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La revoca della messa alla prova

CAPITOLO II : LA LEGGE 67/2014 E L’ESTENSIONE DELLA

13. La revoca della messa alla prova

Agli artt.168 quater c.p. e 464 octies c.p.p., è contenuta la disciplina della revoca della messa alla prova288. L’istituto della revoca incide sulla dinamica del probation, nel senso che, ricorrendo le ipotesi tassativamente indicate dalla legge, la prova ha termine anticipatamente rispetto alla naturale scadenza stabilita dal giudice con l’ordinanza di sospensione del processo di cui all’art.464 quater c.p.p. Sotto questo profilo, la revoca si distingue nettamente dall’ipotesi di declaratoria di esito negativo della messa alla prova, che è decisione assunta dal giudice in esito alla integrale esperimento della prova stessa. L’art.168 quater c.p. prevede tre ipotesi di revoca che hanno carattere tassativo: il dato comune è dato dalla finalità di evitare strumentalizzazioni del beneficio, nel senso che si intendono sanzionare condotte che disvelano a posteriori la carente volontà del soggetto di sottoporsi all’esperimento ovvero denunciano una recrudescenza della pericolosità sociale, evenienza che impone il ripristino delle esigenze preventive e di difesa sociale sottese alla celebrazione del processo e alla irrogazione ed esecuzione della sanzione penale289. Sul piano procedurale, occorre evidenziare che il giudice può, sia ex officio, sia dietro segnalazione dell’UEPE, fissare l’udienza camerale ex art.127 c.p.p. dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima: viene attivata questa procedura per soddisfare l’esigenza del contraddittorio nelle decisioni rimesse al giudice in ogni momento del procedimento, ad esclusione del dibattimento. L’udienza camerale ha ad oggetto la valutazione dei

288 Così F. NEVOLI, La sospensione del procedimento e la decisione “sulla prova” in N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, 2014, pag. 163 e Così P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 428 289 Così F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pg.83

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presupposti della revoca (art.464 octies comma 2)290. Gli effetti dell’ordinanza di revoca sono previsti dall’ultimo comma dell’art.464 octies c.p.p. e consistono nella ripresa del processo e nella cessazione dell’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti. Il legislatore ha ancorato l’esplicarsi degli effetti alla definitività del provvedimento giudiziale che, ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, è ricorribile per cassazione per violazione di legge: dunque occorre che l’ordinanza di revoca sia consolidata a seguito dell’inutile decorso del termine per impugnare o della definizione, in termini di inammissibilità o rigetto del gravame. Sempre sotto il profilo degli effetti, occorre evidenziare come la ripresa del processo assume una connotazione sanzionatoria rispetto al comportamento manifestato dall’imputato durante l’esperimento della prova: tuttavia, non appare misura sanzionatoria avente una reale capacità dissuasiva, considerati i (lunghi) tempi della giustizia penale291.

Ciò posto in via generale, la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di: a)grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte; b)rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; c)commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che i suddetti casi costituiscano ipotesi di revoca obbligatoria dell’ordinanza di sospensione del processo, provvedimento che il giudice può adottare ex officio292: l’utilizzo del verbo all’indicativo presente sembra configurare

290 Così P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 429

291 E in questo si differenzia profondamente rispetto sia all’ordinanza con cui il giudice, in caso di epilogo negativo, dispone la ripresa del processo, per la quale non è prevista analoga impugnabilità, sia alla disciplina prevista nell’ambito del processo minorile, dove è prevista la ricorribilità per cassazione, in via autonoma, soltanto dell’ordinanza che dispone la messa alla prova mentre nei casi di rigetto della richiesta, di revoca dell’ordinanza di messa alla prova nonché di esito negativo, i provvedimenti sono impugnabili unicamente con la sentenza ex art.586 c.p.: in questi termini ancora P. FELICIONI, Gli epiloghi in Le nuove norme sulla giustizia penale cit., CEDAM, 2014 pag. 429

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infatti una ipotesi di revoca automatica della misura, nel senso che il giudice, una volta accertata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e verificato il coefficiente soggettivo di colpevolezza dell’imputato, non può astenersi, discrezionalmente, dal disporre la revoca della messa alla prova293. Non determinerebbero, invece, ipotesi di revoca obbligatoria alcuni casi, speculari a quelli previsti, quali ad esempio ipotesi di violazione né grave né reiterata al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte nonché la prestazione “non esatta” del lavoro di pubblica utilità o, ancora, ipotesi di commissione, durante il periodo di prova, di un delitto colposo o di contravvenzioni di indole diversa: in tali casi al giudice è quindi demandata una valutazione discrezionale delle condotte ai fini dell’adozione eventuale dell’ordinanza di revoca294.

Sul piano della disciplina positiva, la prima ipotesi concerne il contenuto la violazione delle prescrizioni contenute programma trattamentale che costituisce parte integrante della messa alla prova e si riferisce alla violazione degli impegni presi in ordine alle condotte riparatorie,

293 Ancora F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pg.83 secondo cui questa ricostruzione appare coerente con lo spirito della norma, che pare ispirato ad un attento bilanciamento dell'interesse pubblico alla deflazione dei processi e al ricorso a strumenti alternativi alla pena detentiva con le esigenze di difesa sociale e di prevenzione speciale. Tanto che appare ragionevole l’esito della revoca laddove l’imputato abbia manifestato, con una condotta colpevole, attiva o omissiva, i sintomi di una rinnovata pericolosità, tale da non essere compatibile con le caratteristiche della probation e della giustizia riparativa. Tuttavia, a tale impostazione, viene mossa l’obiezione che rileva l’inopportunità di un siffatto annichilimento della funzione giurisdizionale laddove non fosse lasciato al giudice un (seppur) minimo apprezzamento discrezionale della valutazione del caso concreto sottoposto a giudizio, anche nei casi in cui ricorrano i presupposti normativi che prefigurano la revoca della misura in esame: pare infatti poco coerente con le finalità di recupero sociale interpretare il meccanismo della revoca in termini rigidamente meccanicistici, sia per la rilevata genericità delle fattispecie indicate dal legislatore, sia per ragioni di bilanciamento degli interessi in gioco, che portano a ritenere opportuno affidare alla prudente valutazione del giudice la verifica, ad esempio, se la commissione di un nuovo reato sia o meno incompatibile con la prosecuzione della prova. È dunque preferibile leggere la norma in esame nel senso che essa consente una decisione discrezionale del giudice anche sotto il profilo dell’an sulla revoca, anche quando egli abbia accertato la ricorrenza delle condizioni previste all’art.168 quater c.p.

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all’attività di volontariato di rilievo sociale e alla mediazione295. La trasgressione deve essere “grave o reiterata”296: l’impiego della congiunzione disgiuntiva “o” rende possibile alternativamente la revoca quando sia accertata una violazione delle prescrizioni o quando la violazione delle stesse sia reiterata. Nel valutare la gravità della violazione, il giudice gode di un ampio margine di discrezionalità, mentre in caso di reiterazione della violazione appare sufficiente che la revoca debba intervenire in caso di seconda trasgressione alla medesima o ad altra prescrizione297. La discrezionalità del giudice può esercitarsi sia sotto il profilo quantitativo (ad esempio un’assenza dal domicilio che si protragga per molte ore oltre il limite autorizzato nell’ordinanza) che sotto quello qualitativo (interruzione, ad esempio, di un programma disintossicante da parte di un imputato affetto da problematiche di tossicodipendenza tali da rendere necessaria un’assidua frequenza con gli operatori della struttura terapeutica). Per quanto concerne invece la reiterazione della violazione, è sufficiente a far scattare il meccanismo della revoca la seconda trasgressione della medesima (o di altra) prescrizione laddove nella pratica il giudice potrà valutare con opportuno apprezzamento l’alternativa di procedere senz’altro alla revoca ovvero di procedere con maggiore gradualità, magari diffidando l’imputato a regolarizzare la propria condotta oppure intervenendo con la modifica in senso restrittivo delle prescrizioni298. Per quanto concerne invece il rifiuto della prestazione dell’attività socialmente utile, la disposizione in esame copre sia l’ipotesi di opposizione tout court al lavoro, se ad esempio il soggetto non si reca a lavorare o si allontana dal luogo di

295 Così G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.29

296 La formula si differenzia da quella utilizzata per la messa alla prova minorile, laddove è previsto che la sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte: in tal caso, l’impiego della congiunzione “e” implica che a legittimare la revoca non bastano violazioni lievi, anche se reiterate, né è sufficiente un’unica violazione, seppur rilevante: così PEPINO, Sospensione del processo con messa alla prova, in Dig. Pen. XIII, Torino, 1987, 486

297 Ancora G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.29.

298 In questi termini F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, n Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pg.84

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lavoro, quanto una opposizione reiterata e ingiustificata alle eventuali legittime richieste del datore di lavoro, essendo manifesta sia nel primo che nel secondo caso la carente volontà del soggetto di sottoporsi all’esperimento299. E anche in questo caso al giudice incombe una approfondita disamina delle ragioni che hanno motivato la condotta dell’imputato300.

La terza ipotesi di revoca è più direttamente calibrata sul contemperamento delle esigenze preventive, essendo predisposta a sanzionare la commissione, da parte del soggetto messo alla prova, di nuove fattispecie criminose, ipotesi che smentisce la prognosi di non recidiva301. Alla luce del tenore normativo sembra, anzitutto, da escludersi che la revoca della messa alla prova possa scattare per effetto di una denuncia, di una querela o di una segnalazione di polizia giudiziaria avvenuta in corso di misura ma riferita a fatti risalenti a tempo antecedente all’ordinanza di sospensione del processo302. Si pone inoltre il dubbio che per la revoca sia sufficiente la semplice sussistenza di una notizia di reato e l’avvio delle indagini ovvero sia richiesto l’accertamento giudiziale definitivo della responsabilità dell’autore dell’illecito. Il tenore letterale di altre disposizioni che prevedono la revoca di benefici in seguito alla commissione di illeciti penali, considerata anche la ratio della disciplina che prevede la revoca della messa alla prova, in corso di svolgimento, porterebbe a ritenere

299 Ancora G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.29.

300 Ancora F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pg.84

301 Così G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.30 e . R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento? In Diritto e processo penale, 2014 pag. 671

302 Ancora F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, in Guida al diritto, 17 maggio 2014, n°21 pg.84 e G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti in archiviopenale.it, 2015, pag.30 e . R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento? In Diritto e processo penale, 2014 pag. 671

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sufficiente la semplice notitia criminis303. È tuttavia necessario che il giudice eserciti una attenta e approfondita valutazione degli elementi a carico dell’interessato revocando e che proceda alla revoca solo nei casi in cui a carico della persona sussista il fumus commissi delicti304. Il reato commesso deve essere poi della stessa indole di quello cui si riferisce il procedimento sospeso con messa alla prova. Posto che, ai sensi dell’art.101 c.p., sono tali non soltanto quelli che violano la medesima disposizione di legge (identità formale ed astratta) ma anche quelli che per natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano presentano caratteri fondamentali comuni (identità concreta e sostanziale), quest’ultima ipotesi deve essere interpretata in termini soggettivi, attribuendo rilevanza ai moventi e agli scopi del soggetto, potendo così raggruppare fattispecie del tutto eterogenee305. Se invece non si tratta di reati della stessa indole, assumono rilevanza soltanto i delitti aventi natura dolosa o preterintenzionale: rientrerebbero nella categoria anche quelli commessi con dolo eventuale, con tutte le difficoltà che presenta l’accertamento di questa figura.