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BUONA FEDE

6. USURA SOPRAVVENUTA E SOPRAVVENIENZE

La vicenda dell’usura sopravvenuta ha avuto – e ha – una rilevanza ben più ampia di quanto prima facie aspettato.

L’analisi condotta nel presente capitolo ha, infatti, permesso di evidenziare la lontananza e la diversità delle posizioni espresse in merito dalla dottrina e dalla giurisprudenza; lontananza e diversità frutto, in primo luogo, della particolare natura della vexata quaestio, ma non solo. Infatti, ciascuna delle posizioni sopra esposte in merito all’usura sopravvenuta riflette un diverso approccio teorico alla questione.

La tesi dell’irrilevanza dell’usura sopravvenuta, fatta propria anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, parte da una premessa di carattere giuridico – ossia l’irretroattività della legge penale – ineccepibile; così come ineccepibile, dal punto di vista logico, è l’iter argomentativo seguito dalla Cassazione per arrivare a tale conclusione.

Tuttavia, pur concordando nel ritenere non penalmente sanzionabile il fenomeno dell’usura sopravvenuta, non si può da ciò trarre la conclusione che tale fenomeno debba rimanere irrilevante anche sul piano civilistico.

Non si tratta, infatti, di dover sanzionare – come già detto – un comportamento illecito della banca-mutuante, quanto piuttosto di individuare un rimedio adeguato per la tutela del cliente-mutuatario. E ciò anche perché il profilo di diritto intertemporale, esaminato dalla Suprema Corte, rappresenta solo una delle possibili forme in cui può presentarsi l’usura sopravvenuta.

D’altro canto, pur dovendo, dunque, pervenire alla conclusione che all’usura sopravvenuta vada riconosciuta una qualche rilevanza, è oltremodo dubbio, come si può ricavare dall’analisi di cui supra, il profilo specifico sotto il quale l’usura sopravvenuta effettivamente rilevi. La scelta non è priva di conseguenze. Infatti, a seconda di come si inquadri la vicenda dell’usura sopravvenuta, non cambia soltanto il regime giuridico di rilevanza, ma

soprattutto cambiano, sotto un profilo sostanziale, i rimedi che possono essere individuati a tutela del cliente-mutuatario.

Le tesi che qualificano l’usura sopravvenuta come un vizio del contratto concluso tra la banca-mutuante e il cliente-mutuatario – nullità o inefficacia sopravvenuta – si espongono a critiche sia di carattere teorico che pratico.

Sotto il primo profilo, come visto, la dottrina maggioritaria esclude che possa configurarsi un vizio della fattispecie del contratto-atto dopo che tale

fattispecie sia già stata perfezionata63. Sotto il profilo pratico, invece, i dubbi

principali riguardano l’effettività dei rimedi individuati a tutela del cliente- mutuatario.

Al contrario, le tesi che inquadrano l’usura sopravvenuta tra le vicende che possono interessare il contratto-rapporto e, di conseguenza, alterarne l’equilibrio sembrano cogliere maggiormente nel segno. Infatti, se per ragioni di giustizia sostanziale non si può negare rilevanza all’usura sopravvenuta, allo stesso tempo non è, però, possibile forzare la dogmatica giuridica tradizionale e qualificare l’usura sopravvenuta come un vizio del contratto- atto. La soluzione più corretta è, quindi, quella di inquadrare l’usura sopravvenuta tra le sopravvenienze contrattuali che possono interessare i contratti di credito.

Tuttavia, come visto64, anche le tesi che riconducono l’usura

sopravvenuta alle sopravvenienze giuridicamente rilevanti manifestano alcuni limiti.

L’approccio alla questione, infatti, riflette il modo di affrontare il più generale tema delle sopravvenienze contrattuali; e sul punto – com’è noto – non è dato rintracciare un’uniformità di vedute tra gli interpreti. Il problema principale concerne essenzialmente la scelta del rimedio esperibile. Infatti, nonostante la grande rilevanza del problema, il nostro ordinamento ha rivolto un’attenzione minima al tema, disciplinando un’unica ipotesi di

63 Cfr. in questo Capitolo, § 3.2. 64 Cfr. in questo Capitolo, § 3.4

sopravvenienza «tipica», ossia l’eccessiva onerosità agli articoli 1467-1469 cod. civ., e prevedendo, di regola, di fronte a patologie che coinvolgono il profilo funzionale del contratto-rapporto, esclusivamente rimedi, detti caducatori o «ablativi», che conducono allo scioglimento del vincolo contrattuale.

Tuttavia, tali rimedi rappresentano un limite; e ciò perché il più delle volte lo scioglimento del contratto non risponde alle reali esigenze delle parti e, in particolare, del cliente-mutuatario. Questo significa che le sopravvenienze non sempre si prestano a essere adeguatamente gestite

attraverso i rimedi risolutori tendenti alla «eliminazione degli effetti finali»65

del contratto. Pertanto, è necessario ricercare nuove vie alternative da percorrere, soprattutto in un ambito estremamente delicato come quello che riguarda i rapporti di credito tra le banche e i clienti.

Percorrere tali vie alternative non significa mantenere sempre e comunque in vita un rapporto che non sia più sostenibile o recuperabile; al contrario, si tratta più semplicemente di verificare se e a quali condizioni il

nostro ordinamento ammetta rimedi «manutentivi»66 e, nello specifico, se la

rinegoziazione del contratto di mutuo possa rappresentare il rimedio adeguato nel caso in cui si verifichi una sopravvenienza come l’usura sopravvenuta.

In dottrina sono state meritoriamente sostenute sia tesi favorevoli alla rinegoziazione dei contratti colpiti da eventi funzionalmente patologici sia tesi negative, anche se è innegabile il rilievo per cui «[l]a risoluzione uccide il

rapporto contrattuale. La rinegoziazione dovrebbe servire a curarlo»67. Occorre verificare, però, se e fino a che punto la rinegoziazione dei contratti di mutuo e, in generale, dei contratti di credito tra le banche e i clienti sia davvero una cura a fronte dell’usura sopravvenuta.

Per far ciò s’impone, però, un passo indietro.

65 R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Jovenne, 1969, II, pp. 417 ss. 66 L’espressione «rimedi manutentivi» si deve a V.ROPPO,Il contratto, cit., pp. 1037 e ss. 67 R.SACCO – G.DE NOVA, Il contratto, UTET, 2016, IV, p. 1684.

Il tema dell’usura sopravvenuta riflette, come detto, i molteplici interrogativi sorti in merito alla gestione delle sopravvenienze. Pertanto, ai fini della presente indagine, è necessario partire dall’analisi delle sopravvenienze in generale, andando, in seguito, a verificare se le conclusioni raggiunte all’esito di tale analisi generale possano valere anche per le sopravvenienze nei contratti di mutuo e, in particolare, per la specifica vicenda dell’usura sopravvenuta.

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA GENERALE DELLE SOPRAVVENIENZE: