• Non ci sono risultati.

INADEGUATEZZA DEI RIMEDI «CONCORRENZIALI»

INADEGUATEZZA DEI RIMEDI SETTORIAL

4. INADEGUATEZZA DEI RIMEDI «CONCORRENZIALI»

Sulla base dell’indagine svolta in merito ai rimedi settoriali introdotti tra il 2007 e il 2008, è ora possibile valutare l’impatto che tali rimedi hanno avuto – e continuano ad avere – sul problema della gestione delle sopravvenienze nei contratti di credito; e ciò al fine di verificare se taluno di questi possa rappresentare un’adeguata soluzione per l’usura sopravvenuta.

Preliminarmente, occorre, però, rilevare che, non essendo gli interventi sopra descritti omogenei, è necessario esaminare l’impatto che essi hanno

avuto suddividendoli in due macro-categorie210.

Una prima – come già detto – comprende gli interventi frutto del «decreto Bersani-bis»: nello specifico, la previsione della possibilità di ottenere la surroga del mutuo con portabilità delle relative garanzie e la rinegoziazione «volontaria»; previsioni, ancora oggi in vigore e contenute nell’articolo 120-quater t.u.b. I rimedi di tale categoria possono definirsi «concorrenziali» in quanto, con la loro introduzione, il legislatore aveva – e, tutt’ora, ha – come finalità la liberalizzazione del mercato del credito, con

210 In questi termini cfr. M. SCALI, Eccessiva onerosità sopravvenuta del mutuo e tutela del consumatore, cit., pp. 53-56.

conseguente aumento della concorrenza. Non a caso, infatti, le misure in questione sono state, temporalmente, le prime a essere adottate per far fronte alla crisi economica e finanziaria dello scorso decennio.

La seconda categoria, come già rilevato, comprende, invece, le misure introdotte in seguito; la prima di queste è stata la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, originariamente prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali misure, quasi a dimostrare un’insufficienza delle precedenti per far fronte alla crisi economica, si fondano, al contrario, su una chiara logica di tipo paternalistico e mirano a prevenire il rischio, presentatosi negli anni della crisi economica e finanziaria, di un vero e proprio default dell’intero sistema bancario e, in generale, economico dovuto alla possibilità – per nulla remota in quel contesto – che i clienti-mutuatari non riuscissero ad adempiere agli obblighi assunti anteriormente alla crisi economica di quegli anni.

Partendo, dunque, dai rimedi «concorrenziali», va subito rilevato che, essendo tali rimedi ancora in vigore, essi potrebbero rappresentare una valida soluzione al problema delle sopravvenienze nei contratti di mutuo e, nello specifico, dell’usura sopravvenuta.

In quest’ottica, non si può negare che la possibilità per il cliente- mutuatario di sostituire il proprio finanziatore con un altro che offra condizioni più favorevoli attraverso la surrogazione, di cui all’articolo 120-

quater t.u.b., rappresenti un dato positivo. E ciò non solo in termini di

aumento della spinta concorrenziale tra gli operatori professionali del settore, ma anche di gestione delle sopravvenienze che possono riguardare il cliente- mutuatario.

Infatti, a fronte di un fatto sopravvenuto che impedisca al cliente- mutuatario di onorare le originarie condizioni del regolamento contrattuale, qualora vi sia un’altra banca che permetta di gestire tale sopravvenienza attraverso la surroga dell’originario mutuo, il cliente-mutuatario potrà optare per la «portabilità», comunicandone la relativa scelta alla prima banca-

mutuante. Quest’ultima, a sua volta, a fronte del rischio di perdere la remunerazione e, soprattutto, a fronte della possibilità di perdere il cliente, potrà verosimilmente formulare un’offerta per rinegoziare le originarie condizioni del contratto. Il meccanismo della surroga, introdotto dal «decreto Bersani-bis» e oggi regolato dall’articolo 120-quater t.u.b., ha fatto sì, in altri termini, che le banche si rendessero più disponibili alla rinegoziazione, pur

non essendovi in concreto obbligate211.

Se le cose stessero semplicemente così, si potrebbe individuare il rimedio per la gestione delle sopravvenienze nei contratti di mutuo e dell’usura sopravvenuta nel meccanismo della surroga, il quale consente – o attraverso la sostituzione del finanziatore o attraverso una rinegoziazione delle condizioni del contratto – un’efficiente ed equa gestione degli eventi sopravvenuti che alterino l’originario regolamento contrattuale.

Purtroppo, però, il discorso non è così semplice. Infatti, l’opzione di «negoziare» le modifiche necessarie al contratto per la gestione delle sopravvenienze presenta una serie di inconvenienti.

In primo luogo, pur essendo la surroga prevista senza alcuna penalità od onere per il cliente, vi è che la banca-mutuante originaria, nell’offrire una rinegoziazione del mutuo iniziale per prevenire la perdita del cliente- mutuatario, potrebbe addossare i costi «giuridici» dell’operazione interamente sul cliente stesso.

In secondo luogo, le banche-mutuanti potrebbero fare «cartello» e impedire nei fatti il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, presupposto indispensabile affinché la surroga dei mutui rappresenti una soluzione adeguata per i clienti-mutuatari. Tale rischio è tutt’altro che teorico in quanto l’articolo 120-quater, comma 4, t.u.b. prevede che la surroga sia gestita da tutte le banche coinvolte mediante «procedure di collaborazione» e,

in concreto, tali procedure, le cui modalità sono indicate dall’ABI, possono

rappresentare l’occasione per creare indebite vicinanze tra le banche212.

Ad ogni modo, anche al di là di tali specifici rischi, l’insufficienza delle misure di liberalizzazione si manifesta soprattutto in relazione a quelle situazioni in cui il cliente-mutuatario non riuscirebbe a trovare, per le oggettive difficoltà di adempimento, alcuna banca disposta a gestire una sopravvenienza che abbia interessato l’originario finanziamento. In tali ipotesi, la banca originaria o potrebbe offrire un nuovo piano di ammortamento non sostenibile dal cliente-mutuatario; oppure, consapevole dell’inutilità di una rinegoziazione delle originarie condizioni, potrebbe ritenere più utile attivare immediatamente le procedure esecutive.

In altre parole, la «portabilità del mutuo» e la rinegoziazione «volontaria» rappresentano validi strumenti nelle situazioni fisiologiche, permettendo al cliente-mutuatario di beneficiare delle possibilità offerte dalla concorrenza per rendere meno gravose le rate del mutuo; tuttavia, tali misure non sono, al contrario, idonee a rappresentare un’adeguata soluzione per le situazioni patologiche derivanti da sopravvenienze che possono esporre il cliente-mutuatario a rischio d’insolvenza.