SOMMARIO: 1 IL RISCHIO CONTRATTUALE – 2 I PRESUPPOSTI DI RILEVANZA DELLE SOPRAVVENIENZE – 2.1 LA NATURA DEI CONTRATTI COLPITI DALLE SOPRAVVENIENZE –
2. I PRESUPPOSTI DI RILEVANZA DELLE SOPRAVVENIENZE Nel codice civile le disposizioni generali sul contratto disciplinano
2.4 L’IMPATTO DELLE SOPRAVVENIENZE: «ECCESSIVA ONEROSITÀ»
Non ogni fatto che abbia le caratteristiche sopra descritte è considerato una sopravvenienza giuridicamente rilevante. Affinché ciò sia possibile è necessario non solo che la sopravvenienza incida sul rapporto contrattuale, ma che ne alteri in modo sostanziale il corrispondente equilibrio. Le caratteristiche che tale alterazione deve avere si traggono dall’articolo 1467 cod. civ., il quale, ancorché riguardi solo l’ipotesi tipica dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, si può ritenere che fissi i presupposti generali di rilevanza delle sopravvenienze. Nello specifico, l’incidenza perturbativa deve, da una parte, determinare «l’eccessiva onerosità» di una delle prestazioni dedotte in contratto e, dall’altra, essa non deve rientrare nella cosiddetta «alea normale» del contratto.
Il primo requisito – l’eccessiva onerosità – è di natura quantitativa e riguarda il grado d’incidenza sul rapporto contrattuale determinato dall’avvenimento perturbativo.
Preliminarmente, occorre, però, chiarire che cosa s’intende per «onerosità».
L’onerosità rilevante è solo quella che deriva da fattori oggettivi
estranei alla sfera di controllo del debitore99 e che incide direttamente sulla
prestazione ancora dovuta da una delle parti, rendendola, per l’appunto, più costosa o preziosa. Infatti, così come il rischio che è in concreto prevedibile – ossia facente parte della sfera di controllo delle parti – non ha alcuna
99 Cfr. F.MACARIO, Le sopravvenienze, cit., p. 630; cfr. anche V.ROPPO, Il contratto, cit., pp. 1021-
rilevanza, così l’onerosità derivante da un fatto interno alla sfera di dominio delle stesse parti sarà, del pari, irrilevante. In altri termini, l’onerosità deve colpire una prestazione non ancora esaurita nella sua dimensione oggettiva, indipendentemente cioè dalle condizioni soggettive o patrimoniali della parte tenuta alla suddetta prestazione. Di contro, il fatto che la controprestazione attesa sia stata nel frattempo eseguita non esclude che la sopravvenienza possa
avere rilevanza100.
Tuttavia, sia la dottrina sia la giurisprudenza estendono il concetto di «onerosità» rilevante anche alle ipotesi in cui tale onerosità non risulta da un diretto aggravio della prestazione dovuta, ma dallo svilimento della controprestazione attesa; ovviamente, anche in questi casi, deve trattarsi di uno svilimento oggettivo risultante da una perdita di valore ed è, inoltre, necessario che la controprestazione svilita non sia stata ancora eseguita al
tempo in cui si verifica la sopravvenienza101.
Affinché una sopravvenienza sia rilevante non bisogna, dunque, verificare se un fatto sopravvenuto alteri il costo originario della prestazione dovuta, ma, piuttosto, occorre valutare l’incidenza che tale fatto ha sull’equilibrio risultante dal rapporto tra il valore della prestazione e quello della controprestazione. L’indagine per verificare l’onerosità rilevante deve,
quindi, spostarsi dal campo dell’obbligazione a quello del contratto102.
Una volta chiarito in che cosa consiste la «onerosità» che una sopravvenienza deve determinare per avere rilevanza, bisogna specificare il grado di tale «onerosità».
L’art. 1467, primo comma, cod. civ. definisce «eccessiva» l’onerosità rilevante. Anche fuori dal campo di applicazione di tale articolo, affinché una sopravvenienza sia rilevante è necessario che l’incidenza da questa spiegata sul rapporto contrattuale superi una determinata soglia. La misura di tale
100 Per la necessità che la prestazione colpita dalla sopravvenienza non sia ancora esaurita cfr. E.
GABRIELLI, La risoluzione per eccessiva onerosità, in ID.(a cura di), I contratti in generale, II, UTET, 2006, p. 1828;
101 Così V.ROPPO, Il contratto, cit., p. 1022.
soglia non può di certo essere determinata senza prendere in considerazione la fattispecie concreta. Può ben capitare, infatti, che l’onerosità della prestazione derivante da un fatto sopravvenuto sia da considerarsi «eccessiva» in una dimensione astratta, ma non lo sia altrettanto in concreto rispetto allo specifico
contratto preso in considerazione103. Nel condurre tale valutazione, è
necessario tenere sempre presente che la ratio per cui si riconosce rilevanza ad alcuni eventi sopravvenuti che alterano l’equilibrio contrattuale è quella di mantenere, in termini generali, l’onere economico assunto con il contratto nei limiti di quanto originariamente accettato, tenendo conto di quello che è il rischio tipicamente rientrante nella cosiddetta «alea normale» del contratto.
Proprio per tale ragione, alcune considerazioni particolari vanno svolte con riguardo ai contratti che instaurano tra le parti un rapporto destinato a durare nel tempo. Infatti, la durata del rapporto implica inevitabilmente un aumento del rischio assunto dalle parti; ciò, altrettanto inevitabilmente, ha delle ripercussioni sulla valutazione della sopravvenuta eccessività dell’onere sopportato da una delle parti. Inoltre, sempre a causa della durata del rapporto, è ben possibile che quella che è una «onerosità» eccessiva in un determinato momento non possa considerarsi altrettanto tale in un altro, essendo rientrata nei margini del tollerabile. In tali contratti, pertanto, il tempo rilevante per la valutazione dell’onerosità derivante da una sopravvenienza non potrà che essere quello in cui la parte svantaggiata lamenti il sopravvenuto aggravio dell’onere economico sopportato.
Pur dovendo tenere conto delle particolarità che riguardano i contratti di credito, non si può, tuttavia, escludere che l’usura sopravvenuta dia luogo a un’eccessiva onerosità della prestazione a carico del cliente-mutuatario. È vero che tale conseguenza non risulta in modo diretto, rimanendo il cliente obbligato alla prestazione nella misura originariamente convenuta. Tuttavia, vi è comunque un’eccessiva onerosità sopravvenuta che risulta – per così dire – in modo indiretto, ossia dal confronto tra le condizioni esistenti sul mercato,
necessariamente rispettose delle soglie di usura, e quelle a cui è soggetto il cliente-mutuatario, accettate al tempo del contratto quando ancora non si poneva alcun problema di usurarietà degli interessi.
2.5 (Segue) L’IMPATTO DELLE SOPRAVVENIENZE: «ALEA