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3. Verso una nuova frontiera: i principi eco-giuridici

3.1. Il principio di non regressione

Il principio di non regressione ambientale, recentemente teorizzato dal noto giurista ambientale Michel Prieur340, è stato (ed è tuttora) oggetto di una

approfondita ricerca da parte del Centre International de Droit Comparé de

337 Per una panoramica generale,C. VOIGT, Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in

Environmental Law,Cambridge University Press, 2013.

338 Definito dal Canada National Parks Act come “a condition that is determined to be characteristic

of its natural region and likely to persist, including abiotic components andthe composition and abundance of native species and biological communities, rates of change and supporting processes”.

339 Sul tema, H. MULLEROVÀ, Right to environment, balancing of competing interests and

proportionality, TLQ 2/2018, p. 129-141.

340 M. PRIEUR, La non régression en droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2012, secondo il

quale la non regressione diventa un obbligo inevitabile, in quanto garante del diritto alla vita e alla salute delle generazioni presenti e future. E ancora, M. PRIEUR, Principe de non régression et

Constitution, Points de vue. Vol 1, 2017, in http://lapenseeecologique.com/principe-de-non-

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l’Environnement (CIDCE)341 che, volta a sperimentare la possibilità di una

astrazione teorica dello stesso, ha portato ad affermare che già oggi il principio di non regressione dovrebbe ritenersi oramai emerso a livello giuridico.

Sinteticamente, partendo dal presupposto, acquisito ormai da anni dall’ecologia e dalle scienze naturali, secondo il quale le pressioni umane globali sui sistemi ecologici abbiano superato la capacità massima di carico del nostro Pianeta342, il

principio in parola vieterebbe a legislatori, giudici e pubbliche amministrazioni di diminuire, espressamente oimplicitamente, la soglia di tutela degli ecosistemi già esistente a livello legislativo e/o giurisprudenziale nell’ordinamento giuridico di riferimento. Solo nel caso eccezionale in cui una regressione di tutela sia assolutamente indispensabile in risposta ad esigenze di interesse pubblico eccezionali e contingenti, estremamente gravi o emergenziali, da motivare rigorosamente e da interpretare restrittivamente, sarebbe possibile derogare a detto principio, fermo restando l’obbligo inderogabile di non scendere mai al di sotto di un livello adeguato di tutela e di tendere, appena possibile, alla ri- elevazione dello stesso, riallineandolo quanto meno alla soglia preesistente alla regressione temporanea eccezionalmente disposta. In sostanza, una volta raggiunto un determinato livello giuridico di tutela ambientale, l’ordinamento giuridico può solo migliorarlo o mantenerlo, sempre che si tratti comunque di un livello “elevato” (al contrario, dovrebbe elevarlo).

341 Il centro di ricerca ha sviluppato un progetto incentrato proprio sulla giuridicizzazione della non regressione ambientale: “The applicability of non – regression principle in environmental matters.

Possibilities and perspectives” (2011-2013) a seguito del quale è nato il Legal Global Observatory on Non Regression (https://legalobservatorynonregression.wordpress.com/).

342 Da anni il Global Footprint Network, organizzazione internazionale di ricerca, calcola l’Earth

Overshoot Day, ovvero il giorno dal quale l’uomo inizia a usare più risorse naturali di quanto il

pianeta possa rinnovare nel corso dell’anno. Tale data viene anticipata di anno in anno: per l’anno 2018 era stata individuata nel 1° agosto (per l’Italia, il 24 maggio), per il 2019 nel 29 luglio (per l’Italia, 15 maggio).

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Come sottolinea attenta dottrina343, alla quale ci si rifà, diversi indici sembrano

preludere a una futura “codificazione” espressa del principio di non regressione ambientale.

A livello comunitario, un richiamo diretto a detto principio è contenuto nella Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011, adottata in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile “Rio+20”, che al paragrafo 97 richiede espressamente che “venga riconosciuto il principio di non regressione nel quadro della protezione ambientale e dei diritti fondamentali”.

Nell’Accordo di Parigi del 2015 sul contrasto al cambiamento climatico, il richiamo al dovere di progressione, implicante il divieto di regressione, risulta ancor più rigoroso: ai sensi dell’art. 3 “gli sforzi delle Parti tracceranno nel tempo una

progressione […]»; l’art. 4, punto 3, stabilisce che «ciascun contributo determinato

a livello nazionale di una Parte rappresenta una progressione rispetto al contributo

determinato a livello nazionale precedente, e rispecchia la più alta ambizione possibile, che rifletta le proprie responsabilità comuni ma differenziate e rispettive

capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali»; l’art. 4, punto 11, prevede che «una Parte può, in ogni momento, adattare il proprio contributo determinato a livello nazionale vigente al fine di migliorare il suo livello di ambizione […]”.

Nel diritto comparato, restando al livello europeo e tralasciando le esperienze giuridiche dei Paesi latino-americani, comunque sempre particolarmente sensibili alla materia344, si segnala l’introduzione del principio di non regressione

(specificamente finalizzato, però, alla delimitazione delle aree naturali protette) in

343 M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in Riv. AIC, 2/2018, p. 32 ss.; M. MONTEDURO, Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree

naturali protette”, p. 21 ss., su https://www.unisalento.it/documents/20152/249291/MONTEDURO

++PER+UNA+%C2%BNUOVA+ ALLEANZA%C2%BB+TRA+ DIRITTO +ED+ECOLOGIA.pdf/f1271a13- b5ff-789c-d542-e110f50e9152?version=1.0

344 Per approfondire, M. PENA CHACON, El principio de no regresión ambiental en

el derecho comparado latinoamericano, San Josè, 2013, in https://www.ecolex.org/es/details/litera

ture/el-principio-de-no-regresion-ambiental-en-el-derecho-comparado-latinoamericano-mon 087791 /?q=ecologia+derecho

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Spagna, nello specifico nelle Isole Canarie, con la Ley 4/2017, de 13 de julio,

del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, art. 5, co.1: “e) El principio de no regresión de los espacios naturales, sin perjuicio de la revisión de las categorías de protección, como de la incorporación de nuevos espacios, cuando resulte legalmente procedente con sujeción a la legislación básica estatal”.

In Francia, la recente Loi n° 2016-1087 «Pour la reconquête de la biodiversité, de

la nature et des paysages» ha espressamente introdotto il principio di non

regressione345 all’articolo L 110-1 del Code de l’Environnement francese: «9° - Le

principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment».

Nella World Declaration on the Environmental Rule of Law346, ancora, si propone

la codificazione del “Principle 12 – Non-regression» nei seguenti termini: «States,

sub-national entities, and regional integration organisations shall not allow or pursue actions that have the net effect of diminishing the legal protection of the environment or of access to environmental justice”; inoltre, si propone un ulteriore

ed ancor più incisivo “Principle 13 – Progression”, formulato nel senso che “in

order to achieve the progressive development and enforcement of the environmental rule of law, States, sub-national entities, and regional integration organisations shall regularly revise and enhance laws and policies in order to

345 Il principio di non regressione così introdotto ha trovato applicazione concreta, per la prima volta, nell’Arrêt del Conseil d’État n. 404391 dell’8 dicembre 2017, pronuncia con la quale il Conseil d’État, accogliendo il ricorso proposto dalla Fédération Allier Nature, ha disposto l’annullamento del décret n. 2016-1110 dell’11 agosto 2016 che, modificando le regole applicabili alla VIA, aveva esentato totalmente da quest’ultima alcuni progetti che, invece, in base alle regole precedenti, erano alla stessa sottoposti, caso per caso.

346 Approvata all’esito del primo World Environmental Law Congress tenutosi a Rio de Janeiro dal 26 al 29 aprile 2016 ed organizzato dallo IUCN e dalla World Commission on Environmental Law (WCEL) costituita dallo stesso IUCN.

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protect, conserve, restore, and ameliorate the environment, based on the most recent scientific knowledge and policy developments”.

Si ritiene di poter aggiungere un ulteriore dato: ogni qual volta si fa riferimento alla tutela dell’ambiente in relazione alle generazioni future, volendo garantire alle stesse “livelli non inferiori a quelli di cui godiamo noi oggi”, si può ritenere di far riferimento, anche se indirettamente, al principio in parola.

Infine, anche il nostro Codice dell’ambiente347, all’art 3-quater, co. 3, sembra

offrire un richiamo indiretto nel momento in cui afferma che “il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro”.