SOMMARIO: 1 IL RISCHIO CONTRATTUALE – 2 I PRESUPPOSTI DI RILEVANZA DELLE SOPRAVVENIENZE – 2.1 LA NATURA DEI CONTRATTI COLPITI DALLE SOPRAVVENIENZE –
2. I PRESUPPOSTI DI RILEVANZA DELLE SOPRAVVENIENZE Nel codice civile le disposizioni generali sul contratto disciplinano
2.3 FATTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBIL
Non basta che un fatto sia semplicemente sopravvenuto per essere considerato una sopravvenienza rilevante; è necessario altresì che esso sia di carattere «straordinario» e «imprevedibile». Tali requisiti, desumibili dall’ipotesi tipica dell’eccessiva onerosità, di cui all’articolo 1467, primo comma, cod. civ., sono espressione di un principio generale valido per tutte le sopravvenienze, comprese quelle atipiche.
In merito a tali presupposti, occorre rilevare – come è stato notato91 –
che, sebbene si parli di «straordinarietà» e di «imprevedibilità» come di due attributi differenti, in realtà l’unico parametro rilevante, sia ai fini dell’eccessiva onerosità sia delle sopravvenienze in genere, è quello della «imprevedibilità», il quale è idoneo a ricomprendere al suo interno la
90 Cfr. V.ROPPO, Il contratto, cit., pp. 785-786 e p. 1035. 91 Cfr. V.ROPPO,Il contratto, cit., p. 1025.
«straordinarietà»; è evidente, infatti, che è ordinario ciò che è prevedibile, mentre, al contrario, è straordinario ciò che è imprevedibile.
L’area delle sopravvenienze rilevanti, dunque, copre esclusivamente i fatti sopravvenuti che non possono essere previsti dalle parti; al contrario, i fatti prevedibili ma, in concreto, non previsti, rientrando nella cosiddetta «alea normale» del contratto, rimangono giuridicamente irrilevanti.
Dalla disciplina dell’articolo 1467 cod. civ., pertanto, si potrebbe trarre un principio generale in base al quale l’ordinamento giuridico arretri di fronte alla scelta delle parti di non regolamentare una sopravvenienza prevedibile, intervenendo nelle sole ipotesi di sopravvenienze imprevedibili in senso stretto.
L’indagine si sposta, quindi, su cosa debba intendersi per «imprevedibilità».
Una parte della dottrina92, seguendo un’interpretazione rigorosa, ritiene
che un fatto sia imprevedibile solo laddove non esista neppure una remota possibilità che esso si verifichi e, quindi, risulti stricto sensu non prefigurabile dalle parti.
Altra parte della dottrina93 e la giurisprudenza ritengono – più
opportunamente – che il concetto di «imprevedibilità» sia idoneo a comprendere anche i fatti sopravvenuti, ancorché in astratto prevedibili, non previsti in concreto in quanto remoti o, comunque, poco probabili. È evidente, infatti, che l’accertamento sulla «imprevedibilità» dei fatti sopravvenuti non può essere condotto in termini astratti, ma deve necessariamente basarsi sulle circostanze di fatto esistenti al tempo del contratto. Citando autorevole
dottrina94, è prevedibile «ciò che un uomo medio potrebbe prevedere al tempo
del contratto: alla luce della natura del contratto, delle qualità dei contraenti, delle condizioni del mercato e, in definitiva, di ogni significativo elemento
92 Cfr. A.FICI,Sopravvenienze, eccessiva onerosità e rinegoziazione del contratto, cit., pp. 927-929. 93 Cfr. R. PARDOLESI,Regole di «default» e razionalità limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica al diritto dei contratti, in Rivista critica di diritto privato, 1996, p. 456.
individualizzate». Il giudizio di «imprevedibilità» deve, quindi, essere
necessariamente flessibile per adeguarsi alle caratteristiche del caso concreto95.
Capire cosa il legislatore abbia inteso per «imprevedibilità» è di centrale importanza sistematica perché permette di chiarire il modo in cui è stato concepito il rapporto tra l’ordinamento giuridico e l’autonomia
contrattuale nella gestione dei rischi contrattuali96.
Sennonché, quale che sia la concezione di «imprevedibilità» accolta, non è possibile trarre dalla disciplina sull’eccessiva onerosità sopravvenuta – come alcuni hanno preteso di fare – alcun argomento decisivo per sostenere che al di fuori della figura tipica di cui all’articolo 1467 cod. civ. non ci sarebbe spazio per altre sopravvenienze rilevanti. Il discorso, invero, andrebbe scisso.
Un conto, infatti, è dire che ai fini dell’eccessiva onerosità sia necessario che un fatto sopravvenuto sia imprevedibile in senso stretto; un altro conto è, invece, dire che lo stesso grado di «imprevedibilità» sia necessario anche al di fuori della disciplina dell’eccessiva onerosità per ritenere rilevante come sopravvenienza un fatto sopravvenuto.
Infatti, nonostante sia necessario partire dall’ipotesi tipica per trarre i principi generali in materia di sopravvenienze, è pur vero che alcuni dei presupposti dell’eccessiva onerosità non sono espressione di principi generali, ma riguardano solo tale peculiare figura. A tal proposito, si deve notare che il rimedio dell’eccessiva onerosità è frutto di un compromesso tra esigenze di certezza e di giustizia e verosimilmente per tale ragione l’elemento della «imprevedibilità» va qui inteso in modo più rigoroso.
In altre parole – come rilevato da una parte della dottrina –, non si può ricavare dall’articolo 1467 cod. civ., argomentando a contrario, una regola di generale irrilevanza delle sopravvenienze che non presentano lo stesso grado
95 Cfr. E.TUCCARI, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, cit., p. 94.
di «imprevedibilità» richiesto ai fini dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Infatti, anche al di fuori delle ipotesi tipiche di sopravvenienze potrebbe comunque sorgere la necessità di ristabilire l’equilibrio contrattuale tra le parti. E non si potrebbe né sostenere che le parti debbano sopportare i rischi derivanti dalla carenza di una regola idonea ad allocare in modo razionale le sopravvenienze non previste né, tantomeno, che non ci sarebbe alcuna lacuna normativa perché l’ordinamento, omettendo di disciplinare sopravvenienze diverse dall’eccessiva onerosità, ha ritenuto giuridicamente rilevante soltanto l’ipotesi tipizzata.
La chiave di volta per attribuire rilevanza ai fatti sopravvenuti anche al di fuori dell’articolo 1467 cod. civ. è la buona fede, intesa in senso oggettivo, che, in quanto clausola generale, è idonea a individuare e selezionare le
circostanze rilevanti nell’ambito dei rapporti contrattuali97.
Secondo la dottrina, per evitare, però, che il richiamo alla buona fede possa determinare una deriva extra-positivistica, è necessario ancorare tale richiamo a criteri precisi che permettano comunque di ricostruire il modo in cui le parti hanno inteso allocare il rischio di fatti sopravvenuti non previsti. Un primo criterio sarebbe costituito dalla scelta del tipo contrattuale o, per i contratti atipici, dello schema di riferimento. Già compiendo questa scelta – si dice –, le parti hanno manifestato una specifica volontà in ordine alla distribuzione dei rischi contrattuali. Un secondo criterio, qualora il primo non sia di per sé sufficiente a rendere concreto il riferimento alla clausola generale di buona fede, andrebbe rintracciato nel raffronto tra le condizioni contrattuali
previste dalle parti e quelle generalmente praticate per operazioni similari98.
Da quanto appena detto si trae un’importante conclusione ai fini dell’inquadramento della vicenda dell’usura sopravvenuta. Infatti, se anche i fatti sopravvenuti che non siano totalmente imprevedibili possono rilevare come sopravvenienze, pur al di fuori dell’articolo 1467 cod. civ., ne deriva che
97 Cfr. F.MACARIO, Le sopravvenienze, cit., pp. 533-534. 98 Cfr. F.MACARIO, Le sopravvenienze, cit., p. 534.
l’usura sopravvenuta, configurandosi essenzialmente come un fatto sopravvenuto difficilmente «prevedibile» per le parti e, specialmente, per il cliente-mutuatario, può senz’altro considerarsi una sopravvenienza rilevante.
2.4 L’IMPATTO DELLE SOPRAVVENIENZE: «ECCESSIVA