delle perplessità derivanti dalla sostanziale equiparazione del lavoro di pubblica utilità con la privazione della libertà personale in caso di detenzione321.

L’ultimo profilo problematico inerente la revoca della messa alla prova attiene al regime processuale delle informazioni acquisite durante il procedimento, disciplina contenuta al comma 2 dell’art.464 septies c.p.p.322. Alla luce di una interpretazione della norma orientata ai principi di oralità e del contraddittorio, le informazioni acquisite nel corso dell’indagine socio-familiare o dei colloqui nonché i contatti intercorsi con la persona offesa volti a promuovere la mediazione, possono, avere valido ingresso nel processo soltanto attraverso la testimonianza dei funzionari dell’UEPE o degli organismi pubblici della mediazione323.

321 Sul punto, ancora P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 433 ss

322 Nella versione definitiva della disposizione in esame contenuta nel testo è scomparsa la previsione contenuta nel testo approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati secondo cui le “informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili”, disposizione che riecheggiava l’art.29 D.lgs. 28 agosto 2000 n. 74 in forza del quale “in ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della decisione”: v. sul punto G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.33

323 Così, ancora G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.33

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16. MODIFICHE AL TESTO UNICO DEL CASELLARIO