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Le modalità di avvicinamento del sistema scolastico al mondo produttivo: l’alternanza scuola-lavoro come strumento formativo ne

L’ORIENTAMENTO FORMATIVO IN EUROPA E IN ITALIA COME STRUMENTO DI PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE

3.4 Le modalità di avvicinamento del sistema scolastico al mondo produttivo: l’alternanza scuola-lavoro come strumento formativo ne

contesti di istruzione e formazione.

Il Consiglio europeo (2013) e il Consiglio dell'Unione europea (2013b, 2014) hanno promosso lo sviluppo di una serie di infrastrutture di apprendimento basate sul lavoro, sia come un mezzo per generare un mercato del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

158 Le CMS in alcuni paesi sono già entrate anche a fare parte dei programmi di formazione degli adulti disoccupati attraverso programmi innovativi di istruzione personale e sociale, denominati in ambito europeo Personal and social Education (PES).

159 Intervento del prof. Marius Martinez al Convegno Internazionale “Widening the future” tenutosi a Siena nel settembre 2014.

positivo, sia per raggiungere standard elevati di inclusione sociale e hanno incoraggiato ciascun Stato membro a muoversi in tale direzione (Borbély- Pecze, & Hutchinson, 2014, p. 9).

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro è stata istituzionalizzata con la legge 53 del 28 marzo 2003 al cui art.4 si legge della “[…] possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola/lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istruzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro […]”161 e con il decreto legislativo 77/2005 in cui al comma 1 dell’art.1 si fa chiaro riferimento all’alternanza scuola/lavoro162.

L’alternanza viene definita

“una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276163, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscano rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro” (L. 53/2003).

                                                                                                               

161

La legge 53/2003 è consultabile al link:

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml

162 Il presente decreto definisce le norme generali relative all’alternanza scuola/lavoro come previsto dall’art. 4 della legge 53/2003.

All’art. 5 di questa legge per la prima volta si delinea la figura del tutor interno ad hoc (interno o scolastico), appositamente formato, che ha la funzione di coordinare le attività di alternanza e di interfacciarsi con i tutor esterni delle aziende.

Questa figura di tutor è diversa da quella del tutor di tirocinio o di stage, anche se sovente viene confusa. Tale figura ha compiti che si intrecciano con quelli della figura di sistema dell’orientamento, perché l’alternanza, oltre che avere una valenza formativa, svolge un’azione di orientamento pur non essendo un’azione orientativa nel senso stretto del termine.

In questo senso sarebbe importante che all’interno degli istituti la figura di sistema dell’orientamento e il tutor interno di alternanza dialogassero e si confrontassero.

In tempi molto recenti la collaborazione tra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo del lavoro ha registrato importanti sviluppi attraverso il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola-lavoro, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, detta ‘Buona Scuola’.

In base al D.lgs 81/2015 nelle Regioni in cui sia stato definito un sistema di alternanza scuola/lavoro c’è anche la possibilità che questa sia svolta con le modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali164.

Proprio per rispondere alle indicazioni europee e alle esigenze della società, con la nuova legge 107 del 2015, a partire dall’art. 33, è ulteriormente disciplinata la materia dell’alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado che entra a far parte integrante del percorso di ogni studente e del suo curriculum165.

Nella legge è definita la durata complessiva dei percorsi di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi negli istituti tecnici e

                                                                                                               

164 Per maggiori approfondimenti si veda l’art. 43, comma 8 del D.lgs 81/2015. 165

Il curriculum individua l’identità digitale di ogni studente nella quale sono inserite il percorso di studi, le competenze acquisite, la scelta di eventuali insegnamenti opzionali, le esperienze formative, le attività culturali, artistiche, pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico.

professionali che deve essere di almeno 400 ore, mentre negli licei deve avere una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

I percorsi di alternanza devono essere inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa (PTOF) di ciascun istituto di istruzione secondaria.

Le convenzioni col mondo del lavoro possono essere stipulate con il terzo settore, gli ordini professionali, gli istituti pubblici e privati operanti in settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche, musicali e con enti che svolgono attività relative al patrimonio ambientale di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 34).

L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta esternamente agli istituti, oppure al loro interno con modalità dell’impresa formativa simulata, ma si può realizzare anche all’estero, attraverso convenzioni e accordi con partners stranieri.

Le attività sono organizzate senza nuovi oneri della finanza pubblica; devono quindi essere programmate in base alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in ciascun istituto.

Gli studenti in alternanza scuola-lavoro hanno precisi impegni, responsabilità e obblighi da rispettare definiti attraverso la Carta dei diritti dei doveri166 ; hanno anche il diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia del percorso svolto e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studio.

Sempre all’interno dell’alternanza scuola-lavoro ogni scuola secondaria di secondo grado deve prevedere attività di formazione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le cui ore rientrano nel monte ore stabilito per l’istituto.

Per l’anno 2016 il Ministero ha stanziato 100 milioni di euro da distribuire a tutti gli istituti scolastici secondari del paese per permettere la messa a regime di tutte le attività previste in ottemperanza alla legge sull’alternanza scuola- lavoro.

La legge prevede che presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall’anno scolastico 2015/2016, sia istituito il registro nazionale                                                                                                                

per l’alternanza scuola-lavoro che può essere consultato dai dirigenti scolastici per individuare le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione dei percorsi di alternanza con i quali stipula apposite convenzioni che hanno anche il valore di orientamento scolastico e universitario dello studente. Le agenzie e gli stakeholders esterni sono soggetti a valutazioni da parte del dirigente che evidenzia eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione e ne valuta le potenzialità formative (art. 40 e 41).

La legge è ancora molto giovane, ma la definizione delle linee generali entro cui operare è ben impostata. Ci sarà bisogno di modifiche e chiarimenti, via via che le attività di alternanza verranno messe a regime nei vari istituti, per cui sarà necessario un feedback continuo tra le realtà di istruzione e formazione e i livelli politici che potranno recepire le richieste e le istanze delle scuola e degli stakeholders del mondo del lavoro.

Ciò che posso affermare è che in base alle interviste effettuate ad alcuni dirigenti e vice dirigenti al momento, si evidenziano molte criticità che riguardano, sia la difficoltà di individuare stakeholders esterni con cui collaborare167, che ancora non risultano sufficientemente informati sulla legge e, si trovano in grande difficoltà nel reperire personale (tutor interni aziendali) disponibile a seguire gli studenti nei loro percorsi di alternanza, sia la carenza di strutture scolastiche idonee ad impostare una nuova didattica che consenta di fare simulazioni e lavoro in team168.

Per questo ci sarà bisogno di un po’ di tempo e di norme chiare anche per il mondo del lavoro, perché si realizzi veramente una collaborazione efficace, i tutor interni scolastici e aziendali siano formati e sappiano comprendere                                                                                                                

167 Per questo risultano molto avvantaggiati gli istituti secondari che già da qualche anno, in via sperimentale, hanno dato avvio a percorsi di alternanza e si sono creati sul territorio una rete di collaborazioni che ha facilitato la messa a sistema, per questo primo anno, di tutto l’impianto organizzativo.

168 Interessante l’intervento del Dirigente scolastico prof. Curtolo al convegno internazionale del 21 aprile 2016 organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze intitolato: Preparare all’alternanza Scuola-Lavoro-Università, Career Development e Work-based Learning nei percorsi di Istruzione e Alta Formazione.    

appieno il senso di ciò che si va a proporre ai ragazzi per i quali l’alternanza scuola-lavoro deve diventare una reale opportunità di formazione, crescita personale e orientamento al percorso di vita.

CAPITOLO IV