• Non ci sono risultati.

1. La tutela della biodiversità nel quadro internazionale

1.1. La fase del funzionalismo

L’attenzione degli Stati ai problemi ambientali internazionali si intensifica solo durante gli ultimi decenni del XX secolo, quando inizia a consolidarsi l’interesse comune ad arginare il crescente degrado ambientale, la cui natura transfrontaliera viene percepita con sempre maggior precisione.

Momento culminante di tale processo è la Conferenza sull’ambiente umano convocata a Stoccolma dall’Assemblea generale dell’ONU del giugno 1972, che adotta la Dichiarazione di principi e il Piano mondiale di azione ambientale161, e

alla quale partecipano delegazioni comprendenti 113 tra Capi di Stato e di Governo.

Proprio in tale contesto si osserva una prima evoluzione significativa del diritto ambientale: si passa, infatti, da un approccio di carattere settoriale, volto a prevenire i principali rischi ecologici, ad uno di più ampio respiro, che considera l’ambiente nella sua unitarietà.

A tal riguardo, merita menzione il Principio 4 della Dichiarazione di Stoccolma: “L’uomo possiede una responsabilità particolare dell’ambito della salvaguardia e della oculata gestione del patrimonio costituito dalla flora e dalla fauna selvatiche,

160 G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, Torino, Giappichelli, 2017, p. 1; S. SWANSON, C. JOHNSTON, Global Environmental Problems and

International Environmental Agreements: the Economics of International Institution Building,

London, Edward Elgar, 1999, p. 69 e 82.

161 A seguito della Conferenza di Stoccolma viene creato anche il primo organo internazionale a carattere universale con competenze specifiche nel settore ambientale, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), istituito nel dicembre 1972.

54

nonché dai loro habitat, che sono oggi gravemente minacciati da un concorso di cause sfavorevoli. La conservazione della natura, ed in particolare di flora e fauna selvatiche, deve costituire un pilastro da rispettare nella pianificazione dello sviluppo economico”162.

Da questo momento, i trattati a tutela dell’ambiente si moltiplicano, anche sulla spinta proveniente dalla comunità scientifica e dai movimenti ecologisti, e molteplici nuovi aspetti della tutela ambientale vengono progressivamente considerati e regolati da accordi internazionali, soprattutto tramite la fissazione obblighi di risultato (con conseguente ed ulteriore attività normativa attuativa da parte degli Stati firmatari).

In ordine di tempo, possono essere ricondotte a tale fase le seguenti convenzioni:

- La Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 “per le protezioni degli uccelli viventi allo stato selvatico”;

- La Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, è un trattato intergovernativo finalizzato al mantenimento della funzione ecologica e all’uso sostenibile delle zone umide di importanza internazionale (soprattutto come habitat dell’avifauna acquatica e migratoria); il merito di questa Convenzione è stato quello di aver evidenziato la stretta connessione tra habitat e specie animale, privilegiando una tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, piuttosto che tutelare esclusivamente una determinata specie animale in maniera “asettica”.163

- La Convenzione di Londra del 1° giugno 1972 sulla conservazione delle foche dell’Antartico;

162 Di particolare importanza anche il Principio 21: nel tentativo di smorzare l’assoluta libertà di sfruttare le risorse naturali da parte degli Stati, stabilisce che questi hanno “il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche ambientali”, e “il dovere di assicurare che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o in aree al di fuori dei limiti delle giurisdizioni internazionali”. La Dichiarazione riconosce anche la diversa responsabilità dei paesi in via di sviluppo, rispetto ai paesi sviluppati, nella tutela dell’ambiente, che sarà affermata come principio cardine dello sviluppo sostenibile nella Dichiarazione di Rio del 1992.

163 G. MAFFEI, La protezione internazionale delle specie animali minacciate, Padova, Cedam, 1992, p. 208.

55

- La dichiarazione della Conferenza ONU di Stoccolma del 1972;

- La Convenzione universale UNESCO del 23 novembre 1972 (Parigi) concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale: è uno degli strumenti internazionali più completi nel campo della protezione e conservazione delle risorse naturali ed ecosistemiche e ha il pregio di unire il concetto di conservazione naturale con quello di conservazione dell’eredità culturale;

- La Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione CITES);

- La Convezione di Bonn per la conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica del 23 giugno 1979, fondata sul principio secondo il quale la fauna selvatica costituisce un elemento insostituibile dell’ecosistema e delle biosfere e deve essere preservato per il bene dell’intera umanità e delle generazioni future

- La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale, istituisce una rete di zone di interesse speciale per la conservazione chiamata Rete Emeraude;

- La Convenzione del 20 maggio 1980 sulla preservazione del Continente antartico esclusivamente per scopi pacifici (e protocollo di Madrid del 4 ottobre 1991);

- La Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare; - La Carta mondiale della natura del 28 ottobre 1982 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU, priva di forza vincolante ma di grande rilevanza per aver introdotto nuove tecniche di tutela ambientale in un’ottica precauzionale d’intervento164 (tra cui gli strumenti di

164 La Carta mondiale della Natura ha, per prima, esplicitato il principio di precauzione, affermando che: “Le attività che rischiano di causare danni irreversibili alla natura saranno evitate. Le attività che comportano un elevato grado di rischio per la natura saranno precedute da un esame esaustivo; i promotori dovranno dimostrare che i benefici previsti prevalgano sui potenziali danni alla natura

56

pianificazione e la valutazione di impatto ambientale) e per aver enunciato ventiquattro principi relativi alla conservazione dell’equilibrio fra le varie componenti naturali, confermando con forza la necessità di conservazione della biosfera nella sua complessità.