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I FENOMENI DI TRANSIZIONE SCOLASTICE E LORO INCIDENZA SUI MECCANISMI DELLA DISPERSIONE

2.4 Gli strumenti di transizione possibili nella carriera di istruzione e formazione in Italia: L’obbligo formativo

2.4.1 La Formazione professionale

Nel presente paragrafo saranno illustrate le principali caratteristiche dell’IFP. L’offerta formativa assume varie connotazioni a seconda degli utenti a cui è rivolta e può essere post-scuola dell’obbligo110, post qualifica e post diploma di scuola secondaria di secondo grado111 e post università.

                                                                                                               

108 Per questo vedi par. 2.4.2.

109 Per un maggiore approfondimento si veda il successivo paragrafo 2.4.3.

Età degli studenti Durata del programma (anni)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 1 2 3 4 5 6 7 Asilo Nido Sc. infanzia Sc. Primaria Sc. Sec 1° grado Liceo Università/Politecnico/Alta Formazione Artistica e Musicale

Istituto Tecnico Istituto Professionale

Istruz. e Formaz. Tec. Sup. (IFTS-ITS) Istruz. e Formaz. Professionale (IFP)

LEGENDA

Educazione e cura della prima infanzia (responsabilità di un soget- Istruzione secondaria professionale to diverso dal Ministero dell'Istruzione)

Educazione e cura della prima infanzia (responsabilità del Istruzione post-secondaria non terziaria Ministero dell'Istruzione)

Istruzione primaria Istruzione terziaria (tempo pieno)

Istruzione secondaria generale

Il percorso formativo professionalizzante112 è gestito dalle Regioni ed è parallelo a quello di istruzione scolastica della durata di 5 anni di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che è statale113. Proprio per il target a cui si rivolge assume un’importanza che è ritenuta strategica dal mondo produttivo, poiché viene incontro sia ai bisogni formativi dei giovani nell’acquisizione delle competenze specifiche e/o nell’aggiornamento rispetto ai continui cambiamenti del mercato sia, per lo stesso motivo, ai bisogni sempre più specifici delle aziende che si devono adeguare ai repentini cambiamenti del mercato globale114.

Per quanto riguarda la normativa che regolamenta il secondo ciclo di istruzione, l’Italia ha recepito le indicazioni europee ribadite nel Comunicato di Maastricht del 2004 e, con il Decreto Legislativo n. 76/05 attuativo della L. 53/03 ha ampliato entrambi gli obblighi, scolastico e formativo. Nel successivo D. L. 226/05 sono stati definiti, inoltre, i livelli essenziali di prestazioni e servizi che le Regioni devono esercitare per garantire tale diritto/dovere di formazione.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

110 Cioè a conclusione del primo ciclo di istruzione e cioè al compimento del 16° anno di età e comunque mai prima dei 10 anni di frequenza scolastica (DM 139/2007).

111 Si tratta dell’istruzione e formazione post-secondaria non terziaria attraverso due possibili percorsi: percorsi post-­‐‑qualifica e post-­‐‑diploma generalmente della durata di un anno; istruzione e formazione tecnica superiore IFTS.

112 Questo percorso varia a seconda del Centro di Formazione frequentato. I centri di formazione professionale non hanno un’offerta formativa omogenea in tutte le Regioni che cercano di intercettare i bisogni territoriali finanziando proposte e attività coerenti con la domanda. Purtroppo non sempre l’offerta soddisfa la domanda e le vocazioni del territorio. A livello nazionale, inoltre, non sono molte le posizioni professionali in uscita dai suddetti corsi professionali, mentre in altri paesi europei, primo fra tutti la Germania, le figure professionali acquisite con il VET (Vocational Educational Training) sono più di cento.

113 Rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni e suddivisa in licei, istituti tecnici e istituti professionali.

114 Il Fondo Sociale Europeo (art.162ss. TFUE 2008 – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), non solo cofinanzia con le Regioni e le Città metropolitane i corsi di formazione professionale organizzati da specifici Centri di Formazione Professionale (CFP) pubblici, da enti privati convenzionati e dalle aziende, ma sostiene e incentiva tutte le attività di formazione continua, in azienda o presso gli stessi centri di formazione, di tutti i lavoratori che hanno necessità di adeguare le proprie competenze per rispondere alla domanda del mercato, e in particolar modo di coloro che sono a rischio di disoccupazione o che sono già entrati in mobilità o cassa di integrazione. L’accreditamento delle sedi formative private ha preso avvio a seguito del Decreto del Ministero del Lavoro n. 166/01, recepito dalle regioni che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, hanno poi applicato in modo autonomo, spesso molto diverso, i criteri generali per il riconoscimento delle sedi formative.

In questo caso si parla di formazione professionale iniziale proprio perché rivolta ai giovani che si avvicinano per la prima volta al lavoro. I Centri di Formazione Professionale (CFP) prevedono un corso di studi di tre o quattro anni, con prevalenza di materie pratiche specialistiche del settore scelto e finalizzati al raggiungimento di una qualifica professionale che si ottiene dopo un esame finale. Durante la frequenza a questi corsi i giovani hanno la possibilità di accedere ad un apprendimento più pratico-operativo, di svolgere stage aziendali, e di essere, quindi, orientati al lavoro. I CFP possono anche erogare corsi di specializzazione, per lo più della durata di un anno, successivi al conseguimento della qualifica ai quali possono accedere coloro che sono interessati ad approfondire alcuni aspetti del settore professionale di loro interesse.

Un aspetto importante, che mi preme menzionare, è che alla formazione professionale, in base alle Leggi 845/78 prima, e 104/92 poi, possono accedere anche i disabili ai quali sono garantite l’assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria necessarie per assicurare loro il raggiungimento della qualifica (art. 4, comma 1, lett. d) e favorirne l’integrazione sociale (art. 3, comma 1, lett. a). L’art. 17 della legge 104 garantisce anche lo svolgimento di attività specifiche necessarie attraverso i sussidi e le attrezzature che la Regione si occuperà di fornire.

È necessario anche fare un accenno alla Formazione Professionale continua115 che, come già accennato in precedenza, è rivolta agli adulti che, già nel percorso lavorativo, hanno la necessità di aggiornare le proprie competenze nel loro settore, secondo il principio del Long Life Learning. Si può dire che la formazione continua ha carattere orizzontale ed è funzione indispensabile nella società post moderna per il raggiungimento di quelli che sono considerati i quattro pilastri della politica dell’occupazione: adattabilità, impiegabilità, imprenditorialità, pari opportunità116.

Soprattutto nei ultimi anni questa tipologia di formazione è diventata sempre più necessaria per coloro che hanno perso il lavoro o che sono in cassa                                                                                                                

115 In Europa l’enfasi sulla formazione continua è presente negli art. 165 e 166 del TFUE. 116 Per questo si veda l’art. 145 ss. TFUE

integrazione o mobilità e hanno necessità di nuove competenze per essere ricollocati in nuove posizioni lavorative. Le Parti Sociali interessate alla formazione definiscono un Piano Formativo (P.F.) che può essere individuale oppure interessare l’azienda, il territorio o un particolare settore professionale tradotto poi in progetto formativo operativo che può a sua volta essere finanziato dai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua.

Chi vi può accedere? Tutti i lavoratori occupati in aziende iscritte ad un Fondo Interprofessionale che è autorizzato a gestire le quote versate dai dipendenti stessi. Sulla base delle risorse economiche raccolte il Fondo professionale indice bando pubblico in cui sono chiariti gli obiettivi della formazione che sono oggetto di accordo tra le parti sociali.

2.4.2 L’apprendistato

La disciplina dell’apprendistato in Italia è sensibilmente cambiata con il decreto legislativo n. 81 del giugno 2015117 in cui se ne ribadisce e rafforza

l’importanza per quei giovani che vogliono acquisire un diploma di istruzione secondaria superiore attraverso il lavoro. Questo decreto, entrato in vigore il 25 giugno del 2015, abroga il precedente D.lgs. 167/2011118 salvo alcune regolamentazioni regionali.

Anche il D.lgs 81/2015 si articola nelle tipologie I - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore per ottenere un certificato di specializzazione tecnica superiore; II - apprendistato professionalizzante; III – apprendistato di alta formazione e ricerca. Da notare come le tipologie I e III integrano formazione e lavoro                                                                                                                

117 In base alle novità introdotte dal decreto legislativo, attuativo del JOBS ACT con la legge 10 dicembre 2014, n. 183.

118 Nel presente decreto si parla di contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla “formazione e occupazione” dei giovani (art. 1) e si definiscono i tre ambiti di intervento: 1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rivolto ai giovani che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento del 25° anno di età; 2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni con conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali (con possibilità di anticipo a 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita con D.lgs 226/05; 3. Apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto a giovani tra 18 e 29 anni per coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione (con possibilità di anticipare a 17 anni se in possesso di qualifica professionale idonea).

organicamente in un sistema duale simile a quello tedesco. Ogni contratto di apprendistato stipulato in forma scritta contiene il piano formativo individuale definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali; in particolare nelle tipologie I e III il piano è predisposto dall’istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.

La durata del contratto di apprendistato va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni119 a seguito dei quali vi è la possibilità del riconoscimento delle qualificazioni professionali ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi o per la frequenza a corsi di istruzione per adulti.

Durante il periodo di apprendistato sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato; costituisce un motivo giustificato di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. È prevista anche una disdetta che prevede la recessione del contratto da entrambe le parti.

L’azienda può chiedere finanziamenti per i percorsi formativi dei suoi apprendisti tramite i fondi interprofessionali e deve garantire un tutor interno aziendale. L’azienda, inoltre, può assumere in un numero non superiore ai 3/2 rispetto al personale specializzato in servizio presso lo stesso datore di lavoro120.

Ciò che interessa in questa sede è l’apprendistato di I livello o apprendistato scolastico (art. 43) finalizzato al conseguimento di: 1- qualifica e diploma professionale; 2- diploma di istruzione secondaria superiore; 3- certificato di specializzazione tecnica superiore. La regolamentazione di 1 e 3 è rimessa alle regioni e, in assenza di queste, al Ministero del Lavoro121.

                                                                                                               

119 La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e può estendersi fino a quattro nel caso di diploma quadriennale professionale. La regolamentazione dei profili formativi è di competenza delle Regioni o, in sua mancanza, ai decreti del Ministero del Lavoro.

120 Questi limiti non si applicano alle imprese artigiane.

121 Lo stato attuale i contratti di apprendistato di primo livello possono essere stipulati solamente sulla base delle disposizioni del precedente decreto legislativo 167/2011, perché non sussistono ancora nell’attuale decreto condizioni per l’immediata operatività.

Questo tipo di attività può essere svolta sia nelle attività pubbliche, sia private122.

Per ottenere la qualifica professionale i giovani hanno precisi obblighi formativi declinati in una formazione di base o trasversale e una formazione professionalizzante o tecnico professionale.

La formazione professionalizzante, volta all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è regolamentata dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi, è svolta sotto la responsabilità dell’azienda sulla base di un piano formativo individuale e deve essere conforme in termini di quantità, contenuti e modalità al contratto collettivo e indicata nel piano formativo individuale123.

La formazione trasversale e di base, integra la formazione professionalizzante, è erogata e programmata dalle Regioni e Province Autonome presso strutture formative accreditate per un massimo di 120 ore complessive nell'arco di un triennio124 ed è volta all'acquisizione delle competenze di base. È generalmente

gratuita in base alle risorse disponibili. La sua durata dipende dal titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.

In alcune Regioni le aree di contenuto di tale formazione sono state integrate con le Competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate in sede europea125.

La durata della formazione trasversale può essere ridotta in caso di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato.                                                                                                                

122 L’azienda può assumere i giovani in contratto di apprendistato professionalizzante solo se ha al suo interno un tutor aziendale che a sua volta ha svolto un percorso di formazione, in questo caso può anche accedere ad incentivi economici per l’assunzione del lavoratore. 123 Per questo si veda la Circolare Ministeriale n. 29/2011

124 Per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2014. Per le assunzioni effettuate dal gennaio 2015 il monte ore della formazione trasversale è di -120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media) ; -80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equipollente.

125 Per questo cfr. la Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 che indica le otto competenze chiave: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale

2- Nel caso dell’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore i contratti possono durare al massimo quattro anni e sono rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore per l’acquisizione di: a) diploma di istruzione secondaria superiore; b) competenze tecnico-professionali in più rispetto a quelle previste dalla frequenza scolastica e utili a conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per l’apprendistato di I livello il datore di lavoro è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto che stabilisce contenuti e durata sulla base degli standard formativi definiti dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Istruzione. È inoltre tenuto a riconoscere al lavoratore una retribuzione del 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Nel la tipologia I è prevista anche la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante ai fini contrattuali (art. 43, comma 9).

Apprendistato professionalizzante di II livello (art. 44): possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni126. La durata, che non può essere superiore ai tre anni o cinque per i profili professionali artigianali individuati dalla contrattazione collettiva e le modalità di erogazione della formazione sono stabilite da accordi interconfederali e contratti collettivi. Un aspetto particolare è che la formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro e integrata dall’offerta formativa pubblica interna ed esterna all’azienda finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali e disciplinata dalle Regioni, le quali, insieme alle associazioni di categoria dei datori di lavoro, possono definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

3 – Apprendistato di III livello di alta formazione e di ricerca: possono essere assunti in tutti settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento                                                                                                                

126 L’età scende a 17 anni per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita con decreto legislativo 226/2205.

di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi dottorati di ricerca, O diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, Oltre al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano ottenuto un diploma di istruzione secondaria superiore, o un diploma professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, o del diploma di maturità professionale compreso percorso annuale integrativo. Anche in questo caso il datore di lavoro sottoscritto un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente iscritto O con l’ente di ricerca che stabilisce la durata delle modalità, anche temporali, della formazione. In questo caso il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi127 riconoscibili in ragione del numero di ore informazione svolte in azienda.

Per ulteriori approfondimenti su quest’ultimo livello di apprendistato si rimanda all’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/2015.

                                                                                                               

127 I criteri di attribuzione dei crediti formativi sono regolati dall’art. 46, comma 1, del D. lgs. 81)

CAPITOLO III

L’ORIENTAMENTO FORMATIVO IN EUROPA E IN ITALIA COME